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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AT – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1934 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili tra rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
COMMIS ILARIA presso il quale elettivamente domicilia
Ricorrente contro rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CP_1
SANTOMASSIMO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
Resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di AT il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/04/2024 , premettendo di aver contratto con Parte_1
matrimonio concordatario in data 14.07.2018 nel Comune di Squillace (CZ), CP_1
(Atti Matrimonio Comune di AT Anno 2018 - Atto n. 10, parte II, Serie B9), dalla cui unione non sono nati figli, e riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di AT in data 5 maggio 2022, era intervenuta separazione in forza di sentenza parziale sullo status n. 1297 2023 del Tribunale Ordinario di AT, resa nel procedimento RG
1 n. 3799/2021, ancora in corso sulla domanda di addebito, chiedeva pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente così concludeva: “Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere il ricorso che precede e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la
Sig.ra e il Sig. di cui in premessa ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di AT, a mezzo rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza delle parti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali.”
Con comparsa del 20 settembre 2024 si costituiva , il quale non opponendosi alla CP_1 cessazione richiesta così concludeva: “voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14.7.2018, nel Comune di Squillace (CZ) - trascritto nel
Registro Atti Matrimonio del Comune di AT Anno 2018 - Atto n. 10, parte II, Serie B, con integrale compensazione delle spese legali.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 21 cpc all'udienza del
4 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni e raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non avendo la coppia ha avuto figli e non essendo stata formulata dal ricorrente alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile.
Stante la mancata opposizione di parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso di come indicata in epigrafe, così provvede: Parte_1
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Squillace il 14/07/2018 e trascritto nel registro degli atti di AT (Anno 2018 - Atto n. 10, parte II, Serie
B9);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese compensate.
Così deciso in AT in camera di consiglio il 8/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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