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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/05/2024, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 813/2023, vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 5/2/1969, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Ribera nella Via G. Marconi n. 232, presso lo studio dell'Avv. Antonino Oliveri, che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.01.1975 il e residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Ribera C.so Umberto I n. 10, presso lo studio dell'Avv. ES D'Anna, dal quale è difesa e rappresentata giusto mandato depositato in atti;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: sentenza parziale cessazione effetti civili matrimonio concordatario. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 6 marzo 2024, le parti concludevano come da separato verbale.
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 30/4/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/10/2023, l'odierno ricorrente, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in Burgio, in data 24/7/2000, con la odierna resistente, debitamente trascritto nei registri di quel Comune, al n- 4 parte 2 Serie A anno
2000, unione matrimoniale dalla quale era nato il figlio ES, oggi maggiorenne, deduceva: che il Tribunale di Sciacca con decreto del 12/10/2005 omologava la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo l'obbligo in capo al marito, odierno ricorrente, l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 poi aumentato ad € 400,00, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, ad integrazione dei patti e delle condizioni in precedenza previste;
che il ménage familiare era oramai irrimediabilmente disgregato e che non vi fosse alcun presupposto per la riconciliazione dei coniugi;
che non ricorressero più le condizioni per il versamento del mantenimento in favore del figlio atteso che oramai lo stesso, maggiorenne, era divenuto economicamente indipendente.
Il ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo che il Tribunale di Sciacca volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Burgio in data 24/7/2000 con la signora;
revocare in capo al ricorrente Controparte_1 [...]
l'obbligo al concorso nel mantenimento del figlio ES, ora maggiorenne, Parte_1 oggi economicamente autonomo;
prevedere e disporre che ciascuno dei coniugi provveda al proprio esclusivo mantenimento senza il concorso dell'altro, senza prevedere quindi alcun assegno divorzile.
La resistente, costituitasi con comparsa depositata il data 29/12/2023, nulla contestava in ordine alla domanda di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'odierno ricorrente, contestando per il resto tutto quanto dedotto ed argomentato da controparte. Nel dettaglio, la resistente domandava Controparte_1 che venisse accertata l'insussistenza delle condizioni per una riconciliazione tra i coniugi e quindi che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che venisse dichiarato ed accertato che il figlio ES non è ancora economicamente autosufficiente, rigettando quindi la domanda di revoca dell'assegno disponendo il suo mantenimento;
ed in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
è inadempiente, dal gennaio 2020, e che sussiste il pericolo costante di inadempimento e affinchè siano assicurate le ragioni e tutele in merito all'obbligo di mantenimento del figlio, disporre ai sensi dell'articolo 473 bis c.p.c. n. 36 il sequestro nel limite dell'importo di euro 400,00 dello stipendio dovuto al sig. dal Comune di Burgio e per un Parte_1 periodo di almeno 36 mesi corrispondenti all'inadempimento protratto dal debitore.
All'udienza del 6/3/2024, parte ricorrente insisteva per l'emissione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e controparte nulla opponeva sul punto.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La possibilità per il giudice di emanare una sentenza cd. parziale in ordine alla questione di "status", disponendo la prosecuzione del processo per la decisione delle questioni relative all'assegno è invero espressamente prevista in materia di divorzio dalla legge. n.
898 del 1970, art. 4 comma 12. La sentenza parziale di divorzio può essere pronunciata separatamente rispetto alle altre questioni oggetto del giudizio, quali il diritto di visita dei figli minori e le situazioni di natura patrimoniale, la decisione delle quali allungherebbe notevolmente i tempi del giudizio. Del resto, l'art. 4 non fa che applicare in materia divorzile il principio generale sancito dall' art. 277 comma 2 c.p.c. , secondo cui il Collegio, anche quando viene investito della causa nella sua totalità, conserva la possibilità di pronunciarsi su alcune delle questioni proposte, se ritiene che esse soltanto siano mature per la decisione e la loro sollecita definizione sia di interesse apprezzabile per le parti.
Tanto premesso, va rilevato che la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi, per il giudizio di separazione, dinanzi al
Presidente del Tribunale di Sciacca, separazione omologata con decreto del predetto
Tribunale in data 12/10/2005, nell'ambito del procedimento portante il n. R.g.
2590/2005.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Va rilevato altresì che, da allora non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione materiale e spirituale dei coniugi, come può desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che la causa non risulta ancora matura per la decisione. A tal fine quindi va disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa al GI per l'ulteriore istruzione. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 24/7/2000, in Burgio, debitamente trascritto nei registri di quel
Comune, al n- 4 parte 2 Serie A anno 2000, contratto tra il sig. Parte_1
e ; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Burgio per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1 dicembre 1970, n.
898, 134 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
c) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 10.5.2024.
Il Giudice Est.
Veronica Messana
Il Presidente
Antonio Tricoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 813/2023, vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 5/2/1969, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Ribera nella Via G. Marconi n. 232, presso lo studio dell'Avv. Antonino Oliveri, che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.01.1975 il e residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Ribera C.so Umberto I n. 10, presso lo studio dell'Avv. ES D'Anna, dal quale è difesa e rappresentata giusto mandato depositato in atti;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: sentenza parziale cessazione effetti civili matrimonio concordatario. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 6 marzo 2024, le parti concludevano come da separato verbale.
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 30/4/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/10/2023, l'odierno ricorrente, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in Burgio, in data 24/7/2000, con la odierna resistente, debitamente trascritto nei registri di quel Comune, al n- 4 parte 2 Serie A anno
2000, unione matrimoniale dalla quale era nato il figlio ES, oggi maggiorenne, deduceva: che il Tribunale di Sciacca con decreto del 12/10/2005 omologava la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo l'obbligo in capo al marito, odierno ricorrente, l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 poi aumentato ad € 400,00, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, ad integrazione dei patti e delle condizioni in precedenza previste;
che il ménage familiare era oramai irrimediabilmente disgregato e che non vi fosse alcun presupposto per la riconciliazione dei coniugi;
che non ricorressero più le condizioni per il versamento del mantenimento in favore del figlio atteso che oramai lo stesso, maggiorenne, era divenuto economicamente indipendente.
Il ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo che il Tribunale di Sciacca volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Burgio in data 24/7/2000 con la signora;
revocare in capo al ricorrente Controparte_1 [...]
l'obbligo al concorso nel mantenimento del figlio ES, ora maggiorenne, Parte_1 oggi economicamente autonomo;
prevedere e disporre che ciascuno dei coniugi provveda al proprio esclusivo mantenimento senza il concorso dell'altro, senza prevedere quindi alcun assegno divorzile.
La resistente, costituitasi con comparsa depositata il data 29/12/2023, nulla contestava in ordine alla domanda di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'odierno ricorrente, contestando per il resto tutto quanto dedotto ed argomentato da controparte. Nel dettaglio, la resistente domandava Controparte_1 che venisse accertata l'insussistenza delle condizioni per una riconciliazione tra i coniugi e quindi che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che venisse dichiarato ed accertato che il figlio ES non è ancora economicamente autosufficiente, rigettando quindi la domanda di revoca dell'assegno disponendo il suo mantenimento;
ed in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
è inadempiente, dal gennaio 2020, e che sussiste il pericolo costante di inadempimento e affinchè siano assicurate le ragioni e tutele in merito all'obbligo di mantenimento del figlio, disporre ai sensi dell'articolo 473 bis c.p.c. n. 36 il sequestro nel limite dell'importo di euro 400,00 dello stipendio dovuto al sig. dal Comune di Burgio e per un Parte_1 periodo di almeno 36 mesi corrispondenti all'inadempimento protratto dal debitore.
All'udienza del 6/3/2024, parte ricorrente insisteva per l'emissione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e controparte nulla opponeva sul punto.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La possibilità per il giudice di emanare una sentenza cd. parziale in ordine alla questione di "status", disponendo la prosecuzione del processo per la decisione delle questioni relative all'assegno è invero espressamente prevista in materia di divorzio dalla legge. n.
898 del 1970, art. 4 comma 12. La sentenza parziale di divorzio può essere pronunciata separatamente rispetto alle altre questioni oggetto del giudizio, quali il diritto di visita dei figli minori e le situazioni di natura patrimoniale, la decisione delle quali allungherebbe notevolmente i tempi del giudizio. Del resto, l'art. 4 non fa che applicare in materia divorzile il principio generale sancito dall' art. 277 comma 2 c.p.c. , secondo cui il Collegio, anche quando viene investito della causa nella sua totalità, conserva la possibilità di pronunciarsi su alcune delle questioni proposte, se ritiene che esse soltanto siano mature per la decisione e la loro sollecita definizione sia di interesse apprezzabile per le parti.
Tanto premesso, va rilevato che la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi, per il giudizio di separazione, dinanzi al
Presidente del Tribunale di Sciacca, separazione omologata con decreto del predetto
Tribunale in data 12/10/2005, nell'ambito del procedimento portante il n. R.g.
2590/2005.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Va rilevato altresì che, da allora non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione materiale e spirituale dei coniugi, come può desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che la causa non risulta ancora matura per la decisione. A tal fine quindi va disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa al GI per l'ulteriore istruzione. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 24/7/2000, in Burgio, debitamente trascritto nei registri di quel
Comune, al n- 4 parte 2 Serie A anno 2000, contratto tra il sig. Parte_1
e ; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Burgio per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1 dicembre 1970, n.
898, 134 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
c) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 10.5.2024.
Il Giudice Est.
Veronica Messana
Il Presidente
Antonio Tricoli