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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 393/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1060/2020 depositato il 07/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio, Ex Art. 12, Co. 9, Del D.lgs. 546/92 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 In Proprio, Ex Art. 12, Co. 9, Del D.lgs. 546/92 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia, 10 72100 Brindisi BR
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_1 - Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 538/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 09/09/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420180011467116002 INVIM 1990
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano all'istanza di estinzione in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 538/03/2019 pronunciata il 22/07/2019 e depositata in Segreteria il 9/09/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi - Sez. III - ha rigettato il ricorso presentato dal Sig.
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02420180011467116002 di complessivi €
9.535,44 notificata in data 10/1/2019.
Il ricorrente aveva eccepito l'omessa notificazione degli atti prodromici alla cartella, nello specifico il titolo esecutivo rappresentato dalla decisione n. 71/02/2009 emessa dalla Commissione Tributaria
Centrale di Bari, depositata il 19/6/2009, con la quale si era concluso il giudizio di impugnazione, proposto dal defunto genitore, avverso l'avviso di liquidazione n. 2177 notificato in data 2/01/1984.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'Agenzia delle Entrate, con atto di intervento volontario, eccepiva a sua volta l'infondatezza del motivo addotto, tenuto conto che l'avviso impugnato era da ritenersi assorbito e sostituito - come titolo legittimante l'azione esecutiva - dalla sentenza della CTC.
I primi giudici, dopo aver riconosciuto la correttezza dell'operato dell'Amministrazione Finanziaria, hanno rigettato il ricorso.
Ha proposto appello il contribuente lamentando che, nel caso di specie, né al de cuius né tanto meno allo scrivente erede era mai stata notificata “... la sentenza in forma esecutiva, quale atto prodromico, giusta Cass. 20104/2018, della cartella di pagamento ...”. Conclude pertanto per l'accoglimento dell'impugnazione, con conseguente dichiarazione di nullità della cartella opposta.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal canto suo, presentava le proprie controdeduzioni, con cui chiede la totale conferma della sentenza di prime cure.
Con Istanza di rinuncia al ricorso depositata il 12/01/2026, l'appellante fa presente che le somme iscritte a ruolo con la cartella oggetto del presente giudizio rientrano nella definizione agevolata delle cartelle (c.d. “rottamazione-quater”) di cui alla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Di conseguenza ha presentato, in data 26/01/2023, la Dichiarazione di adesione agevolata (prot.
W-2023012601632405), con la quale ha dichiarato “... di volersi avvalere della definizione agevolata per la cartella de qua e ... di assumere l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali la dichiarazione si riferiva.”. Ha aggiunto altresì che l'Agente della riscossione ha accolto l'istanza con comunicazione protocollo AT-02490202300279151180, prevedendo il pagamento rateale in n. 18 rate (dal 31/10/2023 al 30/11/2027), e che “... sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti dal piano di ammortamento sino ad oggi.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione XXIV staccata di Lecce, riunita in camera di consiglio:
VISTI gli atti della causa contrassegnata dall'RGA n. 1060/2020 a seguito di impugnazione, da parte Ricorrente_1del Sig. , della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi - Sez. III
n. 538/03/2019, pronunciata il 22/07/2019 e depositata in Segreteria il 9/09/2019;
VISTA l'Istanza di rinuncia al ricorso, depositata il 12/01/2026, nella quale l'appellante segnala che le somme iscritte a ruolo con la cartella oggetto del presente giudizio rientrano nella definizione agevolata delle cartelle (c.d. “rottamazione-quater”) di cui alla Legge di Bilancio 2023 (Legge n.
197/2022); PRESO ATTO della presentazione da parte del contribuente, in data 26/01/2023, della Dichiarazione di adesione agevolata (prot. W-2023012601632405) con la quale ha dichiarato “... di volersi avvalere della definizione agevolata per la cartella de qua e ... di assumere l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali la dichiarazione si riferiva.”;
PRESO ATTO altresì che l'Agente della riscossione ha accolto l'istanza con comunicazione del 24/07/2023 prot. n. AT-02490202300279151180, prevedendo il pagamento rateale in n. 18 rate (dal
31/10/2023 al 30/11/2027);
TENUTO CONTO di quanto dichiarato dal contribuente nell'Istanza di rinuncia al ricorso del 12/01/2026 e cioè che “... sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti dal piano di ammortamento sino ad oggi.”;
VISTO l'art. 12 bis primo comma del D.L. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025, in cui è previsto che “... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ...”;
VISTI gli artt. 44 e 45 ultimo comma del D.lgs. n. 546/1992; RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Lecce, 16 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
AN IT Venneri AU EU
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1060/2020 depositato il 07/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio, Ex Art. 12, Co. 9, Del D.lgs. 546/92 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 In Proprio, Ex Art. 12, Co. 9, Del D.lgs. 546/92 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia, 10 72100 Brindisi BR
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_1 - Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 538/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 09/09/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420180011467116002 INVIM 1990
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano all'istanza di estinzione in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 538/03/2019 pronunciata il 22/07/2019 e depositata in Segreteria il 9/09/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi - Sez. III - ha rigettato il ricorso presentato dal Sig.
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02420180011467116002 di complessivi €
9.535,44 notificata in data 10/1/2019.
Il ricorrente aveva eccepito l'omessa notificazione degli atti prodromici alla cartella, nello specifico il titolo esecutivo rappresentato dalla decisione n. 71/02/2009 emessa dalla Commissione Tributaria
Centrale di Bari, depositata il 19/6/2009, con la quale si era concluso il giudizio di impugnazione, proposto dal defunto genitore, avverso l'avviso di liquidazione n. 2177 notificato in data 2/01/1984.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'Agenzia delle Entrate, con atto di intervento volontario, eccepiva a sua volta l'infondatezza del motivo addotto, tenuto conto che l'avviso impugnato era da ritenersi assorbito e sostituito - come titolo legittimante l'azione esecutiva - dalla sentenza della CTC.
I primi giudici, dopo aver riconosciuto la correttezza dell'operato dell'Amministrazione Finanziaria, hanno rigettato il ricorso.
Ha proposto appello il contribuente lamentando che, nel caso di specie, né al de cuius né tanto meno allo scrivente erede era mai stata notificata “... la sentenza in forma esecutiva, quale atto prodromico, giusta Cass. 20104/2018, della cartella di pagamento ...”. Conclude pertanto per l'accoglimento dell'impugnazione, con conseguente dichiarazione di nullità della cartella opposta.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal canto suo, presentava le proprie controdeduzioni, con cui chiede la totale conferma della sentenza di prime cure.
Con Istanza di rinuncia al ricorso depositata il 12/01/2026, l'appellante fa presente che le somme iscritte a ruolo con la cartella oggetto del presente giudizio rientrano nella definizione agevolata delle cartelle (c.d. “rottamazione-quater”) di cui alla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Di conseguenza ha presentato, in data 26/01/2023, la Dichiarazione di adesione agevolata (prot.
W-2023012601632405), con la quale ha dichiarato “... di volersi avvalere della definizione agevolata per la cartella de qua e ... di assumere l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali la dichiarazione si riferiva.”. Ha aggiunto altresì che l'Agente della riscossione ha accolto l'istanza con comunicazione protocollo AT-02490202300279151180, prevedendo il pagamento rateale in n. 18 rate (dal 31/10/2023 al 30/11/2027), e che “... sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti dal piano di ammortamento sino ad oggi.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione XXIV staccata di Lecce, riunita in camera di consiglio:
VISTI gli atti della causa contrassegnata dall'RGA n. 1060/2020 a seguito di impugnazione, da parte Ricorrente_1del Sig. , della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi - Sez. III
n. 538/03/2019, pronunciata il 22/07/2019 e depositata in Segreteria il 9/09/2019;
VISTA l'Istanza di rinuncia al ricorso, depositata il 12/01/2026, nella quale l'appellante segnala che le somme iscritte a ruolo con la cartella oggetto del presente giudizio rientrano nella definizione agevolata delle cartelle (c.d. “rottamazione-quater”) di cui alla Legge di Bilancio 2023 (Legge n.
197/2022); PRESO ATTO della presentazione da parte del contribuente, in data 26/01/2023, della Dichiarazione di adesione agevolata (prot. W-2023012601632405) con la quale ha dichiarato “... di volersi avvalere della definizione agevolata per la cartella de qua e ... di assumere l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali la dichiarazione si riferiva.”;
PRESO ATTO altresì che l'Agente della riscossione ha accolto l'istanza con comunicazione del 24/07/2023 prot. n. AT-02490202300279151180, prevedendo il pagamento rateale in n. 18 rate (dal
31/10/2023 al 30/11/2027);
TENUTO CONTO di quanto dichiarato dal contribuente nell'Istanza di rinuncia al ricorso del 12/01/2026 e cioè che “... sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti dal piano di ammortamento sino ad oggi.”;
VISTO l'art. 12 bis primo comma del D.L. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025, in cui è previsto che “... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ...”;
VISTI gli artt. 44 e 45 ultimo comma del D.lgs. n. 546/1992; RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Lecce, 16 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
AN IT Venneri AU EU