Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/05/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 22 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5389/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Maria Navarria, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede legale in Acireale (CT), via Giuliani n. 95/A;
[...]
-convenuto contumace-
e nei confronti di
in persona del Presidente, Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli per procura generale alle liti a rogito del notaio di Fiumicino (RM) nn. 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024, elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio
Ufficio legale distrettuale;
-terzo chiamato in causa-
Avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive -omissione contributiva
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 22 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1
1. Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare che la Sig.ra ha prestato attività di lavoro Parte_1
subordinato, ininterrottamente dal Febbraio 2021 al Novembre 2022, svolgendo mansioni di
“commessa”, con la qualifica di impiegato, 4° livello di inquadramento secondo le disposizioni di cui al C.C.N.L. “Terziario e Servizi – Acconciatura ed Estetica”, per in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Acireale, via Giuliani n. 95/A,
P.IVA , presso il punto vendita sito in Acireale, via Giuliani n. 93/A. P.IVA_1
- Altresì, accertare e dichiarare, che la ricorrente ha svolto per l'intero periodo del rapporto il seguente orario di lavoro:
- da febbraio 2021 a maggio 2022, 4 ore giornaliere, per un totale di 24 ore settimanali;
- da giugno 2022 a novembre 2022, 8 ore giornaliere, per un totale di 48 ore settimanali.
- Conseguentemente e per l'effetto condannare in persona del suo legale rappr. Controparte_1
p.t., con sede legale in Acireale, via Giuliani n. 93/A, P.IVA al pagamento, in P.IVA_1 favore della ricorrente sig.ra della somma di € 27.120,97, calcolata al lordo Parte_1
delle ritenute di legge, così come da conteggi evidenziati nella documentazione allegata che si produce in copia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- Condannare, infine, parte resistente alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente.
- Con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente deduceva di aver prestato attività di lavoro subordinato con la qualifica di “commessa” presso “ - società avente sede legale Controparte_1
ad Acireale (CT) - senza soluzione di continuità (dal mese di febbraio 2021 al mese di novembre
2022) e con inquadramento al IV livello del “C.C.N.L. Terziario e Servizi – Acconciatura ed
Estetica”.
Precisava di aver osservato un orario di lavoro pari a 4 ore giornaliere, da febbraio 2021 a maggio
2022, salvo poi – a decorrere dal mese di giugno 2022 – prestare servizio per 8 ore al giorno, senza mai ricevere alcuna retribuzione.
Richiedeva che venisse giuridicamente accertata la sussistenza del vincolo di subordinazione in forza di elementi distintivi indicati dalla Corte di Cassazione - quali l'indicazione del luogo, dei giorni, dell'orario di lavoro osservato, nonché degli incarichi da svolgere, la quantificazione della retribuzione e l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo -
2 subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che si esplicava tramite direttive concernenti le mansioni da svolgere e limitanti di fatto la libertà del dipendente.
Da ultimo assumeva, in forza della relazione del Consulente del Lavoro indicata in ricorso, di aver diritto ad € 27.120,97 a titolo di differenze retributive (per un importo complessivo di €
22.633,52), tredicesime e quattordicesime mensilità (rispettivamente € 1.481,26 e € 1.144, 97) e
T.F.R. (€1.861,22).
Di contro non si costituiva la società convenuta, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, sì che non era possibile espletare il previsto tentativo di conciliazione.
Con memoria depositata in data 11.11.2024, si costituiva piuttosto nelle more l'
[...]
, asserendo che la società convenuta aveva versato la Controparte_3
contribuzione risultante dall'estratto conto contributivo informativo prodotto in giudizio e dichiarandosi disponibile a ricevere le eventuali differenze contributive tra le somme versate e quelle dovute, derivanti dall'effettivo accertamento giudiziale sulla quantità, qualità e natura della prestazione di lavoro resa dalla ricorrente.
Affermava che, in caso di comprovata evasione contributiva, incombeva in capo alla società de quo non solo il conseguente obbligo di versamento degli importi dovuti, bensì anche l'assoggettamento a sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, oltre ad eventuali accessori previsti dal successivo comma 9.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “… ritenere e dichiarare in persona Controparte_1 del legale rappr.te pro tempore, tenuta al versamento all' dei contributi previdenziali dovuti CP_3 sul rapporto di lavoro con il ricorrente, per i periodi esposti nell'atto introduttivo del giudizio.
Per l'effetto, emettere sentenza di condanna di in persona del legale rappr.te pro Controparte_1 tempore, al pagamento dei contributi complessivamente dovuti all' che si fa riserva di CP_3 quantificare secondo le prescrizioni dell'art.1 d.l. n.338/1989 conv. in legge n.389/1989, oltre sanzioni civili sui detti, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), legge n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9.
Rigettare per il resto ogni altra domanda proposta nei confronti dell' . CP_3
1.3. La causa è stata istruita in via documentale e orale mediante l'assunzione di testi citati da parte ricorrente.
Dichiarata la contumacia della società convenuta, sebbene regolarmente evocata in giudizio;
non reso interrogatorio formale nei confronti del rappresentante legale di quest'ultima, interrogatorio ammesso con ordinanza del 12 settembre 2024; regolarizzato il contraddittorio a seguito della rinnovazione della notifica del ricorso effettuata presso l'indirizzo PEC della Direzione
3 territoriale e non presso la sede legale dell' ; disposta la comparizione personale della CP_3 ricorrente ai fini del libero interrogatorio della stessa;
ammessa ed espletata la prova per testi;
sostituita l'udienza di discussione del 22 aprile 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dal procuratore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2. Preliminarmente, va confermata la contumacia della “ , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la quale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, sì come già rilevato alla udienza del 10 settembre 2024.
2.1. Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
In ossequio al criterio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive, deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con tempi e modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive stesse;
ciò in conformità al principio ex art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Quanto alla dimostrazione della natura subordinata del rapporto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass.
n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010).
Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo...” (cfr. Cass.
n. 2728/2010; Cass. n. 12909/2020).
Sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le
4 stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante
e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. Cass. n. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui (non meramente generiche, ma specifiche e reiterate) non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo - ai fini qualificatori - altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, come ad esempio: la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione (cfr. Cass. n. 9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019). Tali indici qualificatori assumono particolare rilevanza “nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo...” (cfr. C. Cass. 1536/2009; C.
Cass. 23846/2017).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie, onere della ricorrente era, dunque, provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la parte convenuta a far data dal mese di febbraio 2021 fino al mese di novembre
2022, nonché le peculiarità della prestazione lavorativa sotto il profilo mansionistico ed orario.
Invero, la dipendente ha assunto di aver svolto le mansioni di commessa presso “ , Controparte_1
prestando la propria attività lavorativa continuativamente per sei giorni alla settimana, dal mese di febbraio 2021 al mese di maggio 2022, per 24 ore settimanali (4 ore al giorno), oltreché dal mese di giugno 2022 al mese di novembre 2022, per 48 ore settimanali (8 ore al giorno).
5 Interrogata liberamente sui fatti di causa, in ordine all'attività espletata ed alle direttive impartite, la lavoratrice ha precisato: “In particolare io aprivo e chiudevo il negozio, facevo la vendita dei prodotti ed incassavo le relative somme, mi occupavo di allestire le vetrine e mettevo i prodotti negli espositori all'interno del negozio, mi occupavo dei rapporti con i fornitori e facevo gli ordinativi dei prodotti.
Ricevevo disposizioni sull'attività che dovevo svolgere e sulle modalità con cui dovevo svolgere
l'attività dal sig. che vigilava sull'osservanza da parte mia dell'orario di lavoro Controparte_2 da lui prestabilito e verificava che io nell'espletamento della mia attività mi attenessi alle disposizioni che lui aveva dato.
Se avevo necessità di assentarmi dovevo chiedere l'autorizzazione al sig. al quale dovevo CP_2
anche giustificare le eventuali assenze.
Nel periodo in cui ho lavorato non ho goduto di ferie ma ho lavorato con continuità per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato. Domenica il negozio rimaneva chiuso.
Preciso che ho lavorato nel periodo da febbraio 2021 a maggio 2022 con orario giornaliero di 4 ore in turno mattutino o pomeridiano per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato. Mi alternavo in turno con un'altra dipendente la sig.ra di cui non ricordo il cognome. Gli orari del turno Per_2
erano o mattutino dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Io mi alternavo in turno. Il sig. ritirava l'incasso e alla fine della settimana mi dava circa CP_2
100,00 euro, ma ciò non accadeva tutte le settimane. [...]Da giugno 2022 fino a novembre 2022 io ho lavorato per 8 ore al giorno sia di mattina che di pomeriggio per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato. Anche in questo periodo sono stata pagata nello stesso modo che ho riferito prima”.
Tanto premesso, l'onere probatorio de quo risulta adeguatamente soddisfatto, dal momento che dalla
Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav (cfr. doc. n. 1 “Unilav inizio” e doc. n. 3 “Unilav cessazione rett.”, allegati alla memoria di costituzione depositata in data 11.11.2024) prodotta in giudizio dall' , nonché dall'esito dell'istruttoria orale del Controparte_3
04.02.2025 e del 25.03.2025, sono emersi elementi tali da ritenere sussistente il rapporto di lavoro oggetto di causa e da ricondurlo al paradigma della subordinazione, a far data dall'assunzione e per tutta la durata dell'attività lavorativa.
In particolare, dalla suindicata si evince che l'impiego oggetto di causa è stato Controparte_4
formalizzato a far data dal 10.02.2021, quale rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale orizzontale, attribuendo alla ricorrente la qualifica di “commesso di vendita” nel settore “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”; emerge, altresì, che la cessazione del rapporto lavorativo è avvenuta in data 31.12.2022, dovuta al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Al riguardo, il “Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della Distribuzione e dei Servizi” (Testo Unico 30 luglio 2019, rinnovato il 22 marzo 2024), all'art. 6 113 (“Classificazione”) – Capo I (“Classificazione del personale”), Titolo III (“Instaurazione del rapporto di lavoro”) - statuisce: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari [...] e cioè:
[...]
7. commesso alla vendita al pubblico”.
Orbene, i testi escussi hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi sostenuta dalla Sig.ra
Parte_1
In primis, la teste di parte ricorrente – dopo aver premesso di essere stata cliente Testimone_1 ed assidua frequentatrice del negozio – ha sul punto dichiarato quanto segue: “Ricordo che la ricorrente ha lavorato nel negozio dal febbraio 2021 al novembre 2022 e che svolgeva l'attività di commessa. Ricordo il periodo anche perché coincide in parte con la gravidanza che ho avuto in quel periodo. Il negozio si trovava in Acireale Corso Umberto. Ricordo che la ricorrente si occupava della vendita dei prodotti e di incassare il relativo prezzo.
Ricordo che io mi recavo nel negozio in orari diversi della giornata e quando ci andavo la trovavo sempre al lavoro nel negozio. Ricordo che la ricorrente si occupava anche di sistemare i prodotti nel negozio e che la stessa mi diceva che alcuni prodotti li aveva ordinati lei.
Preciso che mi sono recata presso il negozio sia in diverse ore della mattina che in diverse ore del pomeriggio, cioè sia intorno alle ore 9,30 o 12,00 del mattino o alle ore 16,30 o 19,30 della sera ed in quelle occasioni ho trovato la ricorrente al lavoro. Ovviamente non ci andavo tutti i giorni ma ci andavo in diversi giorni della settimana”.
Dello stesso tenore appaiono le dichiarazioni rese dall'ulteriore teste di parte ricorrente Tes_2
la quale – dopo aver affermato di aver lavorato presso la società convenuta in qualità di
[...] commessa durante l'estate dell'anno 2022 – ha asserito con particolare precisione: “Quando io ho iniziato a lavorare per la società la ricorrente già ci lavorava e quando il mio rapporto di lavoro è finito la ricorrente lavorava ancora per la società resistente. Entrambe lavoravamo presso il punto vendita di Acireale.
Ricordo che la ricorrente lavorava per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato con orario mattutino dalle 9,00 alle ore 13,00 o pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Io e la ricorrente ci alternavamo nei turni, se io facevo la mattina lei faceva il pomeriggio e viceversa. Se non ricordo male io ho lavorato per la resistente nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
La ricorrente si occupava di fare la vendita dei prodotti e di incassare il prezzo, si occupava anche di sistemare la merce negli espositori. Quando era il suo turno la ricorrente si occupava anche di aprire e chiudere il negozio. La ricorrente si occupava pur di ordinare i prodotti dai fornitori. La ricorrente indicava a me le attività che dovevo svolgere”.
7 Alla luce di quanto sopra argomentato, la prova testimoniale raccolta appare sufficiente a comprovare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, nei termini asseriti in ricorso.
Peraltro in ragione del non prestato interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della resistente, le circostanze oggetto di prova, alla luce degli ulteriori elementi probatori raccolti, devono darsi per ammessi ai sensi dell'art. 232 cpc. Va richiamato l'orientamento consolidato espresso dalla
Corte di Cassazione, Sez. Lav. (cfr. Cass., n. 28293 del 31.12.2009), secondo cui “In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per
l'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (cfr. in particolare Cass. n. 28293/2009 – secondo cui “…una volta notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232, primo comma, dello stesso codice (Cass. 14 giugno 1995 n. 7626, 1 settembre 1997 n. 8340) [...]”.
Ancora più di recente, ad avviso degli ermellini, “La disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr. Cass. Civ. n. 9436/2018). Pertanto, secondo le suddette coordinate ermeneutiche fornite dal giudice della legittimità, sebbene vada esclusa la valenza di “ficta confessio”, la mancata comparizione della parte è da considerarsi un comportamento omissivo qualificato particolarmente significativo e valutabile come prova ulteriore dal giudice ai fini della decisione.
Ciò posto, la ricorrente ha agito in giudizio ai fini del conseguente riconoscimento delle differenze retributive spettantile (€ 22.633,52), nonché delle tredicesime e quattordicesime mensilità
(rispettivamente € 1.481,26 e € 1.144, 97) e del T.F.R. (€1.861,22), elaborando nel corpo del ricorso dettagliati conteggi alla stregua del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della Distribuzione e dei Servizi” (Testo Unico 30 luglio 2019) all'art. 206
(“Normale retribuzione”) – Capo XIII (“Trattamento economico”), Titolo V (“Svolgimento del rapporto di lavoro”) – dispone: “La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
8 c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 205;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
L'indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede nazionale con appositi accordi.
L'importo giornaliero dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile”
(cfr. relativa tabella ex art. 206, indicante un'indennità di contingenza pari ad € 524,22 per il IV livello).
Dalla tabella – allegata al predetto C.C.N.L. - afferente i minimi contrattuali applicati a decorrere dal
1° marzo 2018, risulta che la paga base spettante ai lavoratori inquadrati nel IV livello è pari ad €
1092,46, mentre l'indennità di contingenza ad € 524,22, per un totale mensile di € 1616,68.
Il Capo XIV (“Mensilità supplementari”) del Titolo V (“Svolgimento del rapporto di lavoro”) della contrattazione collettiva di riferimento, all'art. 220 (espressamente rubricato “Tredicesime mensilità”), prevede: “In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 (esclusi gli assegni familiari)”; mentre al successivo art. 221 (“Quattordicesima
Mensilità”), stabilisce: “Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari”.
Infine, l'art. 249 (“Trattamento di fine rapporto”) – Capo III, Titolo VI (“Risoluzione del rapporto di lavoro”) – recita: “In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo”.
Pertanto, in virtù delle summenzionate disposizioni contenute nella contrattazione collettiva, in forza dei quali parametri sono stati elaborati i conteggi di cui alla relazione redatta dal Consulente del
Lavoro nominato da parte ricorrente (cfr. pagg. 2,3,4 e 5 del ricorso e doc. n. 4 e 6 allegati al ricorso), risulta fondata la pretesa di quest'ultima volta al riconoscimento dell'importo complessivo di €
27.120,97 a titolo di differenze retributive (€ 22.633,52), tredicesime e quattordicesime mensilità
(rispettivamente € 1.481,26 e € 1.144, 97) e T.F.R. (€1.861,22).
In conclusione, riconosciuta la sussistenza del rapporto di lavoro avente natura subordinata, si condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di €
27.120,97, per le causali sopra specificate.
9 Dall'accoglimento della domanda vertente sulle vantate differenze retributive, deriva altresì l'obbligo della società de quo di assolvere all'integrale adempimento degli obblighi contributivi, in relazione all'attività lavorativa effettivamente espletata dalla ricorrente nei termini sopra acclarati.
Sul dovuto andranno, inoltre, corrisposte somme aggiuntive, interessi e sanzioni come per legge, sì come dall' precisato. CP_3
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 37/2018, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della ricorrente al Gratuito Patrocinio.
Ricorrono giuste ragioni, considerata la posizione di terzo dell' , per compensare integralmente CP_3 le spese nei confronti dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie il ricorso;
condanna “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare in favore di Controparte_1 la somma di € 27.120,97, per i titoli di cui in motivazione, da gravarsi di interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore Controparte_1 dell' e della ricorrente dei conseguenti contributi, oltre somme accessorie come per legge;
CP_3
condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.628,50, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Catania, 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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