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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13477/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dagli Avv.ti Galati Pietro Attilio Parte_1
e LM MO OR
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Marcello Raho e CP_1
RD SA, come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: GN EO Familiare componente inabile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n.3040426 con decorrenza da gennaio 2010 e di essere coniugata con il sig. , ha dedotto di aver inutilmente chiesto all' con domanda Persona_1 CP_1 dell'8.06.2023 la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare su detta pensione con componente inabile, dovutole in quanto totalmente inabile.
Lamentando l'ingiustificato adeguamento della prestazione da parte dell'istituto previdenziale con motivazione “assente ingiustificato a visita medica”, ha chiesto condannarsi parte convenuta al pagamento del dovuto, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' ha dedotto di aver riconosciuto lo stato di inabilità della CP_1 ricorrente e conseguentemente la spettanza dell'assegno per il nucleo familiare con decorrenza gennaio 2023; quanto al periodo precedente, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Disposta CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * * Preliminarmente va dato atto che alla stregua delle dichiarazioni rese dall' supportate CP_1 peraltro dalla documentazione esibita, risulta che l' con provvedimento di rettifica in CP_1 autotutela del 17.11.2023, ha riconosciuto la ricorrente inabile al proficuo lavoro con decorrenza dal 1.1.2023 provvedendo peraltro alla liquidazione del trattamento di famiglia con decorrenza dal
1.1.2023.
Alla luce di siffatta affermazione, quindi, deve dichiararsi in parte cessata la materia del contendere.
***
Tanto premesso, risulta invece infondata la domanda di riconoscimento del beneficio per il periodo antecedente al 1.1.2023.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione assistenziale temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/88, convertito in legge n. 153/88, l'assegno per il nucleo familiare “compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo”.
Ai sensi dell' art. 2, comma 6, del D.L. cit., “ Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche
i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Nel caso di specie, la ricorrente ha già ottenuto la liquidazione della prestazione con decorrenza da gennaio 2023 (cfr. documentazione allegata alla memoria difensiva).
Pertanto è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale in relazione al periodo antecedente a gennaio 2023, sostenendo parte ricorrente di essere inabile da data precedente.
Il CTU dott. ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente (Protesi Persona_2 ginocchio bilaterale. Esiti di espianto di protesi di ginocchio sinistro per sepsi e impianto di fantoccio in cemento antibiotato;
Sindrome ansioso-depressiva) non la pongono in una condizione di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata in data 30.07.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
In particolare, il CTU ha chiarito che “Volendo quindi circoscrivere la valutazione all'arco temporale compreso tra l'aprile 2019 ed il gennaio 2023, è possibile affermare che la sia stata affetta da artroprotesi di ginocchio Pt_1 bilateralmente senza segni di scomposizione (cfr. RX del 21.07.2021), una frattura ingranata di capitello radiale trattata con valva gessata in esiti di pregressa frattura diafisi ulnare con rottura dei mezzi di sintesi (accesso in PS del 22.05.2021).
Per quanto attiene le restanti patologie emerge dalla documentazione (cfr. Lettera di dimissione del Centro Habilita di Sarnico (BG): ipertensione arteriosa, plastica inguinale e ombelicale, pregresso intervento al malleolo destro, frattura omero destro e safenectomia sinistra.
Ecco quindi che, alla luce delle condizioni patologiche accertate si ritiene che non sussistano i presupposti medico-legali per il riconoscimento di una inabilità permanente al proficuo lavoro in epoca antecedente al gennaio 2023.
Le condizioni cliniche - relativamente al periodo di riferimento - apparivano sostanzialmente stabili eccezzion fatta per temporanee compromissioni della capacità lavorativa, limitata a specifici periodi, senza tuttavia configurare un'incapacità stabile e assoluta allo svolgimento di attività lavorative”.
Per le ragioni che precedono, avendo la ricorrente già ottenuto la liquidazione della prestazione con decorrenza dal gennaio 2023, in relazione al periodo successivo alla data indicata va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento invece alla domanda di riconoscimento degli ANF in data anteriore a gennaio 2023, CP_ già riconosciuta dall' la stessa deve essere rigettata.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della parziale soccombenza reciproca e considerato che che parte ricorrente ha proposto il presente giudizio senza attendere l' esito del procedimento amministrativo.
Pone definitivamente le spese di ctu a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- Dichiara in parte cessata la materia del contendere.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- compensa le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13477/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dagli Avv.ti Galati Pietro Attilio Parte_1
e LM MO OR
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Marcello Raho e CP_1
RD SA, come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: GN EO Familiare componente inabile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n.3040426 con decorrenza da gennaio 2010 e di essere coniugata con il sig. , ha dedotto di aver inutilmente chiesto all' con domanda Persona_1 CP_1 dell'8.06.2023 la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare su detta pensione con componente inabile, dovutole in quanto totalmente inabile.
Lamentando l'ingiustificato adeguamento della prestazione da parte dell'istituto previdenziale con motivazione “assente ingiustificato a visita medica”, ha chiesto condannarsi parte convenuta al pagamento del dovuto, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' ha dedotto di aver riconosciuto lo stato di inabilità della CP_1 ricorrente e conseguentemente la spettanza dell'assegno per il nucleo familiare con decorrenza gennaio 2023; quanto al periodo precedente, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Disposta CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * * Preliminarmente va dato atto che alla stregua delle dichiarazioni rese dall' supportate CP_1 peraltro dalla documentazione esibita, risulta che l' con provvedimento di rettifica in CP_1 autotutela del 17.11.2023, ha riconosciuto la ricorrente inabile al proficuo lavoro con decorrenza dal 1.1.2023 provvedendo peraltro alla liquidazione del trattamento di famiglia con decorrenza dal
1.1.2023.
Alla luce di siffatta affermazione, quindi, deve dichiararsi in parte cessata la materia del contendere.
***
Tanto premesso, risulta invece infondata la domanda di riconoscimento del beneficio per il periodo antecedente al 1.1.2023.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione assistenziale temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/88, convertito in legge n. 153/88, l'assegno per il nucleo familiare “compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo”.
Ai sensi dell' art. 2, comma 6, del D.L. cit., “ Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche
i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Nel caso di specie, la ricorrente ha già ottenuto la liquidazione della prestazione con decorrenza da gennaio 2023 (cfr. documentazione allegata alla memoria difensiva).
Pertanto è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale in relazione al periodo antecedente a gennaio 2023, sostenendo parte ricorrente di essere inabile da data precedente.
Il CTU dott. ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente (Protesi Persona_2 ginocchio bilaterale. Esiti di espianto di protesi di ginocchio sinistro per sepsi e impianto di fantoccio in cemento antibiotato;
Sindrome ansioso-depressiva) non la pongono in una condizione di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata in data 30.07.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
In particolare, il CTU ha chiarito che “Volendo quindi circoscrivere la valutazione all'arco temporale compreso tra l'aprile 2019 ed il gennaio 2023, è possibile affermare che la sia stata affetta da artroprotesi di ginocchio Pt_1 bilateralmente senza segni di scomposizione (cfr. RX del 21.07.2021), una frattura ingranata di capitello radiale trattata con valva gessata in esiti di pregressa frattura diafisi ulnare con rottura dei mezzi di sintesi (accesso in PS del 22.05.2021).
Per quanto attiene le restanti patologie emerge dalla documentazione (cfr. Lettera di dimissione del Centro Habilita di Sarnico (BG): ipertensione arteriosa, plastica inguinale e ombelicale, pregresso intervento al malleolo destro, frattura omero destro e safenectomia sinistra.
Ecco quindi che, alla luce delle condizioni patologiche accertate si ritiene che non sussistano i presupposti medico-legali per il riconoscimento di una inabilità permanente al proficuo lavoro in epoca antecedente al gennaio 2023.
Le condizioni cliniche - relativamente al periodo di riferimento - apparivano sostanzialmente stabili eccezzion fatta per temporanee compromissioni della capacità lavorativa, limitata a specifici periodi, senza tuttavia configurare un'incapacità stabile e assoluta allo svolgimento di attività lavorative”.
Per le ragioni che precedono, avendo la ricorrente già ottenuto la liquidazione della prestazione con decorrenza dal gennaio 2023, in relazione al periodo successivo alla data indicata va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento invece alla domanda di riconoscimento degli ANF in data anteriore a gennaio 2023, CP_ già riconosciuta dall' la stessa deve essere rigettata.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della parziale soccombenza reciproca e considerato che che parte ricorrente ha proposto il presente giudizio senza attendere l' esito del procedimento amministrativo.
Pone definitivamente le spese di ctu a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- Dichiara in parte cessata la materia del contendere.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- compensa le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa