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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/10/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1158/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa HE GA La PO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento civile iscritto al n. 1158/2024 R.G.,
promosso da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Carmelo Occhiuto;
- parte ricorrente -
nei confronti di:
Controparte_1
(c.f. ,
[...] P.IVA_1
, Agente della Riscossione per Controparte_2 la Provincia di (c.f. ), CP_1 P.IVA_2
entrambe difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_3
(c.f. ), Controparte_4 P.IVA_4
Pag. 1 di 6 (c.f. ), Controparte_5 P.IVA_5
(c.f. ), Controparte_6 P.IVA_6
contumaci;
- parte resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con ricorso notificato in data 27/11/2024 ha proposto opposizione ex Parte_1 artt. 615 e 617 CPC avverso:
• l'intimazione di pagamento n. 29520249012254834000 notificata in data
31/08/2024, con cui è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di
86.129,17 euro;
• la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576 2024
00001731000 notificata l'11/10/2024, con cui è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di 91.803,89 euro.
I provvedimenti impugnati sono stati emessi in virtù ed in forza delle seguenti cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento:
1. Cartella n. 29520190002752959000
Ente creditore: Controparte_7 credito: IMU 2011 con sanzioni e interessi
[...]
Importo: € 87,96
2. Cartella n. 29520200006992025000
Ente creditore: Controparte_6
Natura del credito: IMU 2013 con spese
Importo: € 18,45
3. Cartella n. 29520210024951116000
Pag. 2 di 6 Ente creditore: Regione Sicilia Controparte_6
Natura credito: IMU e TASI 2014, tasse auto 2015
Importo: € 22,83
4. Cartella n. 29520210061214442000
Ente creditore: Regione Siciliana
Natura credito: Tassa automobilistica 2016
Importo: € 242,66
5. Cartella n. 29520210072502521000
Ente creditore: Regione Siciliana
Natura credito: Tassa automobilistica 2018
Importo: € 230,43
6. Cartella n. 29520220011739940000
Ente creditore: Regione Siciliana
Natura credito: Tassa automobilistica 2019
Importo: € 217,72
7. Cartella n. 29520220026002807000
Ente creditore: Ministero della Giustizia
Natura credito: Risarcimento danno erariale (sentenza Corte dei Conti)
Importo: € 85.461,16
8. Cartella n. 29520230000456902000
Ente creditore: Controparte_1 CP_8 credito: IRPEF e addizionali 2019
[...]
Importo: € 665,08
9. Cartella n. 29520230004251302000
Ente creditore: Controparte_5
Natura credito: IMU 2014
Importo: € 1.353,87
10. Cartella n. 29520230010030238000
Ente creditore: Regione Siciliana
Natura credito: Tassa automobilistica 2020
Pag. 3 di 6 Importo: € 215,13
11. Cartella n. 29520240015782469000
Ente creditore: Regione Siciliana
Natura credito: Tassa automobilistica 2021
Importo: € 210,85
12. Avviso di accertamento n. 250TXHM000287
Ente creditore: CP_9
Natura credito: IRPEF e addizionali 2013 con sanzioni
Importo: € 762,99
13. Avviso di accertamento n. 250TXHM000408
Ente creditore: CP_9
Natura credito: IRPEF e addizionali 2014 con sanzioni
Importo: € 2.314,76
La ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti, l'illegittimità dell'intimazione e della comunicazione ipotecaria, nonché la violazione dello Statuto del Contribuente.
Con comparsa del 04/02/2025 si sono costituite l'
[...]
, e l' Controparte_10 Controparte_2
, eccependo -in via preliminare- il difetto di giurisdizione del Giudice
[...]
Ordinario in favore di quello Tributario, e contestando -nel merito- la domanda di parte ricorrente.
Con ordinanza del 02/08/2025 questo giudice, ritenendo che la questione di giurisdizione sia suscettibile di definire immediatamente (interamente o parzialmente) il giudizio, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, fissando all'uopo l'udienza del 21/10/2025, all'esito della quale la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
*****
L'eccezione preliminare sollevata dall' è parzialmente Controparte_2 fondata e merita accoglimento.
Pag. 4 di 6 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 546/1992 la giurisdizione tributaria è esclusiva per tutte le controversie aventi ad oggetto tributi, con esclusione degli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione.
Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 7822 del
14/04/2020, statuendo che “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assume rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella
o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Pag. 5 di 6 Ebbene, nel caso in esame le doglianze sollevate dalla ricorrente attengono al merito della pretesa tributaria;
sicché deve in relazione alle cartelle ed agli avvisi fondanti i provvedimenti impugnati deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello Tributario.
Ciò con riguardo a tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento sopra specificati, ad eccezione della cartella di pagamento n. 29520220026002807000, siccome avente ad oggetto un credito nascente da una sentenza emessa dalla Corte dei Conti e quindi di natura non tributaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla questione di giurisdizione:
• dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente in relazione alle contestazioni riguardanti le cartelle nn. 29520190002752959000,
29520200006992025000, 29520210024951116000, 29520210061214442000,
29520210072502521000, 29520220011739940000, 29520230000456902000,
29520230004251302000, 29520230010030238000, 29520240015782469000 e gli avvisi di accertamento nn. 250TXHM000287 e 250TXHM000408,
• dispone la rimessione sul ruolo in relazione alle contestazioni riguardanti il credito di natura non tributaria portato dalla cartella n. 29520220026002807000, come da separata ordinanza.
Così deciso il 30 Ottobre 2025
Il Giudice
HE GA La PO
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa HE GA La PO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento civile iscritto al n. 1158/2024 R.G.,
promosso da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Carmelo Occhiuto;
- parte ricorrente -
nei confronti di:
Controparte_1
(c.f. ,
[...] P.IVA_1
, Agente della Riscossione per Controparte_2 la Provincia di (c.f. ), CP_1 P.IVA_2
entrambe difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_3
(c.f. ), Controparte_4 P.IVA_4
Pag. 1 di 6 (c.f. ), Controparte_5 P.IVA_5
(c.f. ), Controparte_6 P.IVA_6
contumaci;
- parte resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con ricorso notificato in data 27/11/2024 ha proposto opposizione ex Parte_1 artt. 615 e 617 CPC avverso:
• l'intimazione di pagamento n. 29520249012254834000 notificata in data
31/08/2024, con cui è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di
86.129,17 euro;
• la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576 2024
00001731000 notificata l'11/10/2024, con cui è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di 91.803,89 euro.
I provvedimenti impugnati sono stati emessi in virtù ed in forza delle seguenti cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento:
1. Cartella n. 29520190002752959000
Ente creditore: Controparte_7 credito: IMU 2011 con sanzioni e interessi
[...]
Importo: € 87,96
2. Cartella n. 29520200006992025000
Ente creditore: Controparte_6
Natura del credito: IMU 2013 con spese
Importo: € 18,45
3. Cartella n. 29520210024951116000
Pag. 2 di 6 Ente creditore: Regione Sicilia Controparte_6
Natura credito: IMU e TASI 2014, tasse auto 2015
Importo: € 22,83
4. Cartella n. 29520210061214442000
Ente creditore: Regione Siciliana
Natura credito: Tassa automobilistica 2016
Importo: € 242,66
5. Cartella n. 29520210072502521000
Ente creditore: Regione Siciliana
Natura credito: Tassa automobilistica 2018
Importo: € 230,43
6. Cartella n. 29520220011739940000
Ente creditore: Regione Siciliana
Natura credito: Tassa automobilistica 2019
Importo: € 217,72
7. Cartella n. 29520220026002807000
Ente creditore: Ministero della Giustizia
Natura credito: Risarcimento danno erariale (sentenza Corte dei Conti)
Importo: € 85.461,16
8. Cartella n. 29520230000456902000
Ente creditore: Controparte_1 CP_8 credito: IRPEF e addizionali 2019
[...]
Importo: € 665,08
9. Cartella n. 29520230004251302000
Ente creditore: Controparte_5
Natura credito: IMU 2014
Importo: € 1.353,87
10. Cartella n. 29520230010030238000
Ente creditore: Regione Siciliana
Natura credito: Tassa automobilistica 2020
Pag. 3 di 6 Importo: € 215,13
11. Cartella n. 29520240015782469000
Ente creditore: Regione Siciliana
Natura credito: Tassa automobilistica 2021
Importo: € 210,85
12. Avviso di accertamento n. 250TXHM000287
Ente creditore: CP_9
Natura credito: IRPEF e addizionali 2013 con sanzioni
Importo: € 762,99
13. Avviso di accertamento n. 250TXHM000408
Ente creditore: CP_9
Natura credito: IRPEF e addizionali 2014 con sanzioni
Importo: € 2.314,76
La ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti, l'illegittimità dell'intimazione e della comunicazione ipotecaria, nonché la violazione dello Statuto del Contribuente.
Con comparsa del 04/02/2025 si sono costituite l'
[...]
, e l' Controparte_10 Controparte_2
, eccependo -in via preliminare- il difetto di giurisdizione del Giudice
[...]
Ordinario in favore di quello Tributario, e contestando -nel merito- la domanda di parte ricorrente.
Con ordinanza del 02/08/2025 questo giudice, ritenendo che la questione di giurisdizione sia suscettibile di definire immediatamente (interamente o parzialmente) il giudizio, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, fissando all'uopo l'udienza del 21/10/2025, all'esito della quale la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
*****
L'eccezione preliminare sollevata dall' è parzialmente Controparte_2 fondata e merita accoglimento.
Pag. 4 di 6 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 546/1992 la giurisdizione tributaria è esclusiva per tutte le controversie aventi ad oggetto tributi, con esclusione degli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione.
Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 7822 del
14/04/2020, statuendo che “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assume rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella
o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Pag. 5 di 6 Ebbene, nel caso in esame le doglianze sollevate dalla ricorrente attengono al merito della pretesa tributaria;
sicché deve in relazione alle cartelle ed agli avvisi fondanti i provvedimenti impugnati deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello Tributario.
Ciò con riguardo a tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento sopra specificati, ad eccezione della cartella di pagamento n. 29520220026002807000, siccome avente ad oggetto un credito nascente da una sentenza emessa dalla Corte dei Conti e quindi di natura non tributaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla questione di giurisdizione:
• dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente in relazione alle contestazioni riguardanti le cartelle nn. 29520190002752959000,
29520200006992025000, 29520210024951116000, 29520210061214442000,
29520210072502521000, 29520220011739940000, 29520230000456902000,
29520230004251302000, 29520230010030238000, 29520240015782469000 e gli avvisi di accertamento nn. 250TXHM000287 e 250TXHM000408,
• dispone la rimessione sul ruolo in relazione alle contestazioni riguardanti il credito di natura non tributaria portato dalla cartella n. 29520220026002807000, come da separata ordinanza.
Così deciso il 30 Ottobre 2025
Il Giudice
HE GA La PO
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