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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1199/2024
Verbale di Udienza del giorno 4 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 04 giugno 2025 ; viste le note per la trattazione scritta depositate congiuntamente dalla parte opponente e dalla parte opposta con le quali così concludono: “ preso atto della volontà delle odierne parti di rinunciare alla domanda per cui è causa, voglia DICHIARARE
ESTINTO IL PRESENTE PROCEDIMENTO PER INTERVENUTA CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE;
CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE
DI LITE.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 04 giugno 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1199/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
T R A
, nato ad [...] il [...], c. f. Parte_1 [...]
residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso – in virtù di mandato da intendersi in calce all'atto di citazione dall' avv. Ada De Marco (c. f. ) elettivamente domiciliati, C.F._2
come in atti
OPPONENTE
E
, nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, domiciliata in Napoli, alla Via B. Cavallino, n. 6, rappresentata C.F._3
e difesa, giusta mandato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Diego Santucci, (CF ), elettivamente domiciliati CodiceFiscale_4
come in atti
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente ha sostituito all'odierna udienza la dott.ssa Alessia Marotta. All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione al precetto notificato in data 16.04.2024 in uno a verbale di udienza
Presidenziale cron. n. 5207/2021 del 08.06.21 RG n. 3214/2020 del Tribunale di Napoli con cui gli si intimava il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
16.150,00 per ratei di mantenimento non corrisposti fino ad aprile 2024.
L'opponente rappresentava le proprie precarie condizioni economiche soprattutto nella sua qualità di invalido civile parziale deducendo altresì la notevole disparità delle condizioni economiche delle parti. Eccepiva infine in compensazione il controcredito dell'importo di E. 1.410,35 per ratei di mutuo non versati dalla quale CP_1
cointestataria del mutuo per l'acquisto della casa.
Chiedeva pertanto, previa sospensione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto opposto ex art. 624 c.p.c. ,” NEL MERITO ACCERTARE E DICHIARARE la pretestuosità e infondatezza dell'azione promossa dalla sig.ra per carenza di CP_1
qualsivoglia ragione sia in fatto che in diritto • IN SUBORDINE, NELLA,
MALAUGURATA IPOTESI DI CONFERMA DELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO A CARICO DEL SIG. MIGLIACCIO IN SEDE DI
SEPARAZIONE, ACCERTARE E DICHIARARE quanto effettivamente sarà dallo stesso dovuto anche tenuto conto della posizione debitoria della sig.ra nei CP_1
confronti del marito per ratei di mutuo non versati • CONDANNARE, pertanto, parte opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c avendo agito con la consapevolezza e coscienza dalla infondatezza della propria domanda;
• CONDANNARE, comunque, parte opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c”
Si costituiva contestando l'avversa domanda per la sua infondatezza Controparte_1
atteso che l'opponente non aveva contestato né il titolo esecutivo né la sua esecutività.
Chiedeva quindi accogliersi le seguenti conclusioni :” 1. Rigettare la domanda di opposizione al precetto poiché totalmente infondata in fatto e diritto per i motivi sopra illustrati;
2. Rigettare l'istanza di sospensione anch'essa infondata in fatto e diritto;
3.
Conseguentemente condannare il Sig. alla refusione delle spese Parte_1
di giudizio;
4. Condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 cpc al Parte_1
risarcimento del danno avendo agito con la consapevolezza e coscienza dalla infondatezza della propria domanda ed al solo fine di ritardare il più possibile il pagamento dell'assegno di mantenimento alla moglie;
5. Ai sensi dell'articolo 91 cpc, condannare il Sig. al pagamento, a favore della controparte, di Parte_1
una somma equitativamente determinata;
6. Condanna altresì la parte opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000; 7. Ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 115/2002 comma 2 revocare l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino poichè l'interessato ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Il precedente giudicante, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava all'udienza del 28 ottobre 2026 per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Nelle more del giudizio le parti in causa rappresentavano la volontà di rinunciare all'azione da parte di con accettazione di e Parte_1 Controparte_1
preso atto dell'accordo transattivo chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con spese di lite compensate. Atteso ciò l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. veniva anticipata all'odierna udienza.
DIRITTO
Occorre preliminarmente chiarire che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la rinuncia al precetto contro cui sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del processo, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (così Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-01-2023, n.
351). La rinuncia al precetto, infatti, è atto diverso rispetto alla rinuncia agli atti del giudizio.
Ciò chiarito e considerata la richiesta delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno la ragion d'essere sostanziale della lite che ha di fatto privato le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio essendo stata risolta la questione del contendere.
La cessazione della materia del contendere presuppone quindi il venir meno dell'interesse delle parti alla definizione o prosecuzione del giudizio a causa di una situazione sostanziale o concreta nuova o quanto meno diversa da quella presente al momento della citazione, situazione che "soddisfa" l'attore rendendo inutile la sua azione e si applica in ogni fase e grado del processo.
Come di recente specificato dalla Suprema Corte, “Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario, quindi, che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto“ (cfr. ex plurimis Cass. 18813/2016 e Cass. 22446/2016).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale da pronunciare con sentenza ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Orbene nella fattispecie il , dato atto dell'intervenuta transazione della lite, Parte_1
ha dichiarato di rinunciare alla domanda, rinuncia accettata da parte opposta per cui può dichiararsi cessata la materia del contendere. SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti come da accordi dalle stesse presi in sede transattiva
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale;
2)Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Avellino in data 04 giugno 2025
IL G. O. P.
Dott.ssa Maila Casale