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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 25/03/2025
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
Oggi 25/03/2025 alle h.
9.35 innanzi al giudice Giulia Capannoli sono comparsi: per parte appellante l'avv. Fabrizio Moroni e l'avv. Piergiorgio Parte_1
Lenoci;
Per parte appellata l'avv. La Valle Sara Sardelli Anna. Controparte_1
Sono presenti le Dott.sse e Persona_1 Persona_2 Per_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Gli avv.ti Fabrizio Moroni e l'avv. Piergiorgio Lenoci si riportano al ricorso;
rappresentano che in data 19.3.2025 è intervenuta una nuova pronuncia del
Giudice di Pace di nello stesso procedimento di primo grado qui CP_1 impugnato e rappresentano altresì che la medesima circostanza è avvenuta in altri procedimenti. Evidenziano che la sentenza impugnata in questa sede non fa alcun riferimento alla lettura del solo dispositivo con termini successivi per le motivazioni.
Su domanda del Giudice i procuratori dell'appellante chiariscono che la sentenza a cui fanno riferimento ha lo stesso numero di quella già impugnata.
Gli Avv.ti La Valle Sara Sardelli si riportano alle difese ed insistono nel rigetto dell'appello e richiamano le pronunce nelle more intervenute anche da parte di diversi Giudici di questo Tribunale.
1 Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza all'esito della quale si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia la seguente sentenza
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
IIll TTrriibbuunnaallee ddii SSiieennaa,, iinn ffuunnzziioonnee ddii ggiiuuddiiccee cciivviillee nneellllaa ppeerrssoonnaa ddeellllaa
DDootttt..ssssaa GGiiuulliiaa CCaappaannnnoollii pprroonnuunnzziiaa,, aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 443377 cc..pp..cc.. llaa sseegguueennttee
SENTENZA
Nella controversia di secondo grado iscritta al n. 1377/2024 R.G.
tra
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'avv. Fabrizio Moroni e Piergiorgio Lenoci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in G. Marradi 14, Livorno
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Sara La Valle e dall'Avv. Anna Sardelli ed elettivamente domiciliato in Piazza Il Campo 1, CP_1
PARTE APPELLATA
2 OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 – appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 204/2024 nel giudizio CP_1 iscritto al n. 1896/2023 R.G.
CONCLUSIONI:
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione Email_1 dell'esecutività del provvedimento impugnato,
- in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex art.
161 c.p.c. poiché priva di motivazione per le ragioni esposte in premessa;
- in via principale, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per le ragioni esposte in premessa al presente atto e dichiarare altresì la nullità,
l'annullabilità o l'invalidità dell'atto di accertamento relativo alla sanzione amministrativa.
- In subordine, accogliere l'istanza di incostituzionalità per i motivi esposti in premessa.
Con vittoria di spese di entrambi i giudizi e con salvezza di ogni altro diritto”;
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Siena, ogni Controparte_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, per le motivazioni tutte sopra illustrate, respingere integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che destituito del benché minimo fondamento giuridico, confermando in ogni sua parte la sentenza N. 204/2024 pronunciata in relazione al Giudizio N. RG 1896/2023 dal Giudice di Pace di
- Giudice Dr.ssa Elena Mereu-, in data 13/06/2024 e pubblicata, nella CP_1 medesima data, mediante deposito in Cancelleria.
Con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
3 1. A veniva contestato in data 3.6.2022 in località Parte_1
P.zza Salimbeni (Siena) per tramite della Polizia Municipale di “la CP_1 vendita in forma ambulante del mensile Lotta Comunista, omettendo di inviarne comunicazione al SUAP competente per territorio”; in data
7.7.2022 tale contestazione era trasfusa formalmente in un verbale di accertamento della violazione degli artt. 31 comma 1 e 113 comma 3 lett. b) della L.R. Toscana n. 62 del 23.11.2018, cd. “Codice del
Commercio”. La Polizia Municipale del procedeva ad Controparte_1 analoga contestazione in data 23.6.2022 sempre in P.zza Salimbeni.
Il provveda, quindi, a notificare in data 23.6.2023 Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 148/2023 con cui si intimava il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.250,00 oltre ad € 26,30 per spese di notifica e l'ordinanza ingiunzione n. 152/2023 con cui si intimava il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.250,00 oltre ad € 26,30 per spese di notifica.
Ancora, in data 22.7.2022 in P.zza Salimbeni veniva contestata al ricorrente, per il tramite degli agenti della Polizia Municipale del Comune di la “vendita in forma ambulante del mensile Lotta Comunista, CP_1 omettendo di inviarne comunicazione al SUAP competente per territorio”.
Il provvedeva quindi a notificare in data 4.8.2023 Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 230/2023 con cui si intimava il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.250,00 oltre ad € 26,30 per spese di notifica.
Avverso le prime due ordinanza di ingiunzione l'odierno appellante proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di e successivamente CP_1 proponeva ricorso anche avverso la terza ordinanza ingiunzione, eccependo in tutti i giudizi: - la mancata contestazione immediata della violazione;
- l'erronea individuazione del soggetto responsabile della violazione poiché, non essendo ella il soggetto responsabile della diffusione e vendita del periodico, non sarebbe stata tenuta ad alcuna comunicazione al SUAP;
- l'omessa indicazione di un responsabile principale o altro soggetto obbligato nonostante la presenza della dicitura
4 “obbligato in solido ex art. 6 legge 698/1981” nel predetto verbale;
- la natura non politica del periodico venduto evidenziando che la norma oggetto di infrazione fa riferimento a periodici e quotidiani di partito o sindacali, mentre invece il periodico Lotta Comunista è indipendente da qualsiasi partito politico o sindacato italiano o estero;
- l'incostituzionalità dell'art. 3 lett. b) e 132 lett. d) della L.R. n.62 per eccesso di Pt_2 delega con riferimento all'art. 3 del D.lgs. n. 170/2001 e succ. modifiche.
Il si costituiva in entrambi i giudizi che venivano Controparte_1 riuniti, contestando quanto dedotto dall'opponente e il Giudice di Pace di
Siena con sentenza n. 204/2024 del 13.6.2024 rigettava l'opposizione.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello Parte_1 eccependo, preliminarmente, la nullità della sentenza per difetto di motivazione e nel merito riproponendo le medesime censure proposte in primo grado.
2. Si è costituito il contestando le avverse Controparte_1 deduzioni ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
3. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità sollevata dall'appellante per difetto di motivazione.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, è configurabile la nullità della sentenza per omessa motivazione laddove manchi una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata e risulti impossibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 29721/2019).
Sempre in base alla giurisprudenza di legittimità “il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale”
(cfr. Cass. Civ. n. 28838/2008, Cass. Civ., n. 13733/2014).
5 Un'eccezione a tale principio si rinviene in un caso peculiare esaminato dalla Corte di Cassazione relativo ad una sentenza la cui motivazione ed il cui dispositivo si riferiscano a soggetti diversi dalle parti del giudizio con conseguente inesistenza giuridica del provvedimento
(Cass. Civ. n. 2020/2020).
Invero, il caso in esame esula dal paradigma poc'anzi delineato in quanto la pronuncia del Giudice di primo grado è chiaramente riferita alle domande e pretese dedotte in giudizio dall'odierno appellante.
Ciò posto, una volta esclusa la ricorrenza di una fattispecie di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354
c.p.c., laddove è ritenuta sussistente la dedotta nullità per carenza o insufficienza della motivazione, il Giudice di secondo grado può porvi rimedio, pronunciando nel merito.
Ebbene, nel caso di specie è certamente sussistente il dedotto vizio di nullità, in quanto il Giudice di prime cure ha completamente omesso l'iter logico giuridico seguito per giungere alla maturazione del convincimento confluito nel dispositivo e quindi nel rispetto dei criteri di cui all'art. 132 c.p.c..
Invero, nell'esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione il Giudice di primo grado si è limitato ad enunciare “ritenuta infondata l'opposizione proposta dalla parte ricorrente”, senza motivare alcunché circa le ragioni che lo hanno condotto a tale pronuncia, essendo del tutto impossibile individuare il percorso argomentativo dal medesimo svolto.
Da ciò deriva quindi che, il presente Giudice debba porvi rimedio, pronunciandosi nel merito delle domande svolte da in Parte_1 primo grado e ivi riproposte.
4. Passando al merito dell'appello questo è infondato e non merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
4.1. Per quanto attiene alla prima censura (mancata contestazione immediata), merita osservare che l'art. 14 L. n. 689/1981 dispone che se non è avvenuta la contestazione immediata al trasgressore o alla persona
6 obbligata in solido, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in [...]entro il termine di 90 giorni.
In tema di contestazione differita, si rileva che “salvo che in materia di sanzioni stradali la mancata contestazione immediata della violazione non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” (cfr. Cass.
Civ. 34640/2023, Cass. Civ. n. 26851/2022, Cass. Civ. n. 10469/2020).
Difatti, solo in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, e fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, occorre che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (cfr. Cass. Civ. n. 18023.2018).
Inoltre, nel caso di specie l'agente accertatore ha indicato nel verbale le motivazioni per cui era impossibile procedere ad una contestazione immediata della sanzione, ovvero “la violazione non è stata contestata personalmente all'interessato al quale viene notificata d'ufficio per la necessità di effettuare ulteriori accertamenti presso gli uffici competenti” (all. 1, 2, fasc. appellante).
Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, poi, l'art.14 della predetta legge, nel riferirsi all'accertamento e non al giorno in cui è stata commessa la violazione, deve essere inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione. (cfr. Cass. Civ. n. 23608/2009).
L'accertamento, pertanto, non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto ma con il compimento delle indagini
7 necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13,
l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione.
Ciò posto, è conseguente il principio affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili e non anche dalla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689 del 1981 (Cfr. Cass. Civ. n. 7346/2004, Cass. Civ n.
3524/2003, Cass. Civ. n. 1866/2000).
Nel caso di specie il dies a quo per il computo dei 90 giorni decorre dal momento in cui l'agente accertatore della violazione ha acquistato la piena conoscenza dell'illecito e che, quindi, tale termine sia la data di notifica dei verbali di accertamento, avvenuta in data 3.8.2022 per i verbali nn. 4021M e 2738M del 5.7.2022 e 7.7.2022 ed in data
24.8.2022 per il verbale n. 4025M/2022, redatto in data 23.7.2022. Del resto, trattandosi di una violazione riguardante l'omessa comunicazione al SUAP, l'accertamento della violazione presupponeva un controllo presso l'ufficio competente in ordine alla sussistenza o meno della predetta comunicazione.
4.2. Per ciò che concerne le contestazioni circa “l'erronea individuazione del soggetto responsabile della violazione della sanzione amministrativa” l'art. 31 “Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici”, della legge regionale sopraindicata, al comma 1 lettera b) prevede: “Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio: b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa”.
8 L'art. 133 comma 3 lett. b) prevede: “È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro
3.000,00 chiunque violi: b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui ai seguenti articoli: 1) articolo 29;
2) articolo 30, commi 2, 3, 4 e 6; 3) articolo 31”.
Ebbene, alla luce del combinato disposto di tali norme si evince che, sebbene l'art. 31 non indichi in modo puntuale chi sia il soggetto tenuto alla comunicazione al SUAP competente, prevedendo un obbligo generico di procedere in tal senso, ogni soggetto che venda in forma ambulante tale periodici sia responsabile della predetta violazione.
Infatti, l'art.113 comma 3 lett. b) non effettua alcuna distinzione tra soggetti responsabili, prevedendo che “chiunque” violi la norma sia tenuto al pagamento della sanzione.
A nulla rileva, quindi, quanto dedotto da parte appellante, ovvero la circostanza che il medesimo sia un volontario e che non rivesta alcuna qualifica all'interno della società Editoriale Lotta Comunista S.R.L. (con sede in Sesto San Giovanni (MI), via Per Crescenzago 188. 14) che edita il mensile “Lotta Comunista”.
Invero, ciò che rileva non è la qualifica del soggetto che procede alla vendita del quotidiano ma l'attività svolta senza la predetta comunicazione al SUAP competente.
Tanto detto, premesso che non è stata mossa alcuna censura da parte appellante in ordine all'omessa comunicazione al SUAP competente, si ritiene che la sanzione è stata correttamente elevata al medesimo, in quanto soggetto che materialmente ha posto in essere la predetta attività.
4.3. Con riferimento al punto “omessa indicazione di un responsabile principale o altro soggetto obbligato nonostante la presenza della dicitura “obbligato in solido ex art. 6 legge 698/1981” nel predetto verbale”, si rileva che la mancata indicazione di un altro soggetto obbligato in solido non può in alcun modo inficiare la legittimazione del verbale di accertamento.
9 Nello specifico, è tenuto al pagamento della sanzione e delle spese, in favore della competente autorità, colui che nel provvedimento viene individuato come autore della violazione, oltre a coloro che per legge sono obbligati in solido, e che la solidarietà, per quanto interessa, è stabilita a carico della persona giuridica, e non all'inverso a carico della persona fisica, quella identificata come autrice della violazione, rappresentante o dipendente, che l'abbia commessa nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione, rappresentante o dipendente della persona giuridica, e la persona giuridica medesima, della quale è prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge citata, la responsabilità solidale, consente all'autorità amministrativa di chiamare a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure l'uno
o l'altro fra di essi (ferma restando la necessità della contestazione o della notificazione della violazione nei confronti del soggetto chiamato, in guisa da metterlo in grado di far pervenire all'autorità scritti a sua difesa)
e ferma restando la legittimazione a proporre opposizione in capo al solo soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio” (cfr. Cass.
18839/2003, 23783/2004) e che “il vincolo intercorrente, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689, tra
l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui
l'Amministrazione se ne avvalga in concreto (comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non quando la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale;
a quest'ultimo, pertanto, non è riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al co-obbligato solidale essendo limitato l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la
10 notifica” (articolo 14, ultimo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689)
(cfr. Cass. 16661/2007; in senso conforme Cass. 7884/2011).
Dunque, nel caso in esame, dei fatti contestati di omessa comunicazione al SUAP non può che rispondere personalmente con il suo patrimonio la persona fisica che, pacificamente, all'epoca della trasgressione, ha svolto l'attività oggetto di sanzione, cioè l'appellante.
4.4. In ordine alla contestazione circa “la natura di periodico di partito o sindacato”, al di là delle genericità delle allegazioni di parte appellante, si rileva che se è pur vero che l'art. 31 comma 1 lett. b. della citata Legge Regionale si riferisce alla vendita di quotidiani periodici di partito o sindacali, è altrettanto vero che la vendita del quotidiano “Lotta
Comunista” è comunque riferito a un gruppo politico che ha come scopo la propaganda del predetto movimento e ideologia politica e quindi riconducibile al dettato di cui all'art. 31 comma 1 lett. b della Legge
Regione Toscana (n. 62/2018).
4.5. Infine, con riguardo alla censura di cui “incostituzionalità dell'art. 3 lett b.), 113 comma 3 e 132 lett. d.) della L.R. n. Pt_2
62/2018” si ritiene che la stessa sia destituita di fondamento per le motivazioni che seguono.
Si rileva, nello specifico, che: l'art. 117 della Costituzione attribuisce la potestà legislativa delle Regioni nelle materie non espressamente riservate alla legislazione statale;
l'art. 1 comma I del d.lgs. n. 170/2001 reca principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica;
l'art. 3 del predetto decreto prevede che non è necessaria l'autorizzazione per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
che l'art. 3 lett. b., oggetto di questione di costituzionalità, della legge regionale della fa riferimento a Pt_2 tutt'altra fattispecie (Art. 3 “Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale”); che comunque l'art. 31 lett. b) della predetta legge impone la
11 preventiva comunicazione al SUAP competente per la vendita ambulante del quotidiano e non anche una apposita autorizzazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, le censure mosse da parte appellante non possono trovare accoglimento, con conseguente conferma delle ordinanze – ingiunzione n. n. 148/2023 (verbale di contestazione n.
2738/M/2022) per € 1.276,30, n. 152/2023 (verbale di contestazione n.
4021M/2022) per € 1.276,30, e n. 230/2023 (verbale di contestazione n.
4025M) per € 1.270,60 emesse dalla Polizia Municipale di - Ufficio CP_1 di Polizia Municipale.
5. Quanto alle spese di lite deve evidenziarsi che la causa di nullità della sentenza è stata determinata dal difetto di motivazione della stessa ad opera del Giudice di primo grado, ritenendo, pertanto, sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio ex art. 92 c.p.c..
Tuttavia, poiché l'impugnazione è stata respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
a versare allo Stato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, rideterminato a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'eccezione di nullità sollevata da parte appellante per difetto di motivazione e per l'effetto annulla la sentenza del Giudice di
Pace di n. 204/2024 (n. 1896/2023 R.G.) depositata il 13.6.202; CP_1
- rigetta nel merito le domande di parte appellante e conferma le ordinanze – ingiunzione n. 148/2023, 152/2023 e 230/2023 emesse dal
; Controparte_1
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del maggior contributo unificato a carico di parte appellante.
12 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Siena, il 25/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
Oggi 25/03/2025 alle h.
9.35 innanzi al giudice Giulia Capannoli sono comparsi: per parte appellante l'avv. Fabrizio Moroni e l'avv. Piergiorgio Parte_1
Lenoci;
Per parte appellata l'avv. La Valle Sara Sardelli Anna. Controparte_1
Sono presenti le Dott.sse e Persona_1 Persona_2 Per_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Gli avv.ti Fabrizio Moroni e l'avv. Piergiorgio Lenoci si riportano al ricorso;
rappresentano che in data 19.3.2025 è intervenuta una nuova pronuncia del
Giudice di Pace di nello stesso procedimento di primo grado qui CP_1 impugnato e rappresentano altresì che la medesima circostanza è avvenuta in altri procedimenti. Evidenziano che la sentenza impugnata in questa sede non fa alcun riferimento alla lettura del solo dispositivo con termini successivi per le motivazioni.
Su domanda del Giudice i procuratori dell'appellante chiariscono che la sentenza a cui fanno riferimento ha lo stesso numero di quella già impugnata.
Gli Avv.ti La Valle Sara Sardelli si riportano alle difese ed insistono nel rigetto dell'appello e richiamano le pronunce nelle more intervenute anche da parte di diversi Giudici di questo Tribunale.
1 Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza all'esito della quale si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia la seguente sentenza
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
IIll TTrriibbuunnaallee ddii SSiieennaa,, iinn ffuunnzziioonnee ddii ggiiuuddiiccee cciivviillee nneellllaa ppeerrssoonnaa ddeellllaa
DDootttt..ssssaa GGiiuulliiaa CCaappaannnnoollii pprroonnuunnzziiaa,, aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 443377 cc..pp..cc.. llaa sseegguueennttee
SENTENZA
Nella controversia di secondo grado iscritta al n. 1377/2024 R.G.
tra
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'avv. Fabrizio Moroni e Piergiorgio Lenoci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in G. Marradi 14, Livorno
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Sara La Valle e dall'Avv. Anna Sardelli ed elettivamente domiciliato in Piazza Il Campo 1, CP_1
PARTE APPELLATA
2 OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 – appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 204/2024 nel giudizio CP_1 iscritto al n. 1896/2023 R.G.
CONCLUSIONI:
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione Email_1 dell'esecutività del provvedimento impugnato,
- in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex art.
161 c.p.c. poiché priva di motivazione per le ragioni esposte in premessa;
- in via principale, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per le ragioni esposte in premessa al presente atto e dichiarare altresì la nullità,
l'annullabilità o l'invalidità dell'atto di accertamento relativo alla sanzione amministrativa.
- In subordine, accogliere l'istanza di incostituzionalità per i motivi esposti in premessa.
Con vittoria di spese di entrambi i giudizi e con salvezza di ogni altro diritto”;
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Siena, ogni Controparte_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, per le motivazioni tutte sopra illustrate, respingere integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che destituito del benché minimo fondamento giuridico, confermando in ogni sua parte la sentenza N. 204/2024 pronunciata in relazione al Giudizio N. RG 1896/2023 dal Giudice di Pace di
- Giudice Dr.ssa Elena Mereu-, in data 13/06/2024 e pubblicata, nella CP_1 medesima data, mediante deposito in Cancelleria.
Con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
3 1. A veniva contestato in data 3.6.2022 in località Parte_1
P.zza Salimbeni (Siena) per tramite della Polizia Municipale di “la CP_1 vendita in forma ambulante del mensile Lotta Comunista, omettendo di inviarne comunicazione al SUAP competente per territorio”; in data
7.7.2022 tale contestazione era trasfusa formalmente in un verbale di accertamento della violazione degli artt. 31 comma 1 e 113 comma 3 lett. b) della L.R. Toscana n. 62 del 23.11.2018, cd. “Codice del
Commercio”. La Polizia Municipale del procedeva ad Controparte_1 analoga contestazione in data 23.6.2022 sempre in P.zza Salimbeni.
Il provveda, quindi, a notificare in data 23.6.2023 Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 148/2023 con cui si intimava il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.250,00 oltre ad € 26,30 per spese di notifica e l'ordinanza ingiunzione n. 152/2023 con cui si intimava il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.250,00 oltre ad € 26,30 per spese di notifica.
Ancora, in data 22.7.2022 in P.zza Salimbeni veniva contestata al ricorrente, per il tramite degli agenti della Polizia Municipale del Comune di la “vendita in forma ambulante del mensile Lotta Comunista, CP_1 omettendo di inviarne comunicazione al SUAP competente per territorio”.
Il provvedeva quindi a notificare in data 4.8.2023 Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 230/2023 con cui si intimava il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.250,00 oltre ad € 26,30 per spese di notifica.
Avverso le prime due ordinanza di ingiunzione l'odierno appellante proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di e successivamente CP_1 proponeva ricorso anche avverso la terza ordinanza ingiunzione, eccependo in tutti i giudizi: - la mancata contestazione immediata della violazione;
- l'erronea individuazione del soggetto responsabile della violazione poiché, non essendo ella il soggetto responsabile della diffusione e vendita del periodico, non sarebbe stata tenuta ad alcuna comunicazione al SUAP;
- l'omessa indicazione di un responsabile principale o altro soggetto obbligato nonostante la presenza della dicitura
4 “obbligato in solido ex art. 6 legge 698/1981” nel predetto verbale;
- la natura non politica del periodico venduto evidenziando che la norma oggetto di infrazione fa riferimento a periodici e quotidiani di partito o sindacali, mentre invece il periodico Lotta Comunista è indipendente da qualsiasi partito politico o sindacato italiano o estero;
- l'incostituzionalità dell'art. 3 lett. b) e 132 lett. d) della L.R. n.62 per eccesso di Pt_2 delega con riferimento all'art. 3 del D.lgs. n. 170/2001 e succ. modifiche.
Il si costituiva in entrambi i giudizi che venivano Controparte_1 riuniti, contestando quanto dedotto dall'opponente e il Giudice di Pace di
Siena con sentenza n. 204/2024 del 13.6.2024 rigettava l'opposizione.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello Parte_1 eccependo, preliminarmente, la nullità della sentenza per difetto di motivazione e nel merito riproponendo le medesime censure proposte in primo grado.
2. Si è costituito il contestando le avverse Controparte_1 deduzioni ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
3. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità sollevata dall'appellante per difetto di motivazione.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, è configurabile la nullità della sentenza per omessa motivazione laddove manchi una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata e risulti impossibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 29721/2019).
Sempre in base alla giurisprudenza di legittimità “il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale”
(cfr. Cass. Civ. n. 28838/2008, Cass. Civ., n. 13733/2014).
5 Un'eccezione a tale principio si rinviene in un caso peculiare esaminato dalla Corte di Cassazione relativo ad una sentenza la cui motivazione ed il cui dispositivo si riferiscano a soggetti diversi dalle parti del giudizio con conseguente inesistenza giuridica del provvedimento
(Cass. Civ. n. 2020/2020).
Invero, il caso in esame esula dal paradigma poc'anzi delineato in quanto la pronuncia del Giudice di primo grado è chiaramente riferita alle domande e pretese dedotte in giudizio dall'odierno appellante.
Ciò posto, una volta esclusa la ricorrenza di una fattispecie di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354
c.p.c., laddove è ritenuta sussistente la dedotta nullità per carenza o insufficienza della motivazione, il Giudice di secondo grado può porvi rimedio, pronunciando nel merito.
Ebbene, nel caso di specie è certamente sussistente il dedotto vizio di nullità, in quanto il Giudice di prime cure ha completamente omesso l'iter logico giuridico seguito per giungere alla maturazione del convincimento confluito nel dispositivo e quindi nel rispetto dei criteri di cui all'art. 132 c.p.c..
Invero, nell'esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione il Giudice di primo grado si è limitato ad enunciare “ritenuta infondata l'opposizione proposta dalla parte ricorrente”, senza motivare alcunché circa le ragioni che lo hanno condotto a tale pronuncia, essendo del tutto impossibile individuare il percorso argomentativo dal medesimo svolto.
Da ciò deriva quindi che, il presente Giudice debba porvi rimedio, pronunciandosi nel merito delle domande svolte da in Parte_1 primo grado e ivi riproposte.
4. Passando al merito dell'appello questo è infondato e non merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
4.1. Per quanto attiene alla prima censura (mancata contestazione immediata), merita osservare che l'art. 14 L. n. 689/1981 dispone che se non è avvenuta la contestazione immediata al trasgressore o alla persona
6 obbligata in solido, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in [...]entro il termine di 90 giorni.
In tema di contestazione differita, si rileva che “salvo che in materia di sanzioni stradali la mancata contestazione immediata della violazione non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” (cfr. Cass.
Civ. 34640/2023, Cass. Civ. n. 26851/2022, Cass. Civ. n. 10469/2020).
Difatti, solo in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, e fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, occorre che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (cfr. Cass. Civ. n. 18023.2018).
Inoltre, nel caso di specie l'agente accertatore ha indicato nel verbale le motivazioni per cui era impossibile procedere ad una contestazione immediata della sanzione, ovvero “la violazione non è stata contestata personalmente all'interessato al quale viene notificata d'ufficio per la necessità di effettuare ulteriori accertamenti presso gli uffici competenti” (all. 1, 2, fasc. appellante).
Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, poi, l'art.14 della predetta legge, nel riferirsi all'accertamento e non al giorno in cui è stata commessa la violazione, deve essere inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione. (cfr. Cass. Civ. n. 23608/2009).
L'accertamento, pertanto, non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto ma con il compimento delle indagini
7 necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13,
l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione.
Ciò posto, è conseguente il principio affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili e non anche dalla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689 del 1981 (Cfr. Cass. Civ. n. 7346/2004, Cass. Civ n.
3524/2003, Cass. Civ. n. 1866/2000).
Nel caso di specie il dies a quo per il computo dei 90 giorni decorre dal momento in cui l'agente accertatore della violazione ha acquistato la piena conoscenza dell'illecito e che, quindi, tale termine sia la data di notifica dei verbali di accertamento, avvenuta in data 3.8.2022 per i verbali nn. 4021M e 2738M del 5.7.2022 e 7.7.2022 ed in data
24.8.2022 per il verbale n. 4025M/2022, redatto in data 23.7.2022. Del resto, trattandosi di una violazione riguardante l'omessa comunicazione al SUAP, l'accertamento della violazione presupponeva un controllo presso l'ufficio competente in ordine alla sussistenza o meno della predetta comunicazione.
4.2. Per ciò che concerne le contestazioni circa “l'erronea individuazione del soggetto responsabile della violazione della sanzione amministrativa” l'art. 31 “Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici”, della legge regionale sopraindicata, al comma 1 lettera b) prevede: “Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio: b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa”.
8 L'art. 133 comma 3 lett. b) prevede: “È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro
3.000,00 chiunque violi: b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui ai seguenti articoli: 1) articolo 29;
2) articolo 30, commi 2, 3, 4 e 6; 3) articolo 31”.
Ebbene, alla luce del combinato disposto di tali norme si evince che, sebbene l'art. 31 non indichi in modo puntuale chi sia il soggetto tenuto alla comunicazione al SUAP competente, prevedendo un obbligo generico di procedere in tal senso, ogni soggetto che venda in forma ambulante tale periodici sia responsabile della predetta violazione.
Infatti, l'art.113 comma 3 lett. b) non effettua alcuna distinzione tra soggetti responsabili, prevedendo che “chiunque” violi la norma sia tenuto al pagamento della sanzione.
A nulla rileva, quindi, quanto dedotto da parte appellante, ovvero la circostanza che il medesimo sia un volontario e che non rivesta alcuna qualifica all'interno della società Editoriale Lotta Comunista S.R.L. (con sede in Sesto San Giovanni (MI), via Per Crescenzago 188. 14) che edita il mensile “Lotta Comunista”.
Invero, ciò che rileva non è la qualifica del soggetto che procede alla vendita del quotidiano ma l'attività svolta senza la predetta comunicazione al SUAP competente.
Tanto detto, premesso che non è stata mossa alcuna censura da parte appellante in ordine all'omessa comunicazione al SUAP competente, si ritiene che la sanzione è stata correttamente elevata al medesimo, in quanto soggetto che materialmente ha posto in essere la predetta attività.
4.3. Con riferimento al punto “omessa indicazione di un responsabile principale o altro soggetto obbligato nonostante la presenza della dicitura “obbligato in solido ex art. 6 legge 698/1981” nel predetto verbale”, si rileva che la mancata indicazione di un altro soggetto obbligato in solido non può in alcun modo inficiare la legittimazione del verbale di accertamento.
9 Nello specifico, è tenuto al pagamento della sanzione e delle spese, in favore della competente autorità, colui che nel provvedimento viene individuato come autore della violazione, oltre a coloro che per legge sono obbligati in solido, e che la solidarietà, per quanto interessa, è stabilita a carico della persona giuridica, e non all'inverso a carico della persona fisica, quella identificata come autrice della violazione, rappresentante o dipendente, che l'abbia commessa nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione, rappresentante o dipendente della persona giuridica, e la persona giuridica medesima, della quale è prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge citata, la responsabilità solidale, consente all'autorità amministrativa di chiamare a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure l'uno
o l'altro fra di essi (ferma restando la necessità della contestazione o della notificazione della violazione nei confronti del soggetto chiamato, in guisa da metterlo in grado di far pervenire all'autorità scritti a sua difesa)
e ferma restando la legittimazione a proporre opposizione in capo al solo soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio” (cfr. Cass.
18839/2003, 23783/2004) e che “il vincolo intercorrente, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689, tra
l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui
l'Amministrazione se ne avvalga in concreto (comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non quando la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale;
a quest'ultimo, pertanto, non è riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al co-obbligato solidale essendo limitato l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la
10 notifica” (articolo 14, ultimo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689)
(cfr. Cass. 16661/2007; in senso conforme Cass. 7884/2011).
Dunque, nel caso in esame, dei fatti contestati di omessa comunicazione al SUAP non può che rispondere personalmente con il suo patrimonio la persona fisica che, pacificamente, all'epoca della trasgressione, ha svolto l'attività oggetto di sanzione, cioè l'appellante.
4.4. In ordine alla contestazione circa “la natura di periodico di partito o sindacato”, al di là delle genericità delle allegazioni di parte appellante, si rileva che se è pur vero che l'art. 31 comma 1 lett. b. della citata Legge Regionale si riferisce alla vendita di quotidiani periodici di partito o sindacali, è altrettanto vero che la vendita del quotidiano “Lotta
Comunista” è comunque riferito a un gruppo politico che ha come scopo la propaganda del predetto movimento e ideologia politica e quindi riconducibile al dettato di cui all'art. 31 comma 1 lett. b della Legge
Regione Toscana (n. 62/2018).
4.5. Infine, con riguardo alla censura di cui “incostituzionalità dell'art. 3 lett b.), 113 comma 3 e 132 lett. d.) della L.R. n. Pt_2
62/2018” si ritiene che la stessa sia destituita di fondamento per le motivazioni che seguono.
Si rileva, nello specifico, che: l'art. 117 della Costituzione attribuisce la potestà legislativa delle Regioni nelle materie non espressamente riservate alla legislazione statale;
l'art. 1 comma I del d.lgs. n. 170/2001 reca principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica;
l'art. 3 del predetto decreto prevede che non è necessaria l'autorizzazione per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
che l'art. 3 lett. b., oggetto di questione di costituzionalità, della legge regionale della fa riferimento a Pt_2 tutt'altra fattispecie (Art. 3 “Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale”); che comunque l'art. 31 lett. b) della predetta legge impone la
11 preventiva comunicazione al SUAP competente per la vendita ambulante del quotidiano e non anche una apposita autorizzazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, le censure mosse da parte appellante non possono trovare accoglimento, con conseguente conferma delle ordinanze – ingiunzione n. n. 148/2023 (verbale di contestazione n.
2738/M/2022) per € 1.276,30, n. 152/2023 (verbale di contestazione n.
4021M/2022) per € 1.276,30, e n. 230/2023 (verbale di contestazione n.
4025M) per € 1.270,60 emesse dalla Polizia Municipale di - Ufficio CP_1 di Polizia Municipale.
5. Quanto alle spese di lite deve evidenziarsi che la causa di nullità della sentenza è stata determinata dal difetto di motivazione della stessa ad opera del Giudice di primo grado, ritenendo, pertanto, sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio ex art. 92 c.p.c..
Tuttavia, poiché l'impugnazione è stata respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
a versare allo Stato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, rideterminato a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'eccezione di nullità sollevata da parte appellante per difetto di motivazione e per l'effetto annulla la sentenza del Giudice di
Pace di n. 204/2024 (n. 1896/2023 R.G.) depositata il 13.6.202; CP_1
- rigetta nel merito le domande di parte appellante e conferma le ordinanze – ingiunzione n. 148/2023, 152/2023 e 230/2023 emesse dal
; Controparte_1
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del maggior contributo unificato a carico di parte appellante.
12 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Siena, il 25/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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