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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/05/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 37/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trerè - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
C.F. ) nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Silvia Lampronti
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, il ricorrente è stato titolare, dal 05/04/2011 al 10/10/2017 di un'impresa individuale per il commercio di giornali e riviste, finanziato mediante contratto di mutuo garantito da ipoteca immobiliare su bene di terzo e da più fideiussioni personali;
in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, a causa del crollo del settore editoriale dovuto all'avvento dell'informazione digitale, si è registrato un drastico calo delle vendite, determinando l'aumentare della debitoria verso il ceto bancario ed i fornitori;
nonostante i tentativi di ristrutturazione dell'attività e la successiva cessione della stessa, la crisi ha determinato la cessazione definitiva dell'impresa nel 2017. pagina 1 di 3 Il ricorrente ha poi intrapreso un'attività di lavoro subordinato come camionista, cercando di onorare i propri debiti, ma l'ammontare complessivo degli stessi (circa € 200.000) è risultato insostenibile in rapporto alla propria capacità reddituale (circa € 3.000,00 netti mensili); inoltre, è attualmente in corso una procedura esecutiva presso terzi, promossa dal creditore con udienza fissata in Controparte_1 data 25.06.2025; sussiste quindi senz'altro una condizione di insolvenza. il suddetto debitore, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
dato atto dell'attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo CCI, sì come riformato ad esito del D. lgs. 136/2024, circa la sussistenza di un attivo distribuibile a favore dei creditori, al netto delle spese di procedura, composto dai redditi prospettici, oltre al possibile valore di realizzo del motociclo KI
400 tg. DV 63603 (non necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa) e dell'autovettura DA
ST tg. FX910EP (relativamente alla quale spetterà al G.D. stabilire se possa escludersi dall'attivo per essere la stessa strumentale alle esigenze di mantenimento del debitore); ritenuto che, pure, risultano divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCI); rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso, comprensiva della quota spettante all'Organismo, avverrà ad opera del G.D. e ad esito della liquidazione, salvo il riconoscimento di acconti in occasione di riparti parziali.
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. Parte_1
) C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Silvia Lampronti;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al pagina 2 di 3 liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di Consiglio del 9.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trerè - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
C.F. ) nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Silvia Lampronti
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, il ricorrente è stato titolare, dal 05/04/2011 al 10/10/2017 di un'impresa individuale per il commercio di giornali e riviste, finanziato mediante contratto di mutuo garantito da ipoteca immobiliare su bene di terzo e da più fideiussioni personali;
in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, a causa del crollo del settore editoriale dovuto all'avvento dell'informazione digitale, si è registrato un drastico calo delle vendite, determinando l'aumentare della debitoria verso il ceto bancario ed i fornitori;
nonostante i tentativi di ristrutturazione dell'attività e la successiva cessione della stessa, la crisi ha determinato la cessazione definitiva dell'impresa nel 2017. pagina 1 di 3 Il ricorrente ha poi intrapreso un'attività di lavoro subordinato come camionista, cercando di onorare i propri debiti, ma l'ammontare complessivo degli stessi (circa € 200.000) è risultato insostenibile in rapporto alla propria capacità reddituale (circa € 3.000,00 netti mensili); inoltre, è attualmente in corso una procedura esecutiva presso terzi, promossa dal creditore con udienza fissata in Controparte_1 data 25.06.2025; sussiste quindi senz'altro una condizione di insolvenza. il suddetto debitore, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
dato atto dell'attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo CCI, sì come riformato ad esito del D. lgs. 136/2024, circa la sussistenza di un attivo distribuibile a favore dei creditori, al netto delle spese di procedura, composto dai redditi prospettici, oltre al possibile valore di realizzo del motociclo KI
400 tg. DV 63603 (non necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa) e dell'autovettura DA
ST tg. FX910EP (relativamente alla quale spetterà al G.D. stabilire se possa escludersi dall'attivo per essere la stessa strumentale alle esigenze di mantenimento del debitore); ritenuto che, pure, risultano divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCI); rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso, comprensiva della quota spettante all'Organismo, avverrà ad opera del G.D. e ad esito della liquidazione, salvo il riconoscimento di acconti in occasione di riparti parziali.
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. Parte_1
) C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Silvia Lampronti;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al pagina 2 di 3 liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di Consiglio del 9.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trerè
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