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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 639/2022 R.G. promossa
DA
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
U. Di Giovanni, M. Di Giovanni e G. Di Giovanni;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall' avv. Ivano Marcedone;
Appellato
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.9.2021 l' proponeva opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 299/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa per il pagamento in favore di della complessiva somma di euro 6.408,16 a titolo di TFR a carico Parte_1
del fondo di garanzia, oltre accessori e spese.
Il giudice, con sentenza n. 61/2022 del 21.1.2022, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 D.P.R. 639/70; compensava le spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 21.7.2022; resisteva al gravame l'ente previdenziale.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 16.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 47 D.P.R. 639/70, rilevando che il termine annuale di decadenza è iniziato a decorrere dalla data della comunicazione del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo o dalla data di adozione dello stesso, per cui l'azione giudiziale esercitata con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 17.2.2021 e poi reiterato il 24.5.2021 risulta tempestiva.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza per omesso esame dell'art. 34 del
D.L. 18/2020 (poi convertito in L. 27/2020), che ha disposto la sospensione del termine di decadenza dal 23 febbraio all'1 giugno 2020 (99 giorni) a seguito dell'emergenza pandemica dovuta al Covid, per cui l'azione giudiziaria risulta esercitata tempestivamente con il ricorso per decreto ingiuntivo del 17.2.2021.
3. L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo si richiama l'orientamento consolidato della Corte di cassazione che il collegio condivide: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970
(nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n.
438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto” (Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017, n.15969).
Da ciò consegue che, in caso, come nella specie, di provvedimento di rigetto tardivo si applica la previsione dell'art. 47 che fa decorrere il termine di decadenza dalla scadenza dei termini prescritti per il completamento del procedimento amministrativo.
Quanto alla seconda censura, il collegio osserva che la sospensione dei termini di prescrizione per 99 giorni, prevista dall'art. 34 d.l. n. 18/2020, potrebbe avere rilievo, secondo l'assunto dell'appellante, solo nell'ipotesi in cui si consideri il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 17.2.2021, che è stato rigettato e a cui è seguito il successivo, oggetto del presente giudizio, depositato il 27.5.2021, atteso che, secondo il calcolo contenuto nel ricorso in appello, considerando la sospensione prevista dalla normativa Covid, il termine di decadenza sarebbe maturato il 21.5.2021.
Invero, il collegio richiama l'orientamento del giudice di legittimità, che condivide, in virtù del quale “La domanda giudiziale è idonea ad impedire la decadenza di un diritto non in quanto manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto atto d'impulso di un rapporto processuale volto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, di talché, qualora il rapporto processuale venga meno senza che si pervenga alla decisione di merito (nella specie, in ragione della pronunzia di improcedibilità del ricorso), il diritto non è sottratto alla maturazione della decadenza, non essendo applicabile, ai sensi dell'art. 2964 c.c., la disciplina dell'effetto interruttivo della prescrizione” (Cassazione civile sez. lav., 30/08/2024,
n.23425).
Nel caso in esame tale requisito non può dirsi integrato dalla proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo che, in quanto, rigettato non è stato portato a conoscenza dell'istituto previdenziale.
4. L'appello va, pertanto, rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il Presidente
dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 639/2022 R.G. promossa
DA
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
U. Di Giovanni, M. Di Giovanni e G. Di Giovanni;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall' avv. Ivano Marcedone;
Appellato
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.9.2021 l' proponeva opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 299/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa per il pagamento in favore di della complessiva somma di euro 6.408,16 a titolo di TFR a carico Parte_1
del fondo di garanzia, oltre accessori e spese.
Il giudice, con sentenza n. 61/2022 del 21.1.2022, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 D.P.R. 639/70; compensava le spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 21.7.2022; resisteva al gravame l'ente previdenziale.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 16.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 47 D.P.R. 639/70, rilevando che il termine annuale di decadenza è iniziato a decorrere dalla data della comunicazione del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo o dalla data di adozione dello stesso, per cui l'azione giudiziale esercitata con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 17.2.2021 e poi reiterato il 24.5.2021 risulta tempestiva.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza per omesso esame dell'art. 34 del
D.L. 18/2020 (poi convertito in L. 27/2020), che ha disposto la sospensione del termine di decadenza dal 23 febbraio all'1 giugno 2020 (99 giorni) a seguito dell'emergenza pandemica dovuta al Covid, per cui l'azione giudiziaria risulta esercitata tempestivamente con il ricorso per decreto ingiuntivo del 17.2.2021.
3. L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo si richiama l'orientamento consolidato della Corte di cassazione che il collegio condivide: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970
(nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n.
438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto” (Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017, n.15969).
Da ciò consegue che, in caso, come nella specie, di provvedimento di rigetto tardivo si applica la previsione dell'art. 47 che fa decorrere il termine di decadenza dalla scadenza dei termini prescritti per il completamento del procedimento amministrativo.
Quanto alla seconda censura, il collegio osserva che la sospensione dei termini di prescrizione per 99 giorni, prevista dall'art. 34 d.l. n. 18/2020, potrebbe avere rilievo, secondo l'assunto dell'appellante, solo nell'ipotesi in cui si consideri il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 17.2.2021, che è stato rigettato e a cui è seguito il successivo, oggetto del presente giudizio, depositato il 27.5.2021, atteso che, secondo il calcolo contenuto nel ricorso in appello, considerando la sospensione prevista dalla normativa Covid, il termine di decadenza sarebbe maturato il 21.5.2021.
Invero, il collegio richiama l'orientamento del giudice di legittimità, che condivide, in virtù del quale “La domanda giudiziale è idonea ad impedire la decadenza di un diritto non in quanto manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto atto d'impulso di un rapporto processuale volto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, di talché, qualora il rapporto processuale venga meno senza che si pervenga alla decisione di merito (nella specie, in ragione della pronunzia di improcedibilità del ricorso), il diritto non è sottratto alla maturazione della decadenza, non essendo applicabile, ai sensi dell'art. 2964 c.c., la disciplina dell'effetto interruttivo della prescrizione” (Cassazione civile sez. lav., 30/08/2024,
n.23425).
Nel caso in esame tale requisito non può dirsi integrato dalla proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo che, in quanto, rigettato non è stato portato a conoscenza dell'istituto previdenziale.
4. L'appello va, pertanto, rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il Presidente
dott.ssa Graziella Parisi