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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7985/2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in persona della dott.ssa
Chiara Cucinella;
esaminati gli atti del proc. R.G. n. 7985/2024,
RICORRENTE: nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._1
E , nata a [...] il [...] c.f. , nella Controparte_2 C.F._2 qualità di genitori del minore nato a [...] il [...] c.f. Persona_1
C.F._3
DIFENSORE: Controparte_3 nei confronti dell CP_4
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: indennità di frequenza
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: Si con decorrenza dal mese di
SETTEMBRE 2023
SPESE
• Pone le spese della procedura a carico dell liquidandole in complessivi € 1.200,00 CP_4 oltre IVA, CPA e rimb. forf. al 15%, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente;
• Pone definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato CP_4 come da separato decreto.
Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Chiara Cucinella
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in persona della dott.ssa
Chiara Cucinella;
esaminati gli atti del proc. R.G. n. 7985/2024,
RICORRENTE: nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._1
E , nata a [...] il [...] c.f. , nella Controparte_2 C.F._2 qualità di genitori del minore nato a [...] il [...] c.f. Persona_1
C.F._3
DIFENSORE: Controparte_3 nei confronti dell CP_4
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: indennità di frequenza
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: Si con decorrenza dal mese di
SETTEMBRE 2023
SPESE
• Pone le spese della procedura a carico dell liquidandole in complessivi € 1.200,00 CP_4 oltre IVA, CPA e rimb. forf. al 15%, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente;
• Pone definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato CP_4 come da separato decreto.
Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Chiara Cucinella