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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2562/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
TUTTI I SOGGETTI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI TERZA FASCIA DI
ISTITUTO TRIENNIO 2021-2024
RESISTENTE
Oggi 13 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono collegati via Teams per l'avv. BLASI e per il MIM l'avv. Rovelli. Parte_1
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. L'avv. Blasi reitera l'istanza di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c..
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2562/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. BLASI GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, RICORRENTE contro
(C.F./P.I. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore,
[...]
(C.F./P.I. , Controparte_3 P.IVA_2 in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi dall'avv. SERAFINO FRANCESCO e dall'avv. ROVELLI, funzionari in servizio presso lo stesso
[...]
, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso CP_3 del lavoro di , CP_3
RESISTENTE e contro
TUTTI I SOGGETTI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI TERZA FASCIA DI ISTITUTO TRIENNIO 2021-2024 D.M. 50 DEL 2021 PER IL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO PER LA PROVINCIA DI MILANO, NONCHE DALLE GRADUATORIE PERMANENTI PER IL PERSONALE ATA – PROFILO ASSISTENTE TECNICO PER L'A.S. 2024/2026 PER LA PROVINCIA DI MILANO,
RESISTENTI CONTROINTERESSATI
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
2 “Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in ricorso, la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnato decreto di depennamento dalla III fascia ATA prot. n. 2809 del 27 giugno 2024, la conseguente nullità e/o l'illegittimità del decreto prot. n. 6113 del 27 giugno 2024 di risoluzione del contratto di lavoro determinato stipulato presso l'istituto e del decreto di rigetto della CP_4 domanda di inserimento nella graduatoria provinciale permanente personale ATA, profilo AT;
per l'effetto condannare la P.A. a provvedere al reinserimento, ora per all'ora, del ricorrente nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto del triennio 2021/2024, provincia di , profilo AT ed alla rettifica del punteggio CP_3 relativo ai profili di Assistente Tecnico (Assistente Tecnico) nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto triennio 2021/2024, provincia di ed a CP_3 provvedere all'inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale permanente personale ATA, profilo AT e correlate graduatorie di circolo e istituto di I fascia;
sempre nel merito ed in via principale, a seguito dell'annullamento e/o modifica del decreto di depennamento prot. n. 2809 del 27 giugno 2024 e dei conseguenti decreti di risoluzione del contratto presso l'Istituto ” prot. n. 6113 del 27 giugno CP_4
2024 e di rigetto della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti del ATA prot. n. 2540 dell'8 ottobre 2024:
a) accertare e dichiarare, ai fini giuridici ed economici, il diritto del ricorrente ad ottenere il reintegro presso l'istituto “ e, di conseguenza, condannare il CP_4
, a titolo di risarcimento del danno, al Controparte_2 pagamento di tutte le retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato dal 27 giugno 2024
- data della risoluzione del contratto - e fino alla scadenza dello stesso, fissata per il
30 giugno 2024, con ampia riserva di ogni ulteriore specificazione.
b) accertare e dichiarare, ai fini giuridici ed economici, il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione dell'incarico al quale avrebbe avuto diritto a seguito dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per il personale ATA di dal CP_3 momento della pubblicazione delle stesse e, di conseguenza, condannare il
[...]
ad adottare tutti gli atti e provvedimenti utili e Controparte_2 conseguenti, all'assegnazione dell'incarico al quale il ricorrente avrebbe avuto diritto a seguito dell'inserimento nella graduatoria permanente per il personale ATA, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe maturato dall'assegnazione dell'incarico e delle retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato dalla presa di servizio all'effettiva presa in carico, con ampia riserva di ogni ulteriore specificazione. in via istruttoria, ove occorrer possa, disporre CTU volta a quantificare la retribuzione alla quale la ricorrente avrebbe avuto diritto dalla data di risoluzione del rapporto all'effettivo reintegro;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del ricorrente interamente refusi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
3 per il : Controparte_2
“• in via principale, nel merito:
1) rigettare il ricorso presentato dal ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
• In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.“
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 17.10.2024, ha domandato la Parte_1 declaratoria della nullità e/o illegittimità del decreto emesso in data 27.06.2024 di depennamento dalla III fascia di istituto triennio 2021/2024 D.M. 50 del 2021 per il profilo di Assistente Tecnico con conseguente illegittimità del provvedimento emesso in pari data di risoluzione del contratto a tempo determinato stipulato dal ricorrente con l'Istituto professionale di Stato E. FA di Sesto San Giovanni, nonché la declaratoria della nullità e/o illegittimità del decreto emesso in data 8.10.2024 di esclusione dalla graduatoria provinciale permanente personale ATA per l'a.s. 2024/2025, profilo Assistente tecnico.
Ha poi domandato di condannare il Controparte_2 Contr
(di seguito indicato anche solo come ) a provvedere al reinserimento,
[...] ora per all'ora, del ricorrente nella III fascia delle graduatorie sopra citate ed a provvedere all'inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale permanente personale ATA, profilo Assistente tecnico e correlate graduatorie di circolo e istituto Contr di I fascia, nonché di condannare il a titolo di risarcimento del danno al pagamento di tutte le retribuzioni che lo stesso maturate dal 27 giugno 2024 fino al Contr 30 giugno 2024 e di condannare il ad adottare tutti gli atti e provvedimenti utili e conseguenti all'assegnazione dell'incarico al quale il ricorrente avrebbe avuto diritto a seguito dell'inserimento nella graduatoria permanente per il personale ATA, con conseguente riconoscimento del punteggio e delle retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato dalla presa di servizio.
Il ricorrente ha allegato che aveva prestato prima del 25.07.2008 30 giorni di servizio come Assistente tecnico, avendo quale valido titolo all'accesso a tale profilo professionale il diploma di scuola media integrato da 3 attestati di qualifica ( 1^ - a.s. 1993/1994 – “Corso di formazione professionale n. 930416/COM per SISTEMISTA UNIX”; 2^ a.s. 1998/1999 – “Corso di formazione professionale n. 980530 per PROGRAMMATORE INFORMATICO DEL TIPO SPC”; 3^ a.s. 2001-2002 Corso di formazione professionale n. 15-ct-2001 per Operatore Informatico) e che, quindi, in applicazione dell'art. 2 co. 9 e 10 D.M. 50/2021, egli aveva diritto all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e, avendo anche prestato 24 mesi di servizio, egli aveva anche diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti per il personale ATA).
4 Contestualmente al ricorso ha presentato istanza cautelare ex Parte_1 art. 700 c.p.c. il cui petitum coincide sostanzialmente con il petitum oggetto delle domande sul merito della causa. Contr Si è costituito in giudizio il contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Contr In particolare, il ha allegato che l'Istituto che aveva ricevuto la copia cartacea della domanda del ricorrente di inserimento nella graduatoria di istituto per l'a.s. 2005/2006 aveva dichiarato che non aveva reperito la domanda;
che l'attestato di specializzazione di programmatore informatico, conseguito dal ricorrente nel 1999 non costituiva, unitamente alla licenza media, titolo di accesso valido alle graduatorie di terza fascia per il triennio 2005/2008 poiché, come previsto dal D.M. 55/2005, il diploma di scuola media doveva essere integrato da un attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 e che tale non poteva considerarsi il suddetto attestato. Ha dedotto, infine, che all'assenza di validi requisiti di accesso era conseguito il decreto di depennamento.
Dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati all'udienza del 13.03.2025 le parti hanno discusso la causa e il Giudice ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2) Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
La decisione sul merito della causa assorbe, come è evidente, la decisione sull'istanza cautelare.
In primo luogo, occorre delineare il contesto fattuale quale emerge dai documenti prodotti:
- in data 8.04.2021 il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2021-2024 indicando, per il profilo di assistente tecnico, il diploma di scuola media inferiore conseguito nel 1983 integrato, quali titoli specifici, dal titolo conseguito a seguito della partecipazione al “corso di formazione professionale n. 980530 per programmatore informatico del tipo SPC” nell'a.s. 1998/1999 e dal titolo conseguito a seguito della partecipazione al “corso di formazione professionale n. 930416/COM per sistemista UNIX”;
- in virtù di tale domanda il ricorrente è stato inserito nelle suddette graduatorie e ha svolto servizi di supplenza come Assistente Tecnico negli a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- in particolare, ha concluso un contratto di lavoro con l
[...] nel profilo di Assistente Controparte_6
Tecnico AR02 per l'a.s. 2023/2024 con decorrenza dall'11.09.2023 e scadenza al 30.06.2024;
5 - a seguito di controlli d'ufficio con provvedimento emesso in data 27.06.2024 il D.S. del di Magenta decretava il Controparte_7 depennamento del ricorrente dalle graduatorie di III fascia di istituto del triennio
2021-2024 per il profilo di Assistente Tecnico ritenendo che “il titolo di studio posseduto non è valido per l'accesso al profilo di Assistente Tecnico”;
- a tale decreto conseguiva la risoluzione del contratto a tempo determinato stipulato dal ricorrente con l'Istituto professionale di Stato E. FA di Sesto San Giovanni, nonché la declaratoria della nullità e/o illegittimità del decreto emesso in data 8.10.2024 di esclusione dalla graduatoria provinciale permanente personale ATA per l'a.s. 2024/2025, profilo Assistente tecnico;
- in data 17.05.2024 il ricorrente, avendo maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo, ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi;
- a seguito di controlli d'ufficio con provvedimento emesso in data 27.06.2024 il D.S. del di Magenta decretava il Controparte_7 depennamento del ricorrente dalle graduatorie di III fascia di istituto del triennio 2021-2024 per il profilo di Assistente Tecnico ritenendo che “il titolo di studio posseduto non è valido per l'accesso al profilo di Assistente Tecnico”;
- a tale decreto conseguiva la risoluzione del contratto a tempo determinato stipulato dal ricorrente con l'Istituto professionale di Stato E. FA di Sesto San Giovanni, nonché la declaratoria della nullità e/o illegittimità del decreto emesso in data 8.10.2024 di esclusione dalla graduatoria provinciale permanente personale ATA per l'a.s. 2024/2025, profilo Assistente tecnico.
Ora, il dato normativo che viene in rilievo per la decisione è l'art. 2 del D.M. 50/2021 e l'art. 2 del D.M. 55/2005 che disciplinano entrambi i requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, il primo con validità per il triennio scolastico 2021-2024 e il secondo con validità per il triennio scolastico 2005- 2008.
L'art. 2 del D.M. 50/2021 per il profilo di Assistente Tecnico prevede al comma 5 quale titolo di studio di accesso il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale, ma prevede anche delle deroghe.
In particolare, i commi 9, 10 e 11 così prevedono:
“9. Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.
Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato … (omissis)
6 10. Ai fini di cui al comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.
11. Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lettera B, ovvero il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere stati rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.”
Ebbene, il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021-2024 facendo valere, in virtù del comma 11 sopra citato, il servizio svolto per il profilo di Assistente Tecnico dal 4.10.2005 al 26.01.2006 presso l'Istituito Professionale di Stato di Giarre (CT).
Tale servizio gli era stato proposto in quanto iscritto nella graduatoria di terza fascia per il triennio 2005-2008.
Tali graduatorie erano regolate dal D.M. 55/2005 il cui art.
2.5 per il profilo di Assistente Tecnico prevedeva, tra gli altri, quali titoli di accesso “il diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78”.
Ora il ricorrente ha provato che all'epoca era in possesso per il profilo di Assistente Tecnico del diploma di scuola media integrato dai due altri titoli indicati nella domanda di inserimento nella graduatoria di terza fascia per il triennio scolastico 2021-2024, ovvero dell'attestato di qualifica conseguito all'esito della partecipazione al “corso di formazione professionale n. 980530 per programmatore informatico del tipo SPC” nell'a.s. 1998/1999 e dell'attestato di qualifica dal titolo conseguito all'esito del “corso di formazione professionale n. 930416/COM per sistemista UNIX” nell'a.s. 1993/1994, entrambi rilasciati ai sensi dell'art. 14 della Legge 21.12.1978 n. 845 (cfr. doc. 11, 12, fasc. ric.). Contr Il non è stato in grado di reperire la domanda presentata dal ricorrente all'Istituto Giarre nel 2005 per verificare quali titoli in concreto fossero stati in allora allegati (stante la risposta negativa dell'Istituto Giarre che era impossibilitato a reperirla a causa di allagamenti), ma gli effetti negativi di tale verifica – a fronte della Contr prova che all'epoca il ricorrente era in possesso dei titoli – ricadono in capo al che aveva l'onere di effettuare tempestivamente i controlli.
7 Contr Il ha dedotto inoltre che il titolo “per programmatore informatico del tipo SPC” fosse un mero attestato di specializzazione e non un attestato di qualifica, ma tale tesi è smentita documentalmente (cfr. doc. 12 citato). Contr In ogni caso il non ha dedotto alcuna specifica censura in merito all'attestato di qualifica rilasciato nell'a.s. 1993/1994 per “sistemista UNIX”.
In conclusione, risulta che il ricorrente possedeva per il profilo di Assistente Tecnico i titoli di accesso previsti dall'art. 2 co. 9, 10 e 11 del D.M. 50/2021 letto con il richiamo all'art. 2 del D.M.55/2005 e che, pertanto, sono illegittimi sia il decreto di depennamento del 27.06.2024 dalla graduatoria di terza fascia per il triennio scolastico 2021-2024 sia decreto di depennamento dalla graduatoria provinciale permanente del personale ATA
Ne consegue la disapplicazione di entrambi i decreti di depennamento e l'accertamento del diritto del ricorrente sia all'inserimento nella graduatoria di terza fascia che all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA a.s. 2024/2025.
Alla disapplicazione del decreto di depennamento dalla graduatoria di terza fascia per il triennio scolastico 2021-2024 consegue poi l'accertamento di inadempimento del Contr
per aver risolto in data 27.06.2024 il contratto di supplenza con termine al Contr 30.06.2024 e, per l'effetto, la condanna del al risarcimento del danno patrimoniale costituito dalla retribuzione che il ricorrente avrebbe maturato dal 27.06.2024 al 30.06.2024 e al punteggio perduto a seguito della illegittima risoluzione del contratto.
Va invece rigettata la domanda del ricorrente volta ad accertare il diritto ad ottenere l'assegnazione di un posto di ruolo al quale a suo dire avrebbe avuto diritto a seguito dell'inserimento nella graduatoria provinciale permanente per il personale ATA e il diritto al punteggio e alle retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato dalla presa di servizio.
Ed infatti, il ricorrente deduce che con la domanda di inserimento nella graduatoria provinciale permanente egli avrebbe conseguito 29,6 punti che gli avrebbero consentito di piazzarsi alla posizione n. 32 della graduatoria consentendogli di ottenere il posto di ruolo già assegnato al sig. . Persona_1
Tali allegazioni sono sfornite di adeguata prova. Ed infatti, in primo luogo il punteggio di 29,6 che il ricorrente asserisce come a lui spettante non è convalidato da alcun provvedimento e, in secondo luogo, non vi è prova di quali e quanti fossero i posti di ruolo assegnati in seguito alla approvazione definitiva della graduatoria provinciale permanente pubblicata il 14.08.2024, sicché non è provato che il ricorrente sarebbe risultato con certezza destinatario di una offerta di lavoro a tempo indeterminato.
8 Ed infatti a tal fine non è sufficiente la produzione del doc. 8 (fasc. ric.) che è la graduatoria provinciale definitiva per il profilo ATA – Assistente Tecnico e che non da' contezza del numero dei posti di ruolo eventualmente assegnati.
Le valutazioni sopra espresse assorbono ogni ulteriore profilo della controversia.
3. Per la ripartizione delle spese va considerato che le domande attoree sono state accolte parzialmente. Le spese di lite vengono, quindi compensate per la metà e liquidate avuto riguardo alle attività difensive svolte e al valore indeterminato della controversia, tenuto conto dei parametri dello scaglione 5.200,01-26.000, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Va rigettata, infine, l'istanza del ricorrente ex art. 96 c.3 c.p.c. in quanto non si Contr Contr ravvisa la mala fede o la colpa grave del in quanto il si è adoperato presso l'Istituto di Giarre per accertare quali fossero stati i titoli di accesso utilizzati e l'Istituto rispondeva che la domanda non era più in suo possesso a causa di allagamenti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) previa disapplicazione del decreto di depennamento dalla III fascia ATA prot. n. 2809 del 27 giugno 2024, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto del triennio 2021/2024, provincia di per il profilo di Assistente Tecnico;
CP_3
2) dichiara illegittima la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con l'Istituto ” prot. n. 6113 con termine al 30.06.2024 e, per CP_4
l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della retribuzione che CP_2 sarebbe maturata dal 27.06.2024 al 30.06.2024 e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per l'intero periodo per il quale il contratto di lavoro è stato stipulato (11.09.2023 – 30.06.2024);
3) previa disapplicazione del decreto di esclusione dalla graduatoria provinciale permanente personale ATA per l'a.s. 2024/2025, profilo AT, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento in tale graduatoria;
4) rigetta per il resto;
5) condanna il convenuto alla rifusione della metà delle spese di lite che CP_2 liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario del ricorrente, compensando la restante metà tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
9 Monza, 13/03/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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