TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 24/3/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 901 dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Matteo Falchetti, giusta procura allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo D'Isidoro, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Opposta –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 24/3/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/2/2022 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2021 emesso da questo Tribunale in data 14/12/2021 e notificatogli in data 4/1/2022, per il pagamento della somma di € 38.937,75, oltre accessori e spese legali, su istanza della a favore dei Ragionieri e dei Controparte_1
Periti commerciali.
1
L'opponente eccepiva di essere titolare di rapporto pensionistico con la;
di essere titolare dal CP_1
2017 di altra forma di assicurazione obbligatoria presso l'INPS; di avere optato, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della previdenza applicabile al suo rapporto, per l'esenzione totale del versamento del contributo soggettivo a decorrere dall'anno 2017; di aver dunque ricevuto una pretesa contributiva ingiusta ed illegittima, quanto meno nel quantum debeatur.
Si costituiva in giudizio la , la quale deduceva che i contributi richiesti nel ricorso monitorio CP_1 erano relativi agli anni dal 2017 al 2019, che l'opponente non aveva diritto ad alcuna esenzione dal pagamento del contributo soggettivo, in ragione del volume d'affari derivante dall'esercizio della professione di ragioniere, sebbene pensionato;
chiedeva dunque l'integrale rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
*******
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dopo alcuni rinvii per tentare una conciliazione bonaria della controversia, in data 16 ottobre 2023, parte opponente provvedeva a versare all'odierna parte opposta la complessiva somma di €
88.886,76 (euro ottantottomilaottocentoottantasei virgola settantasei), a titolo di contributi dall'anno
2016 all'anno 2022, di fatto saldando ogni precedente debenza nei confronti dalla
[...]
a favore dei Ragionieri e Periti Controparte_1
Commerciali anche in relazione ai contributi oggetto del presente giudizio (anni 2017-2018 e 2019).
Peraltro l'opponente ha documentato che la somma in parola è stata versata a seguito di conteggio effettuato dalla stessa Cassa Previdenziale.
L'intervenuto pagamento è stato riconosciuto anche dall'opposta , che invero ha insistito CP_1
esclusivamente in relazione alla condanna di controparte al pagamento delle spese processuali, comprese quelle della fase monitoria, che non sono state corrisposte.
Il decreto ingiuntivo emesso, considerato l'integrale pagamento della sorte capitale, va dunque revocato.
L'intervenuta cessazione della materia del contendere rende superfluo l'esame nel merito della controversia.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in ragione del principio della soccombenza virtuale e tenendo, altresì, conto del comportamento processuale dell'opponente, che ha saldato ogni debito nei confronti della anche ulteriore rispetto a quello oggetto di causa, si CP_1
ritiene che sussistano i presupposti per compensare le stesse nella misura di un mezzo e porre la restante parte a carico dell'opponente, che pagando l'importo richiesto ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza del ricorso monitorio.
2
Si precisa che le spese processuali sono liquidate per entrambe le fasi processuali (monitoria e di opposizione), essendo stato revocato il decreto ingiuntivo, e che le stesse sono liquidate ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato in data
10/2/2022 da nei confronti della Parte_1 [...]
rigettata ogni Controparte_1
diversa istanza, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 502/2021 emesso il 14/12/2021;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa le spese processuali nella misura di un mezzo e condanna Parte_1
al pagamento della restante parte delle spese processuali della , che liquida
[...] CP_1 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 10,75 per esborsi ed € 2.300,00 per compensi (importi già ridotti al 50%), oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
3