Sentenza 10 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2003, n. 18839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18839 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
4 ) 7 O 3 E L Glace . 1.8839 /0 3 L C N O , B A 1 REPUBBLICA ITALIANA P E 9 I 9 E 1 D N - 1 O E I 1 - Z C I 1 A 2 R D T . U S L I I A COR E UPREMA DI CASSAZIONE 9 G G 3 E Oggetto R E E N A Off izierea 6 SEZIONI UNITE CIVILI . D 4 T . E S T T I Soc ce T ( N R E олилейнтблоћех Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S A E R.G.N. 14400/02Dott. MA DELLI PRISCOLI- Primo Presidente f.f. Cron. 37769 - Presidente di sezione Dott. Massimo GENGHINI Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI Ud.16/10/03 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO FTConsigliere Dott. Roberto PREDEN - Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso elettivamente dell'avvocato RI ATHENA LORIZIO, che lo lo studio rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO SELVAGGI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente contro 2003 787 NC RI AZ;
-1- - intimata avverso la sentenza n. 4331/01 del Giudice di pace di FIRENZE, depositata il 28/12/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito l'Avvocato Maria Athena LORIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'a.g.a.. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato presso il giudice di pace di Firenze e notificato al Comune di Firenze, la sig.ra Maria Grazia Bianchi propose opposizione, ai 19 sensi dell'art.23 1.n.689 del 1981, avverso la - emessa dalla Cassa di cartella esattoriale concessionario del Firenze, quale Risparmio di delle entrate di quel riscossione servizio di alla sanzione determinata, ai Comune - relativa dell'art.15 della legge n.1497 del 1939, sensi I bellezze naturali, sulla protezione delle nell'importo di lire 1.444.980 (di cui lire 1.400.000 per indennità risarcitoria), nell'ambito di un procedimento di condono edilizio per opere abusive realizzate in area soggetta a tutela paesaggistica. A sostegno della domanda dedusse l'inapplicabilità dell'art.15 della legge 1497/1939 e del d.m.26 settembre 1997; norma che sarebbe applicabile soltanto in relazione ad abusi non condonabili, e la non debenza delle somme addebitate, e chiese che fosse annullata e comunque dichiarata di nessun effetto la cartella di pagamento. Il Comune, costituitosi nel giudizio, eccepi in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del SU Corte di Cassazione (r.n.14400 02) est. V.Proto - 1 - " giudice ordinario, nonché l'incompetenza per del giudice adito, l'inammissibilità materia dell'opposizione avverso la cartella esattoriale, e la carenza di legittimazione passiva del resistente;
nel merito, contestò la fondatezza del ricorso. Con sentenza depositata in data 25 settembre 2001 il giudice di pace accolse l'opposizione, condividendo i rilievi svolti dalla ricorrente in mancata indicazione nella cartella ordine alla esattoriale dell'autorità e del termine relativi all'impugnazione esperibile. 4 Avverso questa decisione il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione in base a sei motivi. Col primo motivo deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Col secondo motivo denuncia l'incompetenza per materia del giudice di pace. Col terzo motivo deduce la carenza di legittimazione passiva del Comune di Firenze, con riferimento alle censure relative alla validità dell'atto. Col quarto motivo sostiene l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo stato impugnato il SU Corte di Cassazione (r.n. 14400 02) est. V.Proto -2- provvedimento di determinazione della sanzione irrogata dal Comune. Col quinto motivo deduce che la sanzione applicata troverebbe la propria fonte nell'art.15 1.n.1497 del 1939, sostituito dall'art.164 del d.lgs.n.490 del 1999, riproduttivo della disciplina anteriore, vigente al momento dell'irrogazione della sanzione, e che l'applicabilità della sanzione stessa, anche in presenza di pratiche di condono edilizio, sarebbe confermata dall'art.2, comma 46, della 1. n. 662 del 1996 conv. nella 1. n.30 del 1997. Col sesto motivo deduce che la mancata indicazione Д nella cartella esattoriale dell'autorità alla quale sarebbe stato possibile ricorrere e del termine per impugnare costituirebbe un'irregolarità non inficiante la legittimità del provvedimento. L'intimata non ha resistito. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione. Col primo motivo si denunciano la violazione della legge n.2248 del 1865, allegato E) sul contenzioso amministrativo;
dei principi generali sul riparto della giurisdizione in relazione alla situazione giuridica soggettiva tutelata e alla qualificazione del potere esercitato dalla pubblica SU Corte di Cassazione (r.n. 14400 02) est. V.Proto -3- amministrazione;
l'errata valutazione delle risultanze del potere amministrativo riguardo alla tutela delle bellezze naturali;
e la violazione dell'art.34 della legge n.80 del 1998. Il ricorrente, sotto un primo profilo, lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che in materia di sanzioni amministrative, irrogate ai sensi dell'art.15 1.1497 del 1939, nell'esercizio un'attività discrezionale della pubblicadi potendo questa scegliere fra amministrazione, l'ordine di demolizione dell'opera abusiva e l'indennità risarcitoria, la posizione del privato Ө sarebbe di interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo. Sotto un ulteriore profilo, deduce che, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n.80 del 1998, con cui al giudice stata attribuita amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, la controversia sarebbe oggi devoluta alla giurisdizione esclusiva di quest'ultimo. La censura, nel suo secondo profilo (pregiudiziale ed assorbente), è fondata, dovendosi ribadire l'indirizzo recentemente espresso da queste S.U. con la sentenza n.7897 del 20 maggio 2003 sulla SU Corte di Cassazione (r.n.14400 02) est. V.Proto -4- questione oggi riproposta all'attenzione del Collegio. E' condivisibile, infatti, il rilevo che, a norma dell'art.34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 (in vigore, ai sensi dell'art.45, dal 1° luglio 1998), poi sostituito dall'art. 7, comma 3, lett.b, della legge 21 luglio 2000, n.205, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed Ө edilizia. E che, secondo principi già enunciati in questa sede (cfr.Cass.S.U.14 luglio 2000, n.494), la disposizione si caratterizza per l'estrema ampiezza della formula adottata, sia nella delimitazione dell'ambito della materia, sia nell'indicazione delle controversie che in tale ambito assumono rilevanza ai fini della determinazione della giurisdizione esclusiva. Essa stabilisce, infatti, che sono compresi nella F materia urbanistica tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e che rientrano nelle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, purché attinenti alla materia urbanistica, le controversie determinate da atti, SU Corte di Cassazione (r.n. 14400 02) est. V.Proto -5- provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, è dicembrestato ritenuto (Cass.S.U.13 2002, n. 17913) che la norma comprende anche le : ingiunzioni in materia edilizia: a sostanziale conferma di un orientamento, già espresso in tema - di sanzioni amministrative per abusi edilizi, che, in base al disposto dell'art.16 della legge 28 giugno 1977, n.10, aveva attribuito in tale materia le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, Cass.30 dicembre 1999, n. 944 e Cass.20 ottobre 1995, n.10923). Il motivo deve essere, dunque, accolto. Resta, pertanto, assorbito l'esame delle ulteriori censure. Conseguentemente, deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio. Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice SU Corte di Cassazione (r.n.14400 02) est. V.Proto -6- amministrativo. Dichiara assorbite le ulteriori censure. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso il 16 ottobre 2003 nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili. MA Bell uscoli Il cons.est. Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Giovan Giambattista Depositata in Cancelleria 10. DIC 2003 JLC CEN ERE C1 Giovanni Giambattista ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) SU Corte di Cassazione (r.n.14400 02) est. V.Proto -7-