TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/11/2024, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1375/2021 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 1375/2021 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'avv. Monica Passamonti.
Ricorrente
CONTRO
1 , rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Giannicola Scarciolla.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 24/04/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/05/2021, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 11/05/2008 nel Controparte_1
Comune di Notaresco, da cui erano nati i gemelli figli e (il Per_1 Per_2
21/09/2008) e (il 29/11/2013) e che, con decreto di questo Tribunale in Per_3
data 11/09/2017, era stata omologata la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare l'affidamento esclusivo della prole in suo favore, stabilendo che il padre potesse frequentarli un sabato ogni 15 giorni dalle ore 14 alle ore 19, in presenza dei nonni paterni ovvero in sua presenza;
aumentare ad € ad 750, 00 l'assegno mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, in ragione di € 250,00 ciascuno, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi, da regolare come da vigente Protocollo con il COA di Teramo in data 5/12/2018.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- l'accordo di separazione conteneva la previsione dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, con facoltà per il padre di vedere i figli tutti i sabati, dalle 14:00 alle 20:00, alla presenza dei nonni materni o della madre, sulla base del decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila e
2 l'obbligo del padre di versare mensilmente l'assegno di € 650 a titolo di mantenimento dei figli;
- il resistente aveva omesso di provvedere al pagamento del concordato mantenimento, sicchè aveva ottenuto il sequestro conservativo del TFR spettante all'obbligato nonché l'ordine giudiziale di versamento diretto dell'assegno mensile da parte del datore di lavoro del;
CP_1
- a seguito del licenziamento, quest'ultimo continuava a non corrispondere il mantenimento per la prole;
- erano fallite le trattative per addivenire al divorzio congiunto, in quanto il resistente pretendeva di ridurre ad € 100 l'assegno di mantenimento per ciascun figlio, accampando il suo stato di disoccupazione, perdurante da oltre due anni, senza che lo stesso si fosse attivato per trovare un altro lavoro.
Nel costituirsi in giudizio, , pur non opponendosi alla domanda Controparte_1
di divorzio, ha contestato la prospettazione della ricorrente ed ha chiesto:
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà di frequentarli liberamente, previo accordo con la stessa;
la riduzione ad € 100 dell'assegno mensile dovuto per il mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con spese straordinarie al 50% tra i genitori;
il riconoscimento dell'assegno divorzile di € 350,00.
In particolare, ha dedotto che :
- non sussistevano i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo della prole alla madre, poiché “ le problematiche” personali sussistenti all'epoca della separazione erano state superate ed aveva recuperato un buon rapporto con i figli che, d'accordo con la ricorrente, teneva con sé, oltre che nei giorni stabiliti nell'accordo, anche durante il fine
3 settimana( alternativamente con la madre) dal venerdì alla domenica e durante i periodi festivi;
- la propria situazione economica era nettamente peggiorata rispetto all'epoca della separazione, essendo stato licenziato in data 28/1/2019 dall'azienda RI S.r.l. , senza riuscire a trovare una nuova stabile occupazione;
- era privo, senza colpa, di adeguati mezzi di sostentamento, sicchè , a fronte del proprio stato di bisogno e della buona situazione reddituale della moglie ( insegnante con lo stipendio di circa 1.700,00 € mensili) aveva diritto all'assegno divorzile.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 21/01/2022, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi – ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898 e succ. modificazioni:
- conferma le disposizioni della separazione in atto in ordine al mantenimento ed affidamento della prole, in assenza di fatti idonei alla modifica richiesta;
- rigetta allo stato la richiesta di assegno divorzile avanzata dal resistente per essere il medesimo in grado di procurarsi adeguati redditi propri, tenuto conto della sua capacità e potenzialità lavorativa, correlate alla giovane età ed alle pregresse esperienze lavorative.
Passato il procedimento alla fase conteziosa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ed espletata l'istruttoria con l'assunzione dell'interrogatorio formale del resistente e della prova testimoniale, la causa, all'udienza del 24/04/2024 – svolta mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – è stata rimessa alla deliberazione del Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando alla questione controversa relativa all'affidamento della prole, ritiene il Collegio di dover confermare l'affidamento esclusivo alla madre, come già disposto, in via provvisoria ed urgente, con ordinanza presidenziale in data
21/02/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898.
Sul punto, va premesso che le stesse parti, in sede di separazione consensuale, avevano concordemente stabilito l'affidamento esclusivo della prole alla madre, recependo le disposizioni impartite dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila con decreto in data 20/02/2017 ( allegato al fascicolo d'ufficio della separazione personale dei coniugi ), in forza del quale il era stato sospeso CP_1
dalla responsabilità genitoriale, con incarico ai Servizi Sociali di organizzare incontri protetti tra i minori ed il genitore, previa valutazione psichiatrica del padre e previa valutazione dei suo rapporto con le sostanze stupefacenti tramite
5 invio al SER-T. Il suddetto procedimento de potestate era stato avviato, su iniziativa del PMM, all'esito dell'informativa dei CC di Notaresco in cui si segnalavano gravi criticità del nucleo famigliare correlate a condotte pregiudizievoli del ed in particolare violenze fisiche poste in essere CP_1
dal medesimo in danno della moglie ( documentate nel referto medico del pronto soccorso dell'Ospedale di Atri, attestante le cure prestate alla cui era Pt_1
stato diagnosticato “ trauma contusivo piramide nasale , zigomo ex, braccio dx” con prognosi di 7 giorni” ), tentativi di suicidio e stato di tossicodipendenza del resistente.
Con successivo decreto in data 15 maggio 2017, il TM, dichiarando la propria incompetenza in favore del Tribunale di Teramo in ragione della instaurazione della causa di separazione personale dei coniugi, ha incaricato i SS , fino a diversa statuizione del TO, di regolamentare il rapporto padre-figli prevedendo incontri alla presenza dei nonni paterni, cui anche la madre si era mostrata favorevole. Nella motivazione del suddetto provvedimento ( allegato al fascicolo d'ufficio della causa separativa) si dà atto della presenza ( riferita dai SS) di problematiche di tossicodipendenza del padre ( che già in passato aveva effettuato un percorso in comunità terapeutica ed era attualmente in carico al ser.D di Giulianova), di tentativi di suicidio del medesimo nella fase iniziale della separazione ( non accettata dal ) e della valutazione CP_1
psichiatrica e psicologica in cui si concludeva per “ una personalità fondamentalmente mal strutturata ed immatura, in assenza di un chiaro disturbo, o al più un disturbo della personalità NAS con caratteristiche miste, diagnosticabile rispetto al sommarsi di tratti di personalità patologica riconducibili a più disturbi ma non sufficienti a configurarne” ( v relazione CSM
Giulianova del 28/04/2017).
Occorre inoltre aggiungere che, nel periodo successivo all'omologa della separazione, il ha omesso di versare l'assegno mensile concordato CP_1
6 a titolo di mantenimento dei tre figli, come accertato da questo Tribunale con decreto in data 22/6/2018 emesso ai sensi dell'art. 156 c.c., con il quale è stato ordinato alla Società RI Srl, datrice di lavoro dell'obbligato, di versare direttamente alla madre l'importo mensile di € 650, oltre rivalutazione monetaria ISTAT ed è stato autorizzato il sequestro delle somme dovute al a titolo di TFR, fino alla concorrenza di € 195.000.000. CP_1
Risulta, inoltre, che il resistente nel gennaio 2019 è stato licenziato dalla
Società RI “ per giusta causa “ , come può desumersi dalla lettera di licenziamento in data 28/01/201 ( cfr. all. 1 comparsa di costituzione del
17/01/2022), nella quale si richiamano precedenti contestazioni di addebiti al lavoratore, le giustificazioni e l'audizione del medesimo e la ritenuta non veridicità delle deduzioni difensive del . CP_1
Nel periodo seguente al licenziamento fino all'attualità , il resistente, seppur dotato di piena capacità lavorativa qualificata ( in ragione della sua giovane età, per essere nato nel 1980 e della pregressa esperienza lavorativa ) , ha svolto solo lavori saltuari, con contratto a tempo determinato, della durata di un mese
(cfr. all. 2 comparsa di costituzione del 17/01/2022), terminato nel luglio del 2022
(cfr. cap. 4 interrogatorio formale : “è vera la circostanza;
Controparte_1
preciso che si tratta di contratti a termine che sono andati avanti fino a luglio
2022”), rimanendo sistematicamente inadempiente agli obblighi di mantenimento della prole.
In tale contesto, appare ravvisabile a carico del padre una condizione di totale disinteresse economico per la vita dei tre figli, concretizzatasi nella violazione, reiterata e prolungata nel tempo, degli obblighi di mantenimento, riconducibile al deliberato proposito di non adempiere, come può evincersi dal fatto che il medesimo, poco tempo dopo il provvedimento emesso da questo Tribunale ai sensi dell'art. 156, vi° co, cc , si posto nella condizione di essere licenziato per giusta causa, senza reperire altra occupazione, pur essendo dotato di
7 concreta e apprezzabile capacità lavorativa e reddituale, per l'esperienza maturata come operaio e la giovane età.
Conclusivamente sul punto, il grave, reiterato ed ingiustificato inadempimento dell'obbligo primario e fondamentale di mantenimento della prole, valutato unitamente alle carenze genitoriali accertate dal Tribunale per i minorenni nei provvedimenti sopra richiamati, giustifica il mantenimento dell'affidamento esclusivo alla madre, in quanto condotta pregiudizievole, altamente sintomatica del profondo disinteresse del per il benessere dei figli. CP_1
In ordine ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, formalizzando la situazione di fatto esistente e tenuto conto dell'età di anni 16 dei gemelli e e di anni 11 di pare opportuno, nell'interesse Per_1 Per_2 Per_3
della prole, stabilire che il padre possa vedere liberamente i figli, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica a sera, inoltre due pomeriggi infrasettimanali da concordare nel rispetto delle esigenze di vita e di studio della prole, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando annualmente la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il giorno di
Natale e quello di Capodanno e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli, tenuto conto delle aumentate esigenze di vita degli stessi, correlate al tempo trascorso dalla separazione ( omologata nel 2017), del buon tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dei maggiori tempi di permanenza presso la madre, del peggioramento della situazione economica del padre ( come sopra detto , disoccupato dal luglio del
2022 ma in possesso di una concreta capacità lavorativa e reddituale in ragione dell'età di 44 anni e dell'esperienza maturata come operaio), comparata con la migliore situazione economica della madre (insegnante con un reddito netto annuale di € 16.690,00 nel 2019, di € 16.707,00 nel 2020, di € 16.912,00 nel 8 2021), rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'epoca della separazione, appare equo e proporzionale confermare l'assegno mensile di € 650, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT..
Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% e determinate, salvo diverso accordo, in base al vigente Protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo in data 5 dicembre 2018.
Passando alla questione relativa alla spettanza dell'assegno divorzile in favore del resistente, va premesso che il Collegio, nella relativa delibazione, intende attenersi, stante l'autorevolezza del precedente, ai nuovi criteri espressi dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n 18287 del 2018
(seguita da Cass. 1882/2019 e dalla giurisprudenza successiva).
Nella riconsiderazione dell'intera materia, le Sezioni Unite (superando il trentennale orientamento risalente a Cass. SU 11490 del 1990) hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte. Hanno quindi affermato i seguenti principi di diritto , così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
9 famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi , anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più ebole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l n 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive , applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà esser espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita famigliare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
L'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie induce a dare rilievo alle seguenti circostanze di fatto:
- i coniugi si sono sposati nel 2008 e separati con ricorso proposto nel 2017, con una convivenza matrimoniale durata 9 anni;
10 - in costanza di matrimonio il nucleo familiare ha goduto di un buon tenore di vita, assicurato dalle attività lavorative dei coniugi, rispettivamente operaio e insegnante;
- il resistente ha regolarmente svolto, in costanza di matrimonio, attività di operaio, senza alcun sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali;
- nella separazione consensuale, i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti, senza riconoscimento di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro;
- attualmente, la ricorrente, come sopra detto, svolge l'attività di insegnante mentre il resistente, seppur disoccupato, in ragione dell'età di 44 anni e della pregressa esperienza professionale, risulta in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
In tale contesto, tenuto conto, sotto il profilo assistenziale, che il ha CP_1
piena capacità lavorativa e reddituale e, sotto il profilo compensativo, che non risulta che lo stesso abbia rinunciato, al fine di agevolare la carriera della moglie o per scelte e ruoli condivisi, a realistiche occasioni professionali, la richiesta di assegno divorzile deve essere rigettata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Notaresco in data 11/05/2008 da e Controparte_1 Pt_1
[...]
11 2) conferma, l'affidamento esclusivo della prole alla madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere i figli minori con sé a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica a sera;
inoltre due pomeriggi infrasettimanali, da concordare con la madre nel rispetto delle esigenze di vita e di studio della prole, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando annualmente la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il giorno di Natale e quello di
Capodanno nonché 15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
4) conferma le condizioni della separazione in ordine al mantenimento dovuto dal padre per la prole;
5) pone le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori al 50%, da determinare, salvo diverso accordo, in base al vigente Protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Teramo in data 5 dicembre 2018;
6) rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
7) condanna al pagamento delle spese processuali che si Controparte_1
liquidano per compensi in complessivi € 5.000, 00, oltre rimb. forf. IVA e
CAP come per legge;
8) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 18 settembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo )
12 13
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 1375/2021 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'avv. Monica Passamonti.
Ricorrente
CONTRO
1 , rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Giannicola Scarciolla.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 24/04/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/05/2021, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 11/05/2008 nel Controparte_1
Comune di Notaresco, da cui erano nati i gemelli figli e (il Per_1 Per_2
21/09/2008) e (il 29/11/2013) e che, con decreto di questo Tribunale in Per_3
data 11/09/2017, era stata omologata la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare l'affidamento esclusivo della prole in suo favore, stabilendo che il padre potesse frequentarli un sabato ogni 15 giorni dalle ore 14 alle ore 19, in presenza dei nonni paterni ovvero in sua presenza;
aumentare ad € ad 750, 00 l'assegno mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, in ragione di € 250,00 ciascuno, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi, da regolare come da vigente Protocollo con il COA di Teramo in data 5/12/2018.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- l'accordo di separazione conteneva la previsione dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, con facoltà per il padre di vedere i figli tutti i sabati, dalle 14:00 alle 20:00, alla presenza dei nonni materni o della madre, sulla base del decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila e
2 l'obbligo del padre di versare mensilmente l'assegno di € 650 a titolo di mantenimento dei figli;
- il resistente aveva omesso di provvedere al pagamento del concordato mantenimento, sicchè aveva ottenuto il sequestro conservativo del TFR spettante all'obbligato nonché l'ordine giudiziale di versamento diretto dell'assegno mensile da parte del datore di lavoro del;
CP_1
- a seguito del licenziamento, quest'ultimo continuava a non corrispondere il mantenimento per la prole;
- erano fallite le trattative per addivenire al divorzio congiunto, in quanto il resistente pretendeva di ridurre ad € 100 l'assegno di mantenimento per ciascun figlio, accampando il suo stato di disoccupazione, perdurante da oltre due anni, senza che lo stesso si fosse attivato per trovare un altro lavoro.
Nel costituirsi in giudizio, , pur non opponendosi alla domanda Controparte_1
di divorzio, ha contestato la prospettazione della ricorrente ed ha chiesto:
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà di frequentarli liberamente, previo accordo con la stessa;
la riduzione ad € 100 dell'assegno mensile dovuto per il mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con spese straordinarie al 50% tra i genitori;
il riconoscimento dell'assegno divorzile di € 350,00.
In particolare, ha dedotto che :
- non sussistevano i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo della prole alla madre, poiché “ le problematiche” personali sussistenti all'epoca della separazione erano state superate ed aveva recuperato un buon rapporto con i figli che, d'accordo con la ricorrente, teneva con sé, oltre che nei giorni stabiliti nell'accordo, anche durante il fine
3 settimana( alternativamente con la madre) dal venerdì alla domenica e durante i periodi festivi;
- la propria situazione economica era nettamente peggiorata rispetto all'epoca della separazione, essendo stato licenziato in data 28/1/2019 dall'azienda RI S.r.l. , senza riuscire a trovare una nuova stabile occupazione;
- era privo, senza colpa, di adeguati mezzi di sostentamento, sicchè , a fronte del proprio stato di bisogno e della buona situazione reddituale della moglie ( insegnante con lo stipendio di circa 1.700,00 € mensili) aveva diritto all'assegno divorzile.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 21/01/2022, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi – ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898 e succ. modificazioni:
- conferma le disposizioni della separazione in atto in ordine al mantenimento ed affidamento della prole, in assenza di fatti idonei alla modifica richiesta;
- rigetta allo stato la richiesta di assegno divorzile avanzata dal resistente per essere il medesimo in grado di procurarsi adeguati redditi propri, tenuto conto della sua capacità e potenzialità lavorativa, correlate alla giovane età ed alle pregresse esperienze lavorative.
Passato il procedimento alla fase conteziosa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ed espletata l'istruttoria con l'assunzione dell'interrogatorio formale del resistente e della prova testimoniale, la causa, all'udienza del 24/04/2024 – svolta mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – è stata rimessa alla deliberazione del Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando alla questione controversa relativa all'affidamento della prole, ritiene il Collegio di dover confermare l'affidamento esclusivo alla madre, come già disposto, in via provvisoria ed urgente, con ordinanza presidenziale in data
21/02/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898.
Sul punto, va premesso che le stesse parti, in sede di separazione consensuale, avevano concordemente stabilito l'affidamento esclusivo della prole alla madre, recependo le disposizioni impartite dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila con decreto in data 20/02/2017 ( allegato al fascicolo d'ufficio della separazione personale dei coniugi ), in forza del quale il era stato sospeso CP_1
dalla responsabilità genitoriale, con incarico ai Servizi Sociali di organizzare incontri protetti tra i minori ed il genitore, previa valutazione psichiatrica del padre e previa valutazione dei suo rapporto con le sostanze stupefacenti tramite
5 invio al SER-T. Il suddetto procedimento de potestate era stato avviato, su iniziativa del PMM, all'esito dell'informativa dei CC di Notaresco in cui si segnalavano gravi criticità del nucleo famigliare correlate a condotte pregiudizievoli del ed in particolare violenze fisiche poste in essere CP_1
dal medesimo in danno della moglie ( documentate nel referto medico del pronto soccorso dell'Ospedale di Atri, attestante le cure prestate alla cui era Pt_1
stato diagnosticato “ trauma contusivo piramide nasale , zigomo ex, braccio dx” con prognosi di 7 giorni” ), tentativi di suicidio e stato di tossicodipendenza del resistente.
Con successivo decreto in data 15 maggio 2017, il TM, dichiarando la propria incompetenza in favore del Tribunale di Teramo in ragione della instaurazione della causa di separazione personale dei coniugi, ha incaricato i SS , fino a diversa statuizione del TO, di regolamentare il rapporto padre-figli prevedendo incontri alla presenza dei nonni paterni, cui anche la madre si era mostrata favorevole. Nella motivazione del suddetto provvedimento ( allegato al fascicolo d'ufficio della causa separativa) si dà atto della presenza ( riferita dai SS) di problematiche di tossicodipendenza del padre ( che già in passato aveva effettuato un percorso in comunità terapeutica ed era attualmente in carico al ser.D di Giulianova), di tentativi di suicidio del medesimo nella fase iniziale della separazione ( non accettata dal ) e della valutazione CP_1
psichiatrica e psicologica in cui si concludeva per “ una personalità fondamentalmente mal strutturata ed immatura, in assenza di un chiaro disturbo, o al più un disturbo della personalità NAS con caratteristiche miste, diagnosticabile rispetto al sommarsi di tratti di personalità patologica riconducibili a più disturbi ma non sufficienti a configurarne” ( v relazione CSM
Giulianova del 28/04/2017).
Occorre inoltre aggiungere che, nel periodo successivo all'omologa della separazione, il ha omesso di versare l'assegno mensile concordato CP_1
6 a titolo di mantenimento dei tre figli, come accertato da questo Tribunale con decreto in data 22/6/2018 emesso ai sensi dell'art. 156 c.c., con il quale è stato ordinato alla Società RI Srl, datrice di lavoro dell'obbligato, di versare direttamente alla madre l'importo mensile di € 650, oltre rivalutazione monetaria ISTAT ed è stato autorizzato il sequestro delle somme dovute al a titolo di TFR, fino alla concorrenza di € 195.000.000. CP_1
Risulta, inoltre, che il resistente nel gennaio 2019 è stato licenziato dalla
Società RI “ per giusta causa “ , come può desumersi dalla lettera di licenziamento in data 28/01/201 ( cfr. all. 1 comparsa di costituzione del
17/01/2022), nella quale si richiamano precedenti contestazioni di addebiti al lavoratore, le giustificazioni e l'audizione del medesimo e la ritenuta non veridicità delle deduzioni difensive del . CP_1
Nel periodo seguente al licenziamento fino all'attualità , il resistente, seppur dotato di piena capacità lavorativa qualificata ( in ragione della sua giovane età, per essere nato nel 1980 e della pregressa esperienza lavorativa ) , ha svolto solo lavori saltuari, con contratto a tempo determinato, della durata di un mese
(cfr. all. 2 comparsa di costituzione del 17/01/2022), terminato nel luglio del 2022
(cfr. cap. 4 interrogatorio formale : “è vera la circostanza;
Controparte_1
preciso che si tratta di contratti a termine che sono andati avanti fino a luglio
2022”), rimanendo sistematicamente inadempiente agli obblighi di mantenimento della prole.
In tale contesto, appare ravvisabile a carico del padre una condizione di totale disinteresse economico per la vita dei tre figli, concretizzatasi nella violazione, reiterata e prolungata nel tempo, degli obblighi di mantenimento, riconducibile al deliberato proposito di non adempiere, come può evincersi dal fatto che il medesimo, poco tempo dopo il provvedimento emesso da questo Tribunale ai sensi dell'art. 156, vi° co, cc , si posto nella condizione di essere licenziato per giusta causa, senza reperire altra occupazione, pur essendo dotato di
7 concreta e apprezzabile capacità lavorativa e reddituale, per l'esperienza maturata come operaio e la giovane età.
Conclusivamente sul punto, il grave, reiterato ed ingiustificato inadempimento dell'obbligo primario e fondamentale di mantenimento della prole, valutato unitamente alle carenze genitoriali accertate dal Tribunale per i minorenni nei provvedimenti sopra richiamati, giustifica il mantenimento dell'affidamento esclusivo alla madre, in quanto condotta pregiudizievole, altamente sintomatica del profondo disinteresse del per il benessere dei figli. CP_1
In ordine ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, formalizzando la situazione di fatto esistente e tenuto conto dell'età di anni 16 dei gemelli e e di anni 11 di pare opportuno, nell'interesse Per_1 Per_2 Per_3
della prole, stabilire che il padre possa vedere liberamente i figli, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica a sera, inoltre due pomeriggi infrasettimanali da concordare nel rispetto delle esigenze di vita e di studio della prole, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando annualmente la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il giorno di
Natale e quello di Capodanno e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli, tenuto conto delle aumentate esigenze di vita degli stessi, correlate al tempo trascorso dalla separazione ( omologata nel 2017), del buon tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dei maggiori tempi di permanenza presso la madre, del peggioramento della situazione economica del padre ( come sopra detto , disoccupato dal luglio del
2022 ma in possesso di una concreta capacità lavorativa e reddituale in ragione dell'età di 44 anni e dell'esperienza maturata come operaio), comparata con la migliore situazione economica della madre (insegnante con un reddito netto annuale di € 16.690,00 nel 2019, di € 16.707,00 nel 2020, di € 16.912,00 nel 8 2021), rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'epoca della separazione, appare equo e proporzionale confermare l'assegno mensile di € 650, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT..
Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% e determinate, salvo diverso accordo, in base al vigente Protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo in data 5 dicembre 2018.
Passando alla questione relativa alla spettanza dell'assegno divorzile in favore del resistente, va premesso che il Collegio, nella relativa delibazione, intende attenersi, stante l'autorevolezza del precedente, ai nuovi criteri espressi dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n 18287 del 2018
(seguita da Cass. 1882/2019 e dalla giurisprudenza successiva).
Nella riconsiderazione dell'intera materia, le Sezioni Unite (superando il trentennale orientamento risalente a Cass. SU 11490 del 1990) hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte. Hanno quindi affermato i seguenti principi di diritto , così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
9 famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi , anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più ebole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l n 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive , applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà esser espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita famigliare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
L'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie induce a dare rilievo alle seguenti circostanze di fatto:
- i coniugi si sono sposati nel 2008 e separati con ricorso proposto nel 2017, con una convivenza matrimoniale durata 9 anni;
10 - in costanza di matrimonio il nucleo familiare ha goduto di un buon tenore di vita, assicurato dalle attività lavorative dei coniugi, rispettivamente operaio e insegnante;
- il resistente ha regolarmente svolto, in costanza di matrimonio, attività di operaio, senza alcun sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali;
- nella separazione consensuale, i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti, senza riconoscimento di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro;
- attualmente, la ricorrente, come sopra detto, svolge l'attività di insegnante mentre il resistente, seppur disoccupato, in ragione dell'età di 44 anni e della pregressa esperienza professionale, risulta in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
In tale contesto, tenuto conto, sotto il profilo assistenziale, che il ha CP_1
piena capacità lavorativa e reddituale e, sotto il profilo compensativo, che non risulta che lo stesso abbia rinunciato, al fine di agevolare la carriera della moglie o per scelte e ruoli condivisi, a realistiche occasioni professionali, la richiesta di assegno divorzile deve essere rigettata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Notaresco in data 11/05/2008 da e Controparte_1 Pt_1
[...]
11 2) conferma, l'affidamento esclusivo della prole alla madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere i figli minori con sé a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica a sera;
inoltre due pomeriggi infrasettimanali, da concordare con la madre nel rispetto delle esigenze di vita e di studio della prole, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando annualmente la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il giorno di Natale e quello di
Capodanno nonché 15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
4) conferma le condizioni della separazione in ordine al mantenimento dovuto dal padre per la prole;
5) pone le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori al 50%, da determinare, salvo diverso accordo, in base al vigente Protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Teramo in data 5 dicembre 2018;
6) rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
7) condanna al pagamento delle spese processuali che si Controparte_1
liquidano per compensi in complessivi € 5.000, 00, oltre rimb. forf. IVA e
CAP come per legge;
8) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 18 settembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo )
12 13