Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 7503/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7503/2022 promossa da: avv. VINCENZO , in proprio e nella qualità di procuratore della SI.ra , Pt_1 Parte_2
con domicilio eletto presso il proprio studio in Maddaloni, alla via Guglielmo Marconi 62 Palazzo
Corbo
-attore- nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1 ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla Via Armando Diaz, 11
-convenuto-
OGGETTO: opposizione decreto rigetto liquidazione gratuito patrocinio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 01.10.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. l'avv. Vincenzo d'Errico e la SI.ra Parte_2 convenivano in giudizio il dinanzi all'adito Tribunale al fine di sentir Controparte_1
pagina 1 di 5
al pagamento in favore dell'avv. Vincenzo d'Errico i compensi spettanti dovuti all'avv. Vincenzo
[...]
d'Errico per l'opera professionale prestata in favore della SI.ra nel giudizio iscritto al n. Parte_2
2034/2012 R.G. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere GUL dr.ssa Flora Vollero definito con sentenza n. 1443/2015, nel giudizio di opposizione ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 8074/2017 R.G. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Prima Sezione Civile G.U. dr.ssa Renata Russo definito con l'ordinanza del 30.11.2020, nel giudizio di legittimità iscritto al n. 4305/2021 R.G. definito con ordinanza della Cassazione n. 25909/2022 e nel presente giudizio in riassunzione a seguito di cassa- zione con rinvio e ciò in ragione della sua natura contenziosa”.
Si costituiva il contestando integralmente il ricorso, concludendo per il suo Controparte_1
rigetto.
Disposto il mutamento di rito, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, a scioglimento dell'ordinanza di riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 01.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, appare opportuno sintetizzare i termini della vicenda: la SI.ra , ricorrente in Parte_2
un giudizio ex art. 442 c.p.c., promosso nei confronti della Regione Campania e del Comune di
Maddaloni ed incardinato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro rg
2034/2012, chiedeva ed otteneva con delibera del COA del 27.06.2012 prot. n. 3705/2012 di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
Nel corso della prima udienza di discussione del ricorso l'avv. D'Errico, difensore della ricorrente, depositava agli atti del procedimento copia della delibera di ammissione e chiedeva liquidarsi le spese di giudizio a carico dello Stato.
Il ricorso veniva deciso con sentenza n. 1443/2015, che rigettava la domanda disponendo la compensazione delle spese tra tutte le parti, senza nulla disporre in ordine alla istanza di liquidazione delle spese a carico dello Stato, ragion per cui l'avv. d'Errico, in virtù del provvedimento di ammissione della SI.ra al gratuito patrocinio, formulava autonoma istanza di liquidazione ai Pt_2 sensi dell'art. 83 D.P.R. 30/05/2002 n. 115, comma 2. Il GUL dr.ssa Flora Vollero, con decreto depositato in cancelleria in data 01.08.2017, rigettava l'istanza di liquidazione sul rilievo della pretesa incompatibilità tra la richiesta di attribuzione delle spese ex art. 93 c.p.c., formulata dal difensore nel ricorso introduttivo del giudizio ed il gratuito patrocinio, nel senso che la detta richiesta doveva ritenersi rinuncia implicita al beneficio di legge concesso alla SI.ra . Pt_2
pagina 2 di 5 Avverso il detto decreto veniva proposta opposizione con ricorso ex art. 170 d.p.r. 115/2002 e 702 bis c.p.c., convenendo in giudizio il dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_1
Vetere per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia così provvedere: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato di rigetto dell'istanza di liquidazione avanzata dall'avv. Vincenzo d'Errico e, per l'effetto, previa revoca del provvedimento opposto, liquidare in favore dell'avv. Vincenzo d'Errico, difensore no-minato dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese, diritti ed ono-rari del giudizio ai sensi del vigente DM 55/2014 oltre 15% delle spese generai, iva e cpa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione avente carattere contenzioso”.
Il giudizio di opposizione iscritto al n. 8074/2017 R.G. veniva definito con l'ordinanza dell'8.03.2021, con la quale il G.U. dott.ssa Renata Russo così provvedeva: “– Rigetta il ricorso proposto;
–
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dal che Controparte_1 liquida in euro 811,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute come per legge”.
Avverso la detta ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentava:
“Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1 e 83 nonchè dell'art. 93
c.p.c. e degli artt.li 3 e 24 della Costituzione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”.
Il ricorso per cassazione iscritto al n. 4305/2021 R.G. è stato da ultimo definito dalla Suprema Corte di
Cassazione con ordinanza n. 21909/2022 dell'11.07.2022 che ha così provveduto: “La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, e cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio”.
A seguito della cassazione con rinvio, i ricorrenti hanno riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere la liquidazione dei compensi dovuti all'avv. Vincenzo
d'Errico per l'opera professionale prestata nel giudizio iscritto al n. 2034/2012 R.G. del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere GUL dr.ssa Flora Vollero definito con sentenza n. 1443/2015, nel giudizio di opposizione ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 8074/2017 R.G. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere Prima Sezione Civile G.U. dr.ssa Renata Russo, definito con l'ordinanza del 30.11.2020, nel giudizio di legittimità iscritto al n. 4305/2021 R.G., definito con ordinanza della Cassazione n.
25909/2022 e nel presente giudizio in riassunzione.
Così riassunti i fatti, alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio richiamata, la domanda dei ricorrenti deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, in quanto gli hanno chiarito che l'orientamento seguito da Codesto Tribunale, secondo cui la richiesta di CP_4
attribuzione delle spese doveva intendersi come rinuncia al beneficio e che ha portato, quindi, al rigetto dell'istanza di liquidazione delle spese, era conforme ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità
pagina 3 di 5 superato dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, con la pronuncia a Sezioni Unite
n. 8561/2021, con la quale ha chiarito che <La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente
l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente>>. Tale principio è stato anche confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 09/09/2024, n. 24172 e Cass. civ., Sez. I, Ord.,
09/09/2024, n. 24164).
Pertanto, venendo meno il motivo di rigetto dell'istanza di liquidazione, che l'avv. D'Errico aveva presentato nell'ambito del giudizio celebratosi innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere rg 2034/2012, deve ritenersi meritevole di accoglimento la richiamata istanza.
Nella liquidazione dei compensi relativi al giudizio rg 2034/2012 può farsi riferimento alla nota spese allegata dall'avv. D'Errico, che applica i valori medi previsti dal dm ratione temporis applicabile, con la riduzione del 50% prevista per il gratuito patrocinio, con la precisazione che non si terrà conto dell'aumento richiesto ex art. 4 comma 1bis del d.m. cit.
In merito all'esclusione della maggiorazione richiesta, si osserva che non sono stati rinvenuti negli atti processuali depositati dall'avv. D'Errico collegamenti ipertestuali, ma solo l'uso di parole in grassetto, che si ritiene non abbiano avuto un'effettiva utilità, in quanto l'assenza del collegamento ipertestuale non ha agevolato la consultazione dell'atto evidenziato.
Considerato che l'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse, non risultando revocata l'ammissione, andranno liquidate in favore dell'avv.
D'Errico anche le spese relative ai connessi procedimenti (giudizio di opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione rg 8074/2017; giudizio di Cassazione rg 4205/2021), nonché le spese del presente giudizio.
Anche per i successivi giudizi si può tener conto della nota spese allegata, sempre con esclusione della maggiorazione per le motivazioni già indicate.
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pagina 4 di 5 In conclusione, all'avv. D'Errico andrà riconosciuta a carico dell'Erario, a titolo di compenso per l'attività prestata in favore della SI.ra , ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con Parte_2 delibera del COA del 27.06.2012 prot. n. 3705/2012, la complessiva somma di € 3493,00 oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge (di cui € 980,50 per il giudizio rg 2034/2012; € 810,00 per il giudizio rg 8074/2017; € 892,50 per il giudizio di Cassazione rg 4205/2021 ed € 810,00 per il presente giudizio).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1
al pagamento in favore dell'avv. D'Errico, a titolo di compenso per l'attività CP_3
professionale espletata in favore della SI.ra , ammessa al gratuito patrocinio, in relazione Pt_2 ai diversi giudizi richiamati nella parte motiva, della complessiva somma di € 3.493,00 oltre
15% di rimborso forfettario, iva e cpa.
S.M.C.V., 23/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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