CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 637/2024 RGA avverso la sentenza n. 299/2024 del Tribunale di Ravenna – Sez. Lavoro, emessa e pubblicata in data 12.9.2024 a definizione del giudizio n. 136/2023 R.G., notificata il 12.9.2024; avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 02/10/2025; promossa da:
(P. IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Silvestri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ravenna (RA), via Carducci n. 5; APPELLANTE contro (C.F./P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. – (contumace); APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso indirizzato al Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro, la locale domandava all'adito Giudice di : “ (…) accertare che la ditta Parte_1 [...]
(C.F. ), con sede legale rapp. pro tempore con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Modena via Giardini n. 474/m è debitrice della Parte_1 della somma di € 19.460,20 (o di quella diversa che dovesse risultare dal giudizio) a titolo di omissione di accantonamenti e contributi;
- per l'effetto, condannare (C.F. ), al pagamento Controparte_1 P.IVA_2 della somma di € 19.460,20 o dell'eventuale somma diversa che dovesse risultare in istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi per ritardato pagamento a far data dalla richiesta della somma (…)”. La basava la sua richiesta sulla comunicazione del 16 dicembre 2021 ricevuta Parte_1 dall'Ispettorato del Lavoro di Forlì- Cesena che la avvertiva che all'esito di un Pt_1 accesso ispettivo risultava che la ditta -nel periodo 1.3.2017 Controparte_1
31.7.2021- aveva “omesso i dovuti accantonamenti alla odierna ricorrente relative gli operai e le ore indicate in dettaglio” (doc. 1 fascicolo ricorrente processo di I grado). è iscritta alla Cassa Edile;
pertanto, anche ai sensi della previsione del Controparte_1 ccnl di settore (art. 36 e 37 ccnl), i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale ivi previsti. In ragione delle indicazioni ricevute, la provvedeva a redigere il conteggio Parte_1 delle denunce mensili asseritamente evase (doc. n. 2- 33 fasc. Ricorrente processo I grado); ne risultava un totale da versare pari a € 19.460,20 comprensivi degli interessi calcolati secondo delibera dell'ente. La somma era richiesta alla presunta debitrice con lettera del 14 giugno 2022, tuttavia la società non adempiva al sollecito. La ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza Controparte_1 delle avverse pretese creditorie e ne chiedeva il rigetto, il tutto con vittoria delle spese di lite. Più specificatamente, asseriva che i lavoratori , Persona_1 Persona_2 Per_3
, , erano stati nel periodo oggetto di causa
[...] Persona_4 Persona_5 componenti del consiglio di amministrazione;
mentre il sig. non era Parte_2 dipendente, ma un amico del sig. che aveva solo cercato di farsi assumere, senza Per_6 esito.
Per questi motivi
sfuggivano all'obbligo di iscrizione alla . Parte_1
Per quanto riguarda invece i signori , , CP_2 CP_3 CP_4
; l'allora resistente allegava che erano suoi dipendenti e per loro l'azienda Persona_7 avrebbe pagato i contributi alla di Modena, luogo della sede legale. Parte_1
La a supporto delle proprie allegazioni produceva, tra le altre Controparte_1 cose, una visura camerale storica della ditta, buste paghe dei dipendenti e una sorta di estratto conto per pagamenti alla di Modena. Chiedeva ammissione per testi Parte_1 di alcuni lavoratori. Il Tribunale di Ravenna, istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante l'escussione dei testi dalle stesse indicate, previo deposito di note conclusive autorizzate, ha definito la vertenza con la sentenza n. 299/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) respinge il ricorso;
Sentenza n. 299/2024 pubbl. il 12/09/2024 RG n. 136/2023; 2) condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, esaminato il compendio probatorio in atti, ha ritenuto infondato il ricorso proposto dalla
[...]
, sull'assorbente rilievo che le allegazioni poste a fondamento del Parte_1 credito azionato in giudizio “non risultano oggetto di alcuna dimostrazione”. Con ricorso depositato telematicamente in data 09/10/2024, la Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa
[...]
Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le conclusioni dalla stessa rassegnate nel libello introduttivo del giudizio, qui integralmente riproposte, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, la ha veicolato in Parte_1 questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo, lamentando “l'omissione del giudice di prime cure dell'esame degli esiti dell'istruttoria e della produzione documentale”. La benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in Controparte_1 giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumace. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla non risulta meritevole di accoglimento per Parte_1 le ragioni appresso illustrate. Al riguardo si osserva che il Tribunale di Ravenna, nel pervenire alla decisione di rigetto del libello introduttivo del giudizio, ha puntualmente osservato: “(…) La Parte_1 Con riceveva da un conteggio con indicati i periodi lavorati da alcuni soggetti (specificamente indicati in ricorso) per la resistente, nel corso degli anni 2017-2021. In particolare questa era l'allegazione della ricorrente: 1) n. in Tunisia il Persona_1
1/9/1991, operaio del II livello, per il quale era accertato il lavoro di 173 ore mensili per il mese di dicembre 2018, luglio 2019, e per tutti i mesi da gennaio 2020 a luglio 2021.
2) n. in Albania il 3/9/1968, operaio del I livello, per il quale era accertato Persona_2 il lavoro di 173 ore mensili per i mesi di marzo, giugno, settembre, ottobre, dicembre 2019, settembre e dicembre 2020. 3) n. a Francofonte (SR) il 26/2/1969; operaio del I livello, per il Persona_3 quale era accertato il lavoro di 173 ore mensili per i mesi di giugno, novembre e dicembre 2019.
4) n. in Albania il 25/2/1961; operaio del I livello, per il quale era accertato Persona_4 il lavoro di 173 ore mensili per i mesi di dicembre 2017, febbraio e marzo 2018.
5) n. in Albania il 3/3/1979; operaio del I livello, per il quale era Persona_5 accertato il lavoro di 173 ore mensili per i mesi di maggio, agosto 2017, e di dicembre 2019. 6) sig. n. in Tunisia il 28/2/1990; operaio del I livello, per il quale Parte_2 era accertato il lavoro di 64 ore mensili per il mese di maggio 2021 e di 16 ore per il mese di giugno 2021.
7) n. in Algeria il 17/6/1989; per il quale era accertato il lavoro di 56 CP_3 ore mensili per il mese di maggio 2021 e di 173 ore per i mesi di giugno e luglio 2021.
8) n. a il 16/5/2000; per il quale era accertato il lavoro di 56 ore CP_2 Pt_1 mensili per il mese di maggio 2021, di 168 ore per il mese di giugno 2021 e di 173 ore per luglio 2021.
9) n. in Albania il 13/5/1963; per il quale era accertato il lavoro di 120 CP_4 ore mensili per il mese di maggio 2021, di 173 ore per i mesi di giugno e luglio 2021.
10) n. in Tunisia il 2/9/1972; per il quale era accertato il lavoro di 40 ore CP_6 mensili per il mese di giugno 2021. Tali allegazioni, tuttavia, non risultano oggetto di alcuna dimostrazione (l'unica prova richiesta e quindi l'unica prova espletata a favore della ricorrente è stata l'audizione di un ispettore del lavoro il quale ha dato atto di non avere svolto lui gli accertamenti: un po' poco francamente), mentre esse avrebbero dovuto essere oggetto di specifica prova a carico del soggetto che sostiene l'esistenza del credito in questione, ossia la Pt_1
. (…)”.
[...]
Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un attento e meditato esame degli atti di causa e dell'acquisito compendio probatorio, pur nella loro sinteticità, evidenziano correttamente il mancato assolvimento da parte della Parte_1 degli oneri probatori sulla stessa gravanti e, pertanto, nella condivisione di questa
[...]
Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierna parte appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Ed invero, la a fondamento della propria pretesa Parte_1 creditoria si è limitata a produrre in giudizio un'informativa del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro molto generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio. Nelle predetta informativa - che reca quale “Oggetto: omissione C.E. impresa
[...]
(Codice Fiscale: con sede legale in Modena (MO), via CP_1 P.IVA_2
Giardini n. 474/M ed unità produttiva/sede lavori in Castel Bolognese (RA), Via Casanola n. 2683, esercente attività di: edilizia – (Classificazione CCIAA – ATECO 2007:41.2)” – infatti, viene unicamente indicato che: “Dagli accertamenti effettuati è emerso che l'azienda, in oggetto, nel periodo dal 01/03/2017 al 31/07/2021 per i lavoratori indicati di cui sotto, ha omesso i dovuti accantonamenti presso la di Ravenna relative Parte_1 alle ore per come dettagliate nella Tabella in allegato (A)”. Orbene, è palese che la predetta nota informativa nulla chiarisce circa gli accertamenti ispettivi condotti nei confronti dell'odierna società appellata. Non è dato sapere, infatti, quando siano iniziati tali accertamenti, quali fonti di prova abbiano acquisito gli ispettori verbalizzanti e sulla scorta di quali valutazioni siano pervenuti alle conclusioni riportate nell'informativa. A tale difetto assoluto di allegazione, si aggiunge, poi, un altrettanto evidente difetto di prova posto che gli assunti fattuali di cui alla predetta nota informativa non sono supportati da alcun elemento probatorio (quali il presupposto verbale di accertamento elevato nei confronti dell'odierna società appellata, le sommarie informazioni presumibilmente acquisite dai lavoratori rinvenuti nel cantiere ispezionato ecc. ecc.). A ciò aggiungasi che, sul punto, nulla di rilevante è stato detto dal Direttore dell' , sottoscrittore della Parte_3 sopra riportata informativa. Ed invero, il dott. nel corso della sua Testimone_1 deposizione testimoniale, si è limitato a confermare il contenuto della predetta informativa, previo esame della stessa, senza aggiungere alcun elemento chiarificatore1. Al contrario, la società appellata nel corso del giudizio di prime ha allegato e documentato Con varie circostanze che fanno dubitare dell'attendibilità dell'informativa dell' di
. Pt_1 Parte_3
In primo luogo, dalla visura storica camerale dell'allora società resistente (cfr. doc. 2 fasc. di primo grado di parte appellata), si evince che effettivamente la stessa per buona parte del periodo dedotto in giudizio è stata amministrata da un Consiglio di Amministrazione di cui hanno fatto parte: il sig. dal 17.06.2019 al 16.06.202; il sig. Parte_4 Per_2
da marzo 2019 a dicembre 2020; il sig. dal 19.11.2018 al
[...] Persona_3
15.07.2019; il sig. dal 6.05.2017 al 31.12.2020 e il sig. dal Persona_4 Persona_5
6.05.2017 al 30.06.2021. Tali persone erano tutti componenti del consiglio di amministrazione della senza alcuna delega. Quali componenti del Controparte_1 consiglio di amministrazione, è presumibile che tali soggetti avessero la possibilità di decidere da soli gli orari di lavoro da seguire e le attività da compiere. Si sottolinea al riguardo che, come affermato dall' con il messaggio n. 3359/2019, Pt_5
“se non c'è delega l'amministratore agisce senza alcun controllo, quindi, non può essere anche dipendente”. Tali risultanze documentali, peraltro, sono indirettamente suffragate dal fatto che il sig.
, socio unico della ed attuale Amministratore Persona_8 Controparte_1
Unico, era stato arrestato in data 16.03.2017 ed era stato recluso presso il carcere di Ferrara fino al 22.02.2018 (cfrr. docc. 9 e 10 fasc. di primo grado di parte appellata) e, quindi, durante tale periodo non avrebbe potuto gestire la società, costituita solo pochi giorni prima del suo arresto. Per di più i signori e con le loro Parte_6 Persona_9 Persona_10 deposizioni testimoniali hanno confermato gli assunti difensivi dell'odierna società appellata e, in mancanza di elementi probatori di segno contrario, non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità. È di tutta evidenza, pertanto, che essendo stati i signori , , e Pt_4 Per_2 Per_3
e componenti del consiglio di amministrazione della Per_11 Per_12 Controparte_1 con potere deliberativo nell'interesse della società, l'attuale appellata non doveva versare i contributi alla in merito agli stessi. Parte_1
Quanto alla posizione del sig. l'odierna società appellata, Parte_2 costituendosi in giudizio, ha allegato: “non è mai stato dipendente della Controparte_1 era un amico del sig. a cui aveva chiesto se lo poteva aiutare a trovare un lavoro Pt_4
e si era presentato in cantiere per cercare di farsi conoscere e assumere”; tale allegazione fattuale, per quanto appaia poco verosimile, non è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della difesa dell'allora ricorrente (cfr. verbale udienza Tribunale di Ravenna datato 11/07/2023) e, pertanto, deve considerarsi pacifica in giudizio ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Infine, in relazione alla posizione dei lavoratori , CP_2 CP_3 [...]
e , dipendenti della società allora resistente, la stessa ha prodotto CP_4 Persona_7 ampia documentazione attestante l'intervenuto pagamento dei prescritti contributi alla di Modena, luogo della sede legale5. Parte_1
Tale documentazione nel corso della prima udienza tenutasi innanzi al Giudice a quo (primo momento utile), non è stata oggetto di alcuna contestazione, né in merito alla sua originalità/genuinità, né in merito al suo contenuto. Le relative risultanze, pertanto, possono considerarsi incontestate ai sensi di cui all'art. 115 c.p.c.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla va respinto, con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata. In ragione della contumacia della società appellata, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dalla , con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 02.10.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa la sua deposizione testimoniale: “Mi chiamo nato a [...] il [...] , residente a [...] “ Richiesto di chiarire i rapporti intrattenuti con le parti in causa risponde: ” La è Controparte_1 una Impresa che i nostri Ispettori hanno ispezionato, non ricordo il periodo ma ritengo tra luglio e dicembre 2021 . Sono Direttore dell'Ispettorato del Lavoro” Interrogato sui capitoli ammessi di parte ricorrente risponde: Cap. 1) “ Si trattava dei lavoratori elencati nel documento che mi viene mostrato ( doc.1). Preciso che io non ho partecipato all'accertamento per cui la mia risposta è dedotta dal documento da me esaminato”. Cap.2) “ E' vero lo deduco dal documento che mi viene mostrato”. 2 Cfr. verbale udienza Tribunale Ravenna del 13/12/2023. 3 Cfr. verbale udienza Tribunale Ravenna del 01/03/2024. 4 Cfr. verbale udienza Tribunale Ravenna del 15/05/2024. 5 Cfr. i seguenti documenti del fascicolo di primo grado di parte appellata: 23) Pagamento Cassa Edile Asslani maggio 2021; 24) Pagamento Cassa Edile Asslani giugno 2021; 25) Pagamento Cassa Edile Asslani luglio 2021; 26) Pagamento Cassa Edile Dema maggio 2021; 27) Pagamento Cassa Edile Dema giugno 2021; 28) Pagamento Cassa Edile Dema luglio 2021; 29) Pagamento Cassa Edile Merouane maggio 2021; 30) Pagamento Cassa Edile Merouane giugno 2021; 31) Pagamento Cassa Edile Merouane luglio 2021; 32) Pagamento Cassa Edile Bensaad giugno 2021; 33) Pagamento Cassa Edile Belaach luglio 2021; 34) Pagamento Cassa Edile Belaach agosto 2021; 35) Estratto conto per SOA Nova Costruzioni.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 637/2024 RGA avverso la sentenza n. 299/2024 del Tribunale di Ravenna – Sez. Lavoro, emessa e pubblicata in data 12.9.2024 a definizione del giudizio n. 136/2023 R.G., notificata il 12.9.2024; avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 02/10/2025; promossa da:
(P. IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Silvestri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ravenna (RA), via Carducci n. 5; APPELLANTE contro (C.F./P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. – (contumace); APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso indirizzato al Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro, la locale domandava all'adito Giudice di : “ (…) accertare che la ditta Parte_1 [...]
(C.F. ), con sede legale rapp. pro tempore con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Modena via Giardini n. 474/m è debitrice della Parte_1 della somma di € 19.460,20 (o di quella diversa che dovesse risultare dal giudizio) a titolo di omissione di accantonamenti e contributi;
- per l'effetto, condannare (C.F. ), al pagamento Controparte_1 P.IVA_2 della somma di € 19.460,20 o dell'eventuale somma diversa che dovesse risultare in istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi per ritardato pagamento a far data dalla richiesta della somma (…)”. La basava la sua richiesta sulla comunicazione del 16 dicembre 2021 ricevuta Parte_1 dall'Ispettorato del Lavoro di Forlì- Cesena che la avvertiva che all'esito di un Pt_1 accesso ispettivo risultava che la ditta -nel periodo 1.3.2017 Controparte_1
31.7.2021- aveva “omesso i dovuti accantonamenti alla odierna ricorrente relative gli operai e le ore indicate in dettaglio” (doc. 1 fascicolo ricorrente processo di I grado). è iscritta alla Cassa Edile;
pertanto, anche ai sensi della previsione del Controparte_1 ccnl di settore (art. 36 e 37 ccnl), i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale ivi previsti. In ragione delle indicazioni ricevute, la provvedeva a redigere il conteggio Parte_1 delle denunce mensili asseritamente evase (doc. n. 2- 33 fasc. Ricorrente processo I grado); ne risultava un totale da versare pari a € 19.460,20 comprensivi degli interessi calcolati secondo delibera dell'ente. La somma era richiesta alla presunta debitrice con lettera del 14 giugno 2022, tuttavia la società non adempiva al sollecito. La ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza Controparte_1 delle avverse pretese creditorie e ne chiedeva il rigetto, il tutto con vittoria delle spese di lite. Più specificatamente, asseriva che i lavoratori , Persona_1 Persona_2 Per_3
, , erano stati nel periodo oggetto di causa
[...] Persona_4 Persona_5 componenti del consiglio di amministrazione;
mentre il sig. non era Parte_2 dipendente, ma un amico del sig. che aveva solo cercato di farsi assumere, senza Per_6 esito.
Per questi motivi
sfuggivano all'obbligo di iscrizione alla . Parte_1
Per quanto riguarda invece i signori , , CP_2 CP_3 CP_4
; l'allora resistente allegava che erano suoi dipendenti e per loro l'azienda Persona_7 avrebbe pagato i contributi alla di Modena, luogo della sede legale. Parte_1
La a supporto delle proprie allegazioni produceva, tra le altre Controparte_1 cose, una visura camerale storica della ditta, buste paghe dei dipendenti e una sorta di estratto conto per pagamenti alla di Modena. Chiedeva ammissione per testi Parte_1 di alcuni lavoratori. Il Tribunale di Ravenna, istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante l'escussione dei testi dalle stesse indicate, previo deposito di note conclusive autorizzate, ha definito la vertenza con la sentenza n. 299/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) respinge il ricorso;
Sentenza n. 299/2024 pubbl. il 12/09/2024 RG n. 136/2023; 2) condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, esaminato il compendio probatorio in atti, ha ritenuto infondato il ricorso proposto dalla
[...]
, sull'assorbente rilievo che le allegazioni poste a fondamento del Parte_1 credito azionato in giudizio “non risultano oggetto di alcuna dimostrazione”. Con ricorso depositato telematicamente in data 09/10/2024, la Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa
[...]
Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le conclusioni dalla stessa rassegnate nel libello introduttivo del giudizio, qui integralmente riproposte, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, la ha veicolato in Parte_1 questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo, lamentando “l'omissione del giudice di prime cure dell'esame degli esiti dell'istruttoria e della produzione documentale”. La benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in Controparte_1 giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumace. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla non risulta meritevole di accoglimento per Parte_1 le ragioni appresso illustrate. Al riguardo si osserva che il Tribunale di Ravenna, nel pervenire alla decisione di rigetto del libello introduttivo del giudizio, ha puntualmente osservato: “(…) La Parte_1 Con riceveva da un conteggio con indicati i periodi lavorati da alcuni soggetti (specificamente indicati in ricorso) per la resistente, nel corso degli anni 2017-2021. In particolare questa era l'allegazione della ricorrente: 1) n. in Tunisia il Persona_1
1/9/1991, operaio del II livello, per il quale era accertato il lavoro di 173 ore mensili per il mese di dicembre 2018, luglio 2019, e per tutti i mesi da gennaio 2020 a luglio 2021.
2) n. in Albania il 3/9/1968, operaio del I livello, per il quale era accertato Persona_2 il lavoro di 173 ore mensili per i mesi di marzo, giugno, settembre, ottobre, dicembre 2019, settembre e dicembre 2020. 3) n. a Francofonte (SR) il 26/2/1969; operaio del I livello, per il Persona_3 quale era accertato il lavoro di 173 ore mensili per i mesi di giugno, novembre e dicembre 2019.
4) n. in Albania il 25/2/1961; operaio del I livello, per il quale era accertato Persona_4 il lavoro di 173 ore mensili per i mesi di dicembre 2017, febbraio e marzo 2018.
5) n. in Albania il 3/3/1979; operaio del I livello, per il quale era Persona_5 accertato il lavoro di 173 ore mensili per i mesi di maggio, agosto 2017, e di dicembre 2019. 6) sig. n. in Tunisia il 28/2/1990; operaio del I livello, per il quale Parte_2 era accertato il lavoro di 64 ore mensili per il mese di maggio 2021 e di 16 ore per il mese di giugno 2021.
7) n. in Algeria il 17/6/1989; per il quale era accertato il lavoro di 56 CP_3 ore mensili per il mese di maggio 2021 e di 173 ore per i mesi di giugno e luglio 2021.
8) n. a il 16/5/2000; per il quale era accertato il lavoro di 56 ore CP_2 Pt_1 mensili per il mese di maggio 2021, di 168 ore per il mese di giugno 2021 e di 173 ore per luglio 2021.
9) n. in Albania il 13/5/1963; per il quale era accertato il lavoro di 120 CP_4 ore mensili per il mese di maggio 2021, di 173 ore per i mesi di giugno e luglio 2021.
10) n. in Tunisia il 2/9/1972; per il quale era accertato il lavoro di 40 ore CP_6 mensili per il mese di giugno 2021. Tali allegazioni, tuttavia, non risultano oggetto di alcuna dimostrazione (l'unica prova richiesta e quindi l'unica prova espletata a favore della ricorrente è stata l'audizione di un ispettore del lavoro il quale ha dato atto di non avere svolto lui gli accertamenti: un po' poco francamente), mentre esse avrebbero dovuto essere oggetto di specifica prova a carico del soggetto che sostiene l'esistenza del credito in questione, ossia la Pt_1
. (…)”.
[...]
Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un attento e meditato esame degli atti di causa e dell'acquisito compendio probatorio, pur nella loro sinteticità, evidenziano correttamente il mancato assolvimento da parte della Parte_1 degli oneri probatori sulla stessa gravanti e, pertanto, nella condivisione di questa
[...]
Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierna parte appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Ed invero, la a fondamento della propria pretesa Parte_1 creditoria si è limitata a produrre in giudizio un'informativa del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro molto generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio. Nelle predetta informativa - che reca quale “Oggetto: omissione C.E. impresa
[...]
(Codice Fiscale: con sede legale in Modena (MO), via CP_1 P.IVA_2
Giardini n. 474/M ed unità produttiva/sede lavori in Castel Bolognese (RA), Via Casanola n. 2683, esercente attività di: edilizia – (Classificazione CCIAA – ATECO 2007:41.2)” – infatti, viene unicamente indicato che: “Dagli accertamenti effettuati è emerso che l'azienda, in oggetto, nel periodo dal 01/03/2017 al 31/07/2021 per i lavoratori indicati di cui sotto, ha omesso i dovuti accantonamenti presso la di Ravenna relative Parte_1 alle ore per come dettagliate nella Tabella in allegato (A)”. Orbene, è palese che la predetta nota informativa nulla chiarisce circa gli accertamenti ispettivi condotti nei confronti dell'odierna società appellata. Non è dato sapere, infatti, quando siano iniziati tali accertamenti, quali fonti di prova abbiano acquisito gli ispettori verbalizzanti e sulla scorta di quali valutazioni siano pervenuti alle conclusioni riportate nell'informativa. A tale difetto assoluto di allegazione, si aggiunge, poi, un altrettanto evidente difetto di prova posto che gli assunti fattuali di cui alla predetta nota informativa non sono supportati da alcun elemento probatorio (quali il presupposto verbale di accertamento elevato nei confronti dell'odierna società appellata, le sommarie informazioni presumibilmente acquisite dai lavoratori rinvenuti nel cantiere ispezionato ecc. ecc.). A ciò aggiungasi che, sul punto, nulla di rilevante è stato detto dal Direttore dell' , sottoscrittore della Parte_3 sopra riportata informativa. Ed invero, il dott. nel corso della sua Testimone_1 deposizione testimoniale, si è limitato a confermare il contenuto della predetta informativa, previo esame della stessa, senza aggiungere alcun elemento chiarificatore1. Al contrario, la società appellata nel corso del giudizio di prime ha allegato e documentato Con varie circostanze che fanno dubitare dell'attendibilità dell'informativa dell' di
. Pt_1 Parte_3
In primo luogo, dalla visura storica camerale dell'allora società resistente (cfr. doc. 2 fasc. di primo grado di parte appellata), si evince che effettivamente la stessa per buona parte del periodo dedotto in giudizio è stata amministrata da un Consiglio di Amministrazione di cui hanno fatto parte: il sig. dal 17.06.2019 al 16.06.202; il sig. Parte_4 Per_2
da marzo 2019 a dicembre 2020; il sig. dal 19.11.2018 al
[...] Persona_3
15.07.2019; il sig. dal 6.05.2017 al 31.12.2020 e il sig. dal Persona_4 Persona_5
6.05.2017 al 30.06.2021. Tali persone erano tutti componenti del consiglio di amministrazione della senza alcuna delega. Quali componenti del Controparte_1 consiglio di amministrazione, è presumibile che tali soggetti avessero la possibilità di decidere da soli gli orari di lavoro da seguire e le attività da compiere. Si sottolinea al riguardo che, come affermato dall' con il messaggio n. 3359/2019, Pt_5
“se non c'è delega l'amministratore agisce senza alcun controllo, quindi, non può essere anche dipendente”. Tali risultanze documentali, peraltro, sono indirettamente suffragate dal fatto che il sig.
, socio unico della ed attuale Amministratore Persona_8 Controparte_1
Unico, era stato arrestato in data 16.03.2017 ed era stato recluso presso il carcere di Ferrara fino al 22.02.2018 (cfrr. docc. 9 e 10 fasc. di primo grado di parte appellata) e, quindi, durante tale periodo non avrebbe potuto gestire la società, costituita solo pochi giorni prima del suo arresto. Per di più i signori e con le loro Parte_6 Persona_9 Persona_10 deposizioni testimoniali hanno confermato gli assunti difensivi dell'odierna società appellata e, in mancanza di elementi probatori di segno contrario, non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità. È di tutta evidenza, pertanto, che essendo stati i signori , , e Pt_4 Per_2 Per_3
e componenti del consiglio di amministrazione della Per_11 Per_12 Controparte_1 con potere deliberativo nell'interesse della società, l'attuale appellata non doveva versare i contributi alla in merito agli stessi. Parte_1
Quanto alla posizione del sig. l'odierna società appellata, Parte_2 costituendosi in giudizio, ha allegato: “non è mai stato dipendente della Controparte_1 era un amico del sig. a cui aveva chiesto se lo poteva aiutare a trovare un lavoro Pt_4
e si era presentato in cantiere per cercare di farsi conoscere e assumere”; tale allegazione fattuale, per quanto appaia poco verosimile, non è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della difesa dell'allora ricorrente (cfr. verbale udienza Tribunale di Ravenna datato 11/07/2023) e, pertanto, deve considerarsi pacifica in giudizio ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Infine, in relazione alla posizione dei lavoratori , CP_2 CP_3 [...]
e , dipendenti della società allora resistente, la stessa ha prodotto CP_4 Persona_7 ampia documentazione attestante l'intervenuto pagamento dei prescritti contributi alla di Modena, luogo della sede legale5. Parte_1
Tale documentazione nel corso della prima udienza tenutasi innanzi al Giudice a quo (primo momento utile), non è stata oggetto di alcuna contestazione, né in merito alla sua originalità/genuinità, né in merito al suo contenuto. Le relative risultanze, pertanto, possono considerarsi incontestate ai sensi di cui all'art. 115 c.p.c.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla va respinto, con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata. In ragione della contumacia della società appellata, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dalla , con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 02.10.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa la sua deposizione testimoniale: “Mi chiamo nato a [...] il [...] , residente a [...] “ Richiesto di chiarire i rapporti intrattenuti con le parti in causa risponde: ” La è Controparte_1 una Impresa che i nostri Ispettori hanno ispezionato, non ricordo il periodo ma ritengo tra luglio e dicembre 2021 . Sono Direttore dell'Ispettorato del Lavoro” Interrogato sui capitoli ammessi di parte ricorrente risponde: Cap. 1) “ Si trattava dei lavoratori elencati nel documento che mi viene mostrato ( doc.1). Preciso che io non ho partecipato all'accertamento per cui la mia risposta è dedotta dal documento da me esaminato”. Cap.2) “ E' vero lo deduco dal documento che mi viene mostrato”. 2 Cfr. verbale udienza Tribunale Ravenna del 13/12/2023. 3 Cfr. verbale udienza Tribunale Ravenna del 01/03/2024. 4 Cfr. verbale udienza Tribunale Ravenna del 15/05/2024. 5 Cfr. i seguenti documenti del fascicolo di primo grado di parte appellata: 23) Pagamento Cassa Edile Asslani maggio 2021; 24) Pagamento Cassa Edile Asslani giugno 2021; 25) Pagamento Cassa Edile Asslani luglio 2021; 26) Pagamento Cassa Edile Dema maggio 2021; 27) Pagamento Cassa Edile Dema giugno 2021; 28) Pagamento Cassa Edile Dema luglio 2021; 29) Pagamento Cassa Edile Merouane maggio 2021; 30) Pagamento Cassa Edile Merouane giugno 2021; 31) Pagamento Cassa Edile Merouane luglio 2021; 32) Pagamento Cassa Edile Bensaad giugno 2021; 33) Pagamento Cassa Edile Belaach luglio 2021; 34) Pagamento Cassa Edile Belaach agosto 2021; 35) Estratto conto per SOA Nova Costruzioni.