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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2212/2024 R.G.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. Isaac Nicola Rancic e con l'Avv. Riccardo Vezzo contro
CP_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. Nicola Ambrosetti e con l'Avv. Veronica Camero
PREMESSO CHE
- la coppia ha i seguenti FIGLI MINORI: , nato a [...] il [...] CP_2
- tra le parti è intervenuto divorzio mediante sentenza del Tribunale di Lecco n. 611/2019, pubblicata il 26.10.2019
RILEVATO che, all'udienza dell'8.10.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto il seguente accordo a definizione della lite, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
1. AFFIDAMENTO
Il minore viene affidato in via esclusiva alla madre, signora e rimarrà collocato presso CP_2 CP_1 quest'ultima.
2. DIRITTI DI VISITA
Le modalità di frequentazione padre-figlio proseguiranno secondo quanto già stabilito nell'accordo di divorzio, con le seguenti precisazioni:
• Vengono confermati gli attuali giorni di frequentazione.
• Per le vacanze estive: due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori con il signor , Pt_1 da trascorrersi in Italia salvo diversi accordi tra le parti. Le parti si impegnano a comunicare le date con un preavviso di 3 settimane rispetto alla data effettiva di partenza.
• Festività natalizie e pasquali: da concordare tra i genitori, con possibilità per il papà di trascorrere una settimana consecutiva con nelle festività Natalizie. CP_2
• I compleanni dei genitori saranno trascorsi con il rispettivo genitore.
• Il compleanno di sarà trascorso, quando possibile, con entrambi i genitori. CP_2
Vengono in ogni caso riconosciuti al padre ampi diritti di visita nel rispetto della bigenitorialità.
3. MANTENIMENTO
Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento per il figlio: Pt_1
• € 850,00 mensili dal mese di aprile 2025 al mese di ottobre 2025.
• € 1.000,00 mensili a partire dal mese di novembre 2025, con rivalutazione annuale ISTAT da tale data.
4. SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, previa concertazione secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Como.
5. ACCORDI ULTERIORI
Le parti concordano che nulla sia più dovuto a titolo di ISTAT pregresso, con la precisazione che la somma di € 1.082,40, corrisposta all'esito della procedura esecutiva 1855/2024 R.G. Trib. Como, verrà trattenuta dalla signora CP_1
Le parti concordano che nulla sia dovuto da un ex coniuge all'altro ex coniuge a titolo di TFR pregresso.
Per quanto attiene alle scelte relative alla vita del minore, pur nell'ambito dell'affido esclusivo, le parti si impegnano a mantenere un costante dialogo costruttivo, con il coinvolgimento del padre nelle decisioni più rilevanti, come sinora avvenuto.
Le parti rinunciano a qualunque ulteriore domanda proposta in sede di giudizio.
SENTITO il relatore;
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 611/2019 del Tribunale di Lecco:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 10.10.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. Isaac Nicola Rancic e con l'Avv. Riccardo Vezzo contro
CP_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. Nicola Ambrosetti e con l'Avv. Veronica Camero
PREMESSO CHE
- la coppia ha i seguenti FIGLI MINORI: , nato a [...] il [...] CP_2
- tra le parti è intervenuto divorzio mediante sentenza del Tribunale di Lecco n. 611/2019, pubblicata il 26.10.2019
RILEVATO che, all'udienza dell'8.10.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto il seguente accordo a definizione della lite, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
1. AFFIDAMENTO
Il minore viene affidato in via esclusiva alla madre, signora e rimarrà collocato presso CP_2 CP_1 quest'ultima.
2. DIRITTI DI VISITA
Le modalità di frequentazione padre-figlio proseguiranno secondo quanto già stabilito nell'accordo di divorzio, con le seguenti precisazioni:
• Vengono confermati gli attuali giorni di frequentazione.
• Per le vacanze estive: due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori con il signor , Pt_1 da trascorrersi in Italia salvo diversi accordi tra le parti. Le parti si impegnano a comunicare le date con un preavviso di 3 settimane rispetto alla data effettiva di partenza.
• Festività natalizie e pasquali: da concordare tra i genitori, con possibilità per il papà di trascorrere una settimana consecutiva con nelle festività Natalizie. CP_2
• I compleanni dei genitori saranno trascorsi con il rispettivo genitore.
• Il compleanno di sarà trascorso, quando possibile, con entrambi i genitori. CP_2
Vengono in ogni caso riconosciuti al padre ampi diritti di visita nel rispetto della bigenitorialità.
3. MANTENIMENTO
Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento per il figlio: Pt_1
• € 850,00 mensili dal mese di aprile 2025 al mese di ottobre 2025.
• € 1.000,00 mensili a partire dal mese di novembre 2025, con rivalutazione annuale ISTAT da tale data.
4. SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, previa concertazione secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Como.
5. ACCORDI ULTERIORI
Le parti concordano che nulla sia più dovuto a titolo di ISTAT pregresso, con la precisazione che la somma di € 1.082,40, corrisposta all'esito della procedura esecutiva 1855/2024 R.G. Trib. Como, verrà trattenuta dalla signora CP_1
Le parti concordano che nulla sia dovuto da un ex coniuge all'altro ex coniuge a titolo di TFR pregresso.
Per quanto attiene alle scelte relative alla vita del minore, pur nell'ambito dell'affido esclusivo, le parti si impegnano a mantenere un costante dialogo costruttivo, con il coinvolgimento del padre nelle decisioni più rilevanti, come sinora avvenuto.
Le parti rinunciano a qualunque ulteriore domanda proposta in sede di giudizio.
SENTITO il relatore;
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 611/2019 del Tribunale di Lecco:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 10.10.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao