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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1406 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. LI Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1406 /2025 da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OCHI CARLA
e
CE NI (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. BONDI C.F._2
SILVIA
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 16/04/2025, veniva chiesto lo scioglimento del matrimonio celebrato il 25.06.2015 in Livorno e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015 Parte 1 Serie - n 119.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza, in quanto coincidenti con l'interesse preminente della prole. Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 25.06.2015 tra e CE NI, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015 Parte 1 Serie - n 119.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) assegna la ex casa coniugale, sita in Via Puglie n. 11 Livorno in favore della sig.ra EC GO che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli, che ivi manterranno la propria residenza.
2) l'affidamento di LI e a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1 su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per LI e relative Per_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) entrambi i genitori si obbligano a informare l'altro in merito agli spostamenti dei minori, nonché di tutte le variazioni delle condizioni di salute e degli eventi significativi della loro vita, fermo rimanendo che non sarà possibile modificare il luogo di attuale collocazione e residenza dei minori senza il consenso di entrambi i genitori;
4) i figli LI e resteranno collocati prevalentemente presso la dimora materna. Il Per_1 padre potrà tenere con sé i figli quando vorrà, comunque almeno due giorni alla settimana con facoltà di pernotto, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì, salvo se in giorni diversi compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo e gli impegni scolastici e sportivi dei minori, oltre ai weekend alternati con la madre, dal sabato mattina fino al lunedì mattina che li accompagnerà a scuola;
5) le principali festività e ricorrenze saranno trascorse dai figli con i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza. Quindi LI e trascorreranno il giorno di Natale con Per_1 un genitore e quello di S. TE con l'altro, il 31/12 di ogni anno con un genitore ed il 1° dell'anno con l'altro, la Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni, così come ad anni alterni i minori trascorreranno tutte le altre festività. Nel periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni degli stessi, per 15 giorni consecutivi, nel periodo che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ciascun anno, come da piano genitoriale allegato (doc.to n. 12 in atti);
6) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra EC GO, entro il giorno 23 di ogni Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 50,00, (cinquanta/00), a mezzo di bonifico bancario sul c/c [...];
7) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra EC GO, entro il giorno 23 di ogni Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e LI, la somma totale Per_1 di € 500,00, (cinquecento/00) (Euro 250,00 ciascuno), a mezzo di bonifico bancario sul c/c [...]; 8) il sig. si farà carico, inoltre, in misura del 50% delle spese straordinarie Parte_1
(sanitarie, scolastiche e sportive) necessarie per i figli, secondo il protocollo Consiglio Nazionale Forense. Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle scolastiche ed urgenti, come da citato protocollo Consiglio Nazionale Forense, dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi e documentate;
9) la sig.ra EC GO percepirà integralmente l'assegno unico e universale per i figli LI e;
Per_1
10) le parti confermano di prestare vicendevolmente il prescritto nulla osta per il rinnovo o per il rilascio del passaporto o della carta d'identità valevole anche per l'espatrio, nonché di ogni altro documento amministrativo per la concessione del quale sia previsto il consenso dell'altro coniuge, ivi compresi quelli relativi ai figli. 13;
11) in conformità all'art. 12 bis L. 898/1970 il sig. riconosce alla sig.ra GO il diritto, Pt_1 allorquando saranno maturate le condizioni, alla quota del 40% di fine rapporto dallo stesso percepita e da calcolarsi secondo legge.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 16 giugno 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. LI Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. LI Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1406 /2025 da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OCHI CARLA
e
CE NI (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. BONDI C.F._2
SILVIA
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 16/04/2025, veniva chiesto lo scioglimento del matrimonio celebrato il 25.06.2015 in Livorno e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015 Parte 1 Serie - n 119.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza, in quanto coincidenti con l'interesse preminente della prole. Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 25.06.2015 tra e CE NI, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015 Parte 1 Serie - n 119.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) assegna la ex casa coniugale, sita in Via Puglie n. 11 Livorno in favore della sig.ra EC GO che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli, che ivi manterranno la propria residenza.
2) l'affidamento di LI e a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1 su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per LI e relative Per_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) entrambi i genitori si obbligano a informare l'altro in merito agli spostamenti dei minori, nonché di tutte le variazioni delle condizioni di salute e degli eventi significativi della loro vita, fermo rimanendo che non sarà possibile modificare il luogo di attuale collocazione e residenza dei minori senza il consenso di entrambi i genitori;
4) i figli LI e resteranno collocati prevalentemente presso la dimora materna. Il Per_1 padre potrà tenere con sé i figli quando vorrà, comunque almeno due giorni alla settimana con facoltà di pernotto, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì, salvo se in giorni diversi compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo e gli impegni scolastici e sportivi dei minori, oltre ai weekend alternati con la madre, dal sabato mattina fino al lunedì mattina che li accompagnerà a scuola;
5) le principali festività e ricorrenze saranno trascorse dai figli con i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza. Quindi LI e trascorreranno il giorno di Natale con Per_1 un genitore e quello di S. TE con l'altro, il 31/12 di ogni anno con un genitore ed il 1° dell'anno con l'altro, la Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni, così come ad anni alterni i minori trascorreranno tutte le altre festività. Nel periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni degli stessi, per 15 giorni consecutivi, nel periodo che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ciascun anno, come da piano genitoriale allegato (doc.to n. 12 in atti);
6) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra EC GO, entro il giorno 23 di ogni Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 50,00, (cinquanta/00), a mezzo di bonifico bancario sul c/c [...];
7) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra EC GO, entro il giorno 23 di ogni Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e LI, la somma totale Per_1 di € 500,00, (cinquecento/00) (Euro 250,00 ciascuno), a mezzo di bonifico bancario sul c/c [...]; 8) il sig. si farà carico, inoltre, in misura del 50% delle spese straordinarie Parte_1
(sanitarie, scolastiche e sportive) necessarie per i figli, secondo il protocollo Consiglio Nazionale Forense. Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle scolastiche ed urgenti, come da citato protocollo Consiglio Nazionale Forense, dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi e documentate;
9) la sig.ra EC GO percepirà integralmente l'assegno unico e universale per i figli LI e;
Per_1
10) le parti confermano di prestare vicendevolmente il prescritto nulla osta per il rinnovo o per il rilascio del passaporto o della carta d'identità valevole anche per l'espatrio, nonché di ogni altro documento amministrativo per la concessione del quale sia previsto il consenso dell'altro coniuge, ivi compresi quelli relativi ai figli. 13;
11) in conformità all'art. 12 bis L. 898/1970 il sig. riconosce alla sig.ra GO il diritto, Pt_1 allorquando saranno maturate le condizioni, alla quota del 40% di fine rapporto dallo stesso percepita e da calcolarsi secondo legge.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 16 giugno 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. LI Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra