Sentenza breve 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza breve 03/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Rubino, con domicilio eletto presso il suo studio a Genova, via Carducci 3/6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Questura di Imperia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento della Questura di Imperia -OMISSIS-, notificato in pari data, nella parte in cui ha negato la revoca del provvedimento -OMISSIS- con cui è stato disposto il Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive (DASPO) nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1) In seguito alla condotta tenuta dal ricorrente (ancora minorenne) in occasione di una partita di calcio in data -OMISSIS-
- la Questura di Imperia con provvedimento -OMISSIS- ha disposto il D.A.S.P.O. nei confronti del ricorrente per la durata di un anno;
- è iniziato il procedimento penale per lesioni personali.
2) Il ricorrente ha impugnato il DASPO con ricorso a questo Tribunale che, tuttavia, con sentenza -OMISSIS-, lo ha respinto.
3) Nel 2024 è stata pubblicata la sentenza di assoluzione nel procedimento penale.
4) Il ricorrente, ritenendo che tale pronuncia panale abbia escluso il suo comportamento aggressivo che ha costituito il presupposto del DASPO, in data -OMISSIS- ha richiesto alla Questura di revocare tale misura di prevenzione.
5) La Questura, senza previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. art. 10-bis L. n. 241/90, con provvedimento -OMISSIS-:
- ha negato la revoca del DASPO;
- ha, tuttavia, dichiarato cessati gli effetti pregiudizievoli derivanti da tale atto, tenuto conto del percorso umano e lavorativo effettuato dal ricorrente.
6) Con il ricorso di cui in epigrafe è stato impugnato il citato provvedimento questorile -OMISSIS-, limitatamente alla parte in cui ha negato la revoca del DASPO (cfr. punto 8 del ricorso), atteso che tale misura preventiva sarebbe ostativa alla partecipazione ad alcuni concorsi per l’accesso nei ruoli delle Forze armate e di Polizia.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno e, alla camera di consiglio-OMISSIS-, la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita con la presente sentenza ai sensi dell’art. 60 del C.p.a..
7) Con l’UNICO MOTIVO è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria, dei presupposti legittimanti e per omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/90.
La censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto è fondata.
In seguito alle modifiche introdotte al citato art. 10-bis da parte dall'art. 12, comma 1, lettera e), L. n. 120 del 2020, agli atti discrezionali (come il provvedimento impugnato, che è stato adottato nell’ambito del procedimento in autotutela) non preceduti dal preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis, non è più applicabile la sanatoria per i vizi non invalidanti di cui all’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/90.
La ratio della novella è quella per cui la preclusione del contraddittorio procedimentale impedisce l’emersione di fatti e circostanze che, se sottoposti alla valutazione dell’Amministrazione procedente, possono incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento discrezionale in senso favorevole alla parte privata.
Anche la giurisprudenza formatasi sul punto ha precisato che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto invalida irrimediabilmente l’atto impugnato, “ senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della «sanatoria» di cui all'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 ” ( ex aliis : T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10/11/2023, n. 16797; Cons. Stato, Sez. III, 15/9/2023, n. 8372; Cons. Stato, Sez. I, 14/08/2023, n.1138; T.A.R. Marche, sez. II, 26/1/2024, n. 96).
Pertanto il vizio procedimentale in questione è fondato e determina l’annullamento dell’atto gravato.
8) In ragione della citata idoneità del vizio accolto di comportare l’annullamento dell’atto impugnato, per ragione di logica ed economia processuale, le ulteriori doglianze restano assorbite.
9) Conclusivamente il ricorso è fondato con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui ha negato la revoca della misura di prevenzione.
10) Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla i provvedimenti impugnati nella parte di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.