Versione
28 giugno 1980
28 giugno 1980
Art. 1.
I contributi in denaro di cui all' articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.
I contributi in denaro di cui all' articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2011, n. 1030Provvedimento: […] Inoltre, per quanto più specificamente riguarda il personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previste dall'art. 6 legge 3 marzo 1971, n. 153 (tra i quali rientra l'Istituto in discorso), l'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 232, nel prevedere la concessione di contributi in denaro da parte del Ministero, ribadisce ancora una volta “la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego”.Leggi di più...
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