TRIB
Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2438/2019
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA il Collegio, riunito in camera di consiglio l'8.10.2024 nella seguente composizione:
Dott.ssa Francesca Ajello Presidente
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
Dott.ssa Lavinia Claudia Dinoi Giudice rel. est.
nel procedimento instaurato ex artt. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c. da:
, nato in [...] il [...], C.U.I. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesca Stefania Muto del Foro di Udine
RICORRENTE
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
– SEZIONE DI UDINE
[...]
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trieste
INTERVENUTO ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta, tempestivamente, in data
05/06/2019, da nei confronti del provvedimento emesso il Parte_1
19/04/2019 e notificato in data 31/05/2019 con il quale la
[...]
di – Sezione di Udine ha respinto, Controparte_2 CP_1 all'esito dell'audizione tenuta il 13/03/2019, la sua domanda di protezione internazionale.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente, davanti alla Commissione, ha dichiarato:
- Di essere nato il [...] a [...], nel Lower Khurram, distretto di
Khurram, di avere sempre vissuto lì e di non avere altra cittadinanza oltre a quella pakistana;
- Di appartenere all'etnia pashtun, clan CP_3
- Di professare la religione musulmana sciita;
- Di avere studiato per sei anni;
- Di avere lavorato come autista e per l'organizzazione RI US;
- Di avere una famiglia composta dai genitori, due sorelle e quattro fratelli che vivono a Tangai e con i quali mantiene tuttora i contatti;
- Di essere partito dal Pakistan nell'aprile 2015 e di essere entrato in Italia nell'agosto 2017;
- Di avere presentato una prima domanda di protezione internazionale in Germania, che gli è stata respinta.
Circa le ragioni che lo hanno indotto a espatriare, ha dichiarato che nel suo Paese lavorava per l'organizzazione RI US, che prestava supporto alle persone in difficoltà che abitavano in quella zona. Un giorno, di ritorno dalla città di Parachinar con la sua auto, i talebani che erano lungo la strada aprivano il fuoco contro di lui e lo colpivano alla spalla.
Il ricorrente riusciva, comunque, a tornare a casa, ma il padre, preoccupato per lui, lo invitava a lasciare il villaggio e recarsi a Peshawar perché per il legame che aveva con
RI US rischiava di essere ucciso. Il padre lo accompagnava, quindi, all'ambasciata iraniana a Peshawar dove otteneva un visto d'ingresso per l'Iran ma, poiché dopo qualche tempo il visto sarebbe scaduto e lo avrebbero rimpatriato, il padre
Pag. 2 di 19 lo esortava a continuare il viaggio alla volta dell'Europa “per avere una vita migliore”
(pag. 5 del verbale della CT) e lo metteva in contatto con una persona che lo portava in
Turchia e da lì in Europa.
Su domanda della Commissione Territoriale, il ricorrente ha inoltre aggiunto:
- Che il suo villaggio si trova vicino a Parachinar e dista 8 km di distanza dall'Afghanistan e che per il periodo in cui aveva abitato in quel villaggio non c'erano mai stati particolari problemi;
- Che il suo villaggio è composto da 35-40 case, si trova in pianura e le persone che abitano lì si occupano di agricoltura;
- Che nel suo paese la popolazione ha una composizione religiosa mista di musulmani TI e TI, che per molti anni c'era stata una pacifica convivenza tra TI e TI, ma per 5 anni – in parallelo alla venuta dei talebani – c'erano stati dei litigi tra i due gruppi religiosi;
- Che i TI avevano cominciato a sostenere i talebani e che questi ultimi avevano cominciato a minacciare le popolazioni sciite dei paesi circostanti, tranne il suo, per costringerle a convertirsi e a unirsi a loro per andare a fare la guerra santa contro gli americani in Afghanistan;
- Che aveva avuto problemi a causa della sua appartenenza religiosa e, in particolare, se per strada incontrava dei TI, quelli “dicono che non siamo bravi, che non siamo dei buoni musulmani. Tanti pensano così di noi” (pag. 8 del verbale della CT);
- Che nella sua zona vi è un gruppo di talebani che si chiama;
Persona_1
- Che a Parachinar c'erano stati due attentati terroristici nel 2012 e nel 2015;
- Che, a proposito dei problemi che si sono registrati nella sua zona, ha dichiarato
“nel 2006 sono arrivati i talebani, nel 2007 abbiamo iniziato ad avere degli scontri con loro, questo fino al 2012. In questo conflitto molti villaggi sono stati distrutti. Molte case sia di TI sia di TI sono andate bruciate, molte persone sono morte. Poi nel 2013 è intervenuto l'esercito, loro hanno costruito delle caserme sul territorio. Poi questa guerra è finita, poi è iniziato un periodo di attentati, attacchi suicidi, sono iniziate queste cose” (pag. 9 del verbale della CT);
Pag. 3 di 19 - Che non sapeva quando era stata creata l'organizzazione Tehreek-e-US, ma aveva iniziato a lavorarci nel 2012 e il suo scopo è di prestare assistenza e supporto alla popolazione sciita povera o afflitta da altri problemi;
- Che, a proposito dell'incontro ravvicinato avuto con i talebani, ha dichiarato
“ricordo che era sera, ho visto che i talebani avevano i visi coperti da una sciarpa. Erano fermi su entrambi i lati della strada. Quando mi sono avvicinato
a loro ho visto che erano talebani, ma volevo scappare, quando ho cominciato a scappare, loro hanno iniziato a sparare” (pag. 10 del verbale della CT);
- Che era a conoscenza che l'organizzazione per cui lavorava non piaceva ai talebani.
Quanto al timore in caso di rimpatrio, il richiedente ha dichiarato: “Penso che se tornassi in Pakistan i Talebani mi ucciderebbero subito. Penso alla mia famiglia, vorrei portarli qui, anche loro hanno dei problemi lì” (pag. 6 del verbale della CT).
La Commissione Territoriale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto:
“- credibili gli elementi relativi alla nazionalità pakistana, in riferimento alla lingua parlata e agli aspetti sociologici e culturali del proprio paese di origine sommariamente tratteggiati nel corso dell'audizione e, pertanto, accettati;
- non credibili gli elementi relativi alla provenienza da Tangai, , distretto Persona_2
tribale di , Khyber Pakhtunkhwa, e, pertanto, non accettati, in quanto: Per_2
• seppur il richiedente faccia riferimento ad elementi geografici compatibili con lo stato dei luoghi, quando viene invitato a parlare del vissuto personale in un contesto di scontri quotidiani tra la comunità sunnita e sciita, legati anche alla presenza dei talebani – come dallo stesso affermato – risulta complessivamente generico e non fornisce elementi sufficienti atti a comprovare un effettivo vissuto stabile e continuativo nella zona dichiarata complessivamente pari a 23 anni. In particolare, il richiedente risultato estremamente vago nel descrivere il proprio rapporto con i TI, limitandosi ad affermare “ se mi incontro con altre persone come i TI loro dicono che non siamo bravi, che non siamo dei buoni musulmani. Tanti pensano così di noi.” (cfr. verbale pag. 7-8);
• il richiedente è risultato estremamente vago nella descrizione di alcuni luoghi che lui stesso dichiara di aver frequentato spesso. In particolare, invitato a descrivere
Pag. 4 di 19 la città di Parachinar, capoluogo del distretto di , il richiedente si è Per_2 limitato a dichiarare “Parachinar è una bella città, la gente è brava e gentile.”
(cfr. verbale pag. 6). Inoltre, appare inverosimile che il richiedente e gli abitanti del suo villaggio debbano recarsi fino a Parachinar soltanto per fare la spesa, considerando che la città dista più di 50 chilometri dal villaggio di Tangai. Per le coordinate dettagliate dei luoghi si veda la mappa al link: https://www.google.com/maps/dir/Parachinar,+Pakistan/33.5985,70.3071/@33.
7495476,70.0673937,57961m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1
[...]
!2m2!1d70.0860406!2d33.9011236!1m0! C.F._2 CodiceFiscale_3
3e0;
• totalmente generica e contraddittoria risulta inoltre la descrizione degli spostamenti fatta dal richiedente. Dalle informazioni sul paese di origine reperite risulta infatti che la strada che collega Parachinar alla città di Peshawar, nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa, la cosiddetta Thall-Parachinar road, sia rimasta bloccata per diversi anni a causa di vari punti di blocco posti in essere dai talebani e dall'esercito pakistano nella zona del , isolando di Persona_2
fatto le aree del distretto abitate in prevalenza da TI. Si veda in proposito l
'articolo della BBC pubblicato nell'ottobre 2010 'The Pakistani tribe that is taking on the (http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-south-asia- Per_3
1148652) 'A blocked road' pubblicato dal Tribune l'11 maggio 2011
(https://tribune.com.pk/story/165687/a-blocked-road/) e 'Parachinar: A
Repressed Conflict' pubblicato dal South Asia Journal il 17 luglio 2017
(http://southasiajournal.net/parachinar-a-repressedconflict/);
• per quanto riguarda il clan di appartenenza, il richiedente ha dichiarato inizialmente di appartenere al clan Alla domanda se il suo clan fosse CP_3
Per_ un sottoclan della più ampia tribù dei estremamente diffusa nella zona di
, il richiedente ha dichiarato esplicitamente di no. Tuttavia, dalla Per_2
documentazione da lui stesso presentata (si veda la lettera firmata dal Presidente dell'organizzazione Tahreek-e-US in atti) risulta che egli appartenga Per_ proprio alla tribù dei
Pag. 5 di 19 - non credibili gli elementi relativi alle ragioni che lo avrebbero spinto a lasciare il
Pakistan e, pertanto, non accettati, in quanto:
• il richiedente è risultato molto generico nel descrivere l'organizzazione
Tahkreek-e US, per la quale dichiara di aver lavorato sin dal 2012. Il richiedente nonostante la richiesta di approfondimento non è infatti stato in grado di fornire alcun dettaglio circa la struttura l'organizzazione e i finanziamenti di tale organizzazione, mentre è risultato estremamente vago nel descriverne lo scopo, limitandosi ad affermare che si occupassero di aiutare le persone povere
(cfr. verbale pag. 10);
• vaga appare la descrizione dei motivi che lo avrebbero spinto ad aderire a questa organizzazione, circa le motivazioni che lo avrebbero portato a collaborare con loro ha infatti dichiarato solamente: “perché pensavo che forniscono aiuti umanitari” (cfr. verbale pag. 10);
• generica e poco circostanziata risulta inoltre la descrizione del suo ruolo e dei suoi compiti all'interno di tale organizzazione. Il richiedente si è infatti limitato
a dichiarare “io guidavo, portavo le cose.” (cfr. verbale pag. 10);
• il richiedente è risultato generico anche per quanto riguarda la descrizione dell'agguato teso dai talebani. Nonostante le domande specifiche egli non è stato in grado di fornire una spiegazione sul motivo per il quale i talebani lo stessero aspettando lungo la strada, né sul perché lui e suo padre ritenessero che volessero ucciderlo a causa della sua attività per conto dell'organizzazione Tahreek-e
US (cfr. verbale pagg. 10-11).
- Il timore del richiedente appare infondato sulla base della non credibilità generale dei fatti narrati”.
Alla luce di tali considerazioni, la ha deciso di non riconoscere la CP_1
protezione internazionale e la protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. n.
286/1998.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ha ripercorso la vicenda già narrata alla CP_1
nei suoi tratti essenziali e ha avanzato in via gradata le seguenti domande:
[...]
riconoscimento dello status di rifugiato;
riconoscimento della protezione sussidiaria;
Pag. 6 di 19 riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
sollevare questione di legittimità costituzionale, valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa, con riferimento all'art. 1 del D.L. 4/10/2018 n. 113 nella parte in cui ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari derivante da obblighi costituzionali e internazionali, per violazione degli artt. 10, comma 2 e 117 Cost. perché l'ordinamento non prevede più forme di protezione idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, nonché dell'art. 1 commi 8 e 9 del D. L.
4/10/2018 n. 113, nella parte in cui implicitamente prevedono un trattamento diverso per situazioni oggettivamente uguali, per violazione degli artt. 10, comma 2, 117 e 3 comma
1 Cost.; accertarsi e dichiararsi la nullità del provvedimento impugnato per mancata traduzione dello stesso in una lingua comprensibile al richiedente, con conseguente restituzione del vaglio alla Controparte_2
di - Sezione Udine - in diversa composizione.
[...] CP_1
Il ha prodotto i seguenti documenti: Controparte_1
1) Verbale relativo all'audizione dell'interessato davanti Commissione;
2) Provvedimento di diniego con notifica;
3) Modello C3;
4) Documenti presentati dal richiedente;
5) Modello AFIS.
Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.
All'udienza del 30.11.2023, fissata per la sua audizione, il ricorrente non è comparso.
A seguito della variazione tabellare del 02.02.2024 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott.ssa Lavinia Claudia Dinoi che, con provvedimento del
26.08.2024, ha rimesso la causa sul ruolo, concedendo termine alle parti per il deposito di memorie integrative e per l'allegazione di pertinente documentazione sopravvenuta.
Nei termini indicati nessuna delle parti ha provveduto a depositare memoria integrativa e/o documentazione sopravvenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Valutazione delle prove
Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del
Pag. 7 di 19 principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e art. 8 d.lgs. n.
25/2008; Cass. n. 8282/2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017).
Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt.
8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione».
L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.
In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è
attendibile (v. Cass. n. 6879/2011).
Non è, inoltre, significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.
L'attenuazione dell'onere probatorio riconosciuta al richiedente asilo per la fragilità intrinseca della sua condizione non lo esime, quindi, dal dovere di compiere sinceri sforzi per circostanziare la domanda, dal produrre tutti gli elementi in suo possesso, dal rendere dichiarazioni coerenti e plausibili e dall'essere, in generale, attendibile, potendo solo in tal caso fruire del “beneficio del dubbio”.
Nel caso di specie, il ricorrente non si è presentato all'udienza fissata per la sua audizione, quindi, non è stato possibile verificarne la credibilità, se non alla luce delle dichiarazioni rese innanzi alla . Controparte_1
Pag. 8 di 19 Alla luce di tali dichiarazioni, ritiene il Collegio che il racconto del richiedente non possa considerarsi credibile, sia in ordine alla provenienza da Tangai, , distretto Persona_2
tribale di , Khyber Pakhtunkhwa, sia con riferimento alla storia narrata. Per_2
Quanto al primo aspetto, si condivide il giudizio espresso dalla Territoriale CP_1
sulla descrizione data dal ricorrente dei luoghi dove egli ha dichiarato di avere vissuto e frequentato che risulta poco dettagliata e contraddittoria, nonostante abbia riferito di avere trascorso lì 23 anni della propria vita. Non risultano, inoltre, dirimenti, sul punto i documenti allegati dal ricorrente, della cui genuinità, il Collegio, come la Commissione, dubita. Si rileva, inoltre, che nel modello C3 il richiedente aveva dichiarato di non essere in possesso di alcun documento identificativo, passaporto o altra documentazione che possa certificare la sua identità, per cui non si comprende come e dove li avrebbe successivamente reperiti.
La narrazione dei fatti che lo avrebbero spinto a lasciare il proprio paese risulta, a sua volta, poco approfondita su aspetti cruciali come il lavoro che avrebbe svolto per l'organizzazione RI US (di cui non ha saputo indicare struttura, organizzazione, modalità di finanziamento e tipologia di attività svolta), la descrizione dell'attacco che avrebbe subito dai talebani mentre era alla guida della propria vettura e il motivo per cui egli aveva ritenuto che gli stessi volessero ucciderlo.
Si sarebbe, dunque, reso necessario procedere all'audizione giudiziale del ricorrente per consentirgli di riferire maggiori dettagli.
Tuttavia, egli ha deciso di non presenziare all'udienza fissata per tale incombente, senza, peraltro, addurre impedimenti a giustificazione di tale assenza.
Pertanto, alla luce della riferita condotta processuale e della genericità delle dichiarazioni rese innanzi alla la vicenda riferita dal ricorrente non può essere ritenuta CP_1
credibile, non avendo egli effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda.
Sebbene, infatti, nel procedimento in questione sussista un forte dovere di cooperazione da parte dell' come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il richiedente ha CP_4
l'onere di offrire ogni elemento utile allo scrutinio della domanda in un'ottica di schietta collaborazione, evidente essendo che la previsione normativa, laddove impone di procedere all'esame della domanda di protezione internazionale "in cooperazione con il
Pag. 9 di 19 richiedente", richiede un atteggiamento collaborativo reciproco, giacché, sul piano della logica prima ancora che su quello del diritto, non è pensabile che la CP_1
, come pure il giudice, possa cooperare, e cioè operare insieme, ad un
[...] richiedente che, al contrario, non offra la collaborazione dovuta” (Cass., ord. 14 giugno
2019 n. 16028).
Ne deriva un giudizio di complessiva non credibilità del ricorrente.
Pertanto, vista la non credibilità interna del racconto del ricorrente data la sua estrema genericità, non si reputa necessario verificare la sua credibilità esterna.
Infatti, nell'ipotesi, come quella di specie, di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
2. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.
In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di
Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L. 95\70 e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo status di «rifugiato» al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova
fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore,
non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal
territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.
Pag. 10 di 19 Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come adeguatamente rilevato dalla Commissione Territoriale.
Non si rinvengono, infatti, rischi per il ricorrente di subire atti di persecuzione che rientrino nella fattispecie appena descritta, data la valutazione negativa della credibilità della vicenda persecutoria.
3. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.
Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.
Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
L'art. 3 del Decreto Qualifiche, D.Lgs. 251/2007 prevede che il giudice (e, prima di lui, la Commissione) giochi un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale (Cass. SS.UU. n.
27310/2008).
Il giudice ha l'obbligo di esaminare la domanda di protezione internazionale su base individuale, valutando anche tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione e suddetto esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 Decreto
Qualifiche; Cass. n. 20637/2012 e n. 15782/2014).
In via generale, osserva questo Giudice che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o
Pag. 11 di 19 a conflitti internazionali riconosciuti. La lettura del corretto significato da attribuire alla nozione di “conflitto armato interno”, dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all'art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949, secondo cui, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno, dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l'esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II.
Ancora in via generale, si osserva che, come affermato dalla Corte di Giustizia, “nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell'elevato livello di violenza” (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465), ed ancora più di recente, la Corte di Giustizia (con riferimento alla domanda di protezione presentata da un cittadino della Guinea) ha precisato che: “l'articolo 15, lettera c), della direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere
l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (Corte di Giustizia, IV Sezione, 30 gennaio
2014, Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides).
Al pari di quanto previsto per lo status di rifugiato, anche il riconoscimento della protezione sussidiaria relativamente alle ipotesi di cui alle lett. A) e B) del D.Lgs.
251/2007 richiede un accertamento specifico e individualizzato dell'attualità e
Pag. 12 di 19 concretezza del rischio di grave danno, ciò che presuppone la credibilità del racconto del richiedente e la specificità dei motivi posti a fondamento della sua domanda.
Nel caso di specie, mancando per le ragioni già esposte, un racconto credibile su cui fondare un tale apprezzamento, deve escludersi che possa essere riconosciuta la protezione sussidiaria in relazione alle fattispecie di cui alle due ipotesi in esame.
Per quanto riguarda, invece, la particolare forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. C), la situazione generale del Pakistan, secondo le informazioni aggiornate, non rappresenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
L'ultimo report EASO relativo alla sicurezza in Pakistan riporta, infatti, che la maggior parte degli incidenti relativi alla sicurezza è stata registrata in ST e KP.
Durante il primo trimestre del 2024, in tutto il Pakistan si sono registrate 43 vittime legate alla violenza e 370 feriti tra civili, personale di sicurezza e militanti, a seguito di ben 245 incidenti legati ad attacchi terroristici e operazioni antiterrorismo. Le province di Khyber
Pakhtunkhwa e ST hanno registrato la maggior parte degli attacchi e delle vittime, con il KP che ha registrato il 51% di tutte le vittime durante il periodo considerato.1
In particolare, secondo nella provincia della KP, ci sono stati 436 eventi di scontri CP_5
con vittime che hanno causato 272 vittime tra i civili, 373 vittime tra le forze di sicurezza dello stato e 515 vittime tra i gruppi armati e terroristici, con un totale di 1164 vittime al
21 novembre 2024. Se tale tendenza venisse confermata al 31 dicembre, il 2024 sarebbe il terzo anno più letale per quanto riguarda vittime derivanti da scontri armati dopo il 2008
e il 2009, segnando un grave peggioramento della situazione di sicurezza nella provincia della KP nel biennio 2023-2024, dopo un miglioramento dei dati tra il 2014 e il 2021.3
Pag. 13 di 19 Secondo i dati di ACLED4, dall' 01 gennaio 2024 al 29 marzo 2024 sono stati riportati
200 eventi legati alla sicurezza che hanno causato 273 vittime nella provincia del KP
(incluse le EX FATA). In particolare:
-96 battaglie;
-6 rivolte violente;
-34 esplosioni/ episodi di violenza remota;
-64 episodi di violenza contro i civili.
Il database del SATP riporta che dall' inizio dell'anno in KP (incluse le EX FATA) si sono verificati 642 (dati fino al 21 novembre 2024) incidenti legati al terrorismo.5
Gli episodi di uccisioni di personale delle Forze armate "in congedo" indicano una nuova tendenza degli ultimi mesi nel KP6. Sebbene le uccisioni mirate di personale delle Forze armate, in particolare quando non sono in servizio o si recano a casa, siano in corso dal
2023, nel 2024 si è registrato un forte aumento di tali uccisioni. Secondo il South Asia
Terrorism Portal (SATP), nell'anno in corso almeno 16 membri delle forze armate sono stati uccisi in altrettanti episodi di attacchi mirati.7
Per quanto riguarda, invece, la provincia del ST, dai dati Acled emerge come siano stati registrati in totale dal 1 maggio 2024 al 18 ottobre 2024 ben 645 eventi8.
Pag. 14 di 19 La violenza politica nella provincia pakistana del Belucistan è raddoppiata ad agosto 2024 rispetto al mese di luglio 2024 con almeno 156 vittime segnalate, il che lo ha reso il mese più mortale in Belucistan in quasi sei anni.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in audizione innanzi alla Commissione e dalla documentazione dallo stesso depositata non può ritenersi provato che egli provenga da nessuna di queste due province. Di conseguenza, non può ritenersi fondata neppure la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. C) che va, pertanto, rigettata.
4. Sulla protezione complementare e sul diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, primo comma, D.Lgs. n.
286/1998.
Preliminarmente, appare opportuno osservare che la protezione complementare interna ha subito nel corso degli ultimi anni alcune, radicali, modifiche legislative.
Da ultimo, il legislatore ha infatti disciplinato la materia attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, così nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. e comunque al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2,
Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma
1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora
Pag. 15 di 19 esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio, peraltro, la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n.
7733/2020). Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
Pag. 16 di 19 1. bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2. il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza;
3. per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n.
12790/2022).
Quanto all'applicabilità ratione temporis, la normativa senz'altro regolamenta anche il caso di specie, giusta il disposto l'articolo 15, comma 1, il quale stabilisce che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali (orientamento peraltro confermato dalla citata sentenza Cass. SU 24413/2021).
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/2020.
Dalla documentazione depositata in atti, risulta, infatti, solamente che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel 2017 e ha lavorato due mesi presso un ristorante sushi come lavapiatti part-time (cfr. busta paga, comunicazione e contratto di lavoro CP_7
subordinato a tempo determinato depositati in sede di audizione).
Pag. 17 di 19 Nessun altro elemento attestante la sua integrazione sul territorio dello Stato, tuttavia, è stato, successivamente, dedotto. Il ricorrente non si è presentato nemmeno in udienza e non ha depositato alcun documento da cui risulti il suo impegno nel formarsi professionalmente, o che attesti che egli abbia continuato a svolgere attività lavorativa o di volontariato o dal quale emerga la disponibilità di un alloggio o l'apprendimento della lingua italiana.
Nonostante, poi, con decreto del 26.8.2024 il giudice relatore abbia rimesso la causa sul ruolo al fine di consentire al ricorrente di documentare le attività svolte negli anni in Italia, lavorative e non, il livello di conoscenza della lingua italiana o la rete di amicizie/affetti medio tempore andato consolidandosi, il richiedente non ha provveduto a depositare alcunché.
Il Collegio ritiene, quindi, che non vi siano elementi sufficienti per ritenere che il ricorrente si sia radicato stabilmente in Italia o per valutare il consolidamento di una vita privata o familiare che un eventuale allontanamento dal nostro Paese pregiudicherebbe irrimediabilmente.
La domanda formulata deve, quindi, essere rigettata.
5. Sulla mancata traduzione del provvedimento impugnato.
Deve essere respinta anche la domanda tesa all'accertamento della nullità del provvedimento impugnato per mancata traduzione in una lingua comprensibile al ricorrente.
Quest'ultimo si è limitato, infatti, a una contestazione generica, senza indicare in cosa si sia effettivamente sostanziata la lesione del suo diritto di difesa. Il ricorso risulta, infatti, proposto tempestivamente e in esso sono state articolate tutte le difese. Nel procedimento innanzi al Tribunale, inoltre, il giudice è chiamato ad esaminare nuovamente il merito della domanda, superando così eventuali vizi di traduzione.
Da qui il rigetto della domanda.
6. Sulle spese di lite.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio in quanto il resistente si è difeso in CP_1
proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 18 di 19 1. rigetta integralmente il ricorso;
2. nulla sulle spese;
3. dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato alla
Controparte_2
presso la Prefettura di , nonché al Pubblico Ministero. CP_1
Trieste, 3 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Lavinia Claudia Dinoi dott.ssa Francesca Ajello
Pag. 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Center for research and security studies (CRSS), ST and KP Dominate Violence Landscape in
Pakistan's Q1 2024: CRSS Security Report, nd, https://crss.pk/balochistan-and-kp-dominate-violence- landscape-in-pakistans-q1-2024-crss-security-report/ 2 SATP;
“Data Sheet- Khyber Pakhtunkhwa – Yearly Fatalities”; 21 novembre 2024: disponibile al: https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan-khyberpakhtunkhwa 3 SATP;
“Data Sheet- Khyber Pakhtunkhwa – Yearly Fatalities”; 21 novembre 2024: disponibile al: https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan-khyberpakhtunkhwa 4 ACLED Dashbardo, Eventi legati alla sicurezza dall'01/01/2024 al 29/03/2024 in Pakistan – KP,
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 5 South Asian Terrorism Portal (SATP), Number of Terrorism Related Incidents Year Wise (2024), 21 novembre 2024, https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/incidents-data/pakistan- khyberpakhtunkhwa Per_ 6 (SOUTH ASIA INTELLIGENCE REVIEW); ; Weekly Assessments & Controparte_6
Briefings Volume 23, No 19, October 28, 2024; “PAKISTAN: Khyber Pakhtunkhwa: Target Acquired”; ottobre 2024; disponibile al: https://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-23-No-19 Per_ 7 (SOUTH ASIA INTELLIGENCE REVIEW); ; Weekly Assessments & Controparte_6
Briefings Volume 23, No 19, October 28, 2024; “PAKISTAN: Khyber Pakhtunkhwa: Target Acquired”; ottobre 2024; disponibile al: https://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-23-No-19 8 Dati Acled, Eventi totali nel ST dal 1 maggio 2024 al 18 ottobre 2024 , url data ultima verifica 21 ottobre 2024
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA il Collegio, riunito in camera di consiglio l'8.10.2024 nella seguente composizione:
Dott.ssa Francesca Ajello Presidente
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
Dott.ssa Lavinia Claudia Dinoi Giudice rel. est.
nel procedimento instaurato ex artt. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c. da:
, nato in [...] il [...], C.U.I. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesca Stefania Muto del Foro di Udine
RICORRENTE
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
– SEZIONE DI UDINE
[...]
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trieste
INTERVENUTO ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta, tempestivamente, in data
05/06/2019, da nei confronti del provvedimento emesso il Parte_1
19/04/2019 e notificato in data 31/05/2019 con il quale la
[...]
di – Sezione di Udine ha respinto, Controparte_2 CP_1 all'esito dell'audizione tenuta il 13/03/2019, la sua domanda di protezione internazionale.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente, davanti alla Commissione, ha dichiarato:
- Di essere nato il [...] a [...], nel Lower Khurram, distretto di
Khurram, di avere sempre vissuto lì e di non avere altra cittadinanza oltre a quella pakistana;
- Di appartenere all'etnia pashtun, clan CP_3
- Di professare la religione musulmana sciita;
- Di avere studiato per sei anni;
- Di avere lavorato come autista e per l'organizzazione RI US;
- Di avere una famiglia composta dai genitori, due sorelle e quattro fratelli che vivono a Tangai e con i quali mantiene tuttora i contatti;
- Di essere partito dal Pakistan nell'aprile 2015 e di essere entrato in Italia nell'agosto 2017;
- Di avere presentato una prima domanda di protezione internazionale in Germania, che gli è stata respinta.
Circa le ragioni che lo hanno indotto a espatriare, ha dichiarato che nel suo Paese lavorava per l'organizzazione RI US, che prestava supporto alle persone in difficoltà che abitavano in quella zona. Un giorno, di ritorno dalla città di Parachinar con la sua auto, i talebani che erano lungo la strada aprivano il fuoco contro di lui e lo colpivano alla spalla.
Il ricorrente riusciva, comunque, a tornare a casa, ma il padre, preoccupato per lui, lo invitava a lasciare il villaggio e recarsi a Peshawar perché per il legame che aveva con
RI US rischiava di essere ucciso. Il padre lo accompagnava, quindi, all'ambasciata iraniana a Peshawar dove otteneva un visto d'ingresso per l'Iran ma, poiché dopo qualche tempo il visto sarebbe scaduto e lo avrebbero rimpatriato, il padre
Pag. 2 di 19 lo esortava a continuare il viaggio alla volta dell'Europa “per avere una vita migliore”
(pag. 5 del verbale della CT) e lo metteva in contatto con una persona che lo portava in
Turchia e da lì in Europa.
Su domanda della Commissione Territoriale, il ricorrente ha inoltre aggiunto:
- Che il suo villaggio si trova vicino a Parachinar e dista 8 km di distanza dall'Afghanistan e che per il periodo in cui aveva abitato in quel villaggio non c'erano mai stati particolari problemi;
- Che il suo villaggio è composto da 35-40 case, si trova in pianura e le persone che abitano lì si occupano di agricoltura;
- Che nel suo paese la popolazione ha una composizione religiosa mista di musulmani TI e TI, che per molti anni c'era stata una pacifica convivenza tra TI e TI, ma per 5 anni – in parallelo alla venuta dei talebani – c'erano stati dei litigi tra i due gruppi religiosi;
- Che i TI avevano cominciato a sostenere i talebani e che questi ultimi avevano cominciato a minacciare le popolazioni sciite dei paesi circostanti, tranne il suo, per costringerle a convertirsi e a unirsi a loro per andare a fare la guerra santa contro gli americani in Afghanistan;
- Che aveva avuto problemi a causa della sua appartenenza religiosa e, in particolare, se per strada incontrava dei TI, quelli “dicono che non siamo bravi, che non siamo dei buoni musulmani. Tanti pensano così di noi” (pag. 8 del verbale della CT);
- Che nella sua zona vi è un gruppo di talebani che si chiama;
Persona_1
- Che a Parachinar c'erano stati due attentati terroristici nel 2012 e nel 2015;
- Che, a proposito dei problemi che si sono registrati nella sua zona, ha dichiarato
“nel 2006 sono arrivati i talebani, nel 2007 abbiamo iniziato ad avere degli scontri con loro, questo fino al 2012. In questo conflitto molti villaggi sono stati distrutti. Molte case sia di TI sia di TI sono andate bruciate, molte persone sono morte. Poi nel 2013 è intervenuto l'esercito, loro hanno costruito delle caserme sul territorio. Poi questa guerra è finita, poi è iniziato un periodo di attentati, attacchi suicidi, sono iniziate queste cose” (pag. 9 del verbale della CT);
Pag. 3 di 19 - Che non sapeva quando era stata creata l'organizzazione Tehreek-e-US, ma aveva iniziato a lavorarci nel 2012 e il suo scopo è di prestare assistenza e supporto alla popolazione sciita povera o afflitta da altri problemi;
- Che, a proposito dell'incontro ravvicinato avuto con i talebani, ha dichiarato
“ricordo che era sera, ho visto che i talebani avevano i visi coperti da una sciarpa. Erano fermi su entrambi i lati della strada. Quando mi sono avvicinato
a loro ho visto che erano talebani, ma volevo scappare, quando ho cominciato a scappare, loro hanno iniziato a sparare” (pag. 10 del verbale della CT);
- Che era a conoscenza che l'organizzazione per cui lavorava non piaceva ai talebani.
Quanto al timore in caso di rimpatrio, il richiedente ha dichiarato: “Penso che se tornassi in Pakistan i Talebani mi ucciderebbero subito. Penso alla mia famiglia, vorrei portarli qui, anche loro hanno dei problemi lì” (pag. 6 del verbale della CT).
La Commissione Territoriale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto:
“- credibili gli elementi relativi alla nazionalità pakistana, in riferimento alla lingua parlata e agli aspetti sociologici e culturali del proprio paese di origine sommariamente tratteggiati nel corso dell'audizione e, pertanto, accettati;
- non credibili gli elementi relativi alla provenienza da Tangai, , distretto Persona_2
tribale di , Khyber Pakhtunkhwa, e, pertanto, non accettati, in quanto: Per_2
• seppur il richiedente faccia riferimento ad elementi geografici compatibili con lo stato dei luoghi, quando viene invitato a parlare del vissuto personale in un contesto di scontri quotidiani tra la comunità sunnita e sciita, legati anche alla presenza dei talebani – come dallo stesso affermato – risulta complessivamente generico e non fornisce elementi sufficienti atti a comprovare un effettivo vissuto stabile e continuativo nella zona dichiarata complessivamente pari a 23 anni. In particolare, il richiedente risultato estremamente vago nel descrivere il proprio rapporto con i TI, limitandosi ad affermare “ se mi incontro con altre persone come i TI loro dicono che non siamo bravi, che non siamo dei buoni musulmani. Tanti pensano così di noi.” (cfr. verbale pag. 7-8);
• il richiedente è risultato estremamente vago nella descrizione di alcuni luoghi che lui stesso dichiara di aver frequentato spesso. In particolare, invitato a descrivere
Pag. 4 di 19 la città di Parachinar, capoluogo del distretto di , il richiedente si è Per_2 limitato a dichiarare “Parachinar è una bella città, la gente è brava e gentile.”
(cfr. verbale pag. 6). Inoltre, appare inverosimile che il richiedente e gli abitanti del suo villaggio debbano recarsi fino a Parachinar soltanto per fare la spesa, considerando che la città dista più di 50 chilometri dal villaggio di Tangai. Per le coordinate dettagliate dei luoghi si veda la mappa al link: https://www.google.com/maps/dir/Parachinar,+Pakistan/33.5985,70.3071/@33.
7495476,70.0673937,57961m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1
[...]
!2m2!1d70.0860406!2d33.9011236!1m0! C.F._2 CodiceFiscale_3
3e0;
• totalmente generica e contraddittoria risulta inoltre la descrizione degli spostamenti fatta dal richiedente. Dalle informazioni sul paese di origine reperite risulta infatti che la strada che collega Parachinar alla città di Peshawar, nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa, la cosiddetta Thall-Parachinar road, sia rimasta bloccata per diversi anni a causa di vari punti di blocco posti in essere dai talebani e dall'esercito pakistano nella zona del , isolando di Persona_2
fatto le aree del distretto abitate in prevalenza da TI. Si veda in proposito l
'articolo della BBC pubblicato nell'ottobre 2010 'The Pakistani tribe that is taking on the (http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-south-asia- Per_3
1148652) 'A blocked road' pubblicato dal Tribune l'11 maggio 2011
(https://tribune.com.pk/story/165687/a-blocked-road/) e 'Parachinar: A
Repressed Conflict' pubblicato dal South Asia Journal il 17 luglio 2017
(http://southasiajournal.net/parachinar-a-repressedconflict/);
• per quanto riguarda il clan di appartenenza, il richiedente ha dichiarato inizialmente di appartenere al clan Alla domanda se il suo clan fosse CP_3
Per_ un sottoclan della più ampia tribù dei estremamente diffusa nella zona di
, il richiedente ha dichiarato esplicitamente di no. Tuttavia, dalla Per_2
documentazione da lui stesso presentata (si veda la lettera firmata dal Presidente dell'organizzazione Tahreek-e-US in atti) risulta che egli appartenga Per_ proprio alla tribù dei
Pag. 5 di 19 - non credibili gli elementi relativi alle ragioni che lo avrebbero spinto a lasciare il
Pakistan e, pertanto, non accettati, in quanto:
• il richiedente è risultato molto generico nel descrivere l'organizzazione
Tahkreek-e US, per la quale dichiara di aver lavorato sin dal 2012. Il richiedente nonostante la richiesta di approfondimento non è infatti stato in grado di fornire alcun dettaglio circa la struttura l'organizzazione e i finanziamenti di tale organizzazione, mentre è risultato estremamente vago nel descriverne lo scopo, limitandosi ad affermare che si occupassero di aiutare le persone povere
(cfr. verbale pag. 10);
• vaga appare la descrizione dei motivi che lo avrebbero spinto ad aderire a questa organizzazione, circa le motivazioni che lo avrebbero portato a collaborare con loro ha infatti dichiarato solamente: “perché pensavo che forniscono aiuti umanitari” (cfr. verbale pag. 10);
• generica e poco circostanziata risulta inoltre la descrizione del suo ruolo e dei suoi compiti all'interno di tale organizzazione. Il richiedente si è infatti limitato
a dichiarare “io guidavo, portavo le cose.” (cfr. verbale pag. 10);
• il richiedente è risultato generico anche per quanto riguarda la descrizione dell'agguato teso dai talebani. Nonostante le domande specifiche egli non è stato in grado di fornire una spiegazione sul motivo per il quale i talebani lo stessero aspettando lungo la strada, né sul perché lui e suo padre ritenessero che volessero ucciderlo a causa della sua attività per conto dell'organizzazione Tahreek-e
US (cfr. verbale pagg. 10-11).
- Il timore del richiedente appare infondato sulla base della non credibilità generale dei fatti narrati”.
Alla luce di tali considerazioni, la ha deciso di non riconoscere la CP_1
protezione internazionale e la protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. n.
286/1998.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ha ripercorso la vicenda già narrata alla CP_1
nei suoi tratti essenziali e ha avanzato in via gradata le seguenti domande:
[...]
riconoscimento dello status di rifugiato;
riconoscimento della protezione sussidiaria;
Pag. 6 di 19 riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
sollevare questione di legittimità costituzionale, valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa, con riferimento all'art. 1 del D.L. 4/10/2018 n. 113 nella parte in cui ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari derivante da obblighi costituzionali e internazionali, per violazione degli artt. 10, comma 2 e 117 Cost. perché l'ordinamento non prevede più forme di protezione idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, nonché dell'art. 1 commi 8 e 9 del D. L.
4/10/2018 n. 113, nella parte in cui implicitamente prevedono un trattamento diverso per situazioni oggettivamente uguali, per violazione degli artt. 10, comma 2, 117 e 3 comma
1 Cost.; accertarsi e dichiararsi la nullità del provvedimento impugnato per mancata traduzione dello stesso in una lingua comprensibile al richiedente, con conseguente restituzione del vaglio alla Controparte_2
di - Sezione Udine - in diversa composizione.
[...] CP_1
Il ha prodotto i seguenti documenti: Controparte_1
1) Verbale relativo all'audizione dell'interessato davanti Commissione;
2) Provvedimento di diniego con notifica;
3) Modello C3;
4) Documenti presentati dal richiedente;
5) Modello AFIS.
Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.
All'udienza del 30.11.2023, fissata per la sua audizione, il ricorrente non è comparso.
A seguito della variazione tabellare del 02.02.2024 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott.ssa Lavinia Claudia Dinoi che, con provvedimento del
26.08.2024, ha rimesso la causa sul ruolo, concedendo termine alle parti per il deposito di memorie integrative e per l'allegazione di pertinente documentazione sopravvenuta.
Nei termini indicati nessuna delle parti ha provveduto a depositare memoria integrativa e/o documentazione sopravvenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Valutazione delle prove
Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del
Pag. 7 di 19 principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e art. 8 d.lgs. n.
25/2008; Cass. n. 8282/2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017).
Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt.
8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione».
L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.
In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è
attendibile (v. Cass. n. 6879/2011).
Non è, inoltre, significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.
L'attenuazione dell'onere probatorio riconosciuta al richiedente asilo per la fragilità intrinseca della sua condizione non lo esime, quindi, dal dovere di compiere sinceri sforzi per circostanziare la domanda, dal produrre tutti gli elementi in suo possesso, dal rendere dichiarazioni coerenti e plausibili e dall'essere, in generale, attendibile, potendo solo in tal caso fruire del “beneficio del dubbio”.
Nel caso di specie, il ricorrente non si è presentato all'udienza fissata per la sua audizione, quindi, non è stato possibile verificarne la credibilità, se non alla luce delle dichiarazioni rese innanzi alla . Controparte_1
Pag. 8 di 19 Alla luce di tali dichiarazioni, ritiene il Collegio che il racconto del richiedente non possa considerarsi credibile, sia in ordine alla provenienza da Tangai, , distretto Persona_2
tribale di , Khyber Pakhtunkhwa, sia con riferimento alla storia narrata. Per_2
Quanto al primo aspetto, si condivide il giudizio espresso dalla Territoriale CP_1
sulla descrizione data dal ricorrente dei luoghi dove egli ha dichiarato di avere vissuto e frequentato che risulta poco dettagliata e contraddittoria, nonostante abbia riferito di avere trascorso lì 23 anni della propria vita. Non risultano, inoltre, dirimenti, sul punto i documenti allegati dal ricorrente, della cui genuinità, il Collegio, come la Commissione, dubita. Si rileva, inoltre, che nel modello C3 il richiedente aveva dichiarato di non essere in possesso di alcun documento identificativo, passaporto o altra documentazione che possa certificare la sua identità, per cui non si comprende come e dove li avrebbe successivamente reperiti.
La narrazione dei fatti che lo avrebbero spinto a lasciare il proprio paese risulta, a sua volta, poco approfondita su aspetti cruciali come il lavoro che avrebbe svolto per l'organizzazione RI US (di cui non ha saputo indicare struttura, organizzazione, modalità di finanziamento e tipologia di attività svolta), la descrizione dell'attacco che avrebbe subito dai talebani mentre era alla guida della propria vettura e il motivo per cui egli aveva ritenuto che gli stessi volessero ucciderlo.
Si sarebbe, dunque, reso necessario procedere all'audizione giudiziale del ricorrente per consentirgli di riferire maggiori dettagli.
Tuttavia, egli ha deciso di non presenziare all'udienza fissata per tale incombente, senza, peraltro, addurre impedimenti a giustificazione di tale assenza.
Pertanto, alla luce della riferita condotta processuale e della genericità delle dichiarazioni rese innanzi alla la vicenda riferita dal ricorrente non può essere ritenuta CP_1
credibile, non avendo egli effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda.
Sebbene, infatti, nel procedimento in questione sussista un forte dovere di cooperazione da parte dell' come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il richiedente ha CP_4
l'onere di offrire ogni elemento utile allo scrutinio della domanda in un'ottica di schietta collaborazione, evidente essendo che la previsione normativa, laddove impone di procedere all'esame della domanda di protezione internazionale "in cooperazione con il
Pag. 9 di 19 richiedente", richiede un atteggiamento collaborativo reciproco, giacché, sul piano della logica prima ancora che su quello del diritto, non è pensabile che la CP_1
, come pure il giudice, possa cooperare, e cioè operare insieme, ad un
[...] richiedente che, al contrario, non offra la collaborazione dovuta” (Cass., ord. 14 giugno
2019 n. 16028).
Ne deriva un giudizio di complessiva non credibilità del ricorrente.
Pertanto, vista la non credibilità interna del racconto del ricorrente data la sua estrema genericità, non si reputa necessario verificare la sua credibilità esterna.
Infatti, nell'ipotesi, come quella di specie, di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
2. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.
In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di
Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L. 95\70 e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo status di «rifugiato» al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova
fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore,
non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal
territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.
Pag. 10 di 19 Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come adeguatamente rilevato dalla Commissione Territoriale.
Non si rinvengono, infatti, rischi per il ricorrente di subire atti di persecuzione che rientrino nella fattispecie appena descritta, data la valutazione negativa della credibilità della vicenda persecutoria.
3. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.
Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.
Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
L'art. 3 del Decreto Qualifiche, D.Lgs. 251/2007 prevede che il giudice (e, prima di lui, la Commissione) giochi un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale (Cass. SS.UU. n.
27310/2008).
Il giudice ha l'obbligo di esaminare la domanda di protezione internazionale su base individuale, valutando anche tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione e suddetto esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 Decreto
Qualifiche; Cass. n. 20637/2012 e n. 15782/2014).
In via generale, osserva questo Giudice che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o
Pag. 11 di 19 a conflitti internazionali riconosciuti. La lettura del corretto significato da attribuire alla nozione di “conflitto armato interno”, dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all'art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949, secondo cui, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno, dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l'esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II.
Ancora in via generale, si osserva che, come affermato dalla Corte di Giustizia, “nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell'elevato livello di violenza” (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465), ed ancora più di recente, la Corte di Giustizia (con riferimento alla domanda di protezione presentata da un cittadino della Guinea) ha precisato che: “l'articolo 15, lettera c), della direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere
l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (Corte di Giustizia, IV Sezione, 30 gennaio
2014, Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides).
Al pari di quanto previsto per lo status di rifugiato, anche il riconoscimento della protezione sussidiaria relativamente alle ipotesi di cui alle lett. A) e B) del D.Lgs.
251/2007 richiede un accertamento specifico e individualizzato dell'attualità e
Pag. 12 di 19 concretezza del rischio di grave danno, ciò che presuppone la credibilità del racconto del richiedente e la specificità dei motivi posti a fondamento della sua domanda.
Nel caso di specie, mancando per le ragioni già esposte, un racconto credibile su cui fondare un tale apprezzamento, deve escludersi che possa essere riconosciuta la protezione sussidiaria in relazione alle fattispecie di cui alle due ipotesi in esame.
Per quanto riguarda, invece, la particolare forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. C), la situazione generale del Pakistan, secondo le informazioni aggiornate, non rappresenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
L'ultimo report EASO relativo alla sicurezza in Pakistan riporta, infatti, che la maggior parte degli incidenti relativi alla sicurezza è stata registrata in ST e KP.
Durante il primo trimestre del 2024, in tutto il Pakistan si sono registrate 43 vittime legate alla violenza e 370 feriti tra civili, personale di sicurezza e militanti, a seguito di ben 245 incidenti legati ad attacchi terroristici e operazioni antiterrorismo. Le province di Khyber
Pakhtunkhwa e ST hanno registrato la maggior parte degli attacchi e delle vittime, con il KP che ha registrato il 51% di tutte le vittime durante il periodo considerato.1
In particolare, secondo nella provincia della KP, ci sono stati 436 eventi di scontri CP_5
con vittime che hanno causato 272 vittime tra i civili, 373 vittime tra le forze di sicurezza dello stato e 515 vittime tra i gruppi armati e terroristici, con un totale di 1164 vittime al
21 novembre 2024. Se tale tendenza venisse confermata al 31 dicembre, il 2024 sarebbe il terzo anno più letale per quanto riguarda vittime derivanti da scontri armati dopo il 2008
e il 2009, segnando un grave peggioramento della situazione di sicurezza nella provincia della KP nel biennio 2023-2024, dopo un miglioramento dei dati tra il 2014 e il 2021.3
Pag. 13 di 19 Secondo i dati di ACLED4, dall' 01 gennaio 2024 al 29 marzo 2024 sono stati riportati
200 eventi legati alla sicurezza che hanno causato 273 vittime nella provincia del KP
(incluse le EX FATA). In particolare:
-96 battaglie;
-6 rivolte violente;
-34 esplosioni/ episodi di violenza remota;
-64 episodi di violenza contro i civili.
Il database del SATP riporta che dall' inizio dell'anno in KP (incluse le EX FATA) si sono verificati 642 (dati fino al 21 novembre 2024) incidenti legati al terrorismo.5
Gli episodi di uccisioni di personale delle Forze armate "in congedo" indicano una nuova tendenza degli ultimi mesi nel KP6. Sebbene le uccisioni mirate di personale delle Forze armate, in particolare quando non sono in servizio o si recano a casa, siano in corso dal
2023, nel 2024 si è registrato un forte aumento di tali uccisioni. Secondo il South Asia
Terrorism Portal (SATP), nell'anno in corso almeno 16 membri delle forze armate sono stati uccisi in altrettanti episodi di attacchi mirati.7
Per quanto riguarda, invece, la provincia del ST, dai dati Acled emerge come siano stati registrati in totale dal 1 maggio 2024 al 18 ottobre 2024 ben 645 eventi8.
Pag. 14 di 19 La violenza politica nella provincia pakistana del Belucistan è raddoppiata ad agosto 2024 rispetto al mese di luglio 2024 con almeno 156 vittime segnalate, il che lo ha reso il mese più mortale in Belucistan in quasi sei anni.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in audizione innanzi alla Commissione e dalla documentazione dallo stesso depositata non può ritenersi provato che egli provenga da nessuna di queste due province. Di conseguenza, non può ritenersi fondata neppure la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. C) che va, pertanto, rigettata.
4. Sulla protezione complementare e sul diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, primo comma, D.Lgs. n.
286/1998.
Preliminarmente, appare opportuno osservare che la protezione complementare interna ha subito nel corso degli ultimi anni alcune, radicali, modifiche legislative.
Da ultimo, il legislatore ha infatti disciplinato la materia attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, così nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. e comunque al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2,
Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma
1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora
Pag. 15 di 19 esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio, peraltro, la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n.
7733/2020). Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
Pag. 16 di 19 1. bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2. il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza;
3. per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n.
12790/2022).
Quanto all'applicabilità ratione temporis, la normativa senz'altro regolamenta anche il caso di specie, giusta il disposto l'articolo 15, comma 1, il quale stabilisce che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali (orientamento peraltro confermato dalla citata sentenza Cass. SU 24413/2021).
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/2020.
Dalla documentazione depositata in atti, risulta, infatti, solamente che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel 2017 e ha lavorato due mesi presso un ristorante sushi come lavapiatti part-time (cfr. busta paga, comunicazione e contratto di lavoro CP_7
subordinato a tempo determinato depositati in sede di audizione).
Pag. 17 di 19 Nessun altro elemento attestante la sua integrazione sul territorio dello Stato, tuttavia, è stato, successivamente, dedotto. Il ricorrente non si è presentato nemmeno in udienza e non ha depositato alcun documento da cui risulti il suo impegno nel formarsi professionalmente, o che attesti che egli abbia continuato a svolgere attività lavorativa o di volontariato o dal quale emerga la disponibilità di un alloggio o l'apprendimento della lingua italiana.
Nonostante, poi, con decreto del 26.8.2024 il giudice relatore abbia rimesso la causa sul ruolo al fine di consentire al ricorrente di documentare le attività svolte negli anni in Italia, lavorative e non, il livello di conoscenza della lingua italiana o la rete di amicizie/affetti medio tempore andato consolidandosi, il richiedente non ha provveduto a depositare alcunché.
Il Collegio ritiene, quindi, che non vi siano elementi sufficienti per ritenere che il ricorrente si sia radicato stabilmente in Italia o per valutare il consolidamento di una vita privata o familiare che un eventuale allontanamento dal nostro Paese pregiudicherebbe irrimediabilmente.
La domanda formulata deve, quindi, essere rigettata.
5. Sulla mancata traduzione del provvedimento impugnato.
Deve essere respinta anche la domanda tesa all'accertamento della nullità del provvedimento impugnato per mancata traduzione in una lingua comprensibile al ricorrente.
Quest'ultimo si è limitato, infatti, a una contestazione generica, senza indicare in cosa si sia effettivamente sostanziata la lesione del suo diritto di difesa. Il ricorso risulta, infatti, proposto tempestivamente e in esso sono state articolate tutte le difese. Nel procedimento innanzi al Tribunale, inoltre, il giudice è chiamato ad esaminare nuovamente il merito della domanda, superando così eventuali vizi di traduzione.
Da qui il rigetto della domanda.
6. Sulle spese di lite.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio in quanto il resistente si è difeso in CP_1
proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 18 di 19 1. rigetta integralmente il ricorso;
2. nulla sulle spese;
3. dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato alla
Controparte_2
presso la Prefettura di , nonché al Pubblico Ministero. CP_1
Trieste, 3 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Lavinia Claudia Dinoi dott.ssa Francesca Ajello
Pag. 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Center for research and security studies (CRSS), ST and KP Dominate Violence Landscape in
Pakistan's Q1 2024: CRSS Security Report, nd, https://crss.pk/balochistan-and-kp-dominate-violence- landscape-in-pakistans-q1-2024-crss-security-report/ 2 SATP;
“Data Sheet- Khyber Pakhtunkhwa – Yearly Fatalities”; 21 novembre 2024: disponibile al: https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan-khyberpakhtunkhwa 3 SATP;
“Data Sheet- Khyber Pakhtunkhwa – Yearly Fatalities”; 21 novembre 2024: disponibile al: https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan-khyberpakhtunkhwa 4 ACLED Dashbardo, Eventi legati alla sicurezza dall'01/01/2024 al 29/03/2024 in Pakistan – KP,
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 5 South Asian Terrorism Portal (SATP), Number of Terrorism Related Incidents Year Wise (2024), 21 novembre 2024, https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/incidents-data/pakistan- khyberpakhtunkhwa Per_ 6 (SOUTH ASIA INTELLIGENCE REVIEW); ; Weekly Assessments & Controparte_6
Briefings Volume 23, No 19, October 28, 2024; “PAKISTAN: Khyber Pakhtunkhwa: Target Acquired”; ottobre 2024; disponibile al: https://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-23-No-19 Per_ 7 (SOUTH ASIA INTELLIGENCE REVIEW); ; Weekly Assessments & Controparte_6
Briefings Volume 23, No 19, October 28, 2024; “PAKISTAN: Khyber Pakhtunkhwa: Target Acquired”; ottobre 2024; disponibile al: https://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-23-No-19 8 Dati Acled, Eventi totali nel ST dal 1 maggio 2024 al 18 ottobre 2024 , url data ultima verifica 21 ottobre 2024