Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2441/2019, posta in decisione in data 8.11.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), nata a [...] in data [...], C.F._1 Parte_3
(C.F. ), nata a [...] in data [...],
[...] C.F._2
(C.F. ), nato a TRAPANI (TP) in [...] Parte_4 C.F._3
02/03/1968, (C.F. ), nata a [...] Parte_5 C.F._4
in data 12/12/1977, con il patrocinio dell'Avv. SAFINA DARIO e dell'Avv.
ARDAGNA IGNAZIO ( ) VIA DEGLI IRIS, 1 TRAPANI;
C.F._5
e con elezione di domicilio in via VIA VIA DEGLI IRIS. 1 C/O AVV. I.
ARDAGNA TRAPANI presso il medesimo difensore
APPELLANTI
1
Partita IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'Avv. BATTAGLINI LUIGI e con elezione di domicilio in TRAPANI nella via Marinella n. 11, presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 Parte_4
pro tempore della società), , , di (tutti Parte_5 Parte_3 Pt_2 Pt_2
fideiussori della società) citavano la avanti al Controparte_1
Tribunale di Trapani ed esponevano: che la società aveva Parte_1
intrattenuto con la convenuta un conto corrente ordinario n. 16285.08, un conto Cont anticipi transato n. 16362.51 e un conto anticipi n. 69631312.56; che i saldi passivi dei conti, e quindi la posizione debitoria della società, erano frutto dell'applicazione da parte della BA, di clausole illegittime;
che in particolare,
l'Istituto di credito aveva operato anatocismo BArio;
che aveva applicato illegittimamente valute BArie prive di pattuizione scritta;
che aveva applicato interessi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto oltre le soglie d'usura; che aveva applicato spese non pattuite, che aveva superato le soglie antiusura e che le fideiussioni prestate erano nulle in quanto fideiussioni omnibus contrarie a norme imperative.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale adito, di dichiarare la nullità delle clausole contra legem e, dunque, di procedere al ricalcolo del credito. In ordine alla fideiussione rilasciata dai signori e ne eccepivano la nullità in Pt_1 Parte_2
quanto fideiussioni omnibus e rilevavano comunque la mancata ricezione delle comunicazioni periodiche ai sensi dell'art. 1956 c.c.
2 Costituitasi in giudizio, la Banca contestava tutto quanto dedotto da parte attrice e chiedeva il rigetto delle domande da essa formulate perché infondate in fatto e in diritto.
Istruita la causa documentalmente e con consulenza tecnica d'ufficio contabile, all'udienza del 21.5.2019 le parti discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, con sentenza n. 557/2019, il Tribunale di Trapani rigettava in parte il ricorso proposto.
In motivazione il primo Giudice, recependo le risultanze della C.T.U., accertava che il saldo del c.c. 16285.08 era pari ad € - 121.832,85 (a fronte del diverso saldo indicato dalla BA pari ad € - 125.194,66); che il saldo del conto anticipi Pos n.
16362.51 era pari ad € - 30.712,48 (a fronte del saldo BA pari ad €- 30.928,56); che il saldo del conto anticipi su fatture n. 69631312.56 era pari ad € 20,82 (a fronte del saldo BA pari ad € 0,00). Rigettava altresì la domanda relativa alla nullità delle fideiussioni, non essendo la mera mancanza di comunicazioni periodiche all'uopo sufficiente.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello la Parte_1
e . Resisteva la Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
appellata. CP_1
La causa veniva istruita mediante supplemento di C.T.U. e, in data 8.11.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, gli appellanti deducono la mancata o comunque non regolare pattuizione delle competenze sui conti anticipi e l'illegittimo giroconto delle stesse sul conto ordinario. Infatti, tutte le competenze maturate sui conti anticipi sono state sistematicamente girocontate sul rapporto dare/avere n. 16282.08.
Con il secondo motivo del ricorso, gli appellanti deducono l'illegittima applicazione di commissioni e spese non regolarmente pattuite in tutti e tre i rapporti
(conto ordinario n. 16282.08, conto anticipi Pos n. 16362.51 e conto anticipi su fatture n. 69631312.56).
I primi due motivi, da analizzare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
3 La causa in esame ha per oggetto l'accertamento negativo del credito, proposta dalla società correntista e dai suoi garanti. In base ai generali principi sull'onere della prova, incombe su chi propone la domanda l'onere principale di provare i fatti sposti a fondamento della stessa.
In particolare, “In tema di conto corrente BArio, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della BA di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio. (Cass. 20.6.2022, n. 19812)”.
Si può da tale pronuncia chiaramente ricavare il principio che il cliente, qualora chieda accertarsi che il saldo passivo di un conto aperto con una BA è in tutto o in parte frutto di clausole illegittime, anche se non chiede la ripetizione di somme illegittimamente versate (in conti non ancora estinti), ha l'onere di fornire la prova del fatto addotto a fondamento della domanda e a tale scopo, la prodizione del contratto e degli estratti conto è fondamentale, perché da tali documenti possono individuarsi le clausole illegittime. A tale scopo, il cliente può in primo luogo avvalersi dello strumento previsto dall'art. 119 T.U.B. e, in caso di contenzioso, può chiedere al Giudice l'ordine di esibizione contro la Banca, ma solo se ha prima esperito la richiesta ex art. 119 T.U.B. (cfr. Cass. 24641 del 13.9.2021).
Ora, è opportuno preliminarmente osservare che la parte attrice e odierna appellante non ha ottemperato correttamente all'onere della prova sulla stessa incombente.
E invero, la società, con lettera del 21.12.2015, ha richiesto alla BA , ai sensi dell'art. 119 T.U.B. l'inoltro dei contratti e degli estratti conto, limitatamente al c/c n,
1628508 e al c/anticipi n. 69631312.56; la società ha altresì chiesto la copia delle fideiussioni e garanzie rilasciate nell'interesse della stessa BA. Nulla è stato chiesto in relazione all'altro C/A il n. 16362.51.
4 Successivamente, nel corso del giudizio di primo grado, con memoria del
10.7.2017 ex art. 183 c.p.c. comma 6° n. 2, è stata proposta dalla parte allora attrice solo la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di accensione e relative aperture di credito del conto corrente di corrispondenza n. 1628508, del contratto di accensione e relative aperture di credito e del conto anticipi n.
69631312.56, e degli estratti conto completi di riassunti a scalare relativi al conto corrente di corrispondenza n. 1628508 dal 01/04/2014 al 30/06/2014. Non è stata avanzata la richiesta di esibizione delle fideiussioni e ugualmente non è stata avanzata alcuna richiesta per gli atti dell'altro conto anticipi n. 16362.51.
Occorre, qui soffermarsi sulle modalità operative del conto anticipi e sulla relazione di collegamento diretto e funzionale tra questo e il contratto di conto corrente, onde ribadire che “il conto anticipi… costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al CP_1
cliente, annotandosi in esso in dare la anticipazioni erogate al correntista ed in avere
l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente”(Cass. del 20.6.2011 n. 13449); “i conti anticipi non sono normalmente operativi, ma rappresentano mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazione su crediti concessi dalla al cliente. Il rapporto di CP_1
debito/credito tra e correntista è invece rappresentato in ogni momento dal CP_1
saldo del conto corrente ordinario sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante giroconto” (Corte di App. di Milano 10.10.2018). In altri termini, l'erogazione dell'anticipazione in seguito alla presentazione, salvo buon fine o allo sconto, di disposizioni di incasso o effetti cambiari implica l'apertura di un conto corrente dedicato nel quale sono registrati i movimenti contabili, e più precisamente l'addebito del controvalore dell'anticipo erogato, e il momento di segno contrario, non appena il credito sotteso al titolo venga soddisfatto. Le competenze maturate sul conto anticipi, invece, sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario.
Alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi poiché i due crediti – del cliente, per il credito incassato e della BA, per l'anticipo concesso- si compensano;
se, invece, il terzo debitore non adempie la prestazione dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue
5 ugualmente, ma, con addebito, attraverso giroconto, della posta debitoria sul conto corrente ordinario. Il sistema operativo insito nel meccanismo della anticipazione consente di affermare che la linea di credito autoliquidante, pur qualificandosi come operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza (ragione che la rende destinataria di un autonomo regolamento contrattuale), è pur sempre regolata tramite conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo, sia per quanto concerne spese e competenze, abitualmente corrisposte tramite la disponibilità di conto corrente.
La circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo confluiscano nel conto corrente di corrispondenza e concorrano a formare il complessivo saldo debitore condensa il saldo- negativo- del conto anticipi intorno al valore delle anticipazioni eseguite dalla BA, mentre, in caso di illegittimità del costo del credito convenuto con il contratto di anticipo su fatture, sarà il conto corrente a variare il proprio saldo.
Affinché gli interessi maturati sulle operazioni di anticipo confluiscano nel conto corrente di corrispondenza è necessario che vi sia espresso riferimento convenzionale.
Affrontando adesso le censure di nullità mosse dagli appellanti al regolamento convenzionale dei conti anticipi va osservato quanto segue.
Per quanto attiene il conto anticipi su fatture n. 69631312.56 il contratto è presente in atti e nello stesso è espressamente previsto l'addebito sul conto corrente ordinario delle competenze che matureranno sulle singole anticipazioni, nonché i rimborsi delle anticipazioni stesse (punto 3. Del contratto n. 69631312.56). Pertanto, per quanto attiene questo conto, è infondata la denunzia di illegittimità degli interessi e delle competenze girocontate sul conto corrente ordinario. Infatti, la regolarizzazione sotto il profilo formale del contratto impedisce di procedere all'esclusione di tutte le competenze maturate sul conto anticipi e girocontate sul conto corrente ordinario. Nessun ricalcolo di questo conto, né del conto corrente ordinario, può essere disposto in questa sede.
Cont Per quanto concerne, invece, il conto anticipi transato n. 16362.51, la correntista, per quanto prima osservato, non ha assolto al proprio onere probatorio,
6 non avendo mai chiesto il rilascio della copia del contratto e dei relativi estratti conto,
e neppure la loro esibizione (peraltro non più possibile in difetto di richiesta preventiva ex art. 119 T.U.B.). Pertanto, neppure di questo conto può essere disposto alcun ricalcolo in questo giudizio.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto le fideiussioni legittime, limitandosi a statuire l'irrilevanza della mancata comunicazione periodica. Sul punto, ferma restando la superiore contestazione, l'appellante rileva di aver eccepito ulteriori motivi di nullità delle fideiussioni essendo le stesse nulle poiché costituiscono fideiussioni omnibus con schema negoziale predeterminato dalla BA.
Il motivo è infondato.
Come prima riferito, la correntista che pure, con la citata lettera del 2015, ha avanzato richiesta alla BA di inoltro delle copie delle fideiussioni, non ha poi avanzato l'istanza di ordine di esibizione alla BA ex art. 210 c.p.c., in sede di istruzione probatoria in primo grado. Pertanto, si deve ritenere che la parte abbia rinunziato alla richiesta de qua, con la conseguenza che neppure per le fideiussioni si può considerare assolto dalla correntista l'onere della prova.
Ora, da un lato va ribadito, per quanto attiene alla questione dell'irrilevanza della mancata comunicazione periodica circa la condizione di aggravamento economico della società, che non vi era a carico della Banca alcun obbligo di informativa, né di acquisizione del consenso (speciale autorizzazione) da parte dei fideiussori, ex art. 1957 c.c., non avendo la stessa concesso una nuova erogazione del credito come correttamente statuito dal Giudice di primo grado. Inoltre, non può in ogni caso rilevare tale illegittimità nei confronti del fideiussore essendo lo Parte_4
stesso rappresentante legale della società e dovendosi, pertanto, attuare una presunzione di conoscenza, da parte del fideiubenti, della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (Cass. del 23.3.2017 n. 7444). Resta comunque l'estrema genericità della doglianza, che non confuta specificamente quanto rilevato sul punto dal primo Giudice.
Nell'articolare il motivo, gli appellanti si dolgono, comunque, che dette fideiussioni, relative a crediti futuri e indeterminati a causa delle oscillazioni dei conti
7 prima esaminati, non indicavano la misura massima entro cui la responsabilità del garante veniva delimitata, in contrasto con il disposto dell'art. 1938 c.c.; sicché
l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria era sostanzialmente illimitato perché non predeterminato e nemmeno determinabile in modo certo, con conseguente nullità della stessa garanzia. La parte riconduce la nullità delle fideiussioni, in subordine, anche alla inesistenza dell'esposizione debitoria inizialmente dedotta.
Aggiungono gli appellanti che quella da loro rilasciate sarebbero fideiussioni omnibus, nulle perché la BA non ha mai mandato le comunicazioni periodiche prescritte, secondo come la parte ha formulato il motivo, dall'art. 10 e segg. D.lgs
385/1993.
Premesso che la fideiussione omnibus non è in assoluta illegittima e quindi nulla, potendosi ammettere siffatta forma di garanzia alle condizioni dettate dall'art. 1938 c.c., cioè che sia fissato l'importo massimo, tuttavia, questa e le altre doglianze avanzate dagli appellanti contro le fideiussioni che assumono rilasciate alla BA appellata non possono essere esaminate, in mancanza dei contratti o di altri elementi idonei a individuare i limiti della stessa.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 7.600,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
Le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in atti vanno poste a carico delle parti in solido, e nei rapporti interni tra le parti, a carico degli appellanti in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e nei confronti della Parte_3 Parte_5 Parte_4 [...]
avverso la sentenza n. 557/2019 pronunziata dal Tribunale di Controparte_1
Trapani in data 21.5.2019;
8 2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 7.600,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 27.3.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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