Articolo 19 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 18Articolo 20
Versione
29 marzo 1963
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Versione
3 maggio 1968
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Versione
16 gennaio 1971
Art. 19.
Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 e' corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:
2) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dagli Ordini professionali a richiesta del dottore commercialista e sulle parcelle professionali compilate dal dottore commercialista;
3) da lire 1000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie. ((2)) Il contributo di cui al presente articolo e' a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1970, n. 1140 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che al primo comma del presente articolo e' aggiunto il seguente punto: "3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali"
Entrata in vigore il 16 gennaio 1971