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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2024, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N.5131/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.5.2024 da
1) Parte_1 nata NO (MI) il 23 agosto 1979 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara A.M. Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico,
e
2) Parte_2 nato NO (MI) il 27 maggio 1979 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Anna Maria Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TT (MI) il 12 dicembre 2009
(anno 2009 al n. 32, Parte I)
in separazione dei beni. con il seguente figlio: in data 28 marzo 2011 a Magenta (MI); codice fiscale Persona_1
, cittadino italiano, minorenne non economicamente autosufficiente, in C.F._3 relazione al quale non sono intervenuti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 maggio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Bareggio (MI), Via S. Ambrogio, 5, di proprietà dei sig.ri Pt_1
e nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata alla sig.ra affinché vi abiti con Pt_2 Pt_1 il figlio con tutti i mobili e gli arredi, mentre il sig. provvederà a trasferire la Per_1 Pt_2 propria residenza entro la data di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile sito in
Bareggio (MI), Via S. Ambrogio, 5.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affido condiviso, con collocamento/residenza prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Bareggio (MI), Via S. Ambrogio, 5. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione.
4) Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
5) Il sig. vedrà e terrà con sé il figlio nel rispetto delle seguenti modalità: Pt_2
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola/oratorio o centro estivo o a casa della madre, allorchè per impegni lavorativi non sia possibile il ritiro all'uscita da scuola/oratorio
o centro estivo, fino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola nel periodo scolastico o nei periodi estivi presso l'oratorio/centro estivo frequentato dal figlio, salvo diverso accordo, da concordarsi previamente con la madre e tenendo conto delle future esigenze del figlio;
- nella settimana il padre vedrà e terrà con sé il figlio il mercoledì (nel periodo scolastico dall'uscita da scuola o dalla casa della madre, allorchè per impegni lavorativi non sia possibile il ritiro all'uscita da scuola, dalla mattina nei periodi festivi, dall'uscita dell'oratorio/centro estivo frequentato dal figlio o dalla casa della madre, allorchè per impegni lavorativi non sia possibile il ritiro all'uscita dell'oratorio/centro estivo), salvo diverso accordo, da concordarsi previamente con la madre e tenendo conto delle future esigenze del figlio. Il sig. riporterà il figlio il mattino Pt_2 successivo nel periodo scolastico a scuola o nei periodi estivi presso l'oratorio/centro estivo frequentato dal figlio o alla casa materna allorchè il figlio non frequenti l'oratorio/centro estivo;
- le vacanze scolastiche natalizie verranno trascorse ad anni alterni dal minore con ciascun genitore alternando con l'uno il periodo dal 23/12 al 30/12 alle ore 10.00 e con l'altro dalle ore
10.00 del giorno 30/12 sino al 6/1 ore 21,00 (comunque Natale con la mamma e LI con il papà);
- durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni il periodo dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze scolastiche estive il figlio starà con ciascun genitore per un periodo di quindici giorni, periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. 6) Il sig. si impegna, a titolo di contributo al mantenimento del figlio a Pt_2 Per_1 corrispondere alla sig.ra un importo mensile pari ad € 350,00 entro il giorno 15 di ogni Pt_1 mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da deposito del ricorso, sino al raggiungimento della completa autosufficienza economica del figlio.
7) I sig.ri e sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie Pt_1 Pt_2 relative al figlio secondo quanto previsto dalle “Linee guida spese extra assegno di Per_1 mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di NO.
8) I coniugi si danno reciprocamente atto che eventuali futuri rispetto al deposito del presente ricorso fidanzati e/o compagni saranno introdotti gradualmente nella vita di previo Per_1 accordo fra i sig.ri e Pt_1 Pt_2
9) I coniugi si danno, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio dei documenti identificativi, validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
10) I sig.ri e si danno reciprocamente atto che non avranno nulla a pretendere Pt_1 Pt_2
l'uno dall'altra e che sono economicamente autosufficienti e provvederanno al proprio mantenimento da sé con mezzi propri. Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo dei conti correnti
a sé intestati.
11) Eventuali assegni familiari/assegno unico, nonché assegni a favore di saranno Per_1 percepiti esclusivamente dalla sig.ra quale genitore collocatario del figlio minore. Pt_1
12) Entro 15 giorni dalla sentenza di separazione il sig. si impegna a trasferire, con Pt_2 successivo atto notarile a favore della sig.ra che accetta, la sua quota di proprietà della Pt_1 casa coniugale e del box di pertinenza della medesima unità abitativa, siti in Bareggio (MI), Via S.
Ambrogio, 5, identificati al NCEU del Comune di Bareggio come segue: 1) foglio 8, particella 643, subalterno 17, cat. A/2, classe 2; 2) foglio 8, particella 643, subalterno 109, cat. C/6, classe 4. Si precisa che il trasferimento immobiliare sopra descritto è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi stessi. Le relative spese notarili saranno sostenute dalla sig.ra Pt_1
13) Il mutuo fondiario tuttora in essere contratto per l'acquisto della casa coniugale e del box di pertinenza della medesima unità abitativa, siti in Bareggio (MI), Via S. Ambrogio, 5, così come eventuali polizze per l'assicurazione sul mutuo, sarà a carico della sig.ra dalla data di Pt_1 trasferimento immobiliare. La sig.ra si impegna ad effettuare ogni attività necessaria con Pt_1
l'istituto di credito mutuante per conseguire l'accollo liberatorio dal mutuo in capo al sig. Pt_2 così da liberarlo dallo stesso, a fronte del trasferimento immobiliare.
I sigg. e si impegnano sin da ora alla sottoscrizione degli atti necessari per Pt_2 Pt_1
l'accollo del mutuo fondiario in capo alla sig.ra Pt_1
14) Il signor si impegna a corrispondere alla sig.ra il 50% della rata mensile Pt_2 Pt_1 del mutuo di cui è gravato il suddetto immobile, oltre che il 50% delle spese condominiali straordinarie inerenti all'immobile sino al trasferimento dello stesso entro il giorno 15 di ogni mese.
15) Le spese legali inerenti al presente giudizio saranno suddivise al 50% fra ciascun coniuge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
I sigg. e hanno chiesto inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa Pt_1 Pt_2
sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito:
- rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio accogliendo le condizioni indicate in ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'articolo 473bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo Giudice Relatore affinchè questi - trascorsi sei mesi alla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, comma 5, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo
2 della legge 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento di matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473bis.19, comma secondo, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'articolo 473bis.51, comma secondo, c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a TT (MI) il 12 dicembre 2009
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TT (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott.ssa Valentina Maderna
Così deciso in NO, il 26.6.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
NO, _____________
IL PM IL PG