Articolo 1 della Legge 22 maggio 1980, n. 232
Articolo 2
Versione
28 giugno 1980
Art. 1.
I contributi in denaro di cui all' articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.
Entrata in vigore il 28 giugno 1980
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