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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'articolo 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 4204/2024 del R.G.
Tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Vincenzo Casaburo;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione di Persona_1 dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
1 b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. nominato nel corso del presente giudizio, ha valutato in maniera Persona_2 esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, esaminando in maniera dettagliata tutte le patologie lamentate dallo stesso ed ha espresso le seguenti valutazioni medico-legali:
“…DOCUMENTAZIONE SANITARIA ALLEGATA utile ai quesiti postimi 1-Visita psichiatrica UOSM Afragola del 03-02-2024”psicosi schizofrenica di tipo paranoico cronica grave con depressione del tono dell'umore---seguito dal 2005 “il quadro psicopatologico è caratterizzato da turbe comportamentali e relazionali discontrollo degli impulsi che lo conducono a stati di agitazione chiusura relazionale… nessuna progettazione per il futuro difficoltà di autosomministrazione dei farmaci con poca funzionalità necessita di assistenza continua…” AL 50 mg 1 fl al mese ogni 30 giorni- carbolithium cp 300 per due -tavor cp 2,5 mg la sera Laroxil cp 25 la sera AN cp 10 mg”… ESAME OBIETTIVO… Sistema nervoso e psichico: esame neurologico negativo per segni focali assenza di disturbi della coordinazione-sensibilità e mobilità conservata ai 4 arti Al colloquio psichico: collaborante alla visita pur in un quadro di rallentamento psico - motorio e di alterna capacità di attenzione, il tono dell'umore appare virato verso il polo depressivo, si riscontra sfumata ideazione paranoidea e tendenza alla chiusura relazionale. Al colloquio non si manifestano franchi spunti ideativi o tematiche deliranti né riferite turbe dispercettive uditive o visive. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico si ritiene che il ricorrente sia affetto da: “Psicosi schizofrenica di tipo paranoico cronica correlata a depressione del tono dell'umore e turbe comportamentali”. La schizofrenia paranoide è un sottotipo di schizofrenia caratterizzato prevalentemente da intensa paranoia e pensiero delirante. Una caratteristica di questa condizione patologica è la presenza di allucinazioni uditive e visive e spesso hanno diffidenza e convinzione che altre persone stiano complottando contro di loro. Tale disturbo, tuttavia, può essere controllato e ridotto nelle manifestazioni più eclatanti con adeguata terapia farmacologica a base di neurolettici anntidepressivi ed ansiolitici. Nel caso in esame il ricorrente risulta essere in carico preso il Centro di Salute mentale di appartenenza territoriale con adeguata e congrua terapia farmacologica, a cui il soggetto aderisce con regolarità. Alla visita peritale NON si evidenzia una condizione di irreversibile compromissione della capacità di critica e di giudizio, il ricorrente è ancora sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, collaborante, risponde in maniera sufficientemente congrua alle domande pur in presenza di una di riduzione del tono dell'umore e di una tendenza alla chiusura relazionale corredata dalla diffidenza di tipo paranoidea. Ai fini dei quesiti circa la richiesta del riconoscimento della Indennità di accompagnamento si ritiene che l'efficienza psiconeurocognitiva, pur in presenza dei disturbi psichici sopradetti, è da ritenersi
2 allo stato attuale ancora utile ed adeguata ai fini dello svolgimento degli atti quotidiani di vita in maniera autonoma. CONCLUSIONI Sulla scorta di quanto sopra si ritiene pertanto che NON SUSSISTONO i requisiti sanitari previsti il beneficio della Indennità di Accompagnamento”.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate Persona_1 come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel corso del presente procedimento, liquidate come da separato Persona_2 decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel corso del Persona_2 presente procedimento, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 04/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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