Art. 1.
I contributi in denaro di cui all' articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.
I contributi in denaro di cui all' articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.