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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 7762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7762 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 780/2018, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F.: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...] presso lo studio dell'Avv. Rosaria
Papazzo che lo rappresenta e difende;
ATTORE
E
,(CF: ), nata a [...] il [...] res.te CP_1 C.F._2
in Napoli alla via Petrarca n. 93, elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla Via
Zuppetta n.13 dall'Avv. Luigi Marchitto che la rappresenta e difende nella qualità di erede di (C. F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._3
05/01/43;
CONVENUTA
1 (C.F. ), in persona dell'Amm.re p.t. Controparte_2 P.IVA_1
Rag. nato a [...] il [...], elett.te dom.to in Napoli alla Controparte_3
Via F. M. Briganti, 203 presso lo Studio dell'Avv. Claudia Feola che lo rappresenta e difende;
CHIAMATO IN CAUSA
UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A., con sede legale e direzione in Bologna (BO) Via
Stalingrado n. 45 – 40128, C.F., P.I. ed iscrizione al registro delle Imprese di Bologna
n. , Società soggetta all'attività direzione e coordinamento di Unipol P.IVA_2
Gruppo Finanziario S.p.a. e facente parte del gruppo assicurativo Unipol, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 046, in persona del procuratore ad negotia Dr.
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura Controparte_4
speciale del 3/06/2014 per Notaio Dott. di Bologna, ai nn. Persona_2
77059/6733 di rep./fasc., elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via M.
Cervantes n. 64, presso lo studio dell'avv. Maria D'Aranno, che la rappresenta e difende.
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attore in data 17.03.2025, dalla convenuta in data 12.01.2025, dal in data 14.03.2025, dalla Unipol in CP_2
data 14.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , assumendo di essere Parte_1
proprietario di un locale/deposito sito nel cortile del fabbricato del Condominio Via
2 Foria n. 242, conveniva in giudizio al fine di sentir Persona_1
dichiarare la responsabilità della stessa in ordine ai danni subiti dalla merce antica ivi depositata a causa di infiltrazioni provenienti da condotta privata posta all'interno dell'abitazione della medesima convenuta, verificatisi nel mese di agosto dell'anno
2015. Precisava l'attore che i danni alle pareti del predetto locale/deposito
(quantificati in € 900,00) erano stati già risarciti dalla compagnia Unipolsai Ass.ni
S.p.a.
L'attore quantificava quindi i danni subiti dalla merce antica in € 20.200,00, oltre l'importo di € 5.000,00 a titolo di lucro cessante e danno emergente.
Così concludeva l'odierno attore: “Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della signora nella causazione delle infiltrazioni descritte Persona_1
in premessa e per l'effetto:-condannare la signora al Persona_1
risarcimento in favore del signor di tutti i danni alla merce antica Parte_1
come indicata alla lettera b della premessa del presente atto provocati dalle suddette infiltrazioni, quantificati in € 20.200,00 come da preventivo lavori N. A/200 della R
& R RESTAURO E RECUPERI Di Francesco Ciervo;
Condannare la signora
al risarcimento del maggior danno patito dal signor Persona_1
in conseguenza al deprezzamento economico e commerciale della Parte_2
merce antica danneggiata dalle infiltrazioni, nonché al risarcimento del danno economico, patrimoniale, danno emergente e lucro cessante patito dal signor
[...]
per la impossibilità/mancata vendita della merce danneggiata dalle Pt_1
infiltrazioni quantificato in € 5000,00 il tutto nella misura maggiore e/o minore determinata dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio che sin d'ora si richiede. Il tutto nei limiti di € 26.000,00. Condannare, infine, la signora al Persona_1
pagamento spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione alle procuratrici costituite anticipatarie”.
In data 20.04.2018 si costituiva in giudizio che, nel Persona_1
contestare la domanda attorea, chiedeva di poter integrare il contraddittorio nei confronti del Condominio Via Foria n. 242, affinchè questi chiamasse in garanzia la
3 Unipolsai S.p.a., con il quale detto Ente aveva in essere polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi n. 00638000938560;
Così concludeva la convenuta “Perché l'On.le Giudice adito, voglia Per_1
autorizzare la chiamata in causa del Condominio di via Foria, 242 Napoli, in persona dell'Amm.re p.t. ed all'uopo voglia differire la data della prima udienza.
Preliminarmente ordinare a parte Attrice di esperire la procedura preliminare di mediazione . Sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. Nel merito rigettare la domanda attorea perché Parte_1
inammissibile, improcedibile ed infondata e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento in favore della Sig.ra delle spese e compensi Persona_1
di difesa, con attribuzione al procuratore costituito, anticipatario . Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni e difese, chiede di essere tenuto indenne in virtù del contratto assicurativo in essere stipulato tra il
Condominio di via Foria , 242 Napoli in persona dell'Amm.re p.t., chiamato in
Causa, e l ”. Controparte_5
In data 12.12.2018 si costituiva in giudizio il chiamato , che contestava la CP_2
domanda attorea e ogni addebito di responsabilità, chiedendo comunque lo spostamento della prima udienza, al fine di poter integrare il contraddittorio nei confronti di Unipolsai Ass.ni S.p.a., al fine di essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Perché l'On.le Giudice adito, voglia, previa chiamata in garanzia della UnipolSai Ass.ni S.p.a. in persona del l.r.p.t.: preliminarmente rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile ed infondata. Ordinare a parte Attrice di esperire la procedura preliminare di mediazione. Sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. e, per l'effetto, condannarlo a favore del Parte_1 [...]
in persona dell'Amm.re p.t. Rag. , al pagamento Controparte_2 Controparte_3
delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore costituito anticipatario. Nell'ipotesi in cui l'On.le Giudicante non dovesse ritenere fondate le
4 eccezioni e difese spiegate, ritenendo provati gli assunti attorei, chiede di essere tenuto indenne in virtù del contratto assicurativo in essere stipulato con l
[...]
, chiamato in garanzia”. CP_5
Veniva autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
In data 17.04.2019 si costituiva la la quale preliminarmente Controparte_6
contestava estensivamente la domanda attorea, deducendo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva nonché la prescrizione dell'azione di garanzia/manleva formalizzata dal convenuto . CP_2
Tanto premesso, l'odierna chiamata così concludeva le proprie difese: “Affinché il
Giudice adito: A) Voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Unipolsai
S.p.a.;B) Voglia dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento nonché del diritto alla manleva azionata dal convenuto;
C) Voglia dichiarare la CP_2
nullità dell'atto di citazione, nonché dell'atto di chiamata in causa, ex artt. 163, 164,
311 e 318 c.p.c.; D) nel merito, Voglia rigettare in ogni caso la domanda attorea per sua integrale infondatezza in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
E) Voglia verificare i limiti di garanzia previsti in polizza e limitare
l'indennizzo ai danni effettivi, al netto della franchigia, restando escluse le spese non espressamente previste e gli ulteriori oneri anche legali;
F) ove mai il giudicante dovesse in qualche modo ritenere di accogliere la domanda attorea, VOGLIA
PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE EX D.M. 10 MARZO
2014 N. 55, le cui disposizioni si applicano a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (ART. 28); G) Vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione”.
Ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice e da parte convenuta, all'udienza del 25.06.2024 venivano ascoltati il teste di parte attrice Testimone_1
ed il teste di parte convenuta CP_1
Nelle more del giudizio decedeva la convenuta Il Persona_1
procedimento in epigrafe indicato dinanzi al Tribunale di Napoli RG 780-2018 veniva interrotto e di poi riassunto nei confronti della figlia ed erede sig.ra CP_1
5 che, pertanto, assumeva la qualità di parte convenuta. CP_1
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviataper la precisazione delle conclusioni alla data del 14.03.2025, ove venivano concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si respinge l'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che, come documentalmente comprovato dagli atti di causa, è stato ritualmente esperito il procedimento di mediazione in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 28/2010.
Sempre in via preliminare giova rigettare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.
La nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
- sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni. Relativamente alla causa petendi è noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi
Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento
6 della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Venendo alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva per difetto della prova della proprietà dei beni mobili antichi, l'attore ha offerto in produzione i rilievi fotografici degli oggetti, deducendo di essere nel possesso dei beni custoditi nel locale di sua proprietà, rilevando che in ossequio agli art. 1147 e art. 1153 cc, il possesso dei beni così come descritti ne costituiva il titolo legittimante la pretesa.
Il principio di cui all'art. 1153 riflette, oltre al profilo specifico degli acquisti a non domino, un orientamento più generale dell'ordinamento volto a tutelare l'apparenza del possesso per i beni mobili, proprio in ragione della loro natura ontologicamente differente rispetto ai beni immobili. L'impossibilità di garantire per i beni mobili una pubblicità legale analoga a quella assicurata dal registro immobiliare comporta, infatti, che la titolarità degli stessi venga desunta prevalentemente dal possesso, il quale, in mancanza di elementi contrari, è considerato manifestazione di un titolo legittimo.
In tale ottica risulta altresì consolidato in giurisprudenza e dottrina il principio secondo cui i beni mobili rinvenuti all'interno di un immobile si presumono appartenere al soggetto che detiene, a qualsiasi titolo, la disponibilità esclusiva del medesimo immobile. Si tratta di una presunzione di fatto, secondo cui è ragionevole ritenere che i beni che si trovano stabilmente collocati in un immobile siano nella
7 disponibilità, e quindi nella proprietà, di colui che ha la disponibilità del bene principale, cioè l'immobile in cui tali beni si trovano.
Ne consegue che, in assenza di elementi probatori contrari o rivendicazioni specifiche da parte di terzi, non può pretendersi dal possessore dell'immobile una prova rigorosa, documentale, della proprietà dei beni mobili ivi contenuti pervenendo, in tale ipotesi, ad un onore probatorio sproporzionato ed eccessivo, incompatibile con il principio presuntivo che informa la disciplina dei beni mobili.
Passando al merito, deve ritenersi che dall'esame degli atti, il locale appartenente all' attore e posto al piano terra del condominio era adibito a deposito di merce antica avendo in passato l'attore svolto la professione di antiquario. Deve ritenersi provato che i mobili presenti all'interno fossero risultati danneggiati all' esito delle infiltrazioni che avevano interessato il locale dell'attore posto al piano terra del
. CP_2
Tali circostanze risultano invero confermate dalla teste di parte attrice Testimone_1
che all'udienza del 25.06.2024, così riferiva: “Conosco i fatti di causa perché andavo dal sig. per acquistare mobili antichi. Ricordo di essermi recata una Parte_1
prima volta nel 2015 verso il mese di giugno, se ben ricordo, e mi mostrò Pt_1
dei mobili che aveva nel deposito che si trovava nel vicoletto retrostante il negozio ed al quale si accedeva dalla seconda porta a sinistra venendo nel vicoletto. Preciso, inoltre, che questo negozio si trovava in piazza Cavour. Ricordo di essere tornata una seconda volta nel mese di agosto dello stesso anno, di aver fatto ingresso al deposito del sig. e di aver verificato che era interessato da molte Pt_1
infiltrazioni che avevano danneggiato anche i mobili antichi. In particolare, ricordo che vi erano due tavoli, delle sedie e dei comodini”.
Per quanto concerne l'attribuzione della responsabilità, non sussiste alcun margine di dubbio circa la riconducibilità della stessa al chiamato . Quest'ultimo, CP_2
infatti, riconoscendo l'episodio infiltrativo provvedendo anche alla riparazione delle opere murarie, è dunque tenuto al risarcimento dei danni effettivamente subiti dall' attore. Il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è
8 obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, per cui risponde, alla stregua di quanto affermato dall'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini e alle merci e ai beni in essa contenuti.
Poiché trattasi della condotta verticale di adduzione alla montante condominiale che corre sottotraccia nella muratura del vano camera, essa rientra tra le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. in quanto destinata all'uso comune e funzionalmente collegata alle unità immobiliari.
In tale ottica, dunque, la legittimazione passiva del sussiste anche per CP_2
quanto riguarda i danni subiti dai singoli condomini (Corte di cassazione, n. 6849 del
2001; Corte di cassazione, n. 643 del 2003), in quanto, a tal fine, i criteri di ripartizione delle spese necessarie (ex art. 1126 cod. civ.) non incidono sulla legittimazione del nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 cod. civ. (Corte di cassazione, n. 3676 del2006; Corte di cassazione, n. 5848 del 2007; Corte di cassazione, n. 4596 del 2012).
Alla luce di quanto fino ad ora esposto appare evidente che la responsabilità per i danni lamentati grava esclusivamente sul , quale unico soggetto tenuto CP_2
alla custodia e manutenzione delle parti comuni dell'edificio. Ne consegue che risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Unipol, atteso che la copertura assicurativa prevista dalla polizza operante riguarda esclusivamente i danni arrecati a beni dei quali l'assicurato, ossia il Condominio, abbia la custodia, la consegna o la detenzione a qualsiasi titolo. Nel caso di specie, i beni danneggiati risultano invece nella disponibilità esclusiva di un singolo condomino, e non del
, con conseguente esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa. CP_2
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno patrimoniale, si fa espresso rinvio alla perizia stragiudiziale redatta dalla Compagnia assicurativa e depositata in data
04.03.2025, la quale, a seguito di appositi accertamenti tecnici, ha provveduto a individuare e a determinare in maniera analitica l'entità dei pregiudizi subiti che
9 risultano pari ad € 3.930,00.
Tale importo risulta dunque così determinato: “manodopera di n.2 restauratori per i seguenti mobili 1) restauro coppia consolle con intarsi;
2) comò a 3 cassetti;
3) consolle singola;
4) tavolo in legno di noce apribile;
5) coppia di sedie;
5) tavolo inglese in mogano;
7) cantonale in noce e servante impallacciata” € 3.984,00.
Per il materiale di consumo occorrente e cioè cera lacca, antigraffio per legno, smacchiatore antitarme ecc,€ 350,00.
Tale elaborato peritale costituisce pertanto il documento di riferimento per la valutazione economica dei danni lamentati, in quanto frutto di una disamina tecnica puntuale e precisa.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del chiamato e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri CP_2
di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e condanna il Parte_1
in persona dell'Amm.re p.t. Rag. Controparte_2 CP_3
al risarcimento dei danni che liquida nella misura complessiva di €3.930,00
[...]
IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al
10 saldo.
-condanna il in persona dell'Amm.re p.t. Rag. Controparte_2
al pagamento delle spese di lite che liquida in € 237,00 per spese Controparte_3
ed € 1.278,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Napoli, in data 3.09.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Valletta
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 780/2018, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F.: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...] presso lo studio dell'Avv. Rosaria
Papazzo che lo rappresenta e difende;
ATTORE
E
,(CF: ), nata a [...] il [...] res.te CP_1 C.F._2
in Napoli alla via Petrarca n. 93, elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla Via
Zuppetta n.13 dall'Avv. Luigi Marchitto che la rappresenta e difende nella qualità di erede di (C. F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._3
05/01/43;
CONVENUTA
1 (C.F. ), in persona dell'Amm.re p.t. Controparte_2 P.IVA_1
Rag. nato a [...] il [...], elett.te dom.to in Napoli alla Controparte_3
Via F. M. Briganti, 203 presso lo Studio dell'Avv. Claudia Feola che lo rappresenta e difende;
CHIAMATO IN CAUSA
UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A., con sede legale e direzione in Bologna (BO) Via
Stalingrado n. 45 – 40128, C.F., P.I. ed iscrizione al registro delle Imprese di Bologna
n. , Società soggetta all'attività direzione e coordinamento di Unipol P.IVA_2
Gruppo Finanziario S.p.a. e facente parte del gruppo assicurativo Unipol, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 046, in persona del procuratore ad negotia Dr.
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura Controparte_4
speciale del 3/06/2014 per Notaio Dott. di Bologna, ai nn. Persona_2
77059/6733 di rep./fasc., elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via M.
Cervantes n. 64, presso lo studio dell'avv. Maria D'Aranno, che la rappresenta e difende.
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attore in data 17.03.2025, dalla convenuta in data 12.01.2025, dal in data 14.03.2025, dalla Unipol in CP_2
data 14.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , assumendo di essere Parte_1
proprietario di un locale/deposito sito nel cortile del fabbricato del Condominio Via
2 Foria n. 242, conveniva in giudizio al fine di sentir Persona_1
dichiarare la responsabilità della stessa in ordine ai danni subiti dalla merce antica ivi depositata a causa di infiltrazioni provenienti da condotta privata posta all'interno dell'abitazione della medesima convenuta, verificatisi nel mese di agosto dell'anno
2015. Precisava l'attore che i danni alle pareti del predetto locale/deposito
(quantificati in € 900,00) erano stati già risarciti dalla compagnia Unipolsai Ass.ni
S.p.a.
L'attore quantificava quindi i danni subiti dalla merce antica in € 20.200,00, oltre l'importo di € 5.000,00 a titolo di lucro cessante e danno emergente.
Così concludeva l'odierno attore: “Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della signora nella causazione delle infiltrazioni descritte Persona_1
in premessa e per l'effetto:-condannare la signora al Persona_1
risarcimento in favore del signor di tutti i danni alla merce antica Parte_1
come indicata alla lettera b della premessa del presente atto provocati dalle suddette infiltrazioni, quantificati in € 20.200,00 come da preventivo lavori N. A/200 della R
& R RESTAURO E RECUPERI Di Francesco Ciervo;
Condannare la signora
al risarcimento del maggior danno patito dal signor Persona_1
in conseguenza al deprezzamento economico e commerciale della Parte_2
merce antica danneggiata dalle infiltrazioni, nonché al risarcimento del danno economico, patrimoniale, danno emergente e lucro cessante patito dal signor
[...]
per la impossibilità/mancata vendita della merce danneggiata dalle Pt_1
infiltrazioni quantificato in € 5000,00 il tutto nella misura maggiore e/o minore determinata dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio che sin d'ora si richiede. Il tutto nei limiti di € 26.000,00. Condannare, infine, la signora al Persona_1
pagamento spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione alle procuratrici costituite anticipatarie”.
In data 20.04.2018 si costituiva in giudizio che, nel Persona_1
contestare la domanda attorea, chiedeva di poter integrare il contraddittorio nei confronti del Condominio Via Foria n. 242, affinchè questi chiamasse in garanzia la
3 Unipolsai S.p.a., con il quale detto Ente aveva in essere polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi n. 00638000938560;
Così concludeva la convenuta “Perché l'On.le Giudice adito, voglia Per_1
autorizzare la chiamata in causa del Condominio di via Foria, 242 Napoli, in persona dell'Amm.re p.t. ed all'uopo voglia differire la data della prima udienza.
Preliminarmente ordinare a parte Attrice di esperire la procedura preliminare di mediazione . Sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. Nel merito rigettare la domanda attorea perché Parte_1
inammissibile, improcedibile ed infondata e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento in favore della Sig.ra delle spese e compensi Persona_1
di difesa, con attribuzione al procuratore costituito, anticipatario . Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni e difese, chiede di essere tenuto indenne in virtù del contratto assicurativo in essere stipulato tra il
Condominio di via Foria , 242 Napoli in persona dell'Amm.re p.t., chiamato in
Causa, e l ”. Controparte_5
In data 12.12.2018 si costituiva in giudizio il chiamato , che contestava la CP_2
domanda attorea e ogni addebito di responsabilità, chiedendo comunque lo spostamento della prima udienza, al fine di poter integrare il contraddittorio nei confronti di Unipolsai Ass.ni S.p.a., al fine di essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Perché l'On.le Giudice adito, voglia, previa chiamata in garanzia della UnipolSai Ass.ni S.p.a. in persona del l.r.p.t.: preliminarmente rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile ed infondata. Ordinare a parte Attrice di esperire la procedura preliminare di mediazione. Sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. e, per l'effetto, condannarlo a favore del Parte_1 [...]
in persona dell'Amm.re p.t. Rag. , al pagamento Controparte_2 Controparte_3
delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore costituito anticipatario. Nell'ipotesi in cui l'On.le Giudicante non dovesse ritenere fondate le
4 eccezioni e difese spiegate, ritenendo provati gli assunti attorei, chiede di essere tenuto indenne in virtù del contratto assicurativo in essere stipulato con l
[...]
, chiamato in garanzia”. CP_5
Veniva autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
In data 17.04.2019 si costituiva la la quale preliminarmente Controparte_6
contestava estensivamente la domanda attorea, deducendo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva nonché la prescrizione dell'azione di garanzia/manleva formalizzata dal convenuto . CP_2
Tanto premesso, l'odierna chiamata così concludeva le proprie difese: “Affinché il
Giudice adito: A) Voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Unipolsai
S.p.a.;B) Voglia dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento nonché del diritto alla manleva azionata dal convenuto;
C) Voglia dichiarare la CP_2
nullità dell'atto di citazione, nonché dell'atto di chiamata in causa, ex artt. 163, 164,
311 e 318 c.p.c.; D) nel merito, Voglia rigettare in ogni caso la domanda attorea per sua integrale infondatezza in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
E) Voglia verificare i limiti di garanzia previsti in polizza e limitare
l'indennizzo ai danni effettivi, al netto della franchigia, restando escluse le spese non espressamente previste e gli ulteriori oneri anche legali;
F) ove mai il giudicante dovesse in qualche modo ritenere di accogliere la domanda attorea, VOGLIA
PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE EX D.M. 10 MARZO
2014 N. 55, le cui disposizioni si applicano a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (ART. 28); G) Vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione”.
Ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice e da parte convenuta, all'udienza del 25.06.2024 venivano ascoltati il teste di parte attrice Testimone_1
ed il teste di parte convenuta CP_1
Nelle more del giudizio decedeva la convenuta Il Persona_1
procedimento in epigrafe indicato dinanzi al Tribunale di Napoli RG 780-2018 veniva interrotto e di poi riassunto nei confronti della figlia ed erede sig.ra CP_1
5 che, pertanto, assumeva la qualità di parte convenuta. CP_1
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviataper la precisazione delle conclusioni alla data del 14.03.2025, ove venivano concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si respinge l'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che, come documentalmente comprovato dagli atti di causa, è stato ritualmente esperito il procedimento di mediazione in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 28/2010.
Sempre in via preliminare giova rigettare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.
La nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
- sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni. Relativamente alla causa petendi è noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi
Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento
6 della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Venendo alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva per difetto della prova della proprietà dei beni mobili antichi, l'attore ha offerto in produzione i rilievi fotografici degli oggetti, deducendo di essere nel possesso dei beni custoditi nel locale di sua proprietà, rilevando che in ossequio agli art. 1147 e art. 1153 cc, il possesso dei beni così come descritti ne costituiva il titolo legittimante la pretesa.
Il principio di cui all'art. 1153 riflette, oltre al profilo specifico degli acquisti a non domino, un orientamento più generale dell'ordinamento volto a tutelare l'apparenza del possesso per i beni mobili, proprio in ragione della loro natura ontologicamente differente rispetto ai beni immobili. L'impossibilità di garantire per i beni mobili una pubblicità legale analoga a quella assicurata dal registro immobiliare comporta, infatti, che la titolarità degli stessi venga desunta prevalentemente dal possesso, il quale, in mancanza di elementi contrari, è considerato manifestazione di un titolo legittimo.
In tale ottica risulta altresì consolidato in giurisprudenza e dottrina il principio secondo cui i beni mobili rinvenuti all'interno di un immobile si presumono appartenere al soggetto che detiene, a qualsiasi titolo, la disponibilità esclusiva del medesimo immobile. Si tratta di una presunzione di fatto, secondo cui è ragionevole ritenere che i beni che si trovano stabilmente collocati in un immobile siano nella
7 disponibilità, e quindi nella proprietà, di colui che ha la disponibilità del bene principale, cioè l'immobile in cui tali beni si trovano.
Ne consegue che, in assenza di elementi probatori contrari o rivendicazioni specifiche da parte di terzi, non può pretendersi dal possessore dell'immobile una prova rigorosa, documentale, della proprietà dei beni mobili ivi contenuti pervenendo, in tale ipotesi, ad un onore probatorio sproporzionato ed eccessivo, incompatibile con il principio presuntivo che informa la disciplina dei beni mobili.
Passando al merito, deve ritenersi che dall'esame degli atti, il locale appartenente all' attore e posto al piano terra del condominio era adibito a deposito di merce antica avendo in passato l'attore svolto la professione di antiquario. Deve ritenersi provato che i mobili presenti all'interno fossero risultati danneggiati all' esito delle infiltrazioni che avevano interessato il locale dell'attore posto al piano terra del
. CP_2
Tali circostanze risultano invero confermate dalla teste di parte attrice Testimone_1
che all'udienza del 25.06.2024, così riferiva: “Conosco i fatti di causa perché andavo dal sig. per acquistare mobili antichi. Ricordo di essermi recata una Parte_1
prima volta nel 2015 verso il mese di giugno, se ben ricordo, e mi mostrò Pt_1
dei mobili che aveva nel deposito che si trovava nel vicoletto retrostante il negozio ed al quale si accedeva dalla seconda porta a sinistra venendo nel vicoletto. Preciso, inoltre, che questo negozio si trovava in piazza Cavour. Ricordo di essere tornata una seconda volta nel mese di agosto dello stesso anno, di aver fatto ingresso al deposito del sig. e di aver verificato che era interessato da molte Pt_1
infiltrazioni che avevano danneggiato anche i mobili antichi. In particolare, ricordo che vi erano due tavoli, delle sedie e dei comodini”.
Per quanto concerne l'attribuzione della responsabilità, non sussiste alcun margine di dubbio circa la riconducibilità della stessa al chiamato . Quest'ultimo, CP_2
infatti, riconoscendo l'episodio infiltrativo provvedendo anche alla riparazione delle opere murarie, è dunque tenuto al risarcimento dei danni effettivamente subiti dall' attore. Il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è
8 obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, per cui risponde, alla stregua di quanto affermato dall'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini e alle merci e ai beni in essa contenuti.
Poiché trattasi della condotta verticale di adduzione alla montante condominiale che corre sottotraccia nella muratura del vano camera, essa rientra tra le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. in quanto destinata all'uso comune e funzionalmente collegata alle unità immobiliari.
In tale ottica, dunque, la legittimazione passiva del sussiste anche per CP_2
quanto riguarda i danni subiti dai singoli condomini (Corte di cassazione, n. 6849 del
2001; Corte di cassazione, n. 643 del 2003), in quanto, a tal fine, i criteri di ripartizione delle spese necessarie (ex art. 1126 cod. civ.) non incidono sulla legittimazione del nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 cod. civ. (Corte di cassazione, n. 3676 del2006; Corte di cassazione, n. 5848 del 2007; Corte di cassazione, n. 4596 del 2012).
Alla luce di quanto fino ad ora esposto appare evidente che la responsabilità per i danni lamentati grava esclusivamente sul , quale unico soggetto tenuto CP_2
alla custodia e manutenzione delle parti comuni dell'edificio. Ne consegue che risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Unipol, atteso che la copertura assicurativa prevista dalla polizza operante riguarda esclusivamente i danni arrecati a beni dei quali l'assicurato, ossia il Condominio, abbia la custodia, la consegna o la detenzione a qualsiasi titolo. Nel caso di specie, i beni danneggiati risultano invece nella disponibilità esclusiva di un singolo condomino, e non del
, con conseguente esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa. CP_2
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno patrimoniale, si fa espresso rinvio alla perizia stragiudiziale redatta dalla Compagnia assicurativa e depositata in data
04.03.2025, la quale, a seguito di appositi accertamenti tecnici, ha provveduto a individuare e a determinare in maniera analitica l'entità dei pregiudizi subiti che
9 risultano pari ad € 3.930,00.
Tale importo risulta dunque così determinato: “manodopera di n.2 restauratori per i seguenti mobili 1) restauro coppia consolle con intarsi;
2) comò a 3 cassetti;
3) consolle singola;
4) tavolo in legno di noce apribile;
5) coppia di sedie;
5) tavolo inglese in mogano;
7) cantonale in noce e servante impallacciata” € 3.984,00.
Per il materiale di consumo occorrente e cioè cera lacca, antigraffio per legno, smacchiatore antitarme ecc,€ 350,00.
Tale elaborato peritale costituisce pertanto il documento di riferimento per la valutazione economica dei danni lamentati, in quanto frutto di una disamina tecnica puntuale e precisa.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del chiamato e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri CP_2
di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e condanna il Parte_1
in persona dell'Amm.re p.t. Rag. Controparte_2 CP_3
al risarcimento dei danni che liquida nella misura complessiva di €3.930,00
[...]
IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al
10 saldo.
-condanna il in persona dell'Amm.re p.t. Rag. Controparte_2
al pagamento delle spese di lite che liquida in € 237,00 per spese Controparte_3
ed € 1.278,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Napoli, in data 3.09.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Valletta
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