Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 08/07/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00593/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2019, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’atto del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-del 16 maggio 2019;
- della successiva ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 12 giugno 2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di -OMISSIS-: i) ha disposto l’annullamento dell’accertamento di conformità ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 dalla stessa presentato con SCIA; ii) le ha ingiunto la demolizione di alcuni interventi, oggetto della ridetta SCIA, effettuati sul suo immobile.
2 - I lavori oggetto della SCIA in discorso hanno riguardato la trasformazione di un portico in locale deposito tramite la chiusura delle parti aperte con gli infissi.
3 - L’annullamento della SCIA è stato disposto perché: i) intervento è stato ritenuto come volto a generare volumetria in una zona vincolata; ii) la SCIA è risultava priva di molti documenti e dell’accertamento di compatibilità ambientale e quindi notevolmente incompleta.
4 – Il ricorso è stato affidato a cinque motivi:
i) esercizio tardivo poteri ex artt. 19 della l. n. 241/1990 e 23 del d.P.R. n. 380/2001;
ii) mancanza nell’annullamento dell’accertamento di conformità dei connotati dell’intervento successivo in autotutela;
iii) e iv) gli interventi oggetto della SCIA sarebbero di modeste dimensioni e sarebbero insuscettibili di generare eccesso di volumetria nonché di alterare la facciata dell’immobile;
v) il Comune avrebbe proceduto all’annullamento senza pronunciarsi sull’istanza di compatibilità ambientale successivamente presentata dalla ricorrente.
5 - Il Comune di -OMISSIS-, pur ritualmente intimato, non si costituito in giudizio.
6 – Il ricorso va respinto, in quanto è infondato.
7 – Il Collegio deve innanzitutto esaminare i primi due motivi di gravame, trattati congiuntamente a motivo della loro struttura unitaria, in quanto sono entrambi basati sull’unico presupposto per cui l’annullamento dell’accertamento di conformità avversato sarebbe riconducibile all’ambito dei poteri stabiliti e normati dagli artt. 19 della l. n. 241/1990 e 23 del d.P.R. n. 380/2001.
In particolare, la ricorrente ha lamentato rispettivamente che l’atto gravato:
- sarebbe intervenuto ad inibire gli effetti della SCIA oltre il termine perentorio stabilito dagli art. artt. 19, commi 3 e 6- bis della l. n. 241/1990 e 23 del d.P.R. n. 380/2001; ii) ove si volesse intendere come intervento di annullamento in autotutela, sarebbe da ritenersi illegittimo per vizio della motivazione in ordine all’interesse pubblico alla caducazione della SCIA.
Tali censure non hanno pregio.
7.1 – Al riguardo è dirimente evidenziare che, come emerge dalla documentazione in atti, lo strumento della SCIA è stato utilizzato dalla ricorrente per porre in essere un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001.
Sennonché, il meccanismo abilitativo di cui all’art. 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001 (nella versione vigente anteriormente all’entrata in vigore del d. l. n. 69/2024, conv. con l. n. 105/2024, applicabile al caso di specie ratione temporis ), non è quello ordinariamente stabilito dall’art. 19 della l. n. 241/1990 per la SCIA, per la cui conclusione non è necessaria l’adozione di alcun provvedimento da parte dell’Amministrazione.
Al contrario, alla stregua del tenore letterale dell’art. 37, comma 4, cit., il Comune deve pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla SCIA in sanatoria: detto provvedimento, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui al citato art. 37, deve rilasciare esplicitamente l’abilitazione edilizia nonché, contestualmente, deve quantificare la sanzione nei confronti del segnalante (cfr. ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, II- bis , n. 7755/2025; T.A.R. Sicilia, Catania, III, n. 2351/2024, n. 2351; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, n. 2055/2024).
Sul punto il Consiglio di Stato, II, n. 1708/2023 ha avuto modo di ritenere che:
- “ il procedimento [innescato con la presentazione della SCIA in sanatoria ndr] può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell'amministrazione procedente, pena la sussistenza di un'ipotesi di silenzio inadempimento ”;
- “ l’art. 37 non prevede esplicitamente un'ipotesi di silenzio significativo, a differenza dell'art. 36 del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, ma al contrario stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento. Dalla lettura della norma emerge che la definizione della procedura di sanatoria non può prescindere dall'intervento del responsabile del procedimento competente a determinare, in caso di esito favorevole, il quantum della somma dovuta sulla base della valutazione dell'aumento di valore dell'immobile compiuta dall'Agenzia del Territorio (T.A.R. Campania Salerno Sez. III, 14-10-2022, n. 2673; T.A.R. Roma, Sez. II quater, 9.4.2020, n. 3851). Al tempo stesso la soluzione appare più conforme alla ratio della sanatoria di opere abusive già realizzate, che necessita di una valutazione espressa dell'amministrazione sulla sussistenza della doppia conformità, rispetto al regime di opere ancora da realizzare alle quali si attaglia la disciplina ordinaria della S.C.I.A., come metodo di semplificazione del regime abilitativo edilizio. Ne deriva che il Comune deve pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla SCIA in sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui al citato art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001 ”.
Già sulla base di tali rilievi risulta evidente che la SCIA in sanatoria presentata dalla odierna ricorrente non soggiaceva al regime dell’art. 19 della l. n. 241/1990.
Conseguentemente non poteva dirsi consolidata, in capo alla medesima ricorrente, alcuna situazione di favore in conseguenza dell’omesso esercizio da parte dell’Amministrazione comunale dei poteri inibitori entro il termine prescritto.
7.2 - A ciò si aggiunga che “ nella Regione Lazio….l’accertamento di conformità degli interventi soggetti a SCIA è soggetto al regime del silenzio-rifiuto, con ciò differenziandosi la disciplina legislativa regionale da quella nazionale; infatti, il testo dell’art. 22, comma 4, della LR Lazio nr. 15/2008 è chiaro nell’indicare che: “Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”. Pertanto, la mancata risposta alla richiesta di accertamento di conformità avrebbe dovuto essere impugnata, con ciò determinandosi un effetto cristallizzato di reiezione dell’istanza che rende sicuramente senza titolo l’opera realizzata e dunque radica il doveroso intervento repressivo dell’Ufficio ” (cfr. in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, II- bis , n. 11331/2024; id., n. 9170/2023).
7.3 - Ne consegue che:
- sia applicando la disciplina nazionale (che prevede – come detto – un provvedimento espresso) sia applicando quella regionale (che prevede il meccanismo del silenzio-rifiuto) il regime giuridico invocato dalla ricorrente e i relativi effetti non erano applicabili e invocabili;
- il silenzio dell’Amministrazione nel termine di legge non ha consolidato alcun effetto abilitativo o assentivo rispetto agli interventi oggetto della SCIA;
- non trovando applicazione il termine decadenziale del potere inibitorio dei trenta giorni, il potere provvedimentale del Comune è rimasto salvo senza alcun limite di tempo, visto che la vigilanza edilizia non incontra limiti temporali: l’esercizio dei poteri di controllo e di repressione degli illeciti rappresenta una delle imprescindibili modalità di cura dell’interesse pubblico affidato all’una o all’altra branca dell’Amministrazione ed è espressione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (cfr. ex multis , Cons. St., II, n. 2807/2025; id., n. 5589/2019; id., n. 5811/2008).
- nessuna norma o principio ostavano quindi all’intervento del Comune con l’atto impugnato che, lungi dal costituire espressione dei poteri inibitori o di autotutela contemplati dall’art. 19 della l. n. 241/1990, rappresenta una chiara espressione dell’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia spettanti all’ente locale in virtù dell’art. -OMISSIS- del d.P.R. n. 380/2001.
Di qui l’infondatezza delle censure proposte basate sull’applicabilità nella specie di un paradigma normativo (quello previsto dall’art. 19 della l. n. 241/1990) ad essa estraneo.
7.4 – Il Collegio soggiunge, per completezza, che alle stesse conclusioni di infondatezza si sarebbe giunti, quand’anche si fosse ritenuta applicabile al caso qui in rilievo l’art. 19 citato.
Al riguardo è sufficiente considerare che:
- fra i motivi di annullamento della SCIA vi è la sua grave incompletezza documentale non integrata in sede procedimentale né tanto meno contestata se non in minima parte nel presente giudizio;
- secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato: i) “ affinché la SCIA (o la DIA) possa essere idonea allo scopo, sono necessarie la sussistenza e la completezza della relativa documentazione, dovendo la stessa, anche se intesa quale atto del privato, corrispondere al modello legale per poter produrre effetti” (Cons. St., VI, n. -OMISSIS-99/2021, n. 2584/2018, n. 1416/2014); ii) “ presupposto indefettibile perché la SCIA possa essere produttiva di effetti è la veridicità delle dichiarazioni e la completezza della documentazione a suo corredo; cosicché, in presenza di una SCIA inesatta o incompleta, permane sempre e comunque il potere di inibire l’attività comunicata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 937/2020 e in senso analogo T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 1601/2014; T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 3869/2016; id., VII, n. 142/2019; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 436/2019).
Così, nel caso in cui, la SCIA risulti, come nella specie, incompleta, la stessa non può ritenersi efficace e come tale abilitante l’esecuzione dell’intervento segnalato, con conseguente obbligo del Comune di archiviarla in ogni tempo – e, quindi, di dichiararne l’inefficacia – conseguentemente ordinando il ripristino dello stato dei luoghi.
In altri termini, ai fini del decorso del termine di controllo “ordinario” sulla S.C.I.A. edilizia, previsto dall’art. 19, commi 3 e 6- bis della l. n. n. 241/1990 (30 giorni) – con conseguente operatività delle condizioni di cui al comma 4, ovvero quelle dell’autotutela – è necessario che la segnalazione sia completa; e di fronte ad una SCIA incompleta, l’inibitoria deve essere adottata senza alcun limite di tempo, visto che la vigilanza edilizia non incontra limiti temporali (cfr. T.A.R. Basilicata, I, n. 458/2024).
8 – Altrettanto non persuasive risultano le censure condensate ai motivi terzo e quarto, i quali sono trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, in quanto sono entrambi focalizzati sulle caratteristiche dell’intervento, che in tesi avrebbe portata limitata e non creerebbe alcuna volumetria aggiuntiva.
Sul punto, è dirimente considerare, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, il carattere pervasivo degli interventi consistenti – come nella fattispecie all’esame - nella chiusura di un’area aperta e delimitata quale un balcone, una loggia o un portico, mediante vetrate apribili parzialmente o totalmente.
Tali interventi, infatti, comportano un aumento della superficie dell’abitazione (a prescindere dalla destinazione del nuovo locale) nonché la modifica della sua sagoma.
Si tratta di interventi che per la loro rilevanza rendono necessario il permesso di costruire e non possono dar luogo a pertinenze in senso urbanistico (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n. 469/2022).
Il nuovo locale creato per effetto della chiusura, infatti, a prescindere dalla sua destinazione, viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie (cfr. ex multis , Cons. Stato, VI, n. 5801/2018; id. n. 6720/2019).
E nella specie alcun permesso di costruire è stato richiesto né tanto meno ottenuto per gli interventi compiuti dalla ricorrente, così come del resto è stato per la preventiva autorizzazione paesaggistica. Si consideri, infatti, che l’immobile di sua proprietà è posto all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, nella quale sono ammessi solo interventi di restauro e risanamento conservativo, dai quali certamente esulano quelli oggetto della SCIA in sanatoria.
Di qui:
- l’inconferenza delle deduzioni ricorsuali volte a qualificare la portata dell’intervento sulla base del solo dato (in sé neutro) delle attività in cui si concretizza, dovendosi piuttosto avere riguardo alla sua complessiva dimensione effettuale sul fabbricato (in termini di incremento dei volumi interni nonché di modifica della sagoma e della superficie globale dell’edificio);
- l’inapplicabilità dell’allegato A dell’art. 2, comma 1 del d.P.R. n. 31/2017, nella parte in cui esenta dalla richiesta dell’autorizzazione paesaggistica le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici; e ciò proprio in considerazione della suscettibilità dell’intervento compiuto dalla ricorrente di influire sulla sagoma e sul prospetto dell’immobile, evidente anche dalle foto allegate in atti;
- la resistenza del provvedimento gravato alle censure appuntatesi sul suo secondo capoverso (cfr. secondo capoverso “ Premesso ”), lì dove si è evidenziata l’incompatibilità dell’intervento in discorso con le caratteristiche urbanistiche della zona, sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, essendosi evidenziata la sua pervasività: in questo senso, il riferimento all’aumento di volumetria va inteso come indice connotativo della rilevanza effettuale dell’intervento in relazione all’impatto dello stesso sulle caratteristiche e sulla sagoma dell’edificio.
9 – Ugualmente infondata è la quinta censura, volta a contestare che il Comune avrebbe proceduto all’annullamento senza pronunciarsi sull’istanza di compatibilità ambientale successivamente presentata dalla ricorrente.
Al riguardo - a prescindere dal fatto che l’accertamento in discorso andava originariamente allegato alla SCIA in sanatoria e che nessuna notizia è stata fornita dalla ricorrente sugli esiti dell’istanza presentata in via successiva – ad assumere rilievo preminente ed autosufficiente al fine di fondare la determinazione contestata è stata la considerazione nell’atto impugnato (cfr. quarto capoverso “ Visto ”) delle altre gravi lacune documentali della segnalazione mai integrate in sede procedimentale e non efficacemente contestate nel presente giudizio.
10 – In definitiva, il ricorso va respinto in quanto è infondato sulla base di quanto in precedenza illustrato.
11 – Nulla sulle spese, non essendosi il Comune costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di LA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO