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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4402/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7/4/2025 da
1) Parte_1
Nata a Reggio nell'Emilia (RE) il 19/10/1971
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luisa Francioli del foro di Milano (C.F – PEC C.F._2
Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico in Milano, Via Albricci 9.
e
2) Parte_2
Nato a Bergamo (BG) il 11/08/1970
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Annabella Gaia Rosati (C.F. – PEC C.F._4
del Foro di Monza Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico Monza largo Esterle n. 4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fabbrico (RE) il 5.6.2010
(anno 2010 atto n. 1 parte 2 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto;
2. La figlia minorenne è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, che si impegnano Per_1
a collaborare e a perseguire il suo primario interesse;
3. La figlia resterà collocata presso la casa familiare di Via Giovanni de Alessandri n.1 a Per_1
Milano, che resta assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda; Parte_1
4. Dare atto che il signor ha lasciato il 1 marzo 2025, quanto accumulato in cantina e Parte_2 in giardino che verrà smaltito a cura e spese di entrambi;
5. L'immobile adibito a casa familiare, sito in Milano Via Giovanni de Alessandri n. 1, è di proprietà dei coniugi nella misura del 58,33% a favore della signora del 41,67% a favore Parte_1 del signor La casa è gravata da mutuo con rateo mensile di € 1.400 intestato al 50% tra le Parte_2 parti. In previsione della futura vendita dell'immobile, la signora si impegna fin da subito Parte_1
a versare al signor come acconto per la futura vendita una somma pari ad € 50.000 Parte_2
(cinquantamila) nelle seguenti modalità:
a. € 5.000 (cinquemila) con bonifico immediato al momento della sottoscrizione del presente accordo, somma già versata al momento dell'uscita di casa del signor Parte_2
b. € 10.000 (diecimila) con bonifico immediato al momento della sottoscrizione del presente accordo. Da tale somma andranno dedotti € 400 per il mantenimento non versato dal signor Parte_2 per i mesi di marzo e aprile e € 325 per la quota del 50% dei corsi di teatro e di Hip Hop di . Per_1
Dedotte tali spese la signora verserà pertanto la somma di € 9.275 Parte_1
(novemiladuecentosettantacinque).
c. € 35.000 (trentacinquemila) al momento della pubblicazione della sentenza di separazione. Da tale somma andranno dedotti € 7.354,40 pari al 50% delle spese condominiali arretrate. Dedotta tale spesa la signora verserà pertanto la soma di € 27.645,6 Parte_1
(ventisettemilaseicentoquarantacinque,6)
Al momento della vendita dell'immobile, la somma di € 50.000 (cinquantamila) anticipata dalla signora al signor sarà detratta dal ricavato spettante al signor in Parte_1 Parte_2 Parte_2 proporzione alla sua quota di proprietà. Le parti convengono che la signora avrà diritto di Parte_1 prelazione sull'acquisto della quota di proprietà del signor Qualora la signora Parte_2 Parte_1 eserciti tale diritto, l'acconto versato pari a € 50.000 (cinquantamila) sarà detratto dal prezzo dovuto per l'acquisto della quota del signor Parte_2
Le parti continueranno a pagare la propria quota di mutuo della casa coniugale, oltre alle spese straordinarie relative all'immobile, che saranno ripartite tra le parti in base alle rispettive quote di proprietà.
Con tale trasferimento immobiliare le parti intendono definito ogni rapporto di dare avere tra le stesse, ad esclusione del contributo al mantenimento della figlia . Per_1
6. Le frequentazioni ordinarie tra padre e figlia, considerata l'età di , avverranno nel Per_1 seguente modo: si recherà a casa del padre all'uscita di scuola e consumerà il pranzo con il Per_1 medesimo quattro volte alla settimana;
trascorrerà con il padre week end alternati da venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera, salvo migliori accordi con . Il signor si impegna ad Per_1 Parte_2 informare tempestivamente la signora degli accordi presi con la figlia relativamente alle Parte_1 frequentazioni.
7. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia due settimane di vacanza in Per_1 periodo da concordare con la signora entro il 15 aprile di ogni anno. Parte_1
8. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario di versando alla madre Parte_2 Per_1 convivente entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di febbraio 2026.
9. Il padre si farà carico del 50% delle spese straordinarie della figlia, come da protocollo del
Tribunale di Milano. Le parti danno atto che al momento frequenta un corso di hip hop e uno Per_1 di teatro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Fabbrico (RE) il 5 giugno 2010.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabbrico perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7/4/2025 da
1) Parte_1
Nata a Reggio nell'Emilia (RE) il 19/10/1971
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luisa Francioli del foro di Milano (C.F – PEC C.F._2
Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico in Milano, Via Albricci 9.
e
2) Parte_2
Nato a Bergamo (BG) il 11/08/1970
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Annabella Gaia Rosati (C.F. – PEC C.F._4
del Foro di Monza Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico Monza largo Esterle n. 4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fabbrico (RE) il 5.6.2010
(anno 2010 atto n. 1 parte 2 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto;
2. La figlia minorenne è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, che si impegnano Per_1
a collaborare e a perseguire il suo primario interesse;
3. La figlia resterà collocata presso la casa familiare di Via Giovanni de Alessandri n.1 a Per_1
Milano, che resta assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda; Parte_1
4. Dare atto che il signor ha lasciato il 1 marzo 2025, quanto accumulato in cantina e Parte_2 in giardino che verrà smaltito a cura e spese di entrambi;
5. L'immobile adibito a casa familiare, sito in Milano Via Giovanni de Alessandri n. 1, è di proprietà dei coniugi nella misura del 58,33% a favore della signora del 41,67% a favore Parte_1 del signor La casa è gravata da mutuo con rateo mensile di € 1.400 intestato al 50% tra le Parte_2 parti. In previsione della futura vendita dell'immobile, la signora si impegna fin da subito Parte_1
a versare al signor come acconto per la futura vendita una somma pari ad € 50.000 Parte_2
(cinquantamila) nelle seguenti modalità:
a. € 5.000 (cinquemila) con bonifico immediato al momento della sottoscrizione del presente accordo, somma già versata al momento dell'uscita di casa del signor Parte_2
b. € 10.000 (diecimila) con bonifico immediato al momento della sottoscrizione del presente accordo. Da tale somma andranno dedotti € 400 per il mantenimento non versato dal signor Parte_2 per i mesi di marzo e aprile e € 325 per la quota del 50% dei corsi di teatro e di Hip Hop di . Per_1
Dedotte tali spese la signora verserà pertanto la somma di € 9.275 Parte_1
(novemiladuecentosettantacinque).
c. € 35.000 (trentacinquemila) al momento della pubblicazione della sentenza di separazione. Da tale somma andranno dedotti € 7.354,40 pari al 50% delle spese condominiali arretrate. Dedotta tale spesa la signora verserà pertanto la soma di € 27.645,6 Parte_1
(ventisettemilaseicentoquarantacinque,6)
Al momento della vendita dell'immobile, la somma di € 50.000 (cinquantamila) anticipata dalla signora al signor sarà detratta dal ricavato spettante al signor in Parte_1 Parte_2 Parte_2 proporzione alla sua quota di proprietà. Le parti convengono che la signora avrà diritto di Parte_1 prelazione sull'acquisto della quota di proprietà del signor Qualora la signora Parte_2 Parte_1 eserciti tale diritto, l'acconto versato pari a € 50.000 (cinquantamila) sarà detratto dal prezzo dovuto per l'acquisto della quota del signor Parte_2
Le parti continueranno a pagare la propria quota di mutuo della casa coniugale, oltre alle spese straordinarie relative all'immobile, che saranno ripartite tra le parti in base alle rispettive quote di proprietà.
Con tale trasferimento immobiliare le parti intendono definito ogni rapporto di dare avere tra le stesse, ad esclusione del contributo al mantenimento della figlia . Per_1
6. Le frequentazioni ordinarie tra padre e figlia, considerata l'età di , avverranno nel Per_1 seguente modo: si recherà a casa del padre all'uscita di scuola e consumerà il pranzo con il Per_1 medesimo quattro volte alla settimana;
trascorrerà con il padre week end alternati da venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera, salvo migliori accordi con . Il signor si impegna ad Per_1 Parte_2 informare tempestivamente la signora degli accordi presi con la figlia relativamente alle Parte_1 frequentazioni.
7. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia due settimane di vacanza in Per_1 periodo da concordare con la signora entro il 15 aprile di ogni anno. Parte_1
8. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario di versando alla madre Parte_2 Per_1 convivente entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di febbraio 2026.
9. Il padre si farà carico del 50% delle spese straordinarie della figlia, come da protocollo del
Tribunale di Milano. Le parti danno atto che al momento frequenta un corso di hip hop e uno Per_1 di teatro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Fabbrico (RE) il 5 giugno 2010.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabbrico perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG