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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 686 2024 tra
con l'Avv. GOTI MASSIMO Parte_1
Parte Ricorrente
e
–difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 12/01/2024, . , cittadino pakistano, nato il [...] a [...] impugna Parte_1 la decisione del 28.08.2023 (notificatagli a mano il 13.11.2023) con cui il Questore della Provincia di Siena - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa espresso il 24.5.2022- ha rigettato la sua richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone : che la suddetta Commissione Territoriale ha espresso parere negativo, a cui il Questore si è necessariamente adeguato, in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, ma che tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzato, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 il reale percorso maturato dal ricorrente in Italia rapportato alla condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in Pakistan, avendo egli, raggiunto un importante TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
traguardo nel processo di integrazione, tale da potersi ritenere che l'interruzione dello stesso provocherebbe una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU. che, circa la tempestività e proponibilità del ricorso, data la presenza di un difetto della finalità comunicatoria, ossia, la mancata conoscenza del provvedimento di rigetto per ignoranza senza colpa, non va ritenuto decorso il termine per proporre ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., in violazione e applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 6, 13, comma 7, T.U. e 3, comma 3, D.P.R. 394/99, dato che il ricorrente è stato indotto all'errore proprio dalla Questura della Provincia di , che ha indicato nel decreto di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno il termine di CP_1 sessanta giorni dalla data di notifica per proporre ricorso al TAR, invece che indicare la competenza a giudicare di Codesto Ecc.mo Tribunale – Sezione Specializzata Immigrazione e il corretto termine di gg 30 ;
Conclude, chiedendo:
- La remissione in termini del ricorrente ex art. 184 c.p.c., con previa conferma della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
- Di disporre la sospensione del decreto adottato dalla Questura della Provincia di (Cat. CP_1
A.12.23/Imm./89) in data 28/08/2023;
- Di annullare e/o revocare e/o disapplicare il decreto adottato dalla Questura della Provincia di in data 28/08/2023 e, conseguentemente, di riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere CP_1 il rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali di durata biennale e convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 1.2, e 6, comma 1- bis, T.U.I. e dell'art. 32, comma III, D. Lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. a) e 1 co. 1 2 lett. e) del D. L. 130/2020.
Con provvedimento del 07.12.2023 il giudice relatore per il Collegio, non ravvisando gravi e comprovate ragioni, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato (il ricorrente non aveva allegato né il permesso di soggiorno di cui chiedeva il rinnovo, né la decisione de che glielo aveva riconosciuto, nel il parere negativo della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Siracusa cui l'odierno provvedimento impugnato si è adeguato , né aveva spiegato a quando risaliva la sua presenza sul T.N. e tenuto conto della pochezza della documentazione lavorativa depositata col ricorso ) ed ha provveduto con separato decreto a fissare la discussione del ricorso.
Il , per la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Controparte_1 protezione internazionale si è costituito in giudizio il 19.12.2024 tramite l'Avvocatura dello Stato resistendo. al ricorso di cui chiede il rigetto argomentando :
che non era in Commissione stata dedotta alcuna apprezzabile integrazione socio-economica e che anche a seguito dell'invio del preavviso di rigetto, il ricorrente non ha presentato alcuna memoria difensiva.
Con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, la difesa ha comunicato che il ricorrente all'atto di presentazione della richiesta di asilo presso la Questura di Caltanisetta, aveva riferito di aver fatto ingresso in Italia il 05.04.2016 (doc. 16); il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/98 (v. doc. 15) gli era stato riconosciuto il 12.01.2018 dal Tribunale di Caltanisetta ee emesso in data 06.02.2018 dalla Questura di Caltanisetta. TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
La causa è stata infine trattata all'udienza del 16.05.2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente che, contestata la memoria dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato le conclusioni già svolte .
La causa è stata quindi è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Siena che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di rinnovo del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
E' ben vero infatti che il Questore sulle richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale non ha discrezionalità valutativa ma è vincolato nell'accoglimento o rigetto al parere della Commissione, per quanto tale parere rimanga un atto endoprocedimentale e strumentale all'adozione della decisione finale che per quanto vincolata, fa capo al Questore.
In ogni caso , la odierna impugnativa, diretta ad una totale revisione della decisione nel merito, nella sostanza non si concreta in un giudizio sulla regolarità dell'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (il diniego di protezione) né sulla regolarità del procedimento ammnistrativo ma conosce della effettiva sussistenza del diritto (soggettivo) ad ottenere la protezione invocata, il che consente di ritenere superata e irrilevante la valutazione di vizi formali del provvedimento impugnato .
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, (16.02.2022) che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Si evidenzia pertanto che la domanda è stata presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) è in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 . TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
L'eventuale permanenza, ovvero intensificazione di una situazione di fragilità alla scadenza di precedente permesso di soggiorno 'umanitario' viene valorizzata dallo stesso dettato dell'art. 19 comma 1.1 (richiamato, come già detto, per la valutazione del rinnovo del permesso dall'art. 1 comma 8 del D.L.113\2018) che, come si è visto, impone di tenere conto anche del percorso di integrazione socio-lavorativa e familiare in Italia oltre che dei legami col paese di origine affinchè con l'allontanamento, non venga violato il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari-, occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli
sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Vedi sentenza Niemiets c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 febbraio 2019, c. Italia: Pt_2 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente in Italia dal 2016, un discreto lasso di tempo, abbia avviato un significativo percorso di integrazione, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
infatti, attualmente, come risulta dalle produzioni in atti, risulta lavorare e aver lavorato in modo TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
pressoché continuativo come risulta dalla documentazione prodotta: con ricorso ha depositato la Comunicazione obbligatoria – modello Unilav del contratto stipulato con la Euroagricola Servizi di decorso tra il 16.02.2022 e il 30.06.2022; la Certificazione Unica del 2023 relativa Persona_1 all'anno 2022; le buste paga da febbraio a giugno 2022; la Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav del rapporto di lavoro intercorso con la e Logistica SRL tra il 04.01.2024 e il CP_3
04.04.2024; il giorno 09.01.2025 ha poi integrato la documentazione depositando: la Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav del rapporto di lavoro presso la , Parte_3 intercorso tra il 19.04.2024 e il 18.07.2024; la proroga dello stesso al 31.12.2024; la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 01.01.2025; le buste paga di aprile, ottobre e novembre 2024; con istanza generica del 15.01.2025 ha prodotto l'attestato di frequenza del corso di alfabetizzazione di lingua italiana rilasciato da “Auxilium” - Centri di Accoglienza per Immigrati di Caltanisetta;
la Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav.
Infine, con atto del 13.05.2025 ah depositato la seguente documentazione: la lettera di assunzione presso la dal 06.08.2024 al 05.09.2024; la comunicazione di proroga Parte_3 dal 06.09.2024 al 31.12.2024 inviata dalla società datrice di lavoro;
la lettera di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dal 01.01.2025; la visura ordinaria delle società di capitale presso il quale è assunto e il DURC della stessa;
i bonifici eseguiti dalla nei confronti del ricorrente da settembre a novembre 2024 e Parte_3 quelli di gennaio e febbraio 2025 e infine la Certificazione Unica 2025 relativa all'anno 2024.
Dalla posizione contributiva finalmente prodotta emerge del resto il versamento di CP_4 contributo per un reddito di quasi 16.000 € nel 2025 e già di circa 6000 e per i primi tre mesi del 2025 .
Tutto ciò dimostra che il ricorrente la volontà del ricorrente di avviare un percorso lavorativo finalizzato ad avere un reddito tale da consentirgli una propria vita autonoma sul territorio nazionale ha i gran parte raggiunto tale risultato, sebbene solo negli ultimi anni .
Non va comunque sottovalutato il suo timore di un 'rientro' nel suo paese di origine, visto che vi manca oramai da diversi anni e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia( si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso).
Quanto sopra appurato e raffrontato - evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità - fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 , va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso .
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidatesi dopo la pronunzia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
salva la liquidazione in separato decreto del compenso del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese Dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al rinnovo permesso di soggiorno nelle forme del Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno di lavoro, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4.6.2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio
e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 686 2024 tra
con l'Avv. GOTI MASSIMO Parte_1
Parte Ricorrente
e
–difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 12/01/2024, . , cittadino pakistano, nato il [...] a [...] impugna Parte_1 la decisione del 28.08.2023 (notificatagli a mano il 13.11.2023) con cui il Questore della Provincia di Siena - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa espresso il 24.5.2022- ha rigettato la sua richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone : che la suddetta Commissione Territoriale ha espresso parere negativo, a cui il Questore si è necessariamente adeguato, in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, ma che tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzato, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 il reale percorso maturato dal ricorrente in Italia rapportato alla condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in Pakistan, avendo egli, raggiunto un importante TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
traguardo nel processo di integrazione, tale da potersi ritenere che l'interruzione dello stesso provocherebbe una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU. che, circa la tempestività e proponibilità del ricorso, data la presenza di un difetto della finalità comunicatoria, ossia, la mancata conoscenza del provvedimento di rigetto per ignoranza senza colpa, non va ritenuto decorso il termine per proporre ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., in violazione e applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 6, 13, comma 7, T.U. e 3, comma 3, D.P.R. 394/99, dato che il ricorrente è stato indotto all'errore proprio dalla Questura della Provincia di , che ha indicato nel decreto di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno il termine di CP_1 sessanta giorni dalla data di notifica per proporre ricorso al TAR, invece che indicare la competenza a giudicare di Codesto Ecc.mo Tribunale – Sezione Specializzata Immigrazione e il corretto termine di gg 30 ;
Conclude, chiedendo:
- La remissione in termini del ricorrente ex art. 184 c.p.c., con previa conferma della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
- Di disporre la sospensione del decreto adottato dalla Questura della Provincia di (Cat. CP_1
A.12.23/Imm./89) in data 28/08/2023;
- Di annullare e/o revocare e/o disapplicare il decreto adottato dalla Questura della Provincia di in data 28/08/2023 e, conseguentemente, di riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere CP_1 il rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali di durata biennale e convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 1.2, e 6, comma 1- bis, T.U.I. e dell'art. 32, comma III, D. Lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. a) e 1 co. 1 2 lett. e) del D. L. 130/2020.
Con provvedimento del 07.12.2023 il giudice relatore per il Collegio, non ravvisando gravi e comprovate ragioni, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato (il ricorrente non aveva allegato né il permesso di soggiorno di cui chiedeva il rinnovo, né la decisione de che glielo aveva riconosciuto, nel il parere negativo della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Siracusa cui l'odierno provvedimento impugnato si è adeguato , né aveva spiegato a quando risaliva la sua presenza sul T.N. e tenuto conto della pochezza della documentazione lavorativa depositata col ricorso ) ed ha provveduto con separato decreto a fissare la discussione del ricorso.
Il , per la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Controparte_1 protezione internazionale si è costituito in giudizio il 19.12.2024 tramite l'Avvocatura dello Stato resistendo. al ricorso di cui chiede il rigetto argomentando :
che non era in Commissione stata dedotta alcuna apprezzabile integrazione socio-economica e che anche a seguito dell'invio del preavviso di rigetto, il ricorrente non ha presentato alcuna memoria difensiva.
Con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, la difesa ha comunicato che il ricorrente all'atto di presentazione della richiesta di asilo presso la Questura di Caltanisetta, aveva riferito di aver fatto ingresso in Italia il 05.04.2016 (doc. 16); il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/98 (v. doc. 15) gli era stato riconosciuto il 12.01.2018 dal Tribunale di Caltanisetta ee emesso in data 06.02.2018 dalla Questura di Caltanisetta. TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
La causa è stata infine trattata all'udienza del 16.05.2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente che, contestata la memoria dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato le conclusioni già svolte .
La causa è stata quindi è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Siena che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di rinnovo del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
E' ben vero infatti che il Questore sulle richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale non ha discrezionalità valutativa ma è vincolato nell'accoglimento o rigetto al parere della Commissione, per quanto tale parere rimanga un atto endoprocedimentale e strumentale all'adozione della decisione finale che per quanto vincolata, fa capo al Questore.
In ogni caso , la odierna impugnativa, diretta ad una totale revisione della decisione nel merito, nella sostanza non si concreta in un giudizio sulla regolarità dell'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (il diniego di protezione) né sulla regolarità del procedimento ammnistrativo ma conosce della effettiva sussistenza del diritto (soggettivo) ad ottenere la protezione invocata, il che consente di ritenere superata e irrilevante la valutazione di vizi formali del provvedimento impugnato .
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, (16.02.2022) che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Si evidenzia pertanto che la domanda è stata presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) è in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 . TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
L'eventuale permanenza, ovvero intensificazione di una situazione di fragilità alla scadenza di precedente permesso di soggiorno 'umanitario' viene valorizzata dallo stesso dettato dell'art. 19 comma 1.1 (richiamato, come già detto, per la valutazione del rinnovo del permesso dall'art. 1 comma 8 del D.L.113\2018) che, come si è visto, impone di tenere conto anche del percorso di integrazione socio-lavorativa e familiare in Italia oltre che dei legami col paese di origine affinchè con l'allontanamento, non venga violato il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari-, occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli
sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Vedi sentenza Niemiets c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 febbraio 2019, c. Italia: Pt_2 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente in Italia dal 2016, un discreto lasso di tempo, abbia avviato un significativo percorso di integrazione, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
infatti, attualmente, come risulta dalle produzioni in atti, risulta lavorare e aver lavorato in modo TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
pressoché continuativo come risulta dalla documentazione prodotta: con ricorso ha depositato la Comunicazione obbligatoria – modello Unilav del contratto stipulato con la Euroagricola Servizi di decorso tra il 16.02.2022 e il 30.06.2022; la Certificazione Unica del 2023 relativa Persona_1 all'anno 2022; le buste paga da febbraio a giugno 2022; la Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav del rapporto di lavoro intercorso con la e Logistica SRL tra il 04.01.2024 e il CP_3
04.04.2024; il giorno 09.01.2025 ha poi integrato la documentazione depositando: la Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav del rapporto di lavoro presso la , Parte_3 intercorso tra il 19.04.2024 e il 18.07.2024; la proroga dello stesso al 31.12.2024; la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 01.01.2025; le buste paga di aprile, ottobre e novembre 2024; con istanza generica del 15.01.2025 ha prodotto l'attestato di frequenza del corso di alfabetizzazione di lingua italiana rilasciato da “Auxilium” - Centri di Accoglienza per Immigrati di Caltanisetta;
la Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav.
Infine, con atto del 13.05.2025 ah depositato la seguente documentazione: la lettera di assunzione presso la dal 06.08.2024 al 05.09.2024; la comunicazione di proroga Parte_3 dal 06.09.2024 al 31.12.2024 inviata dalla società datrice di lavoro;
la lettera di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dal 01.01.2025; la visura ordinaria delle società di capitale presso il quale è assunto e il DURC della stessa;
i bonifici eseguiti dalla nei confronti del ricorrente da settembre a novembre 2024 e Parte_3 quelli di gennaio e febbraio 2025 e infine la Certificazione Unica 2025 relativa all'anno 2024.
Dalla posizione contributiva finalmente prodotta emerge del resto il versamento di CP_4 contributo per un reddito di quasi 16.000 € nel 2025 e già di circa 6000 e per i primi tre mesi del 2025 .
Tutto ciò dimostra che il ricorrente la volontà del ricorrente di avviare un percorso lavorativo finalizzato ad avere un reddito tale da consentirgli una propria vita autonoma sul territorio nazionale ha i gran parte raggiunto tale risultato, sebbene solo negli ultimi anni .
Non va comunque sottovalutato il suo timore di un 'rientro' nel suo paese di origine, visto che vi manca oramai da diversi anni e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia( si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso).
Quanto sopra appurato e raffrontato - evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità - fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 , va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso .
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidatesi dopo la pronunzia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
salva la liquidazione in separato decreto del compenso del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese Dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al rinnovo permesso di soggiorno nelle forme del Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno di lavoro, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4.6.2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio
e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;