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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 14/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 464/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
- Dott. Antonio Tricoli Presidente
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 464/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Ribera, Via Trapani n. 6 presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Giuseppe Musso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Via Croce Rossa Controparte_1
n. 308 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Giacalone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede pagina 1 di 6 Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
conclusioni: le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2024; il pubblico ministero ha concluso come da visto del 31.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato esponeva: di aver contratto matrimonio civile, il Parte_1
6 agosto del 2019, con , nato a [...] il [...], iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dello Stato civile del Comune di Calamonaci al n. 2 parte I dell'anno 2019; che dal matrimonio non sono nati figli;
rappresentava che, da tempo, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi era venuta meno per fatto addebitabile al marito il quale, sin dai primi anni del matrimonio, era spesso assente poiché lavora a Salerno e, quale unico percettore di reddito, ometteva di contribuire in maniera equa alle spese familiari.
Sotto il profilo economico evidenziava che, tra i coniugi, vi era una sperequazione tra la posizione del sig. , impiegato presso l'Azienda Sanitaria di Salerno e percettore di un reddito annuo pari ad CP_1
€ 22.887,00, e la propria posizione economica caratterizzata, invece, dalla percezione della sola indennità di invalidità.
Alla luce di quanto sopra chiedeva all'intestato Tribunale di: “Dichiarare la separazione Parte_1
personale dei coniugi per colpa di Assegnare la casa coniugale alla sig.ra ; Controparte_1 Parte_1
Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento del Controparte_1
coniuge. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio che contestava le deduzioni della ricorrente, aderendo Controparte_1
solo alla richiesta di separazione;
quanto alle ragioni alla base della crisi del rapporto, rappresentava che le stesse erano da rinvenirsi nel carattere difficile ed impulsivo della , mostrato sin dai primi giorni Pt_1
di matrimonio, tanto che la stessa veniva meno alla promessa di trasferirsi a Salerno insieme a lui che era, pertanto, costretto ad affrontare costosi viaggi (dalla Campania alla Sicilia) per stare quanto più possibile vicino alla moglie. Rappresentava, altresì, che a causa di questo atteggiamento della , i Pt_1
rapporti tra i coniugi venivano a deteriorarsi fino al punto che, negli ultimi mesi di convivenza, il dialogo tra gli stessi diveniva inesistente e la moglie teneva un contegno contraddistinto da maltrattamenti e violenza verbale sui confronti.
pagina 2 di 6 Quanto alla propria situazione patrimoniale rappresentava di essere impiegato presso l'Azienda
Sanitaria locale di Salerno e di percepire una retribuzione annua di circa 22.000,00 euro lordi;
di essere gravato da una spesa mensile fissa pari ad € 240,00 per un prestito contratto per spese matrimoniali.
Rappresentava, altresì, di abitare presso la casa del padre, non potendo sostenere ulteriori spese di affitto e di dover contribuire al sostentamento degli anziani genitori;
negava il diritto della coniuge di percepire somme a titolo di mantenimento atteso che la stessa, oltre a percepire la pensione di invalidità e il reddito di cittadinanza, abita presso la casa messa a disposizione dalla di lei madre.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa esclusiva della Sig.ra e, dunque, con addebito alla stessa;
2) autorizzare i coniugi a vivere Parte_1
separatamente; 3) rigettare la domanda di addebito, formulata dalla ricorrente, a carico del Sig. CP_1
perché infondata in fatto, illegittima in diritto e priva ad oggi di qualsivoglia riscontro probatorio;
Con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse”.
All'udienza del 07.04.2022, il Presidente, previa nomina di un interprete atteso che entrambe le parti sono sordomute, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo per opposizione della ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, rigettando ogni ulteriore richiesta e nominava giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con memoria depositata il 30.5.2022 il resistente insisteva in quanto già dedotto e chiesto con la memoria di costituzione.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c., rigettate tutte le istanze istruttorie formulate, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 20/07/2024 con termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando ai profili di merito è fondata la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione per opposizione della ricorrente, la richiesta di addebito avanzata da entrambe parti e il tenore stesso delle dichiarazioni rese dalle stesse, offrono la prova del fatto che, tra i coniugi, si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c. e una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra e . Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 Tanto premesso, con riferimento alla domanda di addebito della separazione avanzata dalle parti giova ricordare che, il giudice può riconoscere, sussistendone i presupposti, l'addebito della separazione ad uno o ad entrambi i coniugi (Cass. civ. 1259 del 2016); ai fini della sussistenza dell'addebito, occorre accertare che la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente in violazione dei doveri di cui all'art. 143 co. 2 c.c. da parte di uno o di entrambi i coniugi;
tale condotta deve inoltre essere in rapporto di causalità rispetto all'evento consistente nell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, ove la rottura del rapporto sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa non vi sarà spazio per il riconoscimento dell'addebito (tra le tante, Cass. civ. 2014 n. 6017; Cass. civ. 2012 n. 2059; Cass. civ. 2011 n. 17193).
L'indagine sull'addebito deve altresì essere condotta raffrontando i comportamenti di entrambi i coniugi al fine di individuare l'incidenza causale che la condotta dell'uno e dell'altro hanno avuto nel determinare la fine del rapporto (Cass. S.U. n. 2492 del 1982, Cass. Sez. I n. 14612 del 14.11.2001 n. 15279).
Nel caso di specie, la ricorrente ha rappresentato nel proprio atto introduttivo che la fine del rapporto matrimoniale si è verificata per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno determinato il venir meno della comunione materiale e spirituale tra loro.
In particolare, la riconduce la crisi al mancato raggiungimento dell'affectio coniugalis Pt_1 dovuto all'assenza del marito per ragioni lavorative ed alla mancata contribuzione del medesimo alle spese familiari.
Il resistente, invece, riconduce la crisi al carattere e alla personalità della , definendola Pt_1
difficile, impulsiva e poco incline ad assecondare il marito, tanto da venir meno alla promessa di trasferirsi a Salerno insieme a lui;
ha inoltre evidenziato che la stessa era più preoccupata a costituire una unione di tipo esclusivamente economico con il marito, piuttosto che sentimentale ed affettiva.
Nessuna delle parti ha, tuttavia, allegato la sussistenza di un eventuale specifico comportamento, posto in essere dal coniuge, causalmente efficiente rispetto al sorgere della crisi che ha portato alla separazione risultando, di converso, proprio dalle allegazioni delle parti, che i coniugi non hanno mai instaurato una effettiva comunione spirituale e materiale.
Quanto alle prove testimoniali e per interrogatorio formale chiesti da parte ricorrente a sostegno della richiesta di addebito, inoltre, le stesse sono state ritenute inammissibili per i motivi di cui all'ordinanza del 21.6.2023.
Le domande di addebito devono, quindi, essere rigettate.
Passando alla richiesta di mantenimento avanzata dalla coniuge, la domanda non merita accoglimento.
pagina 4 di 6 Sul punto occorre rilevare che, in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, occorre verificare se al momento della separazione possa ritenersi instaurata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
solo in caso affermativo può porsi la questione del diritto al mantenimento (Cass. 16737/2018).
Dunque, in mancanza dell'instaurazione di un rapporto affettivo qualificabile come “affectio coniugalis” il diritto al mantenimento è da escludersi (Cass. Ordinanza 20507/2024).
Nel caso di specie, il matrimonio ha avuto durata estremamente breve (circa 20 mesi); inoltre, dalle allegazioni delle stesse parti, è emerso che i coniugi non hanno mai instaurato una effettiva comunione spirituale e materiale.
Peraltro, parte ricorrente non ha dimostrato un peggioramento delle attuali condizioni di vita rispetto a quelle godute in costanza di matrimonio.
In ragione di ciò, vanno confermate le statuizioni presidenziali e rigettata la richiesta di corresponsione in favore della sig.ra di un importo a titolo di mantenimento. Pt_1
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, mancando i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c., va rigettata.
Considerata la natura necessaria del giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese dell'interprete LIS vanno poste a carico delle parti in solido con pagamento a carico dell'erario per la parte dovuta da Parte_1
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando:
- Pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in data 6.8.2019 a Calamonaci e trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 2 parte I;
- rigetta la richiesta di addebito proposta dalla ricorrente;
- rigetta la richiesta di addebito proposta dal resistente;
- rigetta la richiesta di condanna di alla corresponsione di un assegno di mantenimento in Controparte_1
favore della ricorrente;
- rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- Compensa le spese di lite.
pagina 5 di 6 Pone le spese dovute per l'interprete LIS liquidate con separato decreto a carico delle parti in solido disponendo il pagamento a carico dell'erario per la parte dovuta da Parte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
- Dott. Antonio Tricoli Presidente
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 464/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Ribera, Via Trapani n. 6 presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Giuseppe Musso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Via Croce Rossa Controparte_1
n. 308 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Giacalone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede pagina 1 di 6 Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
conclusioni: le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2024; il pubblico ministero ha concluso come da visto del 31.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato esponeva: di aver contratto matrimonio civile, il Parte_1
6 agosto del 2019, con , nato a [...] il [...], iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dello Stato civile del Comune di Calamonaci al n. 2 parte I dell'anno 2019; che dal matrimonio non sono nati figli;
rappresentava che, da tempo, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi era venuta meno per fatto addebitabile al marito il quale, sin dai primi anni del matrimonio, era spesso assente poiché lavora a Salerno e, quale unico percettore di reddito, ometteva di contribuire in maniera equa alle spese familiari.
Sotto il profilo economico evidenziava che, tra i coniugi, vi era una sperequazione tra la posizione del sig. , impiegato presso l'Azienda Sanitaria di Salerno e percettore di un reddito annuo pari ad CP_1
€ 22.887,00, e la propria posizione economica caratterizzata, invece, dalla percezione della sola indennità di invalidità.
Alla luce di quanto sopra chiedeva all'intestato Tribunale di: “Dichiarare la separazione Parte_1
personale dei coniugi per colpa di Assegnare la casa coniugale alla sig.ra ; Controparte_1 Parte_1
Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento del Controparte_1
coniuge. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio che contestava le deduzioni della ricorrente, aderendo Controparte_1
solo alla richiesta di separazione;
quanto alle ragioni alla base della crisi del rapporto, rappresentava che le stesse erano da rinvenirsi nel carattere difficile ed impulsivo della , mostrato sin dai primi giorni Pt_1
di matrimonio, tanto che la stessa veniva meno alla promessa di trasferirsi a Salerno insieme a lui che era, pertanto, costretto ad affrontare costosi viaggi (dalla Campania alla Sicilia) per stare quanto più possibile vicino alla moglie. Rappresentava, altresì, che a causa di questo atteggiamento della , i Pt_1
rapporti tra i coniugi venivano a deteriorarsi fino al punto che, negli ultimi mesi di convivenza, il dialogo tra gli stessi diveniva inesistente e la moglie teneva un contegno contraddistinto da maltrattamenti e violenza verbale sui confronti.
pagina 2 di 6 Quanto alla propria situazione patrimoniale rappresentava di essere impiegato presso l'Azienda
Sanitaria locale di Salerno e di percepire una retribuzione annua di circa 22.000,00 euro lordi;
di essere gravato da una spesa mensile fissa pari ad € 240,00 per un prestito contratto per spese matrimoniali.
Rappresentava, altresì, di abitare presso la casa del padre, non potendo sostenere ulteriori spese di affitto e di dover contribuire al sostentamento degli anziani genitori;
negava il diritto della coniuge di percepire somme a titolo di mantenimento atteso che la stessa, oltre a percepire la pensione di invalidità e il reddito di cittadinanza, abita presso la casa messa a disposizione dalla di lei madre.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa esclusiva della Sig.ra e, dunque, con addebito alla stessa;
2) autorizzare i coniugi a vivere Parte_1
separatamente; 3) rigettare la domanda di addebito, formulata dalla ricorrente, a carico del Sig. CP_1
perché infondata in fatto, illegittima in diritto e priva ad oggi di qualsivoglia riscontro probatorio;
Con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse”.
All'udienza del 07.04.2022, il Presidente, previa nomina di un interprete atteso che entrambe le parti sono sordomute, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo per opposizione della ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, rigettando ogni ulteriore richiesta e nominava giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con memoria depositata il 30.5.2022 il resistente insisteva in quanto già dedotto e chiesto con la memoria di costituzione.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c., rigettate tutte le istanze istruttorie formulate, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 20/07/2024 con termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando ai profili di merito è fondata la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione per opposizione della ricorrente, la richiesta di addebito avanzata da entrambe parti e il tenore stesso delle dichiarazioni rese dalle stesse, offrono la prova del fatto che, tra i coniugi, si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c. e una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra e . Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 Tanto premesso, con riferimento alla domanda di addebito della separazione avanzata dalle parti giova ricordare che, il giudice può riconoscere, sussistendone i presupposti, l'addebito della separazione ad uno o ad entrambi i coniugi (Cass. civ. 1259 del 2016); ai fini della sussistenza dell'addebito, occorre accertare che la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente in violazione dei doveri di cui all'art. 143 co. 2 c.c. da parte di uno o di entrambi i coniugi;
tale condotta deve inoltre essere in rapporto di causalità rispetto all'evento consistente nell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, ove la rottura del rapporto sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa non vi sarà spazio per il riconoscimento dell'addebito (tra le tante, Cass. civ. 2014 n. 6017; Cass. civ. 2012 n. 2059; Cass. civ. 2011 n. 17193).
L'indagine sull'addebito deve altresì essere condotta raffrontando i comportamenti di entrambi i coniugi al fine di individuare l'incidenza causale che la condotta dell'uno e dell'altro hanno avuto nel determinare la fine del rapporto (Cass. S.U. n. 2492 del 1982, Cass. Sez. I n. 14612 del 14.11.2001 n. 15279).
Nel caso di specie, la ricorrente ha rappresentato nel proprio atto introduttivo che la fine del rapporto matrimoniale si è verificata per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno determinato il venir meno della comunione materiale e spirituale tra loro.
In particolare, la riconduce la crisi al mancato raggiungimento dell'affectio coniugalis Pt_1 dovuto all'assenza del marito per ragioni lavorative ed alla mancata contribuzione del medesimo alle spese familiari.
Il resistente, invece, riconduce la crisi al carattere e alla personalità della , definendola Pt_1
difficile, impulsiva e poco incline ad assecondare il marito, tanto da venir meno alla promessa di trasferirsi a Salerno insieme a lui;
ha inoltre evidenziato che la stessa era più preoccupata a costituire una unione di tipo esclusivamente economico con il marito, piuttosto che sentimentale ed affettiva.
Nessuna delle parti ha, tuttavia, allegato la sussistenza di un eventuale specifico comportamento, posto in essere dal coniuge, causalmente efficiente rispetto al sorgere della crisi che ha portato alla separazione risultando, di converso, proprio dalle allegazioni delle parti, che i coniugi non hanno mai instaurato una effettiva comunione spirituale e materiale.
Quanto alle prove testimoniali e per interrogatorio formale chiesti da parte ricorrente a sostegno della richiesta di addebito, inoltre, le stesse sono state ritenute inammissibili per i motivi di cui all'ordinanza del 21.6.2023.
Le domande di addebito devono, quindi, essere rigettate.
Passando alla richiesta di mantenimento avanzata dalla coniuge, la domanda non merita accoglimento.
pagina 4 di 6 Sul punto occorre rilevare che, in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, occorre verificare se al momento della separazione possa ritenersi instaurata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
solo in caso affermativo può porsi la questione del diritto al mantenimento (Cass. 16737/2018).
Dunque, in mancanza dell'instaurazione di un rapporto affettivo qualificabile come “affectio coniugalis” il diritto al mantenimento è da escludersi (Cass. Ordinanza 20507/2024).
Nel caso di specie, il matrimonio ha avuto durata estremamente breve (circa 20 mesi); inoltre, dalle allegazioni delle stesse parti, è emerso che i coniugi non hanno mai instaurato una effettiva comunione spirituale e materiale.
Peraltro, parte ricorrente non ha dimostrato un peggioramento delle attuali condizioni di vita rispetto a quelle godute in costanza di matrimonio.
In ragione di ciò, vanno confermate le statuizioni presidenziali e rigettata la richiesta di corresponsione in favore della sig.ra di un importo a titolo di mantenimento. Pt_1
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, mancando i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c., va rigettata.
Considerata la natura necessaria del giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese dell'interprete LIS vanno poste a carico delle parti in solido con pagamento a carico dell'erario per la parte dovuta da Parte_1
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando:
- Pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in data 6.8.2019 a Calamonaci e trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 2 parte I;
- rigetta la richiesta di addebito proposta dalla ricorrente;
- rigetta la richiesta di addebito proposta dal resistente;
- rigetta la richiesta di condanna di alla corresponsione di un assegno di mantenimento in Controparte_1
favore della ricorrente;
- rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- Compensa le spese di lite.
pagina 5 di 6 Pone le spese dovute per l'interprete LIS liquidate con separato decreto a carico delle parti in solido disponendo il pagamento a carico dell'erario per la parte dovuta da Parte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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