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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 9 del mese di giugno, all'udienza tenuta dal G.O.T. presso la Seconda Sezione
Civile, dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1529/2024 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede a Reggio Calabria, in via Tommaso Campanella, n°61, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Caterina PITASI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, sito in Reggio
Calabria, via Reggio Campi, II Tronco, n°111/B, giusta procura allegata in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo Opponente
CONTRO
GI. (P.I. ) con sede legale in Reggio Calabria, Via Fata Morgana n. 45, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rapp. p.t. rappresentata e difesa nella fase monitoria dall'Avv. Claudia Curatola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, via Del Gelsomino n. 45 scala
E int. 9 Opposta Contumace
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto Ingiuntivo n. 181/2024 del 30/4/2024 RG n. 1007/2024, del Tribunale Ordinario di Reggio Calabria
Compare all'udienza l'avv. Caterina Pitasi per parte attrice, la quale si riporta alle domande e conclusioni e alle eccezioni preliminari e di merito, tutte formulate. In caso di condanna alle spese chiede che le stesse siano distratte.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone
che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 17,00, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti allontanatesi.
1 Il Cancelliere Il G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 1529/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 181/2024 del 30/4/2024 RG n. Parte_1
1007/2024, emesso nei suoi confronti dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria per il pagamento in favore di GI. della somma di € 4.134,27 a titolo di canoni di locazione scaduti per i mesi CP_1
da maggio a novembre del 2023 e spese per consumo idrico;
oltre le spese e competenze di procedura.
Ha sostenuto che l'importo preteso fosse stato conteggiato erroneamente rispetto alla fatture prodotte a sostegno dello stesso (il valore complessivo delle fatture allegate era pari ad € 3.967,27 e non €
4.134,27 che è stata la somma richiesta ed ingiunta); che una delle fatture per canone di locazione era relativa all'anno 2022, che non era in contestazione e quindi andava stralciata;
che non ci fosse prova dei consumi idrici, né del criterio con cui tali consumi erano stati calcolati;
che l'azione monitoria fosse carente di procura alle liti e che comunque le fatture in quanto documenti formazione unilaterale fossero prive di valore probatorio nel giudizio ordinario. Infine, che dal totale preteso andasse comunque stralciato l'importo di €. 960,00 versato per cauzione e mai restituito.
Ha dunque concluso chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo in quanto nullo e/o illegittimo per inesistenza della procura alle liti;
in subordine, rideterminarsi le somme eventualmente ancora dovute alla luce delle deduzioni svolte. Con vittoria delle spese di lite.
2 1.1 - Introdotto regolarmente il giudizio e verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia dell'opposta società.
Basata su prova documentale, la causa è stata rimessa velocemente alla fase decisoria ex art 281 sex cpc.
2. –Valutati gli atti di causa, l'opposizione è fondata e va accolta.
2.1 – Dirimente su tutto è l'eccezione che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto in assenza di procura alle liti. In effetti, è allegata al fascicolo di parte della fase monitoria una procura
Con alle liti rilasciata in favore dell'avv. Claudia Curatola che non ha nulla a che fare con CP_1
bensì con altro soggetto giuridico ( ) estraneo alla presente vicenda. CP_3
Ciò equivale, evidentemente, ad assenza di procura alle liti per la fase monitoria.
In merito è eloquente Cassazione Civile n. 20943/2014, che, esaminando un caso analogo ha sostenuto due ipotesi: La prima è che l'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione,
allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta (cfr. Ordinanza Cass. n. 32792 del 09/11/2021), con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore (in precedenza Cass. n. 4780/13).
Ed è esattamente questa l'ipotesi che ci occupa.
Nella seconda ipotesi, la Cassazione ritiene invece che l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione – in cui l'opposto abbia ricevuto una nuova e valida procura –
dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria – se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa.
3 2.2 - Nel caso in esame, l'opposto ha scelto di restare contumace e di conseguenza si è consolidata la situazione di nullità data dall'assenza di una valida procura alle liti che legittimasse l'azione monitoria del legale ai sensi dall'art. 83 c.p.c.
Pertanto, in ragione di tutto quanto precede, difettando il presupposto processuale del ministero del difensore - e restando evidentemente assorbita ogni altra questione - l'opposizione va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo va dichiarato nullo e revocato.
3. - Le spese di lite seguono la soccombenza della parte contumace su cui ricade la responsabilità di avere dato luogo al presente giudizio, ma vengono liquidate ai valori minimi in ragione della sua non resistenza e della limitata attività svolta dall'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da (P.I. ) contro Parte_1 P.IVA_1
Cont (P.I. ) CP_1 P.IVA_2
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 181/2024 del
30/4/2024 - RG n. 1007/2024 del Tribunale Ordinario di Reggio Calabria.
Con
2. Condanna (P.I. ) al rimborso delle spese e competenze di causa in favore CP_1 P.IVA_2
dell'opponente nella misura di €. 715,00, di cui 77 di esborsi, oltre rimb forfettario, nonché, Cap e iva, se dovuti, che distrae in favore dell'avv. Caterina Pitasi, procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Reggio Calabria il 9.6.2025 Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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