Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1290/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1290/2025, promossa con ricorso depositato il 01/04/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...],
Cod. Fisc. , cittadino italiano, C.F._1 con l'avv. Anna De Nicolo
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...], residente a [...],
Cod. Fisc. , cittadina italiana, C.F._2 con l'avv. Marta Bertagna,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Castronno (VA) in data 25 febbraio 2023,
(anno 2023 atto n. 1 parte I); senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 01.04.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1
• Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
• Ordinare al Comune di Castronno, nonché al Comune di Castiglione Olona ed ai Comuni di rispettiva residenza delle parti, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che ab origine i coniugi erano in regime di separazione dei beni;
• Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
• I ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto non è previsto alcun contributo al mantenimento a favore del rispettivo coniuge;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
• La Sig.ra si impegna a cedere, senza corrispettivo, al coniuge Parte_2 Parte_1
la sua quota del 50% dell'immobile sito in Gornate Olona, Via G. Boccaccio n. 30, a fronte della contestuale manleva e totale accollo del mutuo da parte del Sig. il quale terrà, Parte_1
altresì, indenne la signora da qualsivoglia onere e spesa derivante dal trasferimento Pt_2 immobiliare e dalla surroga del mutuo, provvedendo anche all'integrale pagamento di oneri e spese eventualmente dovuti al e relativi al predetto immobile. Controparte_1
L'atto notarile di trasferimento della proprietà verrà stipulato entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione ed i relativi costi verranno sostenuti integralmente dal signor Parte_1
L'immobile è identificato catastalmente alla Sez. GO, Foglio 2, con i seguenti mappali:
- Mappale 3374, sub. 3; Via Giovanni Boccaccio n. SNC;
piani S1-T-1; cat. A/2; cl. 5; vani 6,5;
R.C. Euro 453,19;
- Mappale 3374 sub. 4; Via Giovanni Boccaccio n. SNC;
piani S1; cat. C/6; cl. 10; mq. 27; R.C.
Euro 47,41.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 25/02/2023, a Castronno (VA), trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Castronno (VA) (anno 2023 atto n. 1 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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