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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/06/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2020 di primo grado del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
tra
P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Giandomenico ed elettivamente domiciliata in Giulianova, in via Largo del Forno 11, giusta procura allegata all'atto di citazione;
-opponente-
e
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni De Rosa e Stefano Autuori,
congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso i recapiti PEC
e giusta delega in calce all'atto di Email_1 Email_2
costituzione di nuovo procuratore;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.3.2025 svoltasi in modalità cartolare
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di somma di denaro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data in data 22.7.2020 la società Parte_1
ha evocato in giudizio la società articolando opposizione
[...] Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 388/2020 del 4.5.2020, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 15.097,26, oltre interessi come da domanda, spese del procedimento, IV e CPA come per legge e chiedendo al medesimo Ufficio giudiziario di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione parte attrice ha dedotto in sintesi:
- di non aver mai sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica con la società opposta;
- che il credito azionato sarebbe sfornito di prova, avendo l'opposta omesso di produrre l'estratto autentico delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c.;
- che, in ogni caso, in data 13.12.2018 la società opposta inviava all'opponente una nota di credito con la quale comunicava la variazione ex art. 26 D.P.R. 633/72 della somma di euro 14.136,31 rispetto alle tre fatture azionate con il giudizio monitorio;
- che gli importi portati nelle fatture risultano comunque sproporzionati rispetto ai consumi registrati dalla opponente nel rapporto con Energrid S.p.A.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo, in particolare:
- che l'opponente, in data 19.2.2018, trasmetteva a mezzo fax una richiesta di riallaccio della fornitura per cui è causa, provvedendo al pagamento dell'importo di euro 4.050,92;
- che il credito veniva documentato in sede monitoria mediante l'allegazione delle fatture e dell'estratto autentico notarile del libro contabile;
- che le fatture venivano emesse sulla base di consumi reali, così come rilevati da un incaricato dell'impresa di distribuzione e dalla stessa comunicati;
- che essa opposta emetteva una nota di variazione ai fini IV ex art. 26 D.P.R. n. 633/1972, finalizzata al recupero dell'imposta sulle fatture emesse nei confronti della odierna opponente e da quest'ultima non pagate.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita in via documentale e pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025, nella quale le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta, e con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Occorre preliminarmente precisare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore), mentre l'opponente – convenuto sul piano giuridico – ha l'onere di contestare il diritto azionato con ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto. Tale principio deve essere, a sua volta, coordinato con la natura dell'azione esercitata nell'odierno giudizio che, avendo ad oggetto il mancato adempimento di un'obbligazione contrattuale, segue le regole di ripartizione dell'onere della prova dettate con la nota sentenza a Sez. Un 13533/2001, tale per cui spetta al creditore opposto provare il titolo ed allegare l'inadempimento ed al debitore opponente (convenuto in via sostanziale) provare di aver adempiuto o dimostrare la presenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa.
Ebbene, dall'analisi dei documenti di causa è emerso come la società Controparte_1 abbia soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, producendo, sia in sede monitoria che nell'ordinario giudizio a cognizione piena, il titolo su cui si fonda la pretesa azionata (doc. 1 fascicolo di parte convenuta), allegando l'inadempimento dei pagamenti relativi alle fatture, prodotte nuovamente nel presente giudizio (doc. 2 fascicolo di parte convenuta).
Nella specie, l'opposta ha, ai fini sopra indicati, versato in atti i seguenti documenti: fattura n.
671487040035122 del 10.01.2018 per un importo pari a 26.296,94 €, fattura n. 671487040035124 del
9.3.2018 per un importo pari a 146,06 € e fattura n. 671487040035125 del 13.04.2018 per un importo pari a 967,77 € (doc. n. 2 fascicolo di parte opposta).
A fronte della prova del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento, l'opponente ha delineato la propria opposizione sull'infondatezza nel merito della domanda per asserita inesistenza del contratto e per carenza di prova circa il quantum della pretesa.
Quanto all'eccepita mancanza di prova della stipula del contratto di somministrazione, la stessa si palesa infondata.
Come noto, il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad
probationem. Ne deriva, quindi, come lo stesso possa essere provato con ogni mezzo, anche mediante presunzioni.
Nel caso di specie, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti può ritenersi dimostrata mediante la produzione della richiesta di riallaccio del contatore inoltrata a mezzo fax in data 19.2.2018 dalla società
opponente, alla quale veniva allegata la ricevuta di un pagamento indirizzato alla società opposta.
Con riferimento, poi, all'entità dei consumi, se è vero che l'onere di provare l'effettività degli stessi grava su parte opposta, e se è altresì vero che, a fronte di una concreta contestazione dei consumi da parte dell'opponente (in cui si deduca, analiticamente, la mancata percezione del servizio nel lasso di tempo oggetto delle contestate fatture), occorre sottolineare che per considerare una contestazione effettiva, la stessa deve essere connotata da requisiti di necessaria specificità, assenti nel caso di specie.
A ben vedere, infatti, il contratto di fornitura di energia elettrica deve essere inquadrato nell'ambito del negozio di somministrazione di servizi, e si applicano, pertanto, le regole di ripartizione dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale allorquando venga esercitata azione afferente all'adempimento del contratto;
tuttavia, come noto, tali principi devono essere bilanciati e contemperati con quanto disposto dall'art. 115 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, per onerare parte opposta di fornire la prova concreta dei consumi sono necessarie serie ed effettive contestazioni in ordine alle somme pretese, mentre l'opponente, in questa sede, si è limitata a contestare l'attendibilità degli importi richiesti, allegando “la palese sproporzione della cifra richiesta assolutamente non in linea con gli importi normalmente pagati dalla opponente”.
Il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. viene limpidamente interpretato come estendibile, nell'individuazione dei fatti oggetto di non contestazione, e quindi passibili di entrare a far parte dell'apporto cognitivo del giudicante, anche alle cd. contestazioni generiche. Affinché una deduzione avversa ad una azionata pretesa possa definirsi tale è necessario che sia corroborata da minimi indici di specificità che consentano di delinearsi quali fatti impeditivi, modificativi o estintivi posti in antitesi rispetto a quelli costitutivi posti a fondamento del proprio diritto.
Invero, in tema di somministrazione e di riparto dell'onere probatorio circa la fondatezza degli importi addebitati in bolletta, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che, in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova ed all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo opposizione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193). Ed infatti: “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore -
richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato
statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia)” (Cass. 297/2020, conf. Cass. 15771/22).
Solo a seguito di idonea e circostanziata contestazione di mal funzionamento/manomissione, scatta l'onere in capo al fornitore di dare la prova della correttezza dei consumi fatturati.
Ne deriva, quindi, che: "applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus
probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone
la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati
impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa,
famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è
tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. - L'utente - se il contatore risulta
regolarmente funzionante (dovendo precipuamente quantomeno allegare eventuale malfunzionamento
dello stesso) deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino,
ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti,
imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della
comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero
accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della
utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella
fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)". (Cass. Ord. n. 297/2020).
Applicati tali principi al caso di specie è agevole osservare che l'opponente, a fondamento della detta contestazione, avrebbe dovuto fornire quantomeno un principio di prova circa l'effettiva non conformità tra i consumi prodotti e quelli contabilizzati e fatturati. Sul punto va ricordato che “specifica” è una contestazione che contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile, oppure, con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati;
una contestazione non specifica, pertanto, equivale ad una non contestazione ed è inidonea a paralizzare l'altrui pretesa (Cass. sent. n. 21176/2015).
Con riferimento alle contestazioni inerenti al quantum della pretesa a fronte della nota di credito emessa dall'opposta è emerso come quest'ultima, in data 12.12.2018, avesse notificato una nota a fini Iva, n.
0000418000557784 per € 14.136,31, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 633/1972.
L'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, commi 2 e 3, prevede la possibilità, per il soggetto passivo, di operare delle rettifiche in diminuzione dell'imponibile e/o dell'imposta qualora un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione ex art. 23 e 24, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. In tali casi, “il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene, il contenuto della nota prodotta in giudizio non lascia margine ad equivoci, essendo evidente come la suddetta incida solo sulla detrazione dell'IV applicata all'operazione economica in oggetto;
trattasi, nello specifico, di un semplice documento di variazione, ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1992, emesso per somme non incassate ed esclusivamente ai fini IV. Si è in presenza, pertanto, di una nota in diminuzione dell'imposta, che non implica alcuna rinuncia al credito.
In particolare, la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, consentita al creditore dalle disposizioni IV di cui all'art. 26, commi 2 e 4 del D.P.R. n. 633/1972, deve intendersi effettuata ai soli fini fiscali.
Ne deriva che, correttamente, il Tribunale di Teramo, in persona del precedente titolare del ruolo, ha concesso la provvisoria esecutività parziale sulle somme oggetto della quota capitale del debito, dal momento che – tramite la nota di variazione emessa – parte opposta ha detratto l'IV sull'importo complessivo. L'imposta, dunque, non è stata versata all'Erario nell'ammontare detratto, che deve essere, quindi, oggetto di scomputo dall'importo complessivo dovuto dall'opponente. In caso contrario, infatti, si andrebbe incontro ad un'indebita locupletazione da parte della società fornitrice, non potendo ammettersi che essa incameri la quota parte della debenza a fini fiscali non versata, tuttavia, all'Erario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (parametri medi dello scaglione di riferimento, eccetto per la fase istruttoria, svolta solo in via documentale, per la quale trovano applicazione i minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 2020/2020 ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così
dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 388/2020 e condanna l pagamento di € 11.587,14; Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, da liquidare in 4.237,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 4.6.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2020 di primo grado del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
tra
P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Giandomenico ed elettivamente domiciliata in Giulianova, in via Largo del Forno 11, giusta procura allegata all'atto di citazione;
-opponente-
e
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni De Rosa e Stefano Autuori,
congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso i recapiti PEC
e giusta delega in calce all'atto di Email_1 Email_2
costituzione di nuovo procuratore;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.3.2025 svoltasi in modalità cartolare
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di somma di denaro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data in data 22.7.2020 la società Parte_1
ha evocato in giudizio la società articolando opposizione
[...] Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 388/2020 del 4.5.2020, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 15.097,26, oltre interessi come da domanda, spese del procedimento, IV e CPA come per legge e chiedendo al medesimo Ufficio giudiziario di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione parte attrice ha dedotto in sintesi:
- di non aver mai sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica con la società opposta;
- che il credito azionato sarebbe sfornito di prova, avendo l'opposta omesso di produrre l'estratto autentico delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c.;
- che, in ogni caso, in data 13.12.2018 la società opposta inviava all'opponente una nota di credito con la quale comunicava la variazione ex art. 26 D.P.R. 633/72 della somma di euro 14.136,31 rispetto alle tre fatture azionate con il giudizio monitorio;
- che gli importi portati nelle fatture risultano comunque sproporzionati rispetto ai consumi registrati dalla opponente nel rapporto con Energrid S.p.A.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo, in particolare:
- che l'opponente, in data 19.2.2018, trasmetteva a mezzo fax una richiesta di riallaccio della fornitura per cui è causa, provvedendo al pagamento dell'importo di euro 4.050,92;
- che il credito veniva documentato in sede monitoria mediante l'allegazione delle fatture e dell'estratto autentico notarile del libro contabile;
- che le fatture venivano emesse sulla base di consumi reali, così come rilevati da un incaricato dell'impresa di distribuzione e dalla stessa comunicati;
- che essa opposta emetteva una nota di variazione ai fini IV ex art. 26 D.P.R. n. 633/1972, finalizzata al recupero dell'imposta sulle fatture emesse nei confronti della odierna opponente e da quest'ultima non pagate.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita in via documentale e pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025, nella quale le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta, e con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Occorre preliminarmente precisare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore), mentre l'opponente – convenuto sul piano giuridico – ha l'onere di contestare il diritto azionato con ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto. Tale principio deve essere, a sua volta, coordinato con la natura dell'azione esercitata nell'odierno giudizio che, avendo ad oggetto il mancato adempimento di un'obbligazione contrattuale, segue le regole di ripartizione dell'onere della prova dettate con la nota sentenza a Sez. Un 13533/2001, tale per cui spetta al creditore opposto provare il titolo ed allegare l'inadempimento ed al debitore opponente (convenuto in via sostanziale) provare di aver adempiuto o dimostrare la presenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa.
Ebbene, dall'analisi dei documenti di causa è emerso come la società Controparte_1 abbia soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, producendo, sia in sede monitoria che nell'ordinario giudizio a cognizione piena, il titolo su cui si fonda la pretesa azionata (doc. 1 fascicolo di parte convenuta), allegando l'inadempimento dei pagamenti relativi alle fatture, prodotte nuovamente nel presente giudizio (doc. 2 fascicolo di parte convenuta).
Nella specie, l'opposta ha, ai fini sopra indicati, versato in atti i seguenti documenti: fattura n.
671487040035122 del 10.01.2018 per un importo pari a 26.296,94 €, fattura n. 671487040035124 del
9.3.2018 per un importo pari a 146,06 € e fattura n. 671487040035125 del 13.04.2018 per un importo pari a 967,77 € (doc. n. 2 fascicolo di parte opposta).
A fronte della prova del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento, l'opponente ha delineato la propria opposizione sull'infondatezza nel merito della domanda per asserita inesistenza del contratto e per carenza di prova circa il quantum della pretesa.
Quanto all'eccepita mancanza di prova della stipula del contratto di somministrazione, la stessa si palesa infondata.
Come noto, il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad
probationem. Ne deriva, quindi, come lo stesso possa essere provato con ogni mezzo, anche mediante presunzioni.
Nel caso di specie, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti può ritenersi dimostrata mediante la produzione della richiesta di riallaccio del contatore inoltrata a mezzo fax in data 19.2.2018 dalla società
opponente, alla quale veniva allegata la ricevuta di un pagamento indirizzato alla società opposta.
Con riferimento, poi, all'entità dei consumi, se è vero che l'onere di provare l'effettività degli stessi grava su parte opposta, e se è altresì vero che, a fronte di una concreta contestazione dei consumi da parte dell'opponente (in cui si deduca, analiticamente, la mancata percezione del servizio nel lasso di tempo oggetto delle contestate fatture), occorre sottolineare che per considerare una contestazione effettiva, la stessa deve essere connotata da requisiti di necessaria specificità, assenti nel caso di specie.
A ben vedere, infatti, il contratto di fornitura di energia elettrica deve essere inquadrato nell'ambito del negozio di somministrazione di servizi, e si applicano, pertanto, le regole di ripartizione dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale allorquando venga esercitata azione afferente all'adempimento del contratto;
tuttavia, come noto, tali principi devono essere bilanciati e contemperati con quanto disposto dall'art. 115 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, per onerare parte opposta di fornire la prova concreta dei consumi sono necessarie serie ed effettive contestazioni in ordine alle somme pretese, mentre l'opponente, in questa sede, si è limitata a contestare l'attendibilità degli importi richiesti, allegando “la palese sproporzione della cifra richiesta assolutamente non in linea con gli importi normalmente pagati dalla opponente”.
Il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. viene limpidamente interpretato come estendibile, nell'individuazione dei fatti oggetto di non contestazione, e quindi passibili di entrare a far parte dell'apporto cognitivo del giudicante, anche alle cd. contestazioni generiche. Affinché una deduzione avversa ad una azionata pretesa possa definirsi tale è necessario che sia corroborata da minimi indici di specificità che consentano di delinearsi quali fatti impeditivi, modificativi o estintivi posti in antitesi rispetto a quelli costitutivi posti a fondamento del proprio diritto.
Invero, in tema di somministrazione e di riparto dell'onere probatorio circa la fondatezza degli importi addebitati in bolletta, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che, in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova ed all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo opposizione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193). Ed infatti: “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore -
richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato
statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia)” (Cass. 297/2020, conf. Cass. 15771/22).
Solo a seguito di idonea e circostanziata contestazione di mal funzionamento/manomissione, scatta l'onere in capo al fornitore di dare la prova della correttezza dei consumi fatturati.
Ne deriva, quindi, che: "applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus
probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone
la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati
impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa,
famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è
tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. - L'utente - se il contatore risulta
regolarmente funzionante (dovendo precipuamente quantomeno allegare eventuale malfunzionamento
dello stesso) deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino,
ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti,
imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della
comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero
accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della
utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella
fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)". (Cass. Ord. n. 297/2020).
Applicati tali principi al caso di specie è agevole osservare che l'opponente, a fondamento della detta contestazione, avrebbe dovuto fornire quantomeno un principio di prova circa l'effettiva non conformità tra i consumi prodotti e quelli contabilizzati e fatturati. Sul punto va ricordato che “specifica” è una contestazione che contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile, oppure, con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati;
una contestazione non specifica, pertanto, equivale ad una non contestazione ed è inidonea a paralizzare l'altrui pretesa (Cass. sent. n. 21176/2015).
Con riferimento alle contestazioni inerenti al quantum della pretesa a fronte della nota di credito emessa dall'opposta è emerso come quest'ultima, in data 12.12.2018, avesse notificato una nota a fini Iva, n.
0000418000557784 per € 14.136,31, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 633/1972.
L'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, commi 2 e 3, prevede la possibilità, per il soggetto passivo, di operare delle rettifiche in diminuzione dell'imponibile e/o dell'imposta qualora un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione ex art. 23 e 24, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. In tali casi, “il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene, il contenuto della nota prodotta in giudizio non lascia margine ad equivoci, essendo evidente come la suddetta incida solo sulla detrazione dell'IV applicata all'operazione economica in oggetto;
trattasi, nello specifico, di un semplice documento di variazione, ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1992, emesso per somme non incassate ed esclusivamente ai fini IV. Si è in presenza, pertanto, di una nota in diminuzione dell'imposta, che non implica alcuna rinuncia al credito.
In particolare, la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, consentita al creditore dalle disposizioni IV di cui all'art. 26, commi 2 e 4 del D.P.R. n. 633/1972, deve intendersi effettuata ai soli fini fiscali.
Ne deriva che, correttamente, il Tribunale di Teramo, in persona del precedente titolare del ruolo, ha concesso la provvisoria esecutività parziale sulle somme oggetto della quota capitale del debito, dal momento che – tramite la nota di variazione emessa – parte opposta ha detratto l'IV sull'importo complessivo. L'imposta, dunque, non è stata versata all'Erario nell'ammontare detratto, che deve essere, quindi, oggetto di scomputo dall'importo complessivo dovuto dall'opponente. In caso contrario, infatti, si andrebbe incontro ad un'indebita locupletazione da parte della società fornitrice, non potendo ammettersi che essa incameri la quota parte della debenza a fini fiscali non versata, tuttavia, all'Erario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (parametri medi dello scaglione di riferimento, eccetto per la fase istruttoria, svolta solo in via documentale, per la quale trovano applicazione i minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 2020/2020 ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così
dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 388/2020 e condanna l pagamento di € 11.587,14; Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, da liquidare in 4.237,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 4.6.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo