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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/08/2025, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1767 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via del Parco Margherita n. Parte_1 C.F._1
24 bis presso l'avv. Enrico Rummo (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 in atti allegata
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Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vincenzo Cuoco n. 15 CP_1 C.F._3 presso l'avv. Annamaria Raimondi (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4 in atti allegata
Email_2
Appellata
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello come da note scritte in atti depositate.
Il procuratore dell'appellata ha concluso riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta come da note scritte in atti depositate.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione come da note scritte in atti depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.6.2018 dinanzi al Tribunale di Napoli, , premesso di avere contratto CP_1 matrimonio il 12.5.2011 con , unione dalla quale erano nati i figli l'8.5.2007, e , il Parte_1 Per_1 PE
1 28.3.2012, affetto da disturbo autistico, esponeva che il rapporto coniugale era stato sempre tormentato dal comportamento maltrattante del coniuge, che non le aveva risparmiato violenze fisiche e psicologiche, avvenute anche alla presenza dei figli minori, oltre ad avere permesso ai di lui genitori di intromettersi nella vita di coppia, pretendendo di avere un ruolo decisionale nelle sue scelte soprattutto in occasione delle gravidanze, tanto da averla convinta ad abortire quando da un anno era in Italia.
Lamentava, inoltre, che il marito aveva mostrato disinteresse economico e morale verso le esigenze familiari, specie quelle concernenti il figlio , bisognoso di continuo supporto a causa del quale ella non aveva potuto PE lavorare. Precisava che il coniuge era in cura presso uno psichiatra privato perché affetto da un grave stato depressivo e nel luglio 2017 era stato ricoverato per quaranta giorni presso la clinica Hermitage in Napoli ed in quella circostanza i suoceri l'avevano invitata a lasciare la casa coniugale (di proprietà del suocero) insieme al figlio
, accusandola di essere la causa dell'esaurimento del sig. ed essendo intenzionati a vendere detta PE Pt_1 abitazione. Deduceva che il 26.1.2018 il marito l'aveva aggredita minacciandola di morte e puntandole un coltello alla gola, sicché il 31.1.2018 lo aveva denunciato, si era recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli dove le era stato diagnosticato un “Disturbo d'ansia in manifestazioni classificate altrove, riferita aggressione con minacce di morte da parte del marito prognosi gg. 25” e presso il Centro Dafne che le aveva diagnosticato, sotto l'aspetto psicologico,
“una condizione di ansia marcata e sintomi post traumatici da stress relativa alle reiterate aggressioni e minacce subite”, suggerendo l'allontanamento del marito e sottolineando la grave esposizione dei figli minori alla violenza subita dalla madre ad opera del coniuge. Affermava che già nel 2013 era stata picchiata dal marito tanto da averla fatta cadere a terra tramortita, scena alla quale era stata presente la figlia che aveva chiamato i nonni paterni per chiedere aiuto Per_1 dicendo “correte che papà sta uccidendo mamma”, episodio non denunciato. Riferiva di avere presentato ulteriori denunce nei riguardi del marito, che dopo l'episodio del 26.1.2018 si era trasferito presso l'abitazione dei genitori, per altre aggressioni da parte dello stesso e dei suoceri (il 4.2.2018, 20.2.2018, 21.2.2018 e 19.3.2018, a seguito della quale ultima si era recata al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini che aveva refertato la presenza di “contusioni ecchimotiche multiple al volto ed al capo, ecchimosi al collo ed al torace stato d'ansia reattivo guaribile in giorni ”) e che il sig. Pt_1 era stato prima destinatario di provvedimento di ammonimento il 6.4.2018 e successivamente era stato arrestato ed era ora detenuto agli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori. Sottolineava che l'uomo aveva lavorato sino al 2015 presso la tappezzeria del padre e dopo la cessione del negozio non aveva cercato alcun lavoro, né aveva versato il mantenimento per la famiglia, per cui sopravviveva grazie alla pensione di invalidità del figlio di euro 500,00 mensili. PE
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli minori, la sospensione di eventuali incontri padre – figli in attesa che il marito fosse sottoposto ad un percorso di rafforzamento della responsabilità genitoriale, ed in caso di positivo esito che venissero previsti prima incontri protetti e successivamente liberi, che venisse posto a carico del sig. un assegno per il mantenimento della moglie e dei figli non inferiore ad euro 700,00 mensili, Pt_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, imponendo allo stesso idonea garanzia reale e\o personale in relazione all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a suo carico.
nel costituirsi riferiva di essere stato vittima di un improvviso e inaspettato comportamento ostile Parte_1 della moglie nei propri confronti, pur essendo stato il rapporto matrimoniale sereno e senza particolari problemi,
2 negando di avere mai assunto le condotte violente al medesimo attribuite dalla moglie, né i vicini di casa, ascoltati nel corso delle indagini penali originate dalle denunce della coniuge, avevano dichiarato di avere assistito a litigi della coppia. Al contrario, evidenziava il carattere nervoso ed irascibile della moglie manifestato anche nei riguardi dell'Ufficiale Giudiziario quando le aveva notificato la diffida stragiudiziale di rilascio della casa coniugale.
Sosteneva, inoltre, che spesso la moglie usciva di sera fino a tarda notte lasciandogli i bambini, che aveva reso la vita matrimoniale insostenibile privandolo anche del godimento della casa.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli con residenza privilegiata allo stato presso la madre, di predisporre un calendario di incontri tra padre e figli uno volta venuto meno lo stato di detenzione, che il contributo paterno per il mantenimento dei figli venisse determinato in euro 150,00 mensili, rigettando la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla coniuge essendo di proprietà del proprio padre ed avendo i genitori intrapreso una procedura di rilascio dell'immobile, concesso loro in comodato d'uso, per gravi difficoltà economiche.
Con ordinanza in data 5.2.2019, il Presidente del Tribunale, acquisite informazioni presso i servizi sociali, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla sig.ra che l'avrebbe abitata CP_1 unitamente ai figli, affidava questi ultimi ai genitori congiuntamente con collocamento presso la madre, regolamentava gli incontri del padre con i figli (due pomeriggi alla settimana dalle 16.00 alle 19.00), poneva a carico del sig. un assegno mensile di euro 100,00 in favore della moglie e di euro 300,00 in favore della sola figlia Pt_1
oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1
Espletata la prova per testi, acquisite informazioni presso i servizi sociali, onerate le parti di depositare la documentazione reddituale aggiornata, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2765 emessa il 14.3.2023, così decideva:
a) “pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c., con addebito a Parte_1
b) assegna la casa coniugale a che la abiterà unitamente ai figli; CP_1
c) affida i due figli minori in via esclusiva alla madre presso cui continueranno a risiedere e disciplina gli incontri padre – figli nei termini di cui in parte motiva;
d) invita ad intraprendere un percorso di sostegno della genitorialità presso i Servizi Sociali competenti per territorio; Parte_1
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 400,00; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da settembre 2023, secondo gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo Parte_1 del Tribunale di Napoli;
g) rigetta per il resto le domande;
h) compensa fra le parti le spese del giudizio in ragione della metà e condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e per essa all'erario ove divenga definitiva l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato, delle spese di lite che si
[...] liquidano in euro 2.538,90 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge se dovute;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa…”.
3 Avverso tale sentenza, notificata il 14.3.2023, proponeva tempestivamente appello il sig. con ricorso Pt_1 depositato il 13.4.2023, per i motivi di seguito indicati, dove chiedeva, in riforma della sentenza appellata, che la separazione venisse addebitata alla sig.ra e non al sig. , ovvero in subordine che CP_1 Parte_1 non venisse pronunciato alcun addebito, che l'appartamento sito in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 121 non venisse assegnato alla sig.ra che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli e con CP_1 Per_1 PE residenza privilegiata presso la madre, che venisse posto a suo carico il versamento di un assegno di euro 150,00 mensili come contributo al mantenimento della sola figlia che venisse revocato il regime delle spese del Per_1 primo grado di giudizio, con condanna della sig.ra al pagamento di spese e compensi di causa, ovvero in via CP_1 subordinata quantomeno con compensazione delle spese di causa tra le parti, ferme ed invariate le restanti disposizioni, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, cp ed iva per entrambi i gradi di giudizio.
Nel costituirsi, la sig.ra chiedeva il rigetto dell'appello confermando le statuizioni previste nella sentenza CP_1 impugnata, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
Disposta la trattazione mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Con il primo motivo il sig. si duole della declaratoria di addebito della separazione personale emessa nei Pt_1 propri confronti e chiede che venga addebitata alla coniuge.
Il Tribunale di Napoli, sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia ed espressamente richiamata, ritenne che la domanda di addebito avesse trovato adeguato sostegno probatorio relativamente a quanto allegato dall'originaria ricorrente relativamente ai comportamenti violenti tenuti dal coniuge nei suoi confronti, anche alla presenza dei figli minori ed oggetto di più denunce penali.
In particolare, si legge in sentenza, l'uomo era stato destinatario di un provvedimento del Questore di Napoli di ammonimento, emesso il 6.4.2018, e nelle more della procedura aveva riportato una condanna per il reato di atti persecutori ai danni della moglie, mentre era stato assolto dal reato di cui all'art. 572 c.p.
Quanto alla domanda di addebito, che l'odierno appellante aveva formulato nei confronti della moglie in via riconvenzionale, ritenne che le condotte alla medesima ascritte, segnatamente il condurre una vita parallela, con uscite serali lasciando i figli al marito e rincasando alle sei del mattino, non avesse trovato alcun riscontro probatorio.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe interpretato erratamente ed arbitrariamente le risultanze istruttorie, non avendo considerato l'intervenuta assoluzione dal reato di maltrattamenti in famiglia, indicativa della mancanza di atti di violenza, né aveva valutato le dichiarazioni rese da alcuni vicini di casa ascoltati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini penali (la sig.ra avrebbe riferito, in relazione all'episodio del 19.3.2018, in cui il sig. Parte_2
avrebbe aggredito la moglie mettendole le mani al collo, che la sig.ra nel tentativo di recuperare le Pt_1 CP_1 chiavi di casa che il marito le aveva preso era scivolata da sola a terra, il sig. altro informatore, avrebbe Pt_3 dichiarato che nella circostanza il sig. era inerme e che la moglie lo spingeva cercando di recuperare Pt_1 qualcosa, la sig.ra , altra vicina, avrebbe affermato che la sig.ra non le avrebbe mai confidato CP_2 CP_1 aggressioni e minacce subite dal marito o mostrato segni delle aggressioni). Al contrario, egli asserisce che la moglie si era rivelata un soggetto violento in occasione della notifica della disdetta del contratto di comodato dell'immobile
4 dove avevano vissuto, avendo aggredito verbalmente e fisicamente l'Ufficiale Giudiziario, che aveva anche presentato denuncia al riguardo. Infine, ha aggiunto che i due testi ascoltati in corso di causa ( e Testimone_1
) riferirono che nessun litigio avveniva tra la coppia se non per motivi economici. Testimone_2
Il motivo è infondato.
In linea generale, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento “volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (cfr Cass. n. 18074\14; Cass. n.
25843\13). Ed inoltre, ricade sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr fra le tante Cass. ordinanza n.
16691\20). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve poi essere effettuata sulla base di una valutazione globale e comparata dei comportamenti tenuti da entrambi i coniugi, al fine di individuare in che misura abbiano contribuito al verificarsi della crisi matrimoniale (cfr Cass. n. 15101\14; Cass. n. 14162\01). Tuttavia, laddove i fatti costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili e si traducano in aggressioni a beni o diritti fondamentali della persona, come l'incolumità e integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto “comunque necessaria e doverosa per la personalità del patner”, essi si sottraggono al giudizio di comparazione (cfr Cass. n. 22294\2024; Cass. n. 35249\2023; Cass. n.
31351\2022; Cass. n. 7388\17 fra le tante). E ciò anche quando risulti provato un unico episodio di percosse perché idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia (cfr Cass. n. 433\2016; Cass. n.
817\2011, entrambe richiamate anche da Cass. n. 22294\2024).
Ebbene, nel caso che occupa se è ben vero che il sig. è stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia, Pt_1 ciò non di meno l'uomo, già ammonito con provvedimento del Questore di Napoli del 6.4.2018, è stato ritenuto responsabile con la medesima sentenza, emessa dal Tribunale di Napoli l'8.1.2019, durante il precedente grado di giudizio, del reato di atti persecutori ai danni della moglie e condannato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni materiali e morali alla stessa cagionati (non è stato dedotto né documentato che la sentenza sia stata impugnata).
Dalla documentazione in atti prodotta, invero, si evince che la sig.ra ha presentato diverse denunce nell'anno CP_1
2018 nei riguardi del coniuge per condotte aggressive e minacce (da ultima quella relativa all'episodio del 19.3.2018, dove il referto sanitario indicò ecchimosi multiple non solo al capo, al viso ed al torace, ma anche al collo, avendo ella riferito che il marito le aveva “messo le mani al collo”, a prescindere se la successiva caduta fu o meno dallo stesso provocata) riferendo anche (denuncia del 4.2.2018 e 22.2.2018) del comportamento persecutorio dell'uomo, degli appostamenti, delle minacce di morte e delle molestie telefoniche dallo stesso messe in atto (anche 30\40 telefonate continue, dalla mattina alla sera indirizzate al telefono cellullare della donna ed altre al telefono fisso, alle quali rispondeva la figlia , provocandole stato d'ansia continuo tanto da uscire di casa solo per Per_1 accompagnare il figlio alle terapie (cfr l'annotazione della PG del 28.2.2018). PE
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, dunque, a prescindere dalla pronuncia di assoluzione per il delitto di maltrattamenti, egli ha assunto comportamenti violenti nei riguardi della coniuge, atteso che in tale ambito rientrano senza dubbio gli atti persecutori commessi in costanza di matrimonio e per i quali è stato condannato,
5 trattandosi di condotte aventi incidenza causale preminente nell'avere reso irreversibile la crisi della relazione coniugale, che non necessitano alcun giudizio di comparazione. La gravità di tale condotta rende, di conseguenza, irrilevante quanto dichiarato dai due testi ascoltati nel corso del primo grado di giudizio in merito al carattere mite del sig. , così come la reazione che la sig.ra avrebbe avuto nei riguardi dell'Ufficiale Giudiziario quando Pt_1 CP_1 le notificò l'atto di diffida a rilasciare l'immobile dove la famiglia risiedeva.
Né d'altro canto è stata provata nel primo giudizio la condotta che il sig. attribuisce alla moglie e che Pt_1 avrebbe reso intollerabile la convivenza matrimoniale. La prova dallo stesso articolata, infatti, non fu ammessa perché generica e contente valutazioni, ordinanza quest'ultima che non risulta impugnata, né in sede di conclusioni furono reiterate le richieste istruttorie non ammesse.
Con il secondo motivo il sig. censura la statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Pt_1
presso la quale risiedono i figli. CP_1
L'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l'immobile è di proprietà del di lui padre e che nelle more del giudizio, con sentenza in data 17.11.2021, il Tribunale di Napoli ha dichiarato cessato il contratto di comodato dell'8.9.2015 alla data del 28.2.2018 e condannato la sig.ra al rilascio dell'immobile, che non poteva CP_1 essere destinato a casa coniugale, trattandosi di comodato precario.
Il motivo deve essere disatteso.
I coniugi, dopo i primi anni di matrimonio trascorsi in una casa condotta in locazione, si sono trasferiti unitamente ai due figli minori, nel 2015 nell'immobile in questione, di proprietà del padre del sig. , che lo aveva concesso Pt_1 in uso al figlio. Ed è in questa abitazione che i figli all'epoca minorenne, e , minorenne e affetto Per_1 PE da seria patologia, hanno radicato il proprio habitat domestico, quale centro di affetti, interessi e consuetudini in cui si è articolata la vita familiare.
La tutela prioritaria dell'interesse della prole a permanere nell'ambiente in cui ha vissuto prima della disgregazione familiare, finalizzata a contenere il disagio che sempre arreca l'evento separativo nella vita dei figli, determina che nei casi di crisi familiare, ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare, il giudice debba tenere conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione, anche concordata fra i genitori, che meglio tuteli l'interesse del minore
(cfr Cass. n. 23501\2023; Cass. n. 33601\2021; Cass. n. 25604\2018).
L'immobile in questione è stato di conseguenza, già in sede presidenziale, assegnato alla sig.ra quale genitore CP_1 presso il quale è stata individuata la residenza preferenziale dei figli, statuizione che, quanto meno allo stato, deve essere confermata atteso che l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Napoli suddetta è stata da questa
Corte sospesa come da provvedimento in atti depositato e non è stato allegato né documentato che detta pronuncia sia stata revocata o che la sentenza in parola sia divenuta definitiva.
Con il terzo motivo il sig. si duole della previsione dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre, statuizione Pt_1 attualmente riguardante unicamente il figlio , avendo nelle more della definizione del giudizio PE Per_1 raggiunto la maggiore età.
Il motivo è infondato.
6 Il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto all'esito dell'udienza presidenziale, nel rammentare gli orientamenti giurisprudenziali in materia, rilevò allo stato non rispondente all'interesse dei figli minori una condivisione delle scelte educative riguardanti questi ultimi, ritenendo la madre unico genitore adeguato a svolgere il ruolo genitoriale.
L'istruttoria espletata, osservò il primo giudice, aveva confermato il buon accudimento della prole da parte della madre, anche nei confronti del CO affetto da autismo e bisognoso di attenzioni particolari. Inoltre, PE dalle relazioni, rilevò il Tribunale, era emerso un miglioramento della situazione familiare, ma risultava persistente la difficoltà del padre, di cui era stata già riferita mancanza di consapevolezza della gravità della situazione, ad occuparsi con continuità dei figli ed incapacità a svolgere adeguatamente la funzione genitoriale. I pregressi episodi di violenza, si legge in sentenza, rendevano inopportuna una condivisione delle scelte educative riguardanti i figli, che avrebbe richiesto una continua interlocuzione fra i genitori, in uno all'atteggiamento di inerzia mostrato dal sig. nella vicenda giudiziaria relativa alla revoca del comodato d'uso della casa coniugale, in cui l'uomo era Pt_1 rimasto contumace, in tal modo mostrando poca attenzione alle esigenze die figli, in particolare del figlio , PE oltre a non essere stato regolare nella corresponsione del contributo economico.
Secondo l'appellante, la decisione adottata non avrebbe considerato le risultanze delle relazioni dei servizi sociali, che non avrebbero detto nulla in merito all'incapacità del sig. ad esercitare la bigenitorialità, né avrebbero Pt_1 evidenziato criticità in ordine alla previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori, avendo egli riferito agli operatori sociali di non essere mai stato violento nei confronti della moglie, di essere stato sempre presente e disponibile con i figli.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dalle relazioni degli operatori sociali, che hanno avuto modo di conoscere il nucleo familiare sin dal mese di marzo 2018, successivamente alle denunce presentate dalla sig.ra che aveva lamentato condotte violente da parte del marito, all'epoca affetto da depressione per la quale CP_1 seguiva una terapia farmacologica, dopo la diagnosi di autismo formulata dai sanitari con riguardo al figlio , PE era emersa scarsa consapevolezza da parte dell'uomo in merito alla grave situazione familiare in essere (cfr la relazione del 3.12.2018). Nella successiva relazione del 14.2.2022, il servizio sociale constatò un miglioramento della situazione a seguito della separazione, pur dando atto che l'uomo incontrava i figli solo se sollecitato dalla coniuge, quest'ultima mostratasi molto legata ai figli ed attenta ai loro bisogni connessi alla crescita, a fronte dell'impegno poco costante del padre nel rapporto con i figlie e “l'incapacità di svolgere adeguatamente una buona funzione genitoriale”, in termini di cura, ascolto e comprensione dei reali bisogni dei figli.
Quanto alle informazioni inerenti al sig. , egli ha narrato la propria versione della vicenda familiare, Pt_1 spiegando di non avere compreso ancora i motivi della fine del matrimonio e negando di avere assunto condotte violente e solo dopo più approfondite domande ha riferito di essere stato condannato per stalking e di seguire una terapia farmacologica per depressione, subentrata successivamente alla detenzione (cfr la relazione del 28.3.2022), aggiungendo di incontrare al momento con regolarità i figli durante la settimana, ma senza pernottamento per difficoltà organizzative dovute alla convivenza con i propri genitori.
Dalle informazioni da ultimo acquisite da questa Corte, la vicenda familiare non pare sostanzialmente mutata.
La sig.ra infatti, continua ad esercitare in maniera adeguata il proprio ruolo genitoriale occupandosi di tutte CP_1 le esigenze dei figli, sia materiali che morali ed educative, senza alcun aiuto da parte del marito, anche a causa dell'assunzione da parte di quest'ultimo di psicofarmaci, che in alcuni periodi lo rendono assente ed in altri
7 persecutorio, in particolare nei riguardi della prima figlia (ormai maggiorenne come detto), con ripercussioni sulla stabilità e serenità dei figli (cfr la relazione del 16.9.2024).
Nonostante le complesse dinamiche familiari, verosimilmente acuite anche dal venir meno dell'attività lavorativa in precedenza svolta dal marito presso la tappezzeria di famiglia e dalle difficoltà economiche conseguenti, dalle problematiche di salute emerse con riferimento al CO e non ultimo dalla questione connessa alla casa PE coniugale, la sig.ra è stata sempre presente, tutelante ed attenta ai bisogni dei figli, mostrando consapevolezza CP_1 della funzione genitoriale ricoperta. Il sig. , al contrario, non pare abbia realmente elaborato la vicenda che Pt_1 ha interessato la propria famiglia (ancora oggi non comprende il motivo della fine del suo matrimonio), né sembra avere acquisito consapevolezza, a prescindere dalla condanna penale, della gravità della condotta persecutoria ai danni della moglie (solo dopo diverse domande da parte degli operatori sociali egli ha riferito di avere subito detta condanna), né consta si sia mai rivolto a figure professionali specializzate che lo accompagnassero in una revisione critica delle proprie condotte inadeguate, che inevitabilmente hanno inciso sulla serenità dei figli.
L'affidamento esclusivo dei figli, oggi del solo figlio , alla madre appare pertanto conforme all'interesse di PE quest'ultimo non essendo attuabile l'affidamento condiviso invocato in ragione del venir meno della collaborazione e fiducia reciproca nella coppia genitoriale, a seguito delle gravi condotte attribuite al padre.
Con il quarto motivo, l'appellante censura le statuizioni economiche adottate dal Tribunale nei riguardi dei figli e , non potendo fronteggiare in ragione della propria situazione reddituale il contributo previsto in Per_1 PE favore della prole, che comunque chiede venga determinato solo nei riguardi della figlia Per_1
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, per quello che qui interessa esaminare, osservò che lo stato di disoccupazione del sig. , dotato Pt_1 di capacità professionale pregressa nel settore della tappezzeria e nella vendita di mobili usati come da lui stesso riferito, convivente con i genitori, non lo esonerava dagli obblighi di contribuzione in favore di entrambi i figli, a nulla rilevando la circostanza che il figlio beneficiasse di provvidenze. Ritenne, quindi, in relazione all'età PE ed esigenze della prole, in assenza di prova dello stato depressivo, di quantificare detto contributo in euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Orbene, le argomentazioni prospettate dal Tribunale a fondamento della decisione adottata appaiono condivisibili.
Dalla documentazione prodotta, infatti, non emerge che l'uomo sia impossibilitato a prestare attività lavorativa né
a causa dell'allegata depressione (che pare lo abbia interessato successivamente alla perdita del lavoro nella tappezzeria di famiglia e dopo lo stato di detenzione), che delle problematiche cardiache risalenti al mese di giugno
2024 (cfr la cartella clinica in atti). Né egli ha documentato di essersi attivato invano nella ricerca di un'occupazione lavorativa nonostante le pregresse esperienze lavorative da lui stesso riferite o che abbia attualmente richiesto strumenti di ausilio di dimensione sociale. Egli è dunque tenuto a contribuire al mantenimento non solo della figlia da poco maggiorenne, ma anche del figlio . Gli emolumenti previdenziali riconosciuti in favore del Per_1 PE CO (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) sono provvidenze economiche che non PE possono implementare il reddito della madre che convive stabilmente con il figlio, stante la diversa funzione assolta dagli istituti predetti in ragione della condizione “di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale”, sicché di essa non può tenersi conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento, quest'ultimo finalizzato a supportare le esigenze
8 quotidiane e straordinarie del figlio (abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali), alle quali ciascun genitore è tenuto (cfr. Cass. n. 10423\2023, nonché Cass. n. 36565\2022; Cass. n. 35709\2021).
La quantificazione degli assegni, operata dal Tribunale appare congrua, tenuto conto della situazione patrimoniale del sig. , che non affronta comunque spese abitative, comparata a quella della sig.ra , che in ragione Pt_1 CP_1 della patologia impegnativa del figlio non presta attività di lavoro, percepisce gli assegni unici per entrambi PE
i figli (non è dato sapere se abbia richiesto sostegni statali ulteriori), al momento non ha spese abitative, nonché delle esigenze dei figli in relazione all'età e dei tempi di permanenza di essi presso ciascun genitore, senza dubbio in misura quasi esclusiva presso la madre, del tenore di vita modesto del nucleo familiare (cfr n. 2536\2024; Cass.
5242\2024).
Infondata, infine, è la richiesta di revocare la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, che l'appellante chiede, peraltro genericamente, che vengano poste a carico dell'appellata o comunque compensate.
Il Tribunale, invero, correttamente ha tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, compensando le spese per la metà e ponendo la restante parte a carico dell'originario resistente
(da corrispondere in favore dell'erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio della sig. , risultato CP_1 maggiormente soccombente in ragione della gravità dei fatti sottesi alla pronuncia di addebito. Non vi erano i presupposti per una condanna della sig.ra al pagamento delle spese di lite, essendo stata accolta la domanda CP_1 di addebito della separazione al coniuge, quella relativa all'affidamento della prole e contributo paterno di mantenimento benché diversamente quantificato (non è stata accolta la domanda relativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore e quella concernente le garanzie dell'obbligazione posta a carico del marito), a fronte delle domande avanzate dalla controparte risultata soccombente rispetto a tutte le richieste avanzate.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori minimi a norma del DM n. 55\14, aggiornato dal DM n. 37\18 e n. 147\2022, in considerazione del valore indeterminabile della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate (art. 4 comma 4), e andranno corrisposte in favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'appellata.
Infine, trattandosi di appello introdotto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 2765 emessa dal Tribunale di Napoli il Parte_1 CP_1
14.3.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello;
9 b) condanna ala pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro Parte_1 CP_1
2.431,10 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, da corrispondere in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'appellata al gratuito patrocinio, dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio;
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo se dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)
10
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1767 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via del Parco Margherita n. Parte_1 C.F._1
24 bis presso l'avv. Enrico Rummo (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vincenzo Cuoco n. 15 CP_1 C.F._3 presso l'avv. Annamaria Raimondi (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4 in atti allegata
Email_2
Appellata
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello come da note scritte in atti depositate.
Il procuratore dell'appellata ha concluso riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta come da note scritte in atti depositate.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione come da note scritte in atti depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.6.2018 dinanzi al Tribunale di Napoli, , premesso di avere contratto CP_1 matrimonio il 12.5.2011 con , unione dalla quale erano nati i figli l'8.5.2007, e , il Parte_1 Per_1 PE
1 28.3.2012, affetto da disturbo autistico, esponeva che il rapporto coniugale era stato sempre tormentato dal comportamento maltrattante del coniuge, che non le aveva risparmiato violenze fisiche e psicologiche, avvenute anche alla presenza dei figli minori, oltre ad avere permesso ai di lui genitori di intromettersi nella vita di coppia, pretendendo di avere un ruolo decisionale nelle sue scelte soprattutto in occasione delle gravidanze, tanto da averla convinta ad abortire quando da un anno era in Italia.
Lamentava, inoltre, che il marito aveva mostrato disinteresse economico e morale verso le esigenze familiari, specie quelle concernenti il figlio , bisognoso di continuo supporto a causa del quale ella non aveva potuto PE lavorare. Precisava che il coniuge era in cura presso uno psichiatra privato perché affetto da un grave stato depressivo e nel luglio 2017 era stato ricoverato per quaranta giorni presso la clinica Hermitage in Napoli ed in quella circostanza i suoceri l'avevano invitata a lasciare la casa coniugale (di proprietà del suocero) insieme al figlio
, accusandola di essere la causa dell'esaurimento del sig. ed essendo intenzionati a vendere detta PE Pt_1 abitazione. Deduceva che il 26.1.2018 il marito l'aveva aggredita minacciandola di morte e puntandole un coltello alla gola, sicché il 31.1.2018 lo aveva denunciato, si era recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli dove le era stato diagnosticato un “Disturbo d'ansia in manifestazioni classificate altrove, riferita aggressione con minacce di morte da parte del marito prognosi gg. 25” e presso il Centro Dafne che le aveva diagnosticato, sotto l'aspetto psicologico,
“una condizione di ansia marcata e sintomi post traumatici da stress relativa alle reiterate aggressioni e minacce subite”, suggerendo l'allontanamento del marito e sottolineando la grave esposizione dei figli minori alla violenza subita dalla madre ad opera del coniuge. Affermava che già nel 2013 era stata picchiata dal marito tanto da averla fatta cadere a terra tramortita, scena alla quale era stata presente la figlia che aveva chiamato i nonni paterni per chiedere aiuto Per_1 dicendo “correte che papà sta uccidendo mamma”, episodio non denunciato. Riferiva di avere presentato ulteriori denunce nei riguardi del marito, che dopo l'episodio del 26.1.2018 si era trasferito presso l'abitazione dei genitori, per altre aggressioni da parte dello stesso e dei suoceri (il 4.2.2018, 20.2.2018, 21.2.2018 e 19.3.2018, a seguito della quale ultima si era recata al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini che aveva refertato la presenza di “contusioni ecchimotiche multiple al volto ed al capo, ecchimosi al collo ed al torace stato d'ansia reattivo guaribile in giorni ”) e che il sig. Pt_1 era stato prima destinatario di provvedimento di ammonimento il 6.4.2018 e successivamente era stato arrestato ed era ora detenuto agli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori. Sottolineava che l'uomo aveva lavorato sino al 2015 presso la tappezzeria del padre e dopo la cessione del negozio non aveva cercato alcun lavoro, né aveva versato il mantenimento per la famiglia, per cui sopravviveva grazie alla pensione di invalidità del figlio di euro 500,00 mensili. PE
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli minori, la sospensione di eventuali incontri padre – figli in attesa che il marito fosse sottoposto ad un percorso di rafforzamento della responsabilità genitoriale, ed in caso di positivo esito che venissero previsti prima incontri protetti e successivamente liberi, che venisse posto a carico del sig. un assegno per il mantenimento della moglie e dei figli non inferiore ad euro 700,00 mensili, Pt_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, imponendo allo stesso idonea garanzia reale e\o personale in relazione all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a suo carico.
nel costituirsi riferiva di essere stato vittima di un improvviso e inaspettato comportamento ostile Parte_1 della moglie nei propri confronti, pur essendo stato il rapporto matrimoniale sereno e senza particolari problemi,
2 negando di avere mai assunto le condotte violente al medesimo attribuite dalla moglie, né i vicini di casa, ascoltati nel corso delle indagini penali originate dalle denunce della coniuge, avevano dichiarato di avere assistito a litigi della coppia. Al contrario, evidenziava il carattere nervoso ed irascibile della moglie manifestato anche nei riguardi dell'Ufficiale Giudiziario quando le aveva notificato la diffida stragiudiziale di rilascio della casa coniugale.
Sosteneva, inoltre, che spesso la moglie usciva di sera fino a tarda notte lasciandogli i bambini, che aveva reso la vita matrimoniale insostenibile privandolo anche del godimento della casa.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli con residenza privilegiata allo stato presso la madre, di predisporre un calendario di incontri tra padre e figli uno volta venuto meno lo stato di detenzione, che il contributo paterno per il mantenimento dei figli venisse determinato in euro 150,00 mensili, rigettando la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla coniuge essendo di proprietà del proprio padre ed avendo i genitori intrapreso una procedura di rilascio dell'immobile, concesso loro in comodato d'uso, per gravi difficoltà economiche.
Con ordinanza in data 5.2.2019, il Presidente del Tribunale, acquisite informazioni presso i servizi sociali, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla sig.ra che l'avrebbe abitata CP_1 unitamente ai figli, affidava questi ultimi ai genitori congiuntamente con collocamento presso la madre, regolamentava gli incontri del padre con i figli (due pomeriggi alla settimana dalle 16.00 alle 19.00), poneva a carico del sig. un assegno mensile di euro 100,00 in favore della moglie e di euro 300,00 in favore della sola figlia Pt_1
oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1
Espletata la prova per testi, acquisite informazioni presso i servizi sociali, onerate le parti di depositare la documentazione reddituale aggiornata, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2765 emessa il 14.3.2023, così decideva:
a) “pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c., con addebito a Parte_1
b) assegna la casa coniugale a che la abiterà unitamente ai figli; CP_1
c) affida i due figli minori in via esclusiva alla madre presso cui continueranno a risiedere e disciplina gli incontri padre – figli nei termini di cui in parte motiva;
d) invita ad intraprendere un percorso di sostegno della genitorialità presso i Servizi Sociali competenti per territorio; Parte_1
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 400,00; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da settembre 2023, secondo gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo Parte_1 del Tribunale di Napoli;
g) rigetta per il resto le domande;
h) compensa fra le parti le spese del giudizio in ragione della metà e condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e per essa all'erario ove divenga definitiva l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato, delle spese di lite che si
[...] liquidano in euro 2.538,90 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge se dovute;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa…”.
3 Avverso tale sentenza, notificata il 14.3.2023, proponeva tempestivamente appello il sig. con ricorso Pt_1 depositato il 13.4.2023, per i motivi di seguito indicati, dove chiedeva, in riforma della sentenza appellata, che la separazione venisse addebitata alla sig.ra e non al sig. , ovvero in subordine che CP_1 Parte_1 non venisse pronunciato alcun addebito, che l'appartamento sito in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 121 non venisse assegnato alla sig.ra che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli e con CP_1 Per_1 PE residenza privilegiata presso la madre, che venisse posto a suo carico il versamento di un assegno di euro 150,00 mensili come contributo al mantenimento della sola figlia che venisse revocato il regime delle spese del Per_1 primo grado di giudizio, con condanna della sig.ra al pagamento di spese e compensi di causa, ovvero in via CP_1 subordinata quantomeno con compensazione delle spese di causa tra le parti, ferme ed invariate le restanti disposizioni, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, cp ed iva per entrambi i gradi di giudizio.
Nel costituirsi, la sig.ra chiedeva il rigetto dell'appello confermando le statuizioni previste nella sentenza CP_1 impugnata, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
Disposta la trattazione mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Con il primo motivo il sig. si duole della declaratoria di addebito della separazione personale emessa nei Pt_1 propri confronti e chiede che venga addebitata alla coniuge.
Il Tribunale di Napoli, sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia ed espressamente richiamata, ritenne che la domanda di addebito avesse trovato adeguato sostegno probatorio relativamente a quanto allegato dall'originaria ricorrente relativamente ai comportamenti violenti tenuti dal coniuge nei suoi confronti, anche alla presenza dei figli minori ed oggetto di più denunce penali.
In particolare, si legge in sentenza, l'uomo era stato destinatario di un provvedimento del Questore di Napoli di ammonimento, emesso il 6.4.2018, e nelle more della procedura aveva riportato una condanna per il reato di atti persecutori ai danni della moglie, mentre era stato assolto dal reato di cui all'art. 572 c.p.
Quanto alla domanda di addebito, che l'odierno appellante aveva formulato nei confronti della moglie in via riconvenzionale, ritenne che le condotte alla medesima ascritte, segnatamente il condurre una vita parallela, con uscite serali lasciando i figli al marito e rincasando alle sei del mattino, non avesse trovato alcun riscontro probatorio.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe interpretato erratamente ed arbitrariamente le risultanze istruttorie, non avendo considerato l'intervenuta assoluzione dal reato di maltrattamenti in famiglia, indicativa della mancanza di atti di violenza, né aveva valutato le dichiarazioni rese da alcuni vicini di casa ascoltati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini penali (la sig.ra avrebbe riferito, in relazione all'episodio del 19.3.2018, in cui il sig. Parte_2
avrebbe aggredito la moglie mettendole le mani al collo, che la sig.ra nel tentativo di recuperare le Pt_1 CP_1 chiavi di casa che il marito le aveva preso era scivolata da sola a terra, il sig. altro informatore, avrebbe Pt_3 dichiarato che nella circostanza il sig. era inerme e che la moglie lo spingeva cercando di recuperare Pt_1 qualcosa, la sig.ra , altra vicina, avrebbe affermato che la sig.ra non le avrebbe mai confidato CP_2 CP_1 aggressioni e minacce subite dal marito o mostrato segni delle aggressioni). Al contrario, egli asserisce che la moglie si era rivelata un soggetto violento in occasione della notifica della disdetta del contratto di comodato dell'immobile
4 dove avevano vissuto, avendo aggredito verbalmente e fisicamente l'Ufficiale Giudiziario, che aveva anche presentato denuncia al riguardo. Infine, ha aggiunto che i due testi ascoltati in corso di causa ( e Testimone_1
) riferirono che nessun litigio avveniva tra la coppia se non per motivi economici. Testimone_2
Il motivo è infondato.
In linea generale, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento “volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (cfr Cass. n. 18074\14; Cass. n.
25843\13). Ed inoltre, ricade sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr fra le tante Cass. ordinanza n.
16691\20). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve poi essere effettuata sulla base di una valutazione globale e comparata dei comportamenti tenuti da entrambi i coniugi, al fine di individuare in che misura abbiano contribuito al verificarsi della crisi matrimoniale (cfr Cass. n. 15101\14; Cass. n. 14162\01). Tuttavia, laddove i fatti costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili e si traducano in aggressioni a beni o diritti fondamentali della persona, come l'incolumità e integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto “comunque necessaria e doverosa per la personalità del patner”, essi si sottraggono al giudizio di comparazione (cfr Cass. n. 22294\2024; Cass. n. 35249\2023; Cass. n.
31351\2022; Cass. n. 7388\17 fra le tante). E ciò anche quando risulti provato un unico episodio di percosse perché idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia (cfr Cass. n. 433\2016; Cass. n.
817\2011, entrambe richiamate anche da Cass. n. 22294\2024).
Ebbene, nel caso che occupa se è ben vero che il sig. è stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia, Pt_1 ciò non di meno l'uomo, già ammonito con provvedimento del Questore di Napoli del 6.4.2018, è stato ritenuto responsabile con la medesima sentenza, emessa dal Tribunale di Napoli l'8.1.2019, durante il precedente grado di giudizio, del reato di atti persecutori ai danni della moglie e condannato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni materiali e morali alla stessa cagionati (non è stato dedotto né documentato che la sentenza sia stata impugnata).
Dalla documentazione in atti prodotta, invero, si evince che la sig.ra ha presentato diverse denunce nell'anno CP_1
2018 nei riguardi del coniuge per condotte aggressive e minacce (da ultima quella relativa all'episodio del 19.3.2018, dove il referto sanitario indicò ecchimosi multiple non solo al capo, al viso ed al torace, ma anche al collo, avendo ella riferito che il marito le aveva “messo le mani al collo”, a prescindere se la successiva caduta fu o meno dallo stesso provocata) riferendo anche (denuncia del 4.2.2018 e 22.2.2018) del comportamento persecutorio dell'uomo, degli appostamenti, delle minacce di morte e delle molestie telefoniche dallo stesso messe in atto (anche 30\40 telefonate continue, dalla mattina alla sera indirizzate al telefono cellullare della donna ed altre al telefono fisso, alle quali rispondeva la figlia , provocandole stato d'ansia continuo tanto da uscire di casa solo per Per_1 accompagnare il figlio alle terapie (cfr l'annotazione della PG del 28.2.2018). PE
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, dunque, a prescindere dalla pronuncia di assoluzione per il delitto di maltrattamenti, egli ha assunto comportamenti violenti nei riguardi della coniuge, atteso che in tale ambito rientrano senza dubbio gli atti persecutori commessi in costanza di matrimonio e per i quali è stato condannato,
5 trattandosi di condotte aventi incidenza causale preminente nell'avere reso irreversibile la crisi della relazione coniugale, che non necessitano alcun giudizio di comparazione. La gravità di tale condotta rende, di conseguenza, irrilevante quanto dichiarato dai due testi ascoltati nel corso del primo grado di giudizio in merito al carattere mite del sig. , così come la reazione che la sig.ra avrebbe avuto nei riguardi dell'Ufficiale Giudiziario quando Pt_1 CP_1 le notificò l'atto di diffida a rilasciare l'immobile dove la famiglia risiedeva.
Né d'altro canto è stata provata nel primo giudizio la condotta che il sig. attribuisce alla moglie e che Pt_1 avrebbe reso intollerabile la convivenza matrimoniale. La prova dallo stesso articolata, infatti, non fu ammessa perché generica e contente valutazioni, ordinanza quest'ultima che non risulta impugnata, né in sede di conclusioni furono reiterate le richieste istruttorie non ammesse.
Con il secondo motivo il sig. censura la statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Pt_1
presso la quale risiedono i figli. CP_1
L'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l'immobile è di proprietà del di lui padre e che nelle more del giudizio, con sentenza in data 17.11.2021, il Tribunale di Napoli ha dichiarato cessato il contratto di comodato dell'8.9.2015 alla data del 28.2.2018 e condannato la sig.ra al rilascio dell'immobile, che non poteva CP_1 essere destinato a casa coniugale, trattandosi di comodato precario.
Il motivo deve essere disatteso.
I coniugi, dopo i primi anni di matrimonio trascorsi in una casa condotta in locazione, si sono trasferiti unitamente ai due figli minori, nel 2015 nell'immobile in questione, di proprietà del padre del sig. , che lo aveva concesso Pt_1 in uso al figlio. Ed è in questa abitazione che i figli all'epoca minorenne, e , minorenne e affetto Per_1 PE da seria patologia, hanno radicato il proprio habitat domestico, quale centro di affetti, interessi e consuetudini in cui si è articolata la vita familiare.
La tutela prioritaria dell'interesse della prole a permanere nell'ambiente in cui ha vissuto prima della disgregazione familiare, finalizzata a contenere il disagio che sempre arreca l'evento separativo nella vita dei figli, determina che nei casi di crisi familiare, ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare, il giudice debba tenere conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione, anche concordata fra i genitori, che meglio tuteli l'interesse del minore
(cfr Cass. n. 23501\2023; Cass. n. 33601\2021; Cass. n. 25604\2018).
L'immobile in questione è stato di conseguenza, già in sede presidenziale, assegnato alla sig.ra quale genitore CP_1 presso il quale è stata individuata la residenza preferenziale dei figli, statuizione che, quanto meno allo stato, deve essere confermata atteso che l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Napoli suddetta è stata da questa
Corte sospesa come da provvedimento in atti depositato e non è stato allegato né documentato che detta pronuncia sia stata revocata o che la sentenza in parola sia divenuta definitiva.
Con il terzo motivo il sig. si duole della previsione dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre, statuizione Pt_1 attualmente riguardante unicamente il figlio , avendo nelle more della definizione del giudizio PE Per_1 raggiunto la maggiore età.
Il motivo è infondato.
6 Il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto all'esito dell'udienza presidenziale, nel rammentare gli orientamenti giurisprudenziali in materia, rilevò allo stato non rispondente all'interesse dei figli minori una condivisione delle scelte educative riguardanti questi ultimi, ritenendo la madre unico genitore adeguato a svolgere il ruolo genitoriale.
L'istruttoria espletata, osservò il primo giudice, aveva confermato il buon accudimento della prole da parte della madre, anche nei confronti del CO affetto da autismo e bisognoso di attenzioni particolari. Inoltre, PE dalle relazioni, rilevò il Tribunale, era emerso un miglioramento della situazione familiare, ma risultava persistente la difficoltà del padre, di cui era stata già riferita mancanza di consapevolezza della gravità della situazione, ad occuparsi con continuità dei figli ed incapacità a svolgere adeguatamente la funzione genitoriale. I pregressi episodi di violenza, si legge in sentenza, rendevano inopportuna una condivisione delle scelte educative riguardanti i figli, che avrebbe richiesto una continua interlocuzione fra i genitori, in uno all'atteggiamento di inerzia mostrato dal sig. nella vicenda giudiziaria relativa alla revoca del comodato d'uso della casa coniugale, in cui l'uomo era Pt_1 rimasto contumace, in tal modo mostrando poca attenzione alle esigenze die figli, in particolare del figlio , PE oltre a non essere stato regolare nella corresponsione del contributo economico.
Secondo l'appellante, la decisione adottata non avrebbe considerato le risultanze delle relazioni dei servizi sociali, che non avrebbero detto nulla in merito all'incapacità del sig. ad esercitare la bigenitorialità, né avrebbero Pt_1 evidenziato criticità in ordine alla previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori, avendo egli riferito agli operatori sociali di non essere mai stato violento nei confronti della moglie, di essere stato sempre presente e disponibile con i figli.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dalle relazioni degli operatori sociali, che hanno avuto modo di conoscere il nucleo familiare sin dal mese di marzo 2018, successivamente alle denunce presentate dalla sig.ra che aveva lamentato condotte violente da parte del marito, all'epoca affetto da depressione per la quale CP_1 seguiva una terapia farmacologica, dopo la diagnosi di autismo formulata dai sanitari con riguardo al figlio , PE era emersa scarsa consapevolezza da parte dell'uomo in merito alla grave situazione familiare in essere (cfr la relazione del 3.12.2018). Nella successiva relazione del 14.2.2022, il servizio sociale constatò un miglioramento della situazione a seguito della separazione, pur dando atto che l'uomo incontrava i figli solo se sollecitato dalla coniuge, quest'ultima mostratasi molto legata ai figli ed attenta ai loro bisogni connessi alla crescita, a fronte dell'impegno poco costante del padre nel rapporto con i figlie e “l'incapacità di svolgere adeguatamente una buona funzione genitoriale”, in termini di cura, ascolto e comprensione dei reali bisogni dei figli.
Quanto alle informazioni inerenti al sig. , egli ha narrato la propria versione della vicenda familiare, Pt_1 spiegando di non avere compreso ancora i motivi della fine del matrimonio e negando di avere assunto condotte violente e solo dopo più approfondite domande ha riferito di essere stato condannato per stalking e di seguire una terapia farmacologica per depressione, subentrata successivamente alla detenzione (cfr la relazione del 28.3.2022), aggiungendo di incontrare al momento con regolarità i figli durante la settimana, ma senza pernottamento per difficoltà organizzative dovute alla convivenza con i propri genitori.
Dalle informazioni da ultimo acquisite da questa Corte, la vicenda familiare non pare sostanzialmente mutata.
La sig.ra infatti, continua ad esercitare in maniera adeguata il proprio ruolo genitoriale occupandosi di tutte CP_1 le esigenze dei figli, sia materiali che morali ed educative, senza alcun aiuto da parte del marito, anche a causa dell'assunzione da parte di quest'ultimo di psicofarmaci, che in alcuni periodi lo rendono assente ed in altri
7 persecutorio, in particolare nei riguardi della prima figlia (ormai maggiorenne come detto), con ripercussioni sulla stabilità e serenità dei figli (cfr la relazione del 16.9.2024).
Nonostante le complesse dinamiche familiari, verosimilmente acuite anche dal venir meno dell'attività lavorativa in precedenza svolta dal marito presso la tappezzeria di famiglia e dalle difficoltà economiche conseguenti, dalle problematiche di salute emerse con riferimento al CO e non ultimo dalla questione connessa alla casa PE coniugale, la sig.ra è stata sempre presente, tutelante ed attenta ai bisogni dei figli, mostrando consapevolezza CP_1 della funzione genitoriale ricoperta. Il sig. , al contrario, non pare abbia realmente elaborato la vicenda che Pt_1 ha interessato la propria famiglia (ancora oggi non comprende il motivo della fine del suo matrimonio), né sembra avere acquisito consapevolezza, a prescindere dalla condanna penale, della gravità della condotta persecutoria ai danni della moglie (solo dopo diverse domande da parte degli operatori sociali egli ha riferito di avere subito detta condanna), né consta si sia mai rivolto a figure professionali specializzate che lo accompagnassero in una revisione critica delle proprie condotte inadeguate, che inevitabilmente hanno inciso sulla serenità dei figli.
L'affidamento esclusivo dei figli, oggi del solo figlio , alla madre appare pertanto conforme all'interesse di PE quest'ultimo non essendo attuabile l'affidamento condiviso invocato in ragione del venir meno della collaborazione e fiducia reciproca nella coppia genitoriale, a seguito delle gravi condotte attribuite al padre.
Con il quarto motivo, l'appellante censura le statuizioni economiche adottate dal Tribunale nei riguardi dei figli e , non potendo fronteggiare in ragione della propria situazione reddituale il contributo previsto in Per_1 PE favore della prole, che comunque chiede venga determinato solo nei riguardi della figlia Per_1
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, per quello che qui interessa esaminare, osservò che lo stato di disoccupazione del sig. , dotato Pt_1 di capacità professionale pregressa nel settore della tappezzeria e nella vendita di mobili usati come da lui stesso riferito, convivente con i genitori, non lo esonerava dagli obblighi di contribuzione in favore di entrambi i figli, a nulla rilevando la circostanza che il figlio beneficiasse di provvidenze. Ritenne, quindi, in relazione all'età PE ed esigenze della prole, in assenza di prova dello stato depressivo, di quantificare detto contributo in euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Orbene, le argomentazioni prospettate dal Tribunale a fondamento della decisione adottata appaiono condivisibili.
Dalla documentazione prodotta, infatti, non emerge che l'uomo sia impossibilitato a prestare attività lavorativa né
a causa dell'allegata depressione (che pare lo abbia interessato successivamente alla perdita del lavoro nella tappezzeria di famiglia e dopo lo stato di detenzione), che delle problematiche cardiache risalenti al mese di giugno
2024 (cfr la cartella clinica in atti). Né egli ha documentato di essersi attivato invano nella ricerca di un'occupazione lavorativa nonostante le pregresse esperienze lavorative da lui stesso riferite o che abbia attualmente richiesto strumenti di ausilio di dimensione sociale. Egli è dunque tenuto a contribuire al mantenimento non solo della figlia da poco maggiorenne, ma anche del figlio . Gli emolumenti previdenziali riconosciuti in favore del Per_1 PE CO (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) sono provvidenze economiche che non PE possono implementare il reddito della madre che convive stabilmente con il figlio, stante la diversa funzione assolta dagli istituti predetti in ragione della condizione “di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale”, sicché di essa non può tenersi conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento, quest'ultimo finalizzato a supportare le esigenze
8 quotidiane e straordinarie del figlio (abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali), alle quali ciascun genitore è tenuto (cfr. Cass. n. 10423\2023, nonché Cass. n. 36565\2022; Cass. n. 35709\2021).
La quantificazione degli assegni, operata dal Tribunale appare congrua, tenuto conto della situazione patrimoniale del sig. , che non affronta comunque spese abitative, comparata a quella della sig.ra , che in ragione Pt_1 CP_1 della patologia impegnativa del figlio non presta attività di lavoro, percepisce gli assegni unici per entrambi PE
i figli (non è dato sapere se abbia richiesto sostegni statali ulteriori), al momento non ha spese abitative, nonché delle esigenze dei figli in relazione all'età e dei tempi di permanenza di essi presso ciascun genitore, senza dubbio in misura quasi esclusiva presso la madre, del tenore di vita modesto del nucleo familiare (cfr n. 2536\2024; Cass.
5242\2024).
Infondata, infine, è la richiesta di revocare la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, che l'appellante chiede, peraltro genericamente, che vengano poste a carico dell'appellata o comunque compensate.
Il Tribunale, invero, correttamente ha tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, compensando le spese per la metà e ponendo la restante parte a carico dell'originario resistente
(da corrispondere in favore dell'erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio della sig. , risultato CP_1 maggiormente soccombente in ragione della gravità dei fatti sottesi alla pronuncia di addebito. Non vi erano i presupposti per una condanna della sig.ra al pagamento delle spese di lite, essendo stata accolta la domanda CP_1 di addebito della separazione al coniuge, quella relativa all'affidamento della prole e contributo paterno di mantenimento benché diversamente quantificato (non è stata accolta la domanda relativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore e quella concernente le garanzie dell'obbligazione posta a carico del marito), a fronte delle domande avanzate dalla controparte risultata soccombente rispetto a tutte le richieste avanzate.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori minimi a norma del DM n. 55\14, aggiornato dal DM n. 37\18 e n. 147\2022, in considerazione del valore indeterminabile della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate (art. 4 comma 4), e andranno corrisposte in favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'appellata.
Infine, trattandosi di appello introdotto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 2765 emessa dal Tribunale di Napoli il Parte_1 CP_1
14.3.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello;
9 b) condanna ala pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro Parte_1 CP_1
2.431,10 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, da corrispondere in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'appellata al gratuito patrocinio, dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio;
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo se dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)
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