Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Treviso
Seconda Sezione civile
Verbale d'udienza con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 486/2025 r.g. promossa da p. iva , rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 P.IVA_1
Giancarlo Faletti e Maria Novella Faletti
ATTRICE nei confronti di
AR
, p. iva
[...] P.IVA_2
CONVENUTA
Oggi, 05/06/2025, davanti al giudice Clarice Di Tullio compare per Parte_1
l'avv. Paolo Gava in sostituzione dell'avv. Giancarlo Faletti.
[...]
Nessuno compare per la parte convenuta.
L'avv. Gava si riporta integralmente alle conclusioni e deduzioni di cui all'atto di citazione ed alla memoria integrativa.
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita il procuratore attoreo a discutere la causa ed a precisare le conclusioni.
L'avv. Gava discute la causa riportandosi agli atti e precisa le conclusione come da memoria del 18 aprile 2025.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, il giudice pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza del procuratore attoreo allontanatosi dall'aula d'udienza.
*** ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_1
al precetto con il quale la società di AR
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 486/2025 r.g.
euro 111.827,64 sulla base della sentenza n. 651/2020 della Corte d'Appello di
Bologna.
L'opponente ha dedotto l'assenza del titolo esecutivo, in ragione dell'intervenuta cassazione con rinvio della sentenza n. 651/2020, e la non debenza degli interessi di mora siccome quantificati nel precetto. Ha chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, si accerti e dichiari che la convenuta non ha titolo per procedere all'esecuzione e, per l'effetto, che sia dichiarata la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto. Ha chiesto in ogni caso che si accerti che somme esposte nell'atto di precetto a titolo di interessi di mora ex d. lgs. n. 231/2002 dal
26.07.24 ad oggi non sono dovute.
La convenuta non si è costituita in giudizio.
E' stata disposta la sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e, previa conversione del rito ai sensi dell'art. 171 bis comma 4 c.p.c., la causa è stata discussa all'udienza odierna.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Il titolo esecutivo in forza del quale il precetto è stato notificato è la sentenza n.
651/2020 dell'1 ottobre 2019, con la quale la Corte d'Appello di Bologna ha condannato (solidalmente con altre compagnie di Parte_1
assicurazioni) al pagamento della somma di euro 756.334,84 oltre interessi e spese processuali in favore della società convenuta.
Con ordinanza in data 26 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza anzidetta, ritenendo fondati il sesto motivo di ricorso, concernente l'estensione della copertura assicurativa agli accessori, e l'ottavo motivo di ricorso, concernente la violazione dell'art. 1911 c.c. e la parziarietà delle obbligazioni dei coassicuratori.
La pronuncia della Corte di Cassazione ha fatto venire meno il contenuto condannatorio della sentenza della Corte di Appello: essa, peraltro, non contiene alcuna statuizione di accertamento e di condanna limitata alla percentuale di coassicurazione (20%) indicata nell'atto di precetto (che è stata invece rimessa al giudice del rinvio). Ne consegue l'infondatezza della deduzione della precettante in
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 486/2025 r.g. merito alla definitiva consacrazione del proprio diritto di credito nei confronti di
Parte_1
In definitiva, l'azione esecutiva preannunziata non è sorretta dal titolo esecutivo invocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione (da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00) quanto alle fasi di studio e introduttiva e minimi quanto alle fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando all'udienza del 5 giugno
2025 sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
AR
, così provvede:
[...]
in accoglimento della domanda, accerta che
[...]
non ha il diritto AR
di procedere esecutivamente nei confronti di sulla base del Parte_1
titolo fatto valere;
condanna AR
alla rifusione, in favore dell'attrice, delle
[...]
spese processuali, che liquida in euro 786,00 per anticipazioni ed in euro 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 5 giugno 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 486/2025 r.g. Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 486/2025 r.g.