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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10272 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 7004/2023 R.G., vertente
TRA
Parte 1
elettivamente domiciliata in Napoli, al Vicoletto Tarallo 6, presso lo studio dell'avv. Camillo
Speltra, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ATTRICE
E
Controparte 1 ella qualità di impresa designata dalla Campania per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada elettivamente domiciliata in Napoli, al largo F. Torraca 71, presso lo studio dell'avv. Eduardo
Marano, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Controparte 1 n.q. di impresa designata dalla Campania per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 3-11-2013, alle ore 14:30 circa, in Napoli, al Corso San Giovanni a Teduccio.
Si costituiva in giudizio Controparte 1 n.q., eccependo l'improponibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione e l'infondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum richiesto.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa, sulle conclusioni delle parti,
è stata riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co., c.p.c..all'udienza del 7-11-
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
3. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improponibilità della domanda proposta dalla compagnia resistente.
Infatti, il Codice delle Assicurazioni private prevede all'art. 148 che la danneggiata, nell'inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno di cui alla condizione di procedibilità già prevista dall'art. 22 della legge n. 990/1969, debba indicare tutta una serie di informazioni e produrre documentazione.
Nel caso di specie, l'attore ha inviato le raccomandate di costituzione in mora ricevute dalla compagnia convenuta e dalla CONSAP rispettivamente in data 27-2-2014 e 19-2-2014 e tali raccomandate rispettano tutti i dettami di cui al citato art. 148. Esse infatti contengono l'indicazione del codice fiscale della danneggiata, la descrizione delle circostanze del sinistro,
l'indicazione di età, attività e reddito della danneggiata, nonché la specificazione delle lesioni riportate, così come comprovate dalla documentazione medica richiamata.
Per converso non risulta che la compagnia, giudicando la richiesta incompleta, abbia adempiuto all'obbligo, previsto sempre dall'art. 148 al quinto comma di richiedere al danneggiato "le necessarie integrazioni" al fine di poter assolvere all'obbligo sancito dalla norma di istruire la pratica liquidatoria e quindi formulare una congrua e motivata offerta risarcitoria entro il termine massimo di novanta giorni (in caso di lesioni) dalla ricezione di tali documenti, oppure "di comunicare i motivi per cui non ritiene di formulare offerta".
Ne consegue che l'eccezione non può trovare accoglimento.
3. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis sollevata dalla compagnia convenuta.
Infatti «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua
"ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013; 3363/2019). Nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attrice e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
4.Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
Parte 1 ha allegato, a fondamento della Al riguardo deve premettersi che domanda, che in data 3-11-2013, alle ore 14:30 circa, mentre stava attraversando il Corso San
Giovanni a Teduccio in Napoli sulle strisce pedonali, per dirigersi in direzione del bar denominato "Bistrot”, veniva investita da un veicolo Smart di colore bianco, rimasto non identificato, proveniente da Napoli e diretto verso Portici, che, procedendo a forte velocità alle spalle della Parte 1 impattava la caviglia destra dell'attrice. Precisava che و
l'impatto si era verificato quanto l'attrice aveva quasi completato l'attraversamento, nella corsia di marcia percorsa dall'auto.
Come è noto, l'onere della prova incombente sul danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto Parte 2
,
che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283 primo comma lett. A, D.lgs. 209/2005), concerne sia la circostanza che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass. 10540/2023; a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (Cass. 15367/2011). Nel caso di specie, le circostanze allegate sono rimaste del tutto sfornito di prova, in quanto ex marito della madrei testi escussi, Testimone 1 amica dell'attrice, e Testimone 2 و
dell'attrice, hanno reso dichiarazioni contrastanti e prive di riscontri.
In particolare, entrambi i testi hanno confermato le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, dichiarando che nell'occasione si trovavano insieme a madre Persona 1
dell'attrice, presso il bar denominato "Bistrot”, in attesa di che li stava Parte 1
raggiungendo a piedi. Entrambi hanno affermato che l'attrice stava provenendo dal lato opposto della strada ed aveva quasi completato l'attraversamento, quando venne impattata da un'auto di colore chiaro (bianca, secondo la Tes 1 , che procedeva in direzione Portici.
Tuttavia, mentre secondo la teste Tes 1 l'auto avrebbe urtato la Parte 1 "sul piede destro, dietro al tallone" e per effetto dell'impatto l'attrice si sarebbe piegata in avanti, senza cadere, secondo il teste Tes_2 , l'attrice sarebbe stata colpita sul lato destro del corpo e poi sarebbe caduta al suolo. In particolare, secondo il teste Tes 2 , l'attrice avrebbe riportato lesioni alla gamba destra, oltre a dolori diffusi, e ciò il teste lo avrebbe appurato una volta giunto presso Ospedale “Loreto Mare", dove si era recato insieme alla moglie e alla Tes 1 per accompagnare l'attrice.
In realtà, dall'esame del referto di Pronto Soccorso n. 2013/50309 dell'Ospedale S.M. Loreto
Nuovo di Napoli emerge che in seguito al fatto all'attrice fu diagnosticato un“trauma distrosivo-contusivo caviglia dx"; dunque l'attrice riportò una lesione circoscritta alla caviglia e non involgente la gamba destra, come sostenuto dal teste.
Del pari, deve ritenersi significativa la discrepanza delle dichiarazioni testimoniali in ordine ai punti di impatto (lato destro del corpo, per il teste Tes_2 e parte posteriore del piede, all'altezza della caviglia destra, per la teste Tes 1 ed in ordine alla posizione dell'attrice a seguito dell'impatto (sarebbe rimasta in piedi, secondo la teste Tes 1 sarebbe caduta al suolo, per il teste Tes_2 ).
Ma è la stessa presenza dei testi escussi sui luoghi di causa a destare dubbi. Deve infatti evidenziarsi che nella querela sporta in data 31-3-2014 Parte 1 ha indicato come senza fare alcun cenno ai testi unica testimone oculare del fatto la madre, Persona 1
Tes 1 e Tes 2 , escussi nel presente giudizio. La circostanza appare quanto meno singolare, in quanto, trattandosi di persone note all'attrice -un'amica di infanzia ed il marito della madre l'omissione non può di certo ricondursi ad una difficoltà nell'identificazione o nel reperimento dei testimoni. Il dato della inattendibilità della teste Tes 1 risulta poi corroborato dalle risultanze delle schede IVASS prodotte dalla compagnia, atteso che all'udienza del 4-2-2025 la teste aveva dichiarato di aver reso testimonianza solo in un'altra occasione, circa dieci anni prima in relazione ad un tamponamento che aveva coinvolto il fratello. Dalla scheda IVASS prodotta, invece, si ricava che Testimone 1 è stata testimone in relazione a due sinistri, uno verificatosi il 1-9-2017 in Napoli e l'altro verificatosi il 18-1-2019 in San Giorgio a Cremano.
Per tutto quanto precede, non potendo ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice, di provare che il sinistro si sia verificato a causa del veicolo rimasto non identificato, la domanda va rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ.mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. VI civile, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A)rigetta la domanda attorea;
B) condanna Parte 1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CA come per legge.
Napoli, 10-11-2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Silvia Blasi)
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 7004/2023 R.G., vertente
TRA
Parte 1
elettivamente domiciliata in Napoli, al Vicoletto Tarallo 6, presso lo studio dell'avv. Camillo
Speltra, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ATTRICE
E
Controparte 1 ella qualità di impresa designata dalla Campania per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada elettivamente domiciliata in Napoli, al largo F. Torraca 71, presso lo studio dell'avv. Eduardo
Marano, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Controparte 1 n.q. di impresa designata dalla Campania per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 3-11-2013, alle ore 14:30 circa, in Napoli, al Corso San Giovanni a Teduccio.
Si costituiva in giudizio Controparte 1 n.q., eccependo l'improponibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione e l'infondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum richiesto.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa, sulle conclusioni delle parti,
è stata riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co., c.p.c..all'udienza del 7-11-
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
3. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improponibilità della domanda proposta dalla compagnia resistente.
Infatti, il Codice delle Assicurazioni private prevede all'art. 148 che la danneggiata, nell'inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno di cui alla condizione di procedibilità già prevista dall'art. 22 della legge n. 990/1969, debba indicare tutta una serie di informazioni e produrre documentazione.
Nel caso di specie, l'attore ha inviato le raccomandate di costituzione in mora ricevute dalla compagnia convenuta e dalla CONSAP rispettivamente in data 27-2-2014 e 19-2-2014 e tali raccomandate rispettano tutti i dettami di cui al citato art. 148. Esse infatti contengono l'indicazione del codice fiscale della danneggiata, la descrizione delle circostanze del sinistro,
l'indicazione di età, attività e reddito della danneggiata, nonché la specificazione delle lesioni riportate, così come comprovate dalla documentazione medica richiamata.
Per converso non risulta che la compagnia, giudicando la richiesta incompleta, abbia adempiuto all'obbligo, previsto sempre dall'art. 148 al quinto comma di richiedere al danneggiato "le necessarie integrazioni" al fine di poter assolvere all'obbligo sancito dalla norma di istruire la pratica liquidatoria e quindi formulare una congrua e motivata offerta risarcitoria entro il termine massimo di novanta giorni (in caso di lesioni) dalla ricezione di tali documenti, oppure "di comunicare i motivi per cui non ritiene di formulare offerta".
Ne consegue che l'eccezione non può trovare accoglimento.
3. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis sollevata dalla compagnia convenuta.
Infatti «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua
"ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013; 3363/2019). Nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attrice e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
4.Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
Parte 1 ha allegato, a fondamento della Al riguardo deve premettersi che domanda, che in data 3-11-2013, alle ore 14:30 circa, mentre stava attraversando il Corso San
Giovanni a Teduccio in Napoli sulle strisce pedonali, per dirigersi in direzione del bar denominato "Bistrot”, veniva investita da un veicolo Smart di colore bianco, rimasto non identificato, proveniente da Napoli e diretto verso Portici, che, procedendo a forte velocità alle spalle della Parte 1 impattava la caviglia destra dell'attrice. Precisava che و
l'impatto si era verificato quanto l'attrice aveva quasi completato l'attraversamento, nella corsia di marcia percorsa dall'auto.
Come è noto, l'onere della prova incombente sul danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto Parte 2
,
che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283 primo comma lett. A, D.lgs. 209/2005), concerne sia la circostanza che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass. 10540/2023; a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (Cass. 15367/2011). Nel caso di specie, le circostanze allegate sono rimaste del tutto sfornito di prova, in quanto ex marito della madrei testi escussi, Testimone 1 amica dell'attrice, e Testimone 2 و
dell'attrice, hanno reso dichiarazioni contrastanti e prive di riscontri.
In particolare, entrambi i testi hanno confermato le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, dichiarando che nell'occasione si trovavano insieme a madre Persona 1
dell'attrice, presso il bar denominato "Bistrot”, in attesa di che li stava Parte 1
raggiungendo a piedi. Entrambi hanno affermato che l'attrice stava provenendo dal lato opposto della strada ed aveva quasi completato l'attraversamento, quando venne impattata da un'auto di colore chiaro (bianca, secondo la Tes 1 , che procedeva in direzione Portici.
Tuttavia, mentre secondo la teste Tes 1 l'auto avrebbe urtato la Parte 1 "sul piede destro, dietro al tallone" e per effetto dell'impatto l'attrice si sarebbe piegata in avanti, senza cadere, secondo il teste Tes_2 , l'attrice sarebbe stata colpita sul lato destro del corpo e poi sarebbe caduta al suolo. In particolare, secondo il teste Tes 2 , l'attrice avrebbe riportato lesioni alla gamba destra, oltre a dolori diffusi, e ciò il teste lo avrebbe appurato una volta giunto presso Ospedale “Loreto Mare", dove si era recato insieme alla moglie e alla Tes 1 per accompagnare l'attrice.
In realtà, dall'esame del referto di Pronto Soccorso n. 2013/50309 dell'Ospedale S.M. Loreto
Nuovo di Napoli emerge che in seguito al fatto all'attrice fu diagnosticato un“trauma distrosivo-contusivo caviglia dx"; dunque l'attrice riportò una lesione circoscritta alla caviglia e non involgente la gamba destra, come sostenuto dal teste.
Del pari, deve ritenersi significativa la discrepanza delle dichiarazioni testimoniali in ordine ai punti di impatto (lato destro del corpo, per il teste Tes_2 e parte posteriore del piede, all'altezza della caviglia destra, per la teste Tes 1 ed in ordine alla posizione dell'attrice a seguito dell'impatto (sarebbe rimasta in piedi, secondo la teste Tes 1 sarebbe caduta al suolo, per il teste Tes_2 ).
Ma è la stessa presenza dei testi escussi sui luoghi di causa a destare dubbi. Deve infatti evidenziarsi che nella querela sporta in data 31-3-2014 Parte 1 ha indicato come senza fare alcun cenno ai testi unica testimone oculare del fatto la madre, Persona 1
Tes 1 e Tes 2 , escussi nel presente giudizio. La circostanza appare quanto meno singolare, in quanto, trattandosi di persone note all'attrice -un'amica di infanzia ed il marito della madre l'omissione non può di certo ricondursi ad una difficoltà nell'identificazione o nel reperimento dei testimoni. Il dato della inattendibilità della teste Tes 1 risulta poi corroborato dalle risultanze delle schede IVASS prodotte dalla compagnia, atteso che all'udienza del 4-2-2025 la teste aveva dichiarato di aver reso testimonianza solo in un'altra occasione, circa dieci anni prima in relazione ad un tamponamento che aveva coinvolto il fratello. Dalla scheda IVASS prodotta, invece, si ricava che Testimone 1 è stata testimone in relazione a due sinistri, uno verificatosi il 1-9-2017 in Napoli e l'altro verificatosi il 18-1-2019 in San Giorgio a Cremano.
Per tutto quanto precede, non potendo ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice, di provare che il sinistro si sia verificato a causa del veicolo rimasto non identificato, la domanda va rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ.mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. VI civile, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A)rigetta la domanda attorea;
B) condanna Parte 1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CA come per legge.
Napoli, 10-11-2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Silvia Blasi)