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24 giugno 2017
24 giugno 2017
Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017 .
3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017 .
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , e' stato pubblicato in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2017.
In questo stesso S.O., e' ripubblicato il testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Note all' art. 1:
- Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54 (Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2017, n. 99.
- Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 (Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia S.p.A.), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2017, n. 100.
2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017 .
3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017 .
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , e' stato pubblicato in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2017.
In questo stesso S.O., e' ripubblicato il testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Note all' art. 1:
- Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54 (Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2017, n. 99.
- Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 (Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia S.p.A.), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2017, n. 100.
Commentari • 2
- 1. Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariatohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea(2). 2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere …
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Giurisprudenza • 22
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