Sentenza 29 dicembre 2023
Massime • 2
La scadenza dell'autorizzazione alla navigazione temporanea per le unità da diporto, di cui all'art. 31, comma 2, d.lgs. n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto), non facendo venir meno il rischio assicurato, non determina la nullità del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, bensì, in caso di specifica pattuizione in tal senso, la sua inefficacia limitatamente al rapporto tra le parti, come tale inopponibile ai terzi danneggiati che esercitino l'azione diretta prevista dal combinato disposto degli artt. 123 e 144 c.ass.
Il concorso della vittima nella causazione del danno può derivare dalla violazione non solo di specifici obblighi di legge ma anche di regole di ordinaria prudenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a un gravissimo incidente occorso ai passeggeri di un natante d'altura nel corso di un giro di prova, aveva escluso la responsabilità concorrente degli stessi per non aver indossato i giubbini di salvataggio, in base al mero rilievo dell'assenza di un corrispondente obbligo e senza considerare se il relativo utilizzo non rispondesse a canoni di ordinaria prudenza, tenuto conto dell'elevatissima velocità notoriamente raggiunta da tale tipo di imbarcazioni).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/12/2023, n. 36357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36357 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 1 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 CANTIERI NAUTICI BASSO SEBINO S.r.l. (C.F.: Data pubblicazione 29/12/2023 3317830168), in persona dei legali rappresentanti pro tempore IC EL e VI FI rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso con ricorso incidentale, dagli avvocati Giovanni Vezzoli (C.F.: [...]), Elisabetta Piromalli (C.F.: [...]), ET PA AN (C.F.: [...]), OA RI (C.F.: [...]) e Ric- cardo RN (C.F.: [...]) SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. (P.I.: 04596530230), in persona del rappresentante per pro- cura DA TT rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso con ricorso incidentale, dall'avvocato Francesco Malatesta (C.F.: [...]) -controricorrenti- ricorrenti in via incidentale- ALLIANZ VIVA S.p.A. (C.F.: 09197520159), in persona dell'amministratore delegato Agostino Ferrara, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati IZ Romagnoli (C.F.: [...]) e Gianfrancesco Esposito (C.F.: [...]) -controricorrente- nonché SEAHORSE INTERNATIONAL S.r.l., in liquidazione (C.F.: 03367850405), in persona del legale rappresentante pro tempore OR LU (C.F.: [...]) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1410/2021, pubblicata in data 9 novembre 2021 (e notificata alle ricorrenti principali in data 19 novembre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 novembre 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Mario Fresa, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, del ricorso incidentale di RE OL, IA BU e ON OL, nonché del ricorso inciden- tale di IZ FI e per il rigetto del ricorso incidentale della CA UT SS IN S.r.l., nonché del ricorso Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 incidentale condizionato della Cattolica di Assicurazione S.p.A., Data pubblicazione 29/12/2023 come da requisitoria scritta in atti;
l'avvocato PA Stella Richter, per delega dell'avvocato Giorgio Stella Richter, per RA AN BU e AV BU OR, nonché per RE OL, IA BU e ON OL;
l'avvocato ET PA AN, per CA UT SS Se- bino S.r.l.; l'avvocato Giorgio Sicari, per delega dell'avvocato Francesco Malatesta, per Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; l'avvocato Sabrina Rossi, per delega dell'avvocato IZ Ro- magnoli, per Allianz Viva S.p.A.. Fatti di causa In data 9 aprile 2009, nelle acque del Lago d'Iseo, si verificò un incidente che coinvolse un natante di proprietà della SE NA S.r.l. (società assicurata per la responsabilità ci- vile con la Aviva Italia S.p.A., oggi Allianz Viva S.p.A.), affidato in conto vendita alla società CA UT SS IN S.r.l.. In conseguenza di tale incidente, persero la vita LI EL (legale rappresentante di tale ultima società), SE OR e IZ OL, mentre IZ FI riportò danni alla persona. Il natante, che esponeva la targa prova BG 115, in relazione alla quale la CA UT SS IN S.r.l. aveva stipulato una polizza assicurazione della responsabilità civile con la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., al momento dell'incidente era condotto dal OR, al quale il EL aveva ceduto la guida. Per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al predetto sinistro, hanno separatamente agito in giudizio nei confronti di SE NA S.r.l., Aviva Italia S.p.A., CA Nau- tici SS IN S.r.l. e Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.: 1) RA AN BU, in proprio e quale rappre- sentante della figlia minore AV BU OR Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 (rispettivamente compagna e figlia postuma di SE OR); Data pubblicazione 29/12/2023 2) RE OL, IA BU e ON OL (ri- spettivamente genitori e fratello di IZ OL); 3) IZ FI. La Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., nel negare la pro- pria responsabilità, ha proposto domanda subordinata di rivalsa nei confronti della propria assicurata CA UT SS Se- bino S.r.l. nonché degli eredi di SE OR, quale responsa- bile del sinistro. Anche Aviva Italia S.p.A., nel negare la propria responsabilità, ha proposto domanda subordinata di rivalsa nei confronti della sua assicurata SE NA S.r.l., nonché degli eredi di SE OR. È stato, quindi, chiamato in causa altresì LU OR, quale figlio ed erede di SE OR, che ha proposto a sua volta, in via riconvenzionale, nei confronti delle società originarie con- venute, domanda di risarcimento dei danni subiti in conse- guenza del decesso del padre. Il Tribunale di Bergamo, riuniti i giudizi, ha accolto le domande proposte dagli attori RA AN BU, in proprio e quale rappresentante della figlia minore AV BU OR, da An- drea OL, IA BU e ON OL, nonché da IZ FI, nei confronti di SE NA S.r.l., CA UT SS IN S.r.l. e Società Cattolica di Assi- curazione S.p.A., nonché le domande di manleva proposte da quest'ultima nei confronti di CA UT SS IN S.r.l. (in relazione ai danni subiti da RA AN BU, AV BU OR, RE OL, IA BU e ON Na- poleoni, nonché IZ FI) e di LU OR (in rela- zione ai danni subiti da IZ FI), nonché quelle propo- ste da SE NA S.r.l. nei confronti di LU OR (in relazione ai danni subiti da IZ FI). Ha riget- tato o dichiarato inammissibili tutte le altre domande. Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 I danni sono stati liquidati nei seguenti importi (oltre acces- Data pubblicazione 29/12/2023 sori): € 279.047,38 in favore di RE OL, € 279.047,38 in favore di IA BU ed € 167.251,32 in fa- vore di ON OL;
€ 172.010,03 in favore di RA N- ES BU ed € 184.475,22 in favore di AV BU OR;
€ 79.713,04 in favore di IZ FI. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato tutte le domande proposte nei con- fronti di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., accogliendo l'appello da questa proposto in via principale;
ha, invece, riget- tato tutti gli ulteriori appelli proposti in via incidentale (segna- tamente da: RE OL, IA BU, ON AP leoni;
IZ FI;
CA UT SS IN S.r.l.; RA AN BU, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità sulla minore AV BU OR). Ricorrono: a) in via principale, RA AN BU, in pro- prio e quale genitore esercente la responsabilità sulla minore AV BU OR, sulla base di due motivi;
b) in via inci- dentale (sostanzialmente adesiva al ricorso principale), RE OL, IA BU e ON OL, sulla base di un unico motivo, nonché IZ FI, anch'egli sulla base di un unico motivo. Resistono ai suddetti ricorsi principale ed incidentali, con distinti controricorsi, la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., la quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di due motivi, nonché CA UT SS IN S.r.l., la quale propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di tre motivi. RA AN BU, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore AV BU OR, resiste, con distinti controricorsi, al ricorso incidentale di Can- tieri UT SS IN S.r.l. e a quello incidentale condizio- nato di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.. Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 RE OL, IA BU, ON OL, a loro Data pubblicazione 29/12/2023 volta, resistono, con distinti controricorsi, al ricorso incidentale di CA UT SS IN S.r.l. e a quello incidentale con- dizionato di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.. IZ FI, con unico controricorso, resiste sia al ricorso incidentale di CA UT SS IN S.r.l., sia a quello incidentale condizionato di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.. Allianz Viva S.p.A. resiste con controricorso al ricorso inciden- tale di CA UT SS IN S.r.l.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Esame del primo motivo del ricorso principale, nonché dei ricorsi incidentali proposti da RE OL, Ma- ria BU e ON OL e da IZ FI 1.1 Con il primo motivo del ricorso principale di RA AN BU e AV BU OR si denunzia «Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli art.li 127, 144 e 283 CA e dei principi giurisprudenziali relativi alla incon- testabilità del certificato e del contrassegno assicurativi e al correlato principio di apparenza. In subordine: violazione o falsa applicazione degli art.li 144, commi 1 e 2, 283 CA, 1895 e 1896 c.c.». Con l'unico motivo del ricorso incidentale proposto da RE OL, IA BU e ON OL si denunzia «Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli art.li 127, 144 e 283 CA e dei principi giurisprudenziali relativi alla incontestabilità del certificato e del contrassegno assicura- tivi e al correlato principio di apparenza. In subordine: Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 violazione o falsa applicazione degli art.li 144, commi 1 e 2, 283 Data pubblicazione 29/12/2023 CA, 1895 e 1896 c.c.». L'unico motivo del ricorso incidentale proposto da IZ FI AZ non è rubricato, in quanto integralmente adesivo al primo motivo del ricorso proposto dalle ricorrenti RA AN RE ZI e AV BU OR, in via principale. Gli indicati motivi di ricorso possono essere esaminati congiun- tamente, avendo nella sostanza il medesimo oggetto, cioè la questione della operatività della garanzia assicurativa prestata dalla Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. in favore della CA UT SS IN S.r.l., con riguardo al sinistro per cui è causa, in favore dei ricorrenti, che hanno esercitato l'azione diretta nei suoi confronti.
1.2 L'operatività di tale garanzia, riconosciuta dal giudice di primo grado, è stata, in riforma della decisione di primo grado, negata dalla corte d'appello, con la sentenza impugnata, sul rilievo della circostanza che si trattava di una polizza di assicu- razione stipulata per la navigazione provvisoria in relazione ad una determinata “targa prova” e che, al momento del sinistro, pur essendo stata prorogata la durata della polizza assicurativa, la relativa autorizzazione amministrativa alla navigazione prov- visoria era scaduta e non era stata rinnovata: da ciò è stato fatto discendere che la copertura assicurativa non potesse rite- nersi efficace, neanche nei confronti dei terzi danneggiati. I ricorrenti sostengono, al contrario, che, quanto meno nei pro- pri confronti, l'assicuratrice dovrebbe essere tenuta alla garan- zia, sia in virtù dell'apparente validità del contrassegno assicu- rativo (ai sensi dell'art. 127 del codice delle assicurazioni pri- vate), sia comunque, in virtù della inopponibilità delle eccezioni fondate sul contratto di assicurazione, in caso di azione diretta dei terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 144 del medesimo codice. I motivi di ricorso in esame sono fondati, per le ragioni di se- guito esposte. Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 1.3 L'assicurazione della responsabilità civile relativa alla navi- Data pubblicazione 29/12/2023 gazione provvisoria dei natanti ha ad oggetto i rischi derivanti dalla attività di navigazione “temporanea” prevista dall'art. 31, comma 1, del codice della navigazione da diporto, il quale così la definisce: «Per navigazione temporanea si intende quella ef- fettuata allo scopo di: a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto; c) trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero». La medesima norma pre- cisa, al comma 2, che «i cantieri navali, i costruttori di motori marini, i mediatori del diporto, le aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e le aziende di vendita» pos- sono ottenere «le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assi- stenza». Al comma 3, infine, è stabiLI che «la navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione». Dunque, la navigazione temporanea richiede un'autorizzazione amministrativa, in base alla quale è, tra l'altro, obbligatoria l'esposizione sul fianco del natante di una targa che riporti gli estremi numerici della stessa (cd. targa prova) e per il cui rila- scio è necessario che il titolare dell'autorizzazione – sotto la responsabilità del quale avviene la navigazione – abbia stipu- lato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, la quale contiene, di conseguenza, un espresso riferimento a detta autorizzazione, indicata con gli estremi, riportati sulla relativa targa prova. Il rischio oggetto del contratto di assicurazione è, evidente- mente, quello della responsabilità civile derivante dalla attività di navigazione temporanea dei natanti, che avviene, appunto, Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 sotto la responsabilità del cantiere nautico o dell'azienda assi- Data pubblicazione 29/12/2023 curata. Si tratta di un rischio relativo all'attività di navigazione tempo- ranea, che non è legato ad un determinato specifico natante, in quanto l'autorizzazione, e la relativa assicurazione, operano in relazione a qualsiasi natante in navigazione temporanea, sotto la responsabilità del soggetto assicurato, quanto meno laddove esponga la relativa targa prova (come nella specie è stato ac- certato, in fatto, che sia avvenuto): è assicurato, quindi, quel particolare natante che sia munito di una specifica targa prova, alla quale si riferiscono sia l'autorizzazione che l'assicurazione. Tanto premesso, deve in primo luogo escludersi che, laddove la navigazione temporanea avvenga sotto la responsabilità del cantiere nautico o dell'azienda titolare di una determinata au- torizzazione amministrativa, in virtù dell'esposizione della rela- tiva targa prova, il fatto che detta autorizzazione sia scaduta possa far venire meno il rischio assicurato, cioè quello relativo alla responsabilità civile di tale soggetto, derivante dall'attività di navigazione temporanea sotto la sua responsabilità, in quanto il rischio per l'assicurato di incorrere in responsabilità civile per i danni determinati dalla navigazione temporanea cer- tamente non viene meno per la scadenza della relativa autoriz- zazione amministrativa. Va, pertanto, disattesa la tesi della controricorrente Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., secondo la quale la scadenza dell'autorizzazione farebbe, di per sé, venire meno il rischio as- sicurato e determinerebbe la radicale nullità del contratto di as- sicurazione, opponibile anche ai terzi danneggiati. La scadenza dell'autorizzazione può certamente determinare (come nella specie) l'inefficacia della copertura assicurativa tra le parti del contratto, in base alle clausole di polizza, in quanto ciò sia previsto in conseguenza della violazione, da parte Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 dell'assicurato, delle prescrizioni amministrative che regolano Numero di raccolta generale 36357/2023 la navigazione temporanea. Data pubblicazione 29/12/2023 Si tratta, peraltro, di una inefficacia della copertura assicurativa derivante dalle clausole contrattuali, onde essa non è opponi- bile ai terzi danneggiati che esercitino l'azione diretta nei con- fronti della compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 144 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005), disposizione applicabile all'assicurazione della responsa- bilità civile relativa alla navigazione, in forza dell'art. 123 del medesimo codice (secondo cui «alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsa- bilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»). 1.4 Nel senso appena chiarito depongono, altresì, le seguenti ulteriori considerazioni: a) l'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di as- sicurare tale responsabilità, vieta agli Stati membri di dettare norme che neghino il diritto al risarcimento a fa- vore del terzo danneggiato, per il solo fatto che il condu- cente «non si sia conformato agli obblighi di legge di or- dine tecnico concernenti le condizioni (…) del veicolo … »; nel dubbio, pertanto, la norma nazionale (rectius: il si- stema normativo) va comunque interpretata in senso coerente col diritto comunitario, secondo una interpreta- zione conformatrice;
b) è ius receptum il principio secondo cui tutta la disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile automobili- stica (applicabile, per quanto visto, anche alla naviga- zione) è preordinata allo scopo di apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della circolazione;
che la Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 10 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 tutela della vittima sia la finalità principale di tale assicu- Numero di raccolta generale 36357/2023 razione è stato riconosciuto anche dalla Corte Costituzio- Data pubblicazione 29/12/2023 nale, secondo cui la suddetta disciplina, «ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, perse- gue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimo- niali in suo favore (…) in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l'art. 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale» (Corte cost., 29.03.1983, n. 77; nello stesso senso, ex multis: Corte giustizia CE 28-03-1996, Bernéldez, in causa C-129/94, in motivazione;
Corte Giustizia CE, sez. I 30 giugno 2005, Candolin, in causa C-537/03; Corte giustizia CE, sez. III, 9 giugno 2011, Lavrador, in causa C- 409/09, e Corte giustizia CE, sez. II, 17 marzo 2011, CA FE Santos, in causa C-484/09), nonché da questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014, Rv. 633400 – 01, in motivazione: «da que- sto principio di rilievo comunitario e costituzionale discen- dono molte conseguenze (…): prima fra tutte quella di interpretare le norme di legge che disciplinano l'assicura- zione r.c.a. in modo coerente con esso, [cioè] il superiore principio vulneratus ante omnia reficiendus»). La necessità di un'obiettiva ed effettiva tutela dei terzi coinvolti dalla navigazione temporanea di natanti, ai fini indicati nell'art. 31, comma 1, del codice della navigazione da diporto, non può, pertanto, restare pregiudicata dalle peculiarità del rapporto tra assicurato ed assicuratore, né dai relativi presupposti di fatto non percepibili direttamente da quei terzi, come avviene nel caso dell'esposizione di un documento idoneo ad identificare univocamente la polizza che garantisce la copertura assicura- tiva per i rischi che ne derivano, nonché il relativo assicuratore. Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 11 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 1.5 È opportuno precisare che i precedenti di questa Corte ri- Numero di raccolta generale 36357/2023 chiamati a sostegno del contrario assunto fatto proprio dalla Data pubblicazione 29/12/2023 corte d'appello non possono ritenersi conferenti e, in ogni caso, non consentirebbero di superare le considerazioni sin qui svolte e confermare le conclusioni della decisione impugnata. In particolare, ciò è a dirsi con riguardo ad un precedente (Cass. n. 28433 del 2020) in cui questa Corte ha affrontato una que- stione (cioè: la possibilità di utilizzare una targa prova per la circolazione stradale di veicoli già immatricolati e targati) del tutto diversa da quella che viene in rilievo nel presente giudizio e in relazione alla quale, tra l'altro, non vi è neanche identità di regime normativo tra circolazione stradale e navigazione da di- porto. Peraltro, la considerazione contenuta nella predetta decisione, valorizzata anche dalla corte d'appello, costituisce un mero obi- ter dictum, con il quale la Corte si è limitata a richiamare un altro precedente (Cass. n. 27046 del 2018), nel quale si era affermato che la circolazione di un veicolo con targa prova sca- duta rende priva di effetti la copertura assicurativa per la re- sponsabilità civile sulla stessa targa prova, a sua volta sulla scorta di un ulteriore precedente con medesimo oggetto (Cass. n. 4728 del 2016): ma entrambe queste ultime decisioni riguar- davano opposizioni a sanzioni amministrative irrogate a sog- getti titolari di targhe prova di veicoli stradali per aver circolato senza copertura assicurativa e, quindi, gli obblighi di natura pubblicistica in capo a proprietari o conducenti di quei veicoli, onde in esse non è affrontata la ben diversa questione che viene in rilievo nella presente fattispecie e che riguarda, invece, la possibilità di eccepire il difetto di copertura assicurativa in caso di azione diretta esperita dal terzo danneggiato contro l'assicu- ratore. D'altra parte, anche tali ultime decisioni risultano, in so- stanza, motivate con il richiamo di un ulteriore, ormai remoto, precedente (Cass. n. 12644 del 1991), a sua volta privo di una Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 12 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 specifica motivazione sulla questione in esame nella presente Numero di raccolta generale 36357/2023 controversia e che a sua volta aveva un ulteriore oggetto del Data pubblicazione 29/12/2023 tutto diverso, essendosi la Corte, in tale occasione, pronunciata in fattispecie ben diversa dall'assicurazione della targa prova (e, cioè, in un caso di assicurazione provvisoria ex art. 17 D.P.R. n. 970 del 1973, vale a dire un'assicurazione di cinque giorni per veicoli già targati). La questione della responsabilità della Società Cattolica di As- sicurazione S.p.A. nei confronti degli attori andrà, quindi, riva- lutata in sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto esposti. 2. Esame del secondo motivo del ricorso principale Con il secondo motivo del ricorso principale di RA AN BU e AV BU OR si denunzia «Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. in tema di valutazione equitativa del danno». Le ricorrenti sostengono che la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti da AV BU OR, figlia di Jose- LI OR, nata dopo il sinistro e il conseguente decesso del pa- dre, sarebbe stata erroneamente rigettata dai giudici del me- rito, sulla base di un assunto difetto di prova, mentre tali danni avrebbero dovuto ritenersi, al contrario, senz'altro provati nella loro esistenza e avrebbero potuto e dovuto essere liquidati, nel quantum, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche per essere impossibile o, quanto meno, oltremodo difficoltoso per l'attrice fornire la prova del loro preciso ammontare. Il motivo è fondato. 2.1 Si premette che la censura riguarda la sola posizione della figlia del soggetto deceduto SE OR e non quella della compagna (genitore esercente la responsabilità che agisce per conto della minore). Premesso che correttamente i giudici del merito hanno presup- posto la configurabilità del danno anche in capo alla figlia po- stuma della vittima, la questione è stata trattata e decisa dalla Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 13 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 corte d'appello sulla base dell'applicazione dei principi di diritto Data pubblicazione 29/12/2023 dettati, in materia di prova della perdita del reddito futuro della vittima primaria (nella specie, SE OR), dall'art. 137 del Codice della Assicurazioni Private (C.A.): non essendo stato do- cumentato il reddito che il OR percepiva al momento del de- cesso, con la produzione della relativa documentazione fiscale, ed essendo peraltro allegato che egli producesse redditi da la- voro (quale intermediario nel commercio di natanti da altura) e non fosse disoccupato o, comunque, soggetto assimilabile ad un disoccupato, la domanda della figlia, AV BU OR, è stata respinta. 2.2 La fattispecie in esame, in realtà, non rientra direttamente nel campo di applicazione dell'art. 137 del Codice delle Assicu- razioni Private, che riguarda il «caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'inci- denza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro». Il danno patrimoniale subito dalla figlia del OR non è il pre- giudizio patrimoniale da incapacità lavorativa subito dalla vit- tima primaria di un sinistro derivante dalla circolazione stradale o da situazioni assimilate, ma è quello che alla stessa è stato causato dal decesso del padre, avvenuto in occasione del sini- stro per cui è causa, prima ancora della sua nascita, che l'ha privata del contributo economico al proprio mantenimento che quest'ultimo era tenuto ad erogarle, anche a prescindere dalla circostanza che egli svolgesse una attività lavorativa o meno e da quale fosse il suo reddito. In altri termini, il danno patrimoniale da risarcire, nel caso di specie, non è quello derivante dalla perduta capacità lavorativa del OR, quale vittima primaria, ma quello subito dalla figlia di quest'ultimo, cioè il danno patrimoniale conseguente alla per- dita di un genitore obbligato al mantenimento: a tal fine, il red- dito da lavoro del OR può venire in rilievo solo indirettamente, Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 14 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 del momento che ogni genitore è obbligato a mantenere i figli Data pubblicazione 29/12/2023 a prescindere dal suo reddito da lavoro e dallo stesso svolgi- mento di una attività lavorativa. D'altra parte, è sufficiente con- siderare, in proposito, che non solo i titolari di redditi da lavoro sono tenuti al mantenimento dei figli e che tale mantenimento non deve necessariamente avvenire con i proventi del reddito da lavoro del genitore. Anche se, in alcuni casi, tale reddito po- trà essere un elemento rilevante ai fini della quantificazione dell'entità del contributo al mantenimento perduto (che neces- sariamente è, in ogni caso, da operarsi in via equitativa, come è evidente), esso non può essere considerato né l'unico ele- mento rilevante, né quello decisivo, avendo certamente rilievo, ad esempio, anche introiti di natura diversa da quelli da lavoro (anche, eventualmente, non emergenti dalle dichiarazioni fi- scali) o, comunque, altre potenziali risorse di carattere patri- moniale, di qualunque genere. 2.3 Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale reclamato da AV BU OR avrebbero, quindi, dovuto essere ap- plicati i principi di diritto che, in generale, regolano la determi- nazione del danno patrimoniale futuro subito dai prossimi con- giunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, in relazione ai contributi economici che questi avrebbe presumibilmente loro erogato se fosse rimasto in vita, diversamente da quanto ha fatto la corte territoriale. In base a tali principi, applicabili anche in relazione a congiunti per i quali non vi sia un obbligo diretto di mantenimento negli stessi stringenti termini che esistono tra padre e figlia minore, si ammette il risarcimento del danno patrimoniale addirittura nel caso in cui la vittima non fosse occupata al momento del decesso e, quindi, certamente non fosse percettrice di redditi, ovvero, comunque, nel caso in cui avesse redditi molto bassi, operandosi una liquidazione in via equitativa e dovendosi, a tal fine, considerare anche la possibilità che la vittima stessa possa Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 15 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 trovare in futuro una occupazione e contribuire economica- Numero di raccolta generale 36357/2023 mente, in una certa misura, al mantenimento dei familiari (cfr., Data pubblicazione 29/12/2023 ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5099 del 25/02/2020, Rv. 657139 – 01: «ai prossimi congiunti di un soggetto disoccu- pato, deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro che si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parame- tri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto;
in applica- zione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda sulla base della mera mancanza di un red- dito attuale di fonte lavorativa in capo alla vittima deceduta, madre ventunenne dell'attrice»; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29830 del 20/11/2018, Rv. 651845 – 01: «il danno patrimo- niale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vit- tima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri proba- bilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa»; cfr. anche, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 759 del 16/01/2014, Rv. 629754 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012, Rv. 622507 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3966 del 13/03/2012, Rv. 621398 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14845 del 27/06/2007, Rv. 597916 – 01, in relazione al caso del risarci- mento del danno patrimoniale subito da genitori per la morte di figli che non lavoravano o avevano appena iniziato a farlo e, quindi, non avevano possibilità di dimostrare i loro futuri gua- dagni). È appena il caso di osservare, d'altra parte, che, nella specie, emerge dagli atti, quanto meno, che la vittima del sinistro era un ex pilota di off shore residente nel principato di Monaco, di circa quarantacinque anni, che svolgeva attività di intermedia- zione nel commercio di natanti di altura (cioè, beni Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 16 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 notoriamente di elevato valore) e manteneva altresì un elevato Data pubblicazione 29/12/2023 tenore di vita. Esistevano, quindi, certamente degli elementi che avrebbero potuto consentire una determinazione, in via equitativa, del contributo al mantenimento che egli, se fosse rimasto in vita, avrebbe potuto erogare alla figlia, non ancora nata al momento del suo decesso. In tale ottica, deve ritenersi non conforme a diritto la decisione impugnata, che ha attribuito alla mancata produzione delle di- chiarazioni dei redditi della vittima primaria valore decisivo al fine di negare del tutto il risarcimento del relativo danno patri- moniale alla figlia AV. Ed infatti, poiché è da ritenersi certa la sussistenza del suddetto danno patrimoniale futuro, in presenza di un obbligo di mante- nimento a carico di un soggetto certamente non del tutto inca- pace patrimonialmente, esso avrebbe potuto e dovuto essere liquidato in via equitativa, quanto meno nella misura in cui tale danno fosse risultato effettivamente probabile, sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, sulla base degli elementi di prova disponibili. La decisione impugnata va, pertanto, cassata sul punto in con- testazione, affinché a tanto si provveda in sede di rinvio. 3. Ricorso incidentale condizionato proposto da Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. 3.1 Con il primo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione dell'art. 1227 c.c. (Art. 360 n. 3 c.p.c.)». Con il secondo motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - art. 1227 c.c. (Art. 360 n. 5 c.p.c.)». Secondo la società ricorrente, avrebbe dovuto essere ricono- sciuto il concorso dei trasportati vittime del sinistro (IZ OL e IZ FI) nella causazione del danno subito dagli stessi (e/o dai loro congiunti), ai sensi dell'art. 1227, Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 17 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 comma 1, c.c., per non avere essi fatto uso dei dispositivi di Numero di raccolta generale 36357/2023 sicurezza disponibili a bordo dell'imbarcazione (o, comunque, Data pubblicazione 29/12/2023 per non averne richiesto l'uso), dispositivi che avrebbero evi- tato o, quanto meno, notevolmente ridotto i danni da loro su- biti. I motivi di ricorso in esame, che sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiun- tamente, sono fondati. 3.2 Si premette che, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, in materia di circolazione stradale (indirizzo evi- dentemente estensibile anche alla navigazione), «qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicu- rezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del tra- sportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o pro- seguire la marcia deve controllare che essa avvenga in confor- mità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consa- pevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'al- tro ed accettazione dei relativi rischi;
pertanto si verifica un'ipo- tesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, diversa da quella in cui di- stinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4993 del 11/03/2004, Rv. 570997 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 10526 del 13/05/2011, Rv. 618201 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6481 del 14/03/2017, Rv. 643408 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8443 del 27/03/2019, Rv. 653261 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020, Rv. 658149 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1386 del 18/01/2023, Rv. 666964 - 01). Il concorso, invocato dalla società ricorrente, è stato escluso dalla corte d'appello, da una parte, sulla base del rilievo per cui l'uso dei giubbini di salvataggio non è obbligatorio a bordo di un natante (contrariamente a quanto è previsto per le cinture Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 18 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 di sicurezza in automobile, oggetto di un obbligo di legge in Data pubblicazione 29/12/2023 caso di violazione del quale si afferma ormai pacificamente che può operare il concorso colposo di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.) e, dall'altra parte, perché è stato ritenuto che i suddetti trasportati (FI e OL) non fossero stati avvisati dell'intenzione dei conducenti di provare il natante su cui si tro- vavano anche lanciandolo ad elevata velocità. La corte d'appello non ha, però, considerato che il concorso della vittima nella causazione del danno può derivare anche da violazione di semplici norme di prudenza, oltre che dalla viola- zione di obblighi di legge e che, nella specie, l'ordinaria pru- denza, nel momento in cui i trasportati avevano accettato di prendere parte alla navigazione di un natante da altura, a fini di prova dello stesso ed in vista della sua possibile vendita, cioè di un natante che, notoriamente, raggiunge elevatissime velo- cità e che proprio per tali caratteristiche è ricercato e valutato dai potenziali acquirenti, certamente imponeva loro l'utilizza- zione di tutti i dispositivi di sicurezza disponibili in rapporto alle peculiari circostanze del caso. Di conseguenza, non avrebbe potuto aprioristicamente esclu- dersi, a carico dei suddetti trasportati una responsabilità col- posa per avere accettato di partecipare alla prova di un natante da off shore in acque interne (dove, per di più, secondo quanto emerge dagli atti, per ragioni di sicurezza era addirittura del tutto vietata la navigazione di siffatti natanti), in condizioni di evidente insicurezza o, comunque, tali da esigere di conformare a peculiare cautela la propria condotta, senza utilizzare i dispo- sitivi di sicurezza disponibili (ovvero anche rifiutandosi di salire a bordo, in mancanza di tali dispositivi), solo in conseguenza della mancanza di un preciso obbligo di legge in tal senso. La decisione impugnata va, quindi, cassata anche sul capo og- getto del motivo di ricorso in esame e la questione del concorso Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 19 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 di colpa dei trasportati vittime del sinistro andrà rivalutata in Numero di raccolta generale 36357/2023 sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto esposti. Data pubblicazione 29/12/2023 4. Ricorso incidentale proposto da CA UT SS IN S.r.l. 4.1 Con il primo motivo si denunzia «ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. in relazione all'individuazione della causa dell'incidente nautico». La società ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha confermato la statuizione di primo grado per cui la causa dell'incidente nautico non poteva essere ravvisata in vizi di costruzione o difetti di manutenzione del natante e andava, invece, individuata nelle manovre ese- guite dal conducente ad elevatissima velocità. Il motivo è inammissibile. È appena il caso di ribadire, in proposito, che, «in tema di ri- corso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia po- sto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi rico- nosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.» (cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02). Nella specie, al contrario, le censure di cui al motivo di ricorso in esame, pur formulate come denuncia di violazione di norme di diritto, si risolvono in realtà nella contestazione di accerta- menti di fatto sostenuti da motivazione adeguata, non Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 20 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, Numero di raccolta generale 36357/2023 come tale non sindacabile nella presente sede. Data pubblicazione 29/12/2023 4.2 Con il secondo motivo si denunzia «ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 del Codice delle Assicurazioni e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 474/2001 (“Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova del veicolo”) secondo l'interpretazione e l'orientamento di cui alle sentenze di codesta Suprema Corte, sez. III, n. 28433 del 14/12/2020 e n. 17665 del 25/8/2020». La società ricorrente contesta la statuizione in base alla quale è stata riconosciuta la responsabilità di SE NA S.r.l. solo quale mera proprietaria del natante, mentre non è stata riconosciuta quella della sua assicuratrice della responsa- bilità civile Aviva Italia S.p.A., essendo stata esclusa la pre- senza sull'imbarcazione, al momento del sinistro, della targa RM 08/2008, oggetto dell'assicurazione di quest'ultima. Richiama, tra l'altro, le sentenze n. 17665 del 25/8/2020 e n. 28433 del 14/12/2020 di questa stessa Corte, con le quali è stato affermato che il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire una targa prova, la quale deve essere applicata unica- mente su veicoli privi di carta di circolazione, in quanto la targa prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, che può essere concessa solamente per i veicoli privi di carta di circolazione, onde dei danni derivanti dalla circolazione stradale del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere sola- mente l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa prova. Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. 4.2.1 In primo luogo, va considerato che non viene adeguata- mente chiarito nel ricorso, in modo sufficientemente specifico, se, in quali atti ed in quali esatti termini, la questione di cui al Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 21 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 motivo in esame era stata specificamente posta nel corso del Data pubblicazione 29/12/2023 giudizio di merito, come sarebbe stato necessario, trattandosi di questione che richiede (anche) accertamenti di fatto, quanto meno in relazione alla circostanza che il natante fosse già im- matricolato e targato o meno. Nel giudizio di merito è stata certamente oggetto di discussione la questione, di mero fatto, relativa alla targa oggettivamente esposta sull'imbarcazione nel momento del sinistro e si è defi- nitivamente accertato che (contrariamente a quanto sostenuto da CA UT SS IN S.r.l.), al momento del sinistro fosse esposta esclusivamente la targa prova BG 115 e non quella (anch'essa definita, dalla stessa società ricorrente, quale targa “temporanea”) RM 08/2008. La società ricorrente non dà specificamente conto, invece, dei tempi e delle modalità di proposizione della questione, mista di fatto e di diritto, oggetto delle censure di cui al motivo di ricorso in esame (segnatamente: quella relativa alla possibilità di ap- porre una targa prova su veicolo già immatricolato e la conse- guente, in tale ipotesi, posizione degli assicuratori della respon- sabilità civile). 4.2.2 In ogni caso, i principi di diritto richiamati dalla ricorrente riguardano la circolazione stradale di veicoli già immatricolati e, quindi, dotati di una targa non temporanea. Ma, nella specie, neanche è specificamente allegato che il na- tante fosse già immatricolato e dotato di targa non tempora- nea: a parte il fatto che, per quanto emerge dagli atti, anche la targa RM 08/2008 parrebbe una targa temporanea, in ogni caso e in via dirimente va osservato che il ricorso non è sufficiente- mente specifico sul punto, il che, per ciò solo, ne determina l'inammissibilità, in parte qua. 4.2.3 Inoltre, la ricorrente non considera neanche il fatto che, per la navigazione da diporto, valgono principi non del tutto coincidenti con quelli applicabili alla circolazione stradale Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 22 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 (oltretutto, di recente ampliati – con la previsione della possi- Data pubblicazione 29/12/2023 bilità di apporre la targa prova anche a veicoli già immatricolati e per finalità diverse da quelle originariamente previste dal C.d.S. – dalla norma dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021 n. 156), dal momento che l'art. 31 del Codice della Navi- gazione da Diporto consente espressamente la navigazione temporanea e, quindi, l'apposizione di una targa prova in rela- zione a natanti già immatricolati e targati, in caso di verifiche di efficienza, presentazioni in vista della vendita e trasferimenti. 4.2.4 Per ogni altro aspetto, poi, anche le censure di cui al mo- tivo di ricorso in esame, pur formulate come denuncia di viola- zione di norme di diritto, si risolvono in realtà nella contesta- zione di accertamenti di fatto sostenuti da motivazione ade- guata, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 4.3 Con il terzo motivo si denunzia «ex art. 360, comma 2 n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.». La società ricorrente deduce di avere contestato, con l'appello, che la liquidazione dei danni non era avvenuta in base ai para- metri stabiliti nelle relative Tabelle del Tribunale di Milano nella misura minima dalle stesse prevista, come avrebbe dovuto es- sere, in considerazione del fatto che l'incidente era avvenuto in circostanze non del tutto chiarite dai consulenti tecnici, né in sede penale né in sede civile. Sostiene che la corte d'appello avrebbe disatteso tale motivo di gravame senza alcuna moti- vazione. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha in realtà respinto il motivo di gravame in questione, affermando che, contrariamente a quanto dedotto dalla appellante, «le cause del sinistro sono state ampiamente chiarite» (pag. 51 della sentenza della Corte d'appello), e ha Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 23 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 altresì precisato che lo stesso motivo di gravame era generico Data pubblicazione 29/12/2023 (pag. 50 della sentenza della Corte d'appello) e «privo di spe- cificità, non avendo la parte appellante contrapposto in maniera specifica le proprie argomentazioni a quelle svolte nella sen- tenza in modo tale da inficiare il fondamento logico-giuridico di queste ultime;
in altri termini l'appellante non ha individuato con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo da consentire di evincere quali siano le deduzioni fatte valere in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza im- pugnata» (pag. 51 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione del tutto adeguata, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Il motivo di ricorso, con il quale si sostiene l'assenza di motiva- zione sul punto in discussione, deve pertanto ritenersi per ciò solo infondato. Ciò esime dal rilevare che esso stesso presenta, a sua volta, un profilo di difetto di specificità, in quanto la ricorrente, in realtà, non illustra puntualmente e in modo comprensibile le ragioni per cui la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi priva di mo- tivazione, pur dopo aver richiamato la analitica motivazione di cui sopra, ma si limita ad affermare, apoditticamente, che sa- rebbe stato violato l'art. 132 n. 4 c.p.c.. 5. Conclusioni Sono accolti: a) il ricorso proposto in via principale da RA AN BU e AV BU OR;
b) i ricorsi proposti in via incidentale da RE OL, IA BU e ON OL, nonché da IZ FI;
c) il ricorso proposto in via incidentale condizionata da Società Cattolica di Assicura- zione S.p.A.. È rigettato il ricorso proposto in via incidentale da CA UT SS IN S.r.l.. Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 24 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi di ri- Data pubblicazione 29/12/2023 corso accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di legitti- mità. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, esclusivamente in relazione alla posizione della società ricorrente in via incidentale CA UT SS IN S.r.l..
per questi motivi
La Corte: - accoglie il ricorso proposto in via principale da RA N- ES BU e AV BU OR, i ricorsi proposti in via incidentale da RE OL, IA BU e Si- mone OL, nonché da IZ FI, ed il ricorso proposto in via incidentale condizionata da Società Cat- tolica di Assicurazione S.p.A.; - rigetta il ricorso proposto in via incidentale da CA UT SS IN S.r.l.; - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ri- corso accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente in via incidentale CA UT SS IN S.r.l., dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto Ric. n. 31685/2021 – Sez.
3 - Ud. 16 novembre 2023 – Sentenza – Pagina 25 di 26 Numero registro generale 31685/2021 Numero sezionale 3813/2023 Numero di raccolta generale 36357/2023 e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma Data pubblicazione 29/12/2023 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 16 novembre 2023. L'estensore Il presidente Augusto TATANGELO Franco DE AN Ric. n. 31685/2021 – Sez.
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