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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/07/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 425/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.09.1963, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall'avv. Stefania
Martino e dall'avv. Eva Brondino, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente il ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Saluzzo (CN), C.so Roma n. 4, presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
Contro
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessia Sarale, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, e dall'avv. Enrico Collidà, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 06/05/2025, elettivamente domiciliato in Cuneo, via Savigliano n. 37, presso lo studio dell'avv. Enrico Collidà
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 674/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo in data
03/10/2023
Restituzione beni immobili – indennizzo per occupazione illegittima
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Contrariis reiectis,
Nel merito ed in via principale:
- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della impugnata sentenza n. 674/2023 pubblicata il 03/10/2023 RG n. 659/2023 Repert. n. 1195/2023 del 04/10/2023 del Tribunale di Cuneo, dott. Enrico Ruggiero, accogliere le domande avanzate nel ricorso di primo grado.
In via istruttoria: previa, se del caso ritenuta necessaria in rinnovazione,
- ammissione delle prove per interpello e testi dedotti nel ricorso introduttivo della causa in primo grado, da intendersi qui ritrascritte in toto;
- richiamate le conclusioni, argomentazioni, eccezioni, produzioni, domande e deduzioni già formulate in prime cure;
Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita,
In via principale:
- Accertare e dichiarare la risoluzione e/o cessazione del contratto di comodato per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, condannare il signor all'immediato Controparte_1
rilascio/restituzione degli immobili identificati al Catasto Fabbricato del Comune di Paesana (CN),
Borgata Cacina Bergia, al Foglio n. 11: particella n. 538 sub n. 2 cat. C/6, classe 2, consistenza 12 mq, rendita Euro 29,13; particella n. 538 sub. 4, cat. A/4, classe 2, 4 vani, rendita Euro 78,50, libero da persone, o in subordine entro un termine ritenuto congruo in relazione al lungo periodo di tempo già trascorso in tale immobile.
- Accertare e dichiarare l'occupazione illegittima, abusiva e sine titulo degli immobili e, per l'effetto, condannare il signor all'immediato rilascio/restituzione degli immobili Controparte_1
censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Paesana (CN), Borgata Cascina Bergia, identificati al
Catasto Fabbricato del Comune di Paesana al Foglio n. 11: particella n. 538 sub n. 5 cat. C/7, classe
2, consistenza 50 mq, rendita Euro 9,04; particella n. 538 sub. 3, cat. C/6, classe 1, consistenza 50 mq, rendita Euro 103,29 libero da persone, o in subordine entro un termine ritenuto congruo in relazione al lungo periodo di tempo già trascorso in tale immobile.
- Accertare, dichiarare tenuto e condannare il signor a risarcire il danno da Controparte_1
occupazione degli immobili ut supra identificati e quindi alla corresponsione di un equo indennizzo per
l'occupazione, a far data dal marzo 2020 sino alla data di effettivo rilascio degli immobili, danno
pagina 2 di 11 quantificabile in una somma pari al valore locativo pari ad €. 500,00 mensili a decorrere dal marzo
2020 al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al rilascio o, in subordine, nella somma ritenuta equa e veriore accertanda in corso di causa
Con il favore di compensi e spese per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, Contrariis rejectis, richiamate integralmente le deduzioni, argomentazioni, conclusioni tutte tenoriz-zate in primo grado, da aversi per ritrascritte,
- rigettate le istanze avversarie e ribadite le eccezioni formulate in prime cure,
- dichiarare l'appello inammissibile con sentenza ex art. 342 cpc, per l'aspecificità dei motivi dedotti, ovvero, dichiararne con ordinanza l'inammissibilità ex art. 348 c.p.c., in quanto non ha una ragionevole probabilità d'essere accolto,
- in ogni caso, confermare integralmente la sentenza impugnata, e comunque, riget-tare le domande avversarie;
in ogni caso con vittoria di spese del grado, con maggiorazione 15% per “spese generali”
e CPA 4% sulle somme per legge “imponibili””.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Cuneo in data 27/02/2023,
chiedeva la condanna di alla restituzione di alcuni Parte_1 Controparte_1
beni immobili siti nel Comune di Paesana, Borgata Cascina Bergia, di cui la medesima era divenuta proprietaria per successione legittima, a seguito della morte della madre, deceduta in Persona_1
data 04/12/2013, asserendo che due di tali immobili, e precisamente quelli censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 11, part. 538, subb. 2 e 4 (e cioè un appartamento ed un'autorimessa), fossero detenuti dal
, in virtù di un contratto di comodato stipulato con la sua dante causa, mentre CP_1 Persona_1
altri due immobili, censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 11, part. 538, subb. 3 e 5, erano occupati illegittimamente, in quanto non oggetto di quel contratto di comodato, e parimenti erano detenuti senza titolo due appezzamenti di terreno, siti nel medesimo Comune, censiti al Catasto Terreni al foglio 16, partt. nn. 2152 e 2155.
Sosteneva la ricorrente di avere in data 08/04/2019 "lasciato" il nella disponibilità dei soli beni CP_1
immobili oggetto dell'originario contratto di comodato stipulato con la madre, e di essere stata indotta dal "con insistenze e pressioni" a sottoscrivere “il su citato documento di lascito, avente il CP_1
contenuto di un testamento estorcendo lo scritto di cui trattasi"; che, peraltro, veniva indotta a rilasciare tale dichiarazione nella speranza di riconciliarsi con il , dal quale era legalmente CP_1
separata dal 19/11/2002; che, tuttavia, venuta meno ogni speranza di riconciliazione, in quanto il CP_1
pagina 3 di 11 intraprendeva una nuova relazione sentimentale con , in data 16/02/2020 revocava la CP_2
disponibilità concessa al di utilizzare i beni immobili oggetto dell'originario contratto di CP_1
comodato; che il , oltre a non restituire i suddetti beni, proseguiva nell'occupazione illegittima ed CP_1
abusiva anche degli immobili identificati al Catasto Fabbricati al foglio 11, part. 538 subb. 5 e 3, nonché dei terreni di cui alle partt. 2152 e 2155 del Foglio 16.
Assumeva altresì la ricorrente che la mancata restituzione degli immobili le aveva causato un danno, derivante dall'impossibilità di disporre di quei beni, danno che doveva essere quantificato in misura pari al loro valore locatizio, quantificato in misura pari a euro 500,00 mensili, importo che avrebbe dovuto essere corrisposto a far tempo dal mese di marzo del 2020 sino all'effettivo rilascio.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza delle domande avversarie Controparte_1
e la ricostruzione in fatto su cui le medesime si fondavano.
In particolare, il resistente evidenziava come con la scrittura in data 08/04/2019, al di là del suo tenore letterale equivoco, gli avesse consentito di continuare ad occupare, a titolo Parte_1
di comodato, oltre agli immobili già concessigli in comodato da anche gli altri due Persona_1
immobili, censiti ai subb. 3 e 5, e da lui di fatto già in precedenza occupati, mentre i due appezzamenti di terreno erano stati rilasciati da oltre due anni.
chiedeva quindi la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti, o, in Controparte_1
subordine, che venisse quantificato il valore dei miglioramenti e delle addizioni realizzate negli immobili e che la condanna al rilascio fosse condizionata al versamento di quanto a lui spettante a tale titolo, ovvero che il valore dei miglioramenti e delle addizioni fosse portato in compensazione con l'indennità eventualmente riconosciuta per l'occupazione degli immobili.
2. Con sentenza pronunciata in data 03/10/2023 il Tribunale di Cuneo ha respinto tutte le domande proposte da condannandola all'integrale rimborso delle spese di lite in Parte_1
favore di . Controparte_1
Ha osservato il Tribunale come gli immobili censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 11, mappale 538, sub. 2 e sub. 4, costituiti da un'abitazione ed un'autorimessa, destinate alle necessità abitative del
, fossero stati pacificamente concessi in comodato con contratto del 16/06/2011 da CP_1 Per_1
senza determinazione di durata, ex art. 1810 c.c. Successivamente al decesso di
[...] Persona_1
il comodato era proseguito per cinque anni tra il e divenuta, nel CP_1 Parte_1
rapporto che qui interessa, parte comodante, quindi in data 08/04/2019 la , coniuge legalmente Parte_1
separata dal comodatario da diciassette anni, aveva ritenuto di redigere uno scritto, con cui modificava l'oggetto del precedente comodato, poiché veniva "lasciato" al non solo l'immobile in cui CP_1
pagina 4 di 11 risiedeva e il garage, e cioè i beni già concessi in comodato da ma anche altri due Persona_1
immobili, e cioè la stalla e la tettoia.
Ha osservato il Tribunale come quella scrittura non possa essere qualificata come "un lascito a seguito di decesso in quanto all'evento morte della concedente non si fa cenno alcuno nello scritto" (v. pag. 8 sentenza), bensì vi è stata una estensione del compendio immobiliare concesso in comodato, compendio che è stato "lasciato" al , perché "possa farne uso a suo piacimento e per tutta la CP_1
durata della sua vita".
L'originario comodato, oltre all'ampliamento dei beni che ne costituivano l'oggetto, ha quindi subito un'ulteriore e sostanziale modifica, in quanto lo scritto in data 08/04/2019 introduce una determinazione di durata, che impedisce il recesso ad nutum.
Il Tribunale ha pertanto escluso il diritto alla restituzione, non essendo stato provato alcun inadempimento da parte del comodatario alle obbligazioni previste dall'art. 1804 c.c., tale non potendosi ritenere l'affermato, ma non provato, utilizzo dei beni anche da parte dell'attuale compagna del resistente, circostanza che sarebbe comunque ininfluente, atteso l'attuale stato libero del comodatario, per essere intervenuta nel 2023 sentenza del Tribunale di Cuneo, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto ritenuto, in ordine all'esistenza di un titolo che legittima la detenzione di tutti gli immobili urbani da parte di , ha altresì condotto alla reiezione delle domande aventi Controparte_1
quale presupposto l'occupazione abusiva di alcuni di quegli immobili, i quali, nella prospettazione della ricorrente, sarebbero stati estranei al contratto di comodato.
Parimenti è stata respinta la domanda di rilascio dei due appezzamenti di terreno, avendo il resistente dichiarato di averli già rilasciati e non avendo la contestato quell'assunto. Parte_1
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso ex artt. 433 e 447 Parte_1
bis c.p.c., depositato in data 04/04/2024, regolarmente notificato, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado, fatta eccezione per la richiesta di rilascio dei due appezzamenti di terreno, per i quali riconosce essere cessata la materia del contendere.
L'impugnazione si articola sulla base di due motivi di gravame, attraverso i quali viene, con il primo, impugnata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondamentale, ai fini della decisione, la dichiarazione redatta dalla in data 08/04/2019, contestandone l'interpretazione data dal Parte_1
Tribunale; mentre con il secondo motivo di gravame viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la circostanza che gli immobili oggetto di causa siano di fatto utilizzati anche dalla pagina 5 di 11 compagna del , , senza il consenso della , che anzi ha più volte CP_1 CP_2 Parte_1
manifestato la propria opposizione.
Si è costituito , chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile, ex art. Controparte_1
342 c.p.c., per mancanza di specificità dei motivi, o comunque sia respinto nel merito.
Stante la pendenza di trattative tra le parti volte ad una definizione transattiva, venivano disposti due rinvii della causa, quindi, risultato impossibile il raggiungimento di un accordo, all'udienza del
07/05/2025, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo, di cui veniva data lettura in udienza.
4. Inammissibilità dell'appello per tardività
All'udienza fissata per la discussione le parti sono state invitate a prendere posizione sulla tempestiva proposizione dell'appello, rilevando la Corte come il ricorso ex art, 434 c.p.c. sia stato depositato in data 04/04/2024, a fronte dell'avvenuta pubblicazione della sentenza in data 03/10/2024, con lettura avvenuta all'udienza, svoltasi con collegamento da remoto, via Teams, del dispositivo e della concisa motivazione.
Nel verbale dell'udienza, tenutasi in data 03/10/2023, mediante collegamento da remoto, dinanzi al
Tribunale di Cuneo, è stato dato atto del regolare collegamento dei procuratori delle parti tramite piattaforma Microsoft Teams, quindi, all'esito della discussione orale, veniva verbalizzato che: “I difensori chiedono di essere dispensati dalla presenza alla lettura della sentenza;
il giudice li autorizza in tal senso."
Nel verbale è poi indicato come, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice "alle ore 15.40, previa apertura della propria stanza virtuale Teams, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo
e della concisa motivazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'allegata sentenza, che forma parte integrante del presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 15.53.”
La sentenza depositata, recante il n. 674/2023, coerentemente riporta stampigliata in alto, quale data di pubblicazione, quella del 03/10/2023, mentre l'annotazione a repertorio da parte della Cancelleria, con il n. 1195/2023, reca la data del giorno successivo, e cioè del 04/10/2023.
La stessa parte appellante con il proprio ricorso in appello indica di agire per la riforma “della sentenza
n. 674/2023 pubblicata il 03/10/2023”, per cui, non risultando la sentenza essere stata notificata dalla controparte, l'atto d'appello è stato depositato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, scadente il 03/04/2024 (cadente nella giornata di mercoledì).
Parte appellante ha sostenuto all'udienza del 07/05/2025 che l'appello sarebbe tempestivo, poiché della sentenza non sarebbe stata data lettura all'udienza e la sentenza sarebbe stata comunicata dalla pagina 6 di 11 cancelleria in data 04/10/2023, secondo quanto evincibile dal messaggio a mezzo pec, depositato all'udienza, inviato dalla cancelleria del Tribunale di Cuneo alle ore 9.33 del 04/10/2023.
Le argomentazioni della difesa di parte appellante sono infondate.
La contestazione di quanto il Giudice di primo grado ha attestato nel verbale d'udienza essere avvenuto alla sua presenza ed essere stato da lui compiuto (e cioè avere le parti chiesto di essere dispensate dalla presenza alla lettura della sentenza;
avere riaperto ad una determinata ora la stanza virtuale, terminata la camera di consiglio;
aver proceduto alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza) non può avvenire attraverso mere affermazioni di segno contrario della parte, peraltro tardivamente formulate.
Parte appellante non ha infatti impugnato con querela di falso il contenuto di quel verbale, la cui rispondenza al vero non è mai stata messa in dubbio prima che la parte fosse chiamata a prendere posizione sulla questione del mancato rispetto del cd. termine lungo per proporre appello.
In ogni caso, la questione dell'avvenuta lettura della sentenza in assenza delle parti, con pubblicazione quindi all'udienza del 03/10/2023, non risulta nel caso di specie dirimente, poiché, al di là di quanto riportato nel verbale, non v'è dubbio che la sentenza, vista l'annotazione a margine, sia comunque stata pubblicata dalla cancelleria il giorno 03/10/2023, sicché il termine di sei mesi sarebbe in ogni caso decorso da quel momento.
L'art. 327 c.p.c. dispone infatti che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può più essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, per cui il momento, eventualmente successivo, della comunicazione da parte della cancelleria è del tutto irrilevante.
L'appello risulta pertanto inammissibile, per essere la parte decaduta dal potere di proporre l'impugnazione.
Del tutto irrilevante, infine, quanto evidenziato dall'appellante riguardo al fatto che l'eccezione di tardività dell'appello non sia stata sollevata dalla parte appellata, trattandosi di condizione di ammissibilità del mezzo d'impugnazione, che deve essere verificata d'ufficio dal giudice, senza che possa verificarsi alcun effetto di sanatoria per non essere stato eccepito dalla controparte o rilevato alla prima udienza.
5. Inammissibilità dell'appello ex art. 434, co.1, c.p.c.
L'appello risulta, in ogni caso inammissibile, anche per difetto di specificità dei motivi d'impugnazione, secondo quanto rilevato dalla parte appellata.
Con il primo motivo di gravame ST afferma di voler contestare la sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondamentale, ai fini della decisione, la dichiarazione da lei sottoscritta, recante la data del 08/04/2019.
pagina 7 di 11 Quindi, senza alcuna coerenza logica rispetto alla premessa, vengono svolte alcune considerazioni relative al fatto che quella scrittura, per i termini in essa utilizzati, avrebbe le caratteristiche di un atto di ultima volontà, ed essendo le disposizioni testamentarie revocabili in qualsiasi momento, la Parte_1
avrebbe potuto revocare le sue disposizioni di ultima volontà, sostituendole con nuove disposizioni, anche perché il coniuge, , essendo intervenuta sentenza di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio, non era più erede legittimo.
Tali affermazioni non prendono minimamente in considerazione, allo scopo di confutarle - secondo quanto prescritto dall'art. 434, co. 1, n. 1, c.p.c. - le argomentazioni sulla base delle quali il Tribunale ha escluso che si trattasse di un lascito destinato a produrre i suoi effetti a seguito del decesso della disponente.
L'appellante ha infatti il preciso onere di indicare in modo dettagliato le ragioni per cui non condivide la ricostruzione della decisione censurata, dovendo l'impugnazione contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza appellata e, con essi, delle relative doglianze, per indicare poi le circostanze di fatto e gli argomenti di diritto sulla base dei quali pervenire ad una diversa ricostruzione.
Quanto sostenuto dall'appellante è in ogni caso privo di coerenza logica con il successivo sviluppo del motivo d'impugnazione, poiché, abbandonato il tema dell'asserita natura di disposizione di ultima volontà da attribuire alla scrittura datata 08/04/2019, afferma parte appellante che la sentenza non avrebbe considerato che il termine “lascio” farebbe riferimento “alla proprietà, come potere di godere
e di disporre delle cose…in modo pieno ed esclusivo. Il comodato è invece un diritto limitato…” (v. pag. 8 atto d'appello).
Il Tribunale non avrebbe quindi considerato come quella dichiarazione sia stata revocata con il nuovo scritto del 16/02/2020, ben potendo il proprietario cambiare idea “pentirsi di un “lascito” effettuato e chiedere la restituzione dei beni oggetto del lascito.” (cfr. ibidem).
In una tale congerie di argomentazioni, diventa impossibile individuare - al di là della carenza di specifiche censure ai passaggi motivazionali contenuti nella sentenza impugnata - quale prospettazione in diritto sorregga la tesi dell'appellante, non essendo possibile comprendere se la scrittura in data
08/04/2019 venga qualificata come disposizione di ultima volontà, ovvero si sostenga che la Parte_1 abbia disposto di quegli immobili per il tempo in cui era in vita con un “lascito”, la cui qualificazione giuridica resta ignota, ed in virtù del quale avrebbe attribuito la proprietà al , pur conservando la CP_1
proprietaria il diritto di revocare quel “lascito”.
Il motivo d'appello in conclusione vira poi sul tema del comodato, per sostenere che il recesso ad nutum è sempre consentito quando non sia stata predeterminata la durata del comodato, anche in questo pagina 8 di 11 caso senza considerare come la sentenza impugnata abbia motivato in ordine al fatto che la scrittura del
08/04/2019 ha invece previsto una durata del comodato, facendola coincidere con quella della vita del comodatario, così escludendo la possibilità per il comodante di chiedere la restituzione dei beni in base all'art. 1810 c.c.
Tali argomentazioni non possono certo essere scalfite dall'affermazione secondo cui la previsione di una durata coincidente con la vita del comodatario lo assimilerebbe ad un comodato senza determinazione di durata, accompagnata dal richiamo di giurisprudenza per nulla pertinente, poiché riferita al caso di comodato privo di preventiva determinazione di durata e dunque suscettibile di cessare per effetto della semplice manifestazione di volontà da parte del comodante.
Parte appellante trascura infatti di considerare l'esistenza del consolidato orientamento giurisprudenziale, di cui ha fatto applicazione la sentenza impugnata, secondo cui “la concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario…costituisce un contratto a termine, di cui è certo l'an ed è incerto il quando… a fronte del quale il comodante o i suoi eredi possono sciogliersi dal contratto ma soltanto nelle ipotesi descritte dagli artt. 1804, terzo comma, 1809 e 1811 c.c. e non liberamente come avviene nel comodato precario.” (v. Cass. 18/03/2014 n. 6203; in senso conforme
Cass. n. 8548/2008).
Con il secondo motivo di gravame ST censura invece la sentenza nella parte Parte_1
in cui ha ritenuto irrilevante la circostanza che gli immobili oggetto di causa siano di fatto utilizzati anche dalla compagna del , , senza il consenso della , che anzi ha più CP_1 CP_2 Parte_1
volte manifestato la propria opposizione.
La sentenza ha escluso l'inadempimento da parte del comodatario delle obbligazioni previste dall'art. 1804 c.c., sulla base di due distinte ragioni: da un lato, ha ritenuto non provato l'affermato utilizzo degli immobili da parte dell'attuale compagna del;
dall'altro, ha ritenuto che tale eventuale CP_1
utilizzo sarebbe ininfluente al fine di configurare un inadempimento delle obbligazioni previste a carico del comodatario.
Anche tale motivo d'impugnazione non si confronta con la motivazione del giudice di primo grado.
Parte appellante espone infatti i motivi, del tutto irrilevanti, per i quali si sarebbe determinata a redigere la dichiarazione del 08/04/2019 (nella speranza di riconciliazione con il coniuge da cui era separata da
17 anni), quindi assume che la convivenza con la integrerebbe la fattispecie di cui al comma 2 CP_2 dell'art. 1804 c.c., non potendo il comodatario concedere ad un terzo il godimento senza il consenso del comodante.
Tali argomentazioni introducono invero una prospettazione nuova, atteso che la domanda di risoluzione proposta in primo grado dalla risultava correlata all'omessa restituzione degli immobili da Parte_1
pagina 9 di 11 parte del , dopo che gliene era stata fatta richiesta con la lettera del 16/02/2020; mentre il cenno CP_1
ad una relazione intrapresa dal con era fatto al fine di chiarire le ragioni che CP_1 CP_2
avevano indotto la , venuta meno la speranza di una riconciliazione con il coniuge separato, a Parte_1 revocare la disponibilità prima manifestata all'utilizzo degli immobili (v. pagg. 7 e 8 ricorso in primo grado).
Il motivo d'impugnazione è quindi inammissibile anche per tale ragione, poiché, pur avendo il
Tribunale esaminato, in via generale, l'insussistenza di un inadempimento imputabile al comodatario – evidentemente tenendo in considerazione anche gli argomenti svolti in sede di discussione orale dalle parti – il profilo specifico, ora evidenziato con l'atto d'appello, non era contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che infatti non contiene alcun richiamo espresso al disposto dell'art. 1804, co. 2, c.c., né enuncia compiutamente - al di là del riferimento normativo - la condotta sotto quel profilo addebitata al . CP_1
6. L'appello proposto da deve quindi essere dichiarato inammissibile sulla Parte_1
scorta di plurime e concorrenti ragioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore di
[...]
in base allo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), facendo CP_1
applicazione dei compensi medi previsti per le tre fasi (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale), e così complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Stante la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, sussiste infine l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, a carico dell'appellante, del Parte_1
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando, visti gli artt. 447-bis e 437 c.p.c.; dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
674/2023 del Tribunale di Cuneo pubblicata il 03/10/2023; condanna a rifondere a le spese di lite del giudizio Parte_1 Controparte_1
d'appello, che si liquidano in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario
15%, CPA e IVA se dovuta;
pagina 10 di 11 dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, , Parte_1 del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 07/05/2025 dalla Terza Sezione Civile della Corte
d'Appello con lettura del presente dispositivo in udienza.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 425/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.09.1963, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall'avv. Stefania
Martino e dall'avv. Eva Brondino, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente il ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Saluzzo (CN), C.so Roma n. 4, presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
Contro
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessia Sarale, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, e dall'avv. Enrico Collidà, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 06/05/2025, elettivamente domiciliato in Cuneo, via Savigliano n. 37, presso lo studio dell'avv. Enrico Collidà
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 674/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo in data
03/10/2023
Restituzione beni immobili – indennizzo per occupazione illegittima
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Contrariis reiectis,
Nel merito ed in via principale:
- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della impugnata sentenza n. 674/2023 pubblicata il 03/10/2023 RG n. 659/2023 Repert. n. 1195/2023 del 04/10/2023 del Tribunale di Cuneo, dott. Enrico Ruggiero, accogliere le domande avanzate nel ricorso di primo grado.
In via istruttoria: previa, se del caso ritenuta necessaria in rinnovazione,
- ammissione delle prove per interpello e testi dedotti nel ricorso introduttivo della causa in primo grado, da intendersi qui ritrascritte in toto;
- richiamate le conclusioni, argomentazioni, eccezioni, produzioni, domande e deduzioni già formulate in prime cure;
Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita,
In via principale:
- Accertare e dichiarare la risoluzione e/o cessazione del contratto di comodato per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, condannare il signor all'immediato Controparte_1
rilascio/restituzione degli immobili identificati al Catasto Fabbricato del Comune di Paesana (CN),
Borgata Cacina Bergia, al Foglio n. 11: particella n. 538 sub n. 2 cat. C/6, classe 2, consistenza 12 mq, rendita Euro 29,13; particella n. 538 sub. 4, cat. A/4, classe 2, 4 vani, rendita Euro 78,50, libero da persone, o in subordine entro un termine ritenuto congruo in relazione al lungo periodo di tempo già trascorso in tale immobile.
- Accertare e dichiarare l'occupazione illegittima, abusiva e sine titulo degli immobili e, per l'effetto, condannare il signor all'immediato rilascio/restituzione degli immobili Controparte_1
censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Paesana (CN), Borgata Cascina Bergia, identificati al
Catasto Fabbricato del Comune di Paesana al Foglio n. 11: particella n. 538 sub n. 5 cat. C/7, classe
2, consistenza 50 mq, rendita Euro 9,04; particella n. 538 sub. 3, cat. C/6, classe 1, consistenza 50 mq, rendita Euro 103,29 libero da persone, o in subordine entro un termine ritenuto congruo in relazione al lungo periodo di tempo già trascorso in tale immobile.
- Accertare, dichiarare tenuto e condannare il signor a risarcire il danno da Controparte_1
occupazione degli immobili ut supra identificati e quindi alla corresponsione di un equo indennizzo per
l'occupazione, a far data dal marzo 2020 sino alla data di effettivo rilascio degli immobili, danno
pagina 2 di 11 quantificabile in una somma pari al valore locativo pari ad €. 500,00 mensili a decorrere dal marzo
2020 al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al rilascio o, in subordine, nella somma ritenuta equa e veriore accertanda in corso di causa
Con il favore di compensi e spese per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, Contrariis rejectis, richiamate integralmente le deduzioni, argomentazioni, conclusioni tutte tenoriz-zate in primo grado, da aversi per ritrascritte,
- rigettate le istanze avversarie e ribadite le eccezioni formulate in prime cure,
- dichiarare l'appello inammissibile con sentenza ex art. 342 cpc, per l'aspecificità dei motivi dedotti, ovvero, dichiararne con ordinanza l'inammissibilità ex art. 348 c.p.c., in quanto non ha una ragionevole probabilità d'essere accolto,
- in ogni caso, confermare integralmente la sentenza impugnata, e comunque, riget-tare le domande avversarie;
in ogni caso con vittoria di spese del grado, con maggiorazione 15% per “spese generali”
e CPA 4% sulle somme per legge “imponibili””.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Cuneo in data 27/02/2023,
chiedeva la condanna di alla restituzione di alcuni Parte_1 Controparte_1
beni immobili siti nel Comune di Paesana, Borgata Cascina Bergia, di cui la medesima era divenuta proprietaria per successione legittima, a seguito della morte della madre, deceduta in Persona_1
data 04/12/2013, asserendo che due di tali immobili, e precisamente quelli censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 11, part. 538, subb. 2 e 4 (e cioè un appartamento ed un'autorimessa), fossero detenuti dal
, in virtù di un contratto di comodato stipulato con la sua dante causa, mentre CP_1 Persona_1
altri due immobili, censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 11, part. 538, subb. 3 e 5, erano occupati illegittimamente, in quanto non oggetto di quel contratto di comodato, e parimenti erano detenuti senza titolo due appezzamenti di terreno, siti nel medesimo Comune, censiti al Catasto Terreni al foglio 16, partt. nn. 2152 e 2155.
Sosteneva la ricorrente di avere in data 08/04/2019 "lasciato" il nella disponibilità dei soli beni CP_1
immobili oggetto dell'originario contratto di comodato stipulato con la madre, e di essere stata indotta dal "con insistenze e pressioni" a sottoscrivere “il su citato documento di lascito, avente il CP_1
contenuto di un testamento estorcendo lo scritto di cui trattasi"; che, peraltro, veniva indotta a rilasciare tale dichiarazione nella speranza di riconciliarsi con il , dal quale era legalmente CP_1
separata dal 19/11/2002; che, tuttavia, venuta meno ogni speranza di riconciliazione, in quanto il CP_1
pagina 3 di 11 intraprendeva una nuova relazione sentimentale con , in data 16/02/2020 revocava la CP_2
disponibilità concessa al di utilizzare i beni immobili oggetto dell'originario contratto di CP_1
comodato; che il , oltre a non restituire i suddetti beni, proseguiva nell'occupazione illegittima ed CP_1
abusiva anche degli immobili identificati al Catasto Fabbricati al foglio 11, part. 538 subb. 5 e 3, nonché dei terreni di cui alle partt. 2152 e 2155 del Foglio 16.
Assumeva altresì la ricorrente che la mancata restituzione degli immobili le aveva causato un danno, derivante dall'impossibilità di disporre di quei beni, danno che doveva essere quantificato in misura pari al loro valore locatizio, quantificato in misura pari a euro 500,00 mensili, importo che avrebbe dovuto essere corrisposto a far tempo dal mese di marzo del 2020 sino all'effettivo rilascio.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza delle domande avversarie Controparte_1
e la ricostruzione in fatto su cui le medesime si fondavano.
In particolare, il resistente evidenziava come con la scrittura in data 08/04/2019, al di là del suo tenore letterale equivoco, gli avesse consentito di continuare ad occupare, a titolo Parte_1
di comodato, oltre agli immobili già concessigli in comodato da anche gli altri due Persona_1
immobili, censiti ai subb. 3 e 5, e da lui di fatto già in precedenza occupati, mentre i due appezzamenti di terreno erano stati rilasciati da oltre due anni.
chiedeva quindi la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti, o, in Controparte_1
subordine, che venisse quantificato il valore dei miglioramenti e delle addizioni realizzate negli immobili e che la condanna al rilascio fosse condizionata al versamento di quanto a lui spettante a tale titolo, ovvero che il valore dei miglioramenti e delle addizioni fosse portato in compensazione con l'indennità eventualmente riconosciuta per l'occupazione degli immobili.
2. Con sentenza pronunciata in data 03/10/2023 il Tribunale di Cuneo ha respinto tutte le domande proposte da condannandola all'integrale rimborso delle spese di lite in Parte_1
favore di . Controparte_1
Ha osservato il Tribunale come gli immobili censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 11, mappale 538, sub. 2 e sub. 4, costituiti da un'abitazione ed un'autorimessa, destinate alle necessità abitative del
, fossero stati pacificamente concessi in comodato con contratto del 16/06/2011 da CP_1 Per_1
senza determinazione di durata, ex art. 1810 c.c. Successivamente al decesso di
[...] Persona_1
il comodato era proseguito per cinque anni tra il e divenuta, nel CP_1 Parte_1
rapporto che qui interessa, parte comodante, quindi in data 08/04/2019 la , coniuge legalmente Parte_1
separata dal comodatario da diciassette anni, aveva ritenuto di redigere uno scritto, con cui modificava l'oggetto del precedente comodato, poiché veniva "lasciato" al non solo l'immobile in cui CP_1
pagina 4 di 11 risiedeva e il garage, e cioè i beni già concessi in comodato da ma anche altri due Persona_1
immobili, e cioè la stalla e la tettoia.
Ha osservato il Tribunale come quella scrittura non possa essere qualificata come "un lascito a seguito di decesso in quanto all'evento morte della concedente non si fa cenno alcuno nello scritto" (v. pag. 8 sentenza), bensì vi è stata una estensione del compendio immobiliare concesso in comodato, compendio che è stato "lasciato" al , perché "possa farne uso a suo piacimento e per tutta la CP_1
durata della sua vita".
L'originario comodato, oltre all'ampliamento dei beni che ne costituivano l'oggetto, ha quindi subito un'ulteriore e sostanziale modifica, in quanto lo scritto in data 08/04/2019 introduce una determinazione di durata, che impedisce il recesso ad nutum.
Il Tribunale ha pertanto escluso il diritto alla restituzione, non essendo stato provato alcun inadempimento da parte del comodatario alle obbligazioni previste dall'art. 1804 c.c., tale non potendosi ritenere l'affermato, ma non provato, utilizzo dei beni anche da parte dell'attuale compagna del resistente, circostanza che sarebbe comunque ininfluente, atteso l'attuale stato libero del comodatario, per essere intervenuta nel 2023 sentenza del Tribunale di Cuneo, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto ritenuto, in ordine all'esistenza di un titolo che legittima la detenzione di tutti gli immobili urbani da parte di , ha altresì condotto alla reiezione delle domande aventi Controparte_1
quale presupposto l'occupazione abusiva di alcuni di quegli immobili, i quali, nella prospettazione della ricorrente, sarebbero stati estranei al contratto di comodato.
Parimenti è stata respinta la domanda di rilascio dei due appezzamenti di terreno, avendo il resistente dichiarato di averli già rilasciati e non avendo la contestato quell'assunto. Parte_1
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso ex artt. 433 e 447 Parte_1
bis c.p.c., depositato in data 04/04/2024, regolarmente notificato, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado, fatta eccezione per la richiesta di rilascio dei due appezzamenti di terreno, per i quali riconosce essere cessata la materia del contendere.
L'impugnazione si articola sulla base di due motivi di gravame, attraverso i quali viene, con il primo, impugnata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondamentale, ai fini della decisione, la dichiarazione redatta dalla in data 08/04/2019, contestandone l'interpretazione data dal Parte_1
Tribunale; mentre con il secondo motivo di gravame viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la circostanza che gli immobili oggetto di causa siano di fatto utilizzati anche dalla pagina 5 di 11 compagna del , , senza il consenso della , che anzi ha più volte CP_1 CP_2 Parte_1
manifestato la propria opposizione.
Si è costituito , chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile, ex art. Controparte_1
342 c.p.c., per mancanza di specificità dei motivi, o comunque sia respinto nel merito.
Stante la pendenza di trattative tra le parti volte ad una definizione transattiva, venivano disposti due rinvii della causa, quindi, risultato impossibile il raggiungimento di un accordo, all'udienza del
07/05/2025, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo, di cui veniva data lettura in udienza.
4. Inammissibilità dell'appello per tardività
All'udienza fissata per la discussione le parti sono state invitate a prendere posizione sulla tempestiva proposizione dell'appello, rilevando la Corte come il ricorso ex art, 434 c.p.c. sia stato depositato in data 04/04/2024, a fronte dell'avvenuta pubblicazione della sentenza in data 03/10/2024, con lettura avvenuta all'udienza, svoltasi con collegamento da remoto, via Teams, del dispositivo e della concisa motivazione.
Nel verbale dell'udienza, tenutasi in data 03/10/2023, mediante collegamento da remoto, dinanzi al
Tribunale di Cuneo, è stato dato atto del regolare collegamento dei procuratori delle parti tramite piattaforma Microsoft Teams, quindi, all'esito della discussione orale, veniva verbalizzato che: “I difensori chiedono di essere dispensati dalla presenza alla lettura della sentenza;
il giudice li autorizza in tal senso."
Nel verbale è poi indicato come, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice "alle ore 15.40, previa apertura della propria stanza virtuale Teams, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo
e della concisa motivazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'allegata sentenza, che forma parte integrante del presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 15.53.”
La sentenza depositata, recante il n. 674/2023, coerentemente riporta stampigliata in alto, quale data di pubblicazione, quella del 03/10/2023, mentre l'annotazione a repertorio da parte della Cancelleria, con il n. 1195/2023, reca la data del giorno successivo, e cioè del 04/10/2023.
La stessa parte appellante con il proprio ricorso in appello indica di agire per la riforma “della sentenza
n. 674/2023 pubblicata il 03/10/2023”, per cui, non risultando la sentenza essere stata notificata dalla controparte, l'atto d'appello è stato depositato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, scadente il 03/04/2024 (cadente nella giornata di mercoledì).
Parte appellante ha sostenuto all'udienza del 07/05/2025 che l'appello sarebbe tempestivo, poiché della sentenza non sarebbe stata data lettura all'udienza e la sentenza sarebbe stata comunicata dalla pagina 6 di 11 cancelleria in data 04/10/2023, secondo quanto evincibile dal messaggio a mezzo pec, depositato all'udienza, inviato dalla cancelleria del Tribunale di Cuneo alle ore 9.33 del 04/10/2023.
Le argomentazioni della difesa di parte appellante sono infondate.
La contestazione di quanto il Giudice di primo grado ha attestato nel verbale d'udienza essere avvenuto alla sua presenza ed essere stato da lui compiuto (e cioè avere le parti chiesto di essere dispensate dalla presenza alla lettura della sentenza;
avere riaperto ad una determinata ora la stanza virtuale, terminata la camera di consiglio;
aver proceduto alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza) non può avvenire attraverso mere affermazioni di segno contrario della parte, peraltro tardivamente formulate.
Parte appellante non ha infatti impugnato con querela di falso il contenuto di quel verbale, la cui rispondenza al vero non è mai stata messa in dubbio prima che la parte fosse chiamata a prendere posizione sulla questione del mancato rispetto del cd. termine lungo per proporre appello.
In ogni caso, la questione dell'avvenuta lettura della sentenza in assenza delle parti, con pubblicazione quindi all'udienza del 03/10/2023, non risulta nel caso di specie dirimente, poiché, al di là di quanto riportato nel verbale, non v'è dubbio che la sentenza, vista l'annotazione a margine, sia comunque stata pubblicata dalla cancelleria il giorno 03/10/2023, sicché il termine di sei mesi sarebbe in ogni caso decorso da quel momento.
L'art. 327 c.p.c. dispone infatti che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può più essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, per cui il momento, eventualmente successivo, della comunicazione da parte della cancelleria è del tutto irrilevante.
L'appello risulta pertanto inammissibile, per essere la parte decaduta dal potere di proporre l'impugnazione.
Del tutto irrilevante, infine, quanto evidenziato dall'appellante riguardo al fatto che l'eccezione di tardività dell'appello non sia stata sollevata dalla parte appellata, trattandosi di condizione di ammissibilità del mezzo d'impugnazione, che deve essere verificata d'ufficio dal giudice, senza che possa verificarsi alcun effetto di sanatoria per non essere stato eccepito dalla controparte o rilevato alla prima udienza.
5. Inammissibilità dell'appello ex art. 434, co.1, c.p.c.
L'appello risulta, in ogni caso inammissibile, anche per difetto di specificità dei motivi d'impugnazione, secondo quanto rilevato dalla parte appellata.
Con il primo motivo di gravame ST afferma di voler contestare la sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondamentale, ai fini della decisione, la dichiarazione da lei sottoscritta, recante la data del 08/04/2019.
pagina 7 di 11 Quindi, senza alcuna coerenza logica rispetto alla premessa, vengono svolte alcune considerazioni relative al fatto che quella scrittura, per i termini in essa utilizzati, avrebbe le caratteristiche di un atto di ultima volontà, ed essendo le disposizioni testamentarie revocabili in qualsiasi momento, la Parte_1
avrebbe potuto revocare le sue disposizioni di ultima volontà, sostituendole con nuove disposizioni, anche perché il coniuge, , essendo intervenuta sentenza di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio, non era più erede legittimo.
Tali affermazioni non prendono minimamente in considerazione, allo scopo di confutarle - secondo quanto prescritto dall'art. 434, co. 1, n. 1, c.p.c. - le argomentazioni sulla base delle quali il Tribunale ha escluso che si trattasse di un lascito destinato a produrre i suoi effetti a seguito del decesso della disponente.
L'appellante ha infatti il preciso onere di indicare in modo dettagliato le ragioni per cui non condivide la ricostruzione della decisione censurata, dovendo l'impugnazione contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza appellata e, con essi, delle relative doglianze, per indicare poi le circostanze di fatto e gli argomenti di diritto sulla base dei quali pervenire ad una diversa ricostruzione.
Quanto sostenuto dall'appellante è in ogni caso privo di coerenza logica con il successivo sviluppo del motivo d'impugnazione, poiché, abbandonato il tema dell'asserita natura di disposizione di ultima volontà da attribuire alla scrittura datata 08/04/2019, afferma parte appellante che la sentenza non avrebbe considerato che il termine “lascio” farebbe riferimento “alla proprietà, come potere di godere
e di disporre delle cose…in modo pieno ed esclusivo. Il comodato è invece un diritto limitato…” (v. pag. 8 atto d'appello).
Il Tribunale non avrebbe quindi considerato come quella dichiarazione sia stata revocata con il nuovo scritto del 16/02/2020, ben potendo il proprietario cambiare idea “pentirsi di un “lascito” effettuato e chiedere la restituzione dei beni oggetto del lascito.” (cfr. ibidem).
In una tale congerie di argomentazioni, diventa impossibile individuare - al di là della carenza di specifiche censure ai passaggi motivazionali contenuti nella sentenza impugnata - quale prospettazione in diritto sorregga la tesi dell'appellante, non essendo possibile comprendere se la scrittura in data
08/04/2019 venga qualificata come disposizione di ultima volontà, ovvero si sostenga che la Parte_1 abbia disposto di quegli immobili per il tempo in cui era in vita con un “lascito”, la cui qualificazione giuridica resta ignota, ed in virtù del quale avrebbe attribuito la proprietà al , pur conservando la CP_1
proprietaria il diritto di revocare quel “lascito”.
Il motivo d'appello in conclusione vira poi sul tema del comodato, per sostenere che il recesso ad nutum è sempre consentito quando non sia stata predeterminata la durata del comodato, anche in questo pagina 8 di 11 caso senza considerare come la sentenza impugnata abbia motivato in ordine al fatto che la scrittura del
08/04/2019 ha invece previsto una durata del comodato, facendola coincidere con quella della vita del comodatario, così escludendo la possibilità per il comodante di chiedere la restituzione dei beni in base all'art. 1810 c.c.
Tali argomentazioni non possono certo essere scalfite dall'affermazione secondo cui la previsione di una durata coincidente con la vita del comodatario lo assimilerebbe ad un comodato senza determinazione di durata, accompagnata dal richiamo di giurisprudenza per nulla pertinente, poiché riferita al caso di comodato privo di preventiva determinazione di durata e dunque suscettibile di cessare per effetto della semplice manifestazione di volontà da parte del comodante.
Parte appellante trascura infatti di considerare l'esistenza del consolidato orientamento giurisprudenziale, di cui ha fatto applicazione la sentenza impugnata, secondo cui “la concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario…costituisce un contratto a termine, di cui è certo l'an ed è incerto il quando… a fronte del quale il comodante o i suoi eredi possono sciogliersi dal contratto ma soltanto nelle ipotesi descritte dagli artt. 1804, terzo comma, 1809 e 1811 c.c. e non liberamente come avviene nel comodato precario.” (v. Cass. 18/03/2014 n. 6203; in senso conforme
Cass. n. 8548/2008).
Con il secondo motivo di gravame ST censura invece la sentenza nella parte Parte_1
in cui ha ritenuto irrilevante la circostanza che gli immobili oggetto di causa siano di fatto utilizzati anche dalla compagna del , , senza il consenso della , che anzi ha più CP_1 CP_2 Parte_1
volte manifestato la propria opposizione.
La sentenza ha escluso l'inadempimento da parte del comodatario delle obbligazioni previste dall'art. 1804 c.c., sulla base di due distinte ragioni: da un lato, ha ritenuto non provato l'affermato utilizzo degli immobili da parte dell'attuale compagna del;
dall'altro, ha ritenuto che tale eventuale CP_1
utilizzo sarebbe ininfluente al fine di configurare un inadempimento delle obbligazioni previste a carico del comodatario.
Anche tale motivo d'impugnazione non si confronta con la motivazione del giudice di primo grado.
Parte appellante espone infatti i motivi, del tutto irrilevanti, per i quali si sarebbe determinata a redigere la dichiarazione del 08/04/2019 (nella speranza di riconciliazione con il coniuge da cui era separata da
17 anni), quindi assume che la convivenza con la integrerebbe la fattispecie di cui al comma 2 CP_2 dell'art. 1804 c.c., non potendo il comodatario concedere ad un terzo il godimento senza il consenso del comodante.
Tali argomentazioni introducono invero una prospettazione nuova, atteso che la domanda di risoluzione proposta in primo grado dalla risultava correlata all'omessa restituzione degli immobili da Parte_1
pagina 9 di 11 parte del , dopo che gliene era stata fatta richiesta con la lettera del 16/02/2020; mentre il cenno CP_1
ad una relazione intrapresa dal con era fatto al fine di chiarire le ragioni che CP_1 CP_2
avevano indotto la , venuta meno la speranza di una riconciliazione con il coniuge separato, a Parte_1 revocare la disponibilità prima manifestata all'utilizzo degli immobili (v. pagg. 7 e 8 ricorso in primo grado).
Il motivo d'impugnazione è quindi inammissibile anche per tale ragione, poiché, pur avendo il
Tribunale esaminato, in via generale, l'insussistenza di un inadempimento imputabile al comodatario – evidentemente tenendo in considerazione anche gli argomenti svolti in sede di discussione orale dalle parti – il profilo specifico, ora evidenziato con l'atto d'appello, non era contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che infatti non contiene alcun richiamo espresso al disposto dell'art. 1804, co. 2, c.c., né enuncia compiutamente - al di là del riferimento normativo - la condotta sotto quel profilo addebitata al . CP_1
6. L'appello proposto da deve quindi essere dichiarato inammissibile sulla Parte_1
scorta di plurime e concorrenti ragioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore di
[...]
in base allo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), facendo CP_1
applicazione dei compensi medi previsti per le tre fasi (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale), e così complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Stante la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, sussiste infine l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, a carico dell'appellante, del Parte_1
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando, visti gli artt. 447-bis e 437 c.p.c.; dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
674/2023 del Tribunale di Cuneo pubblicata il 03/10/2023; condanna a rifondere a le spese di lite del giudizio Parte_1 Controparte_1
d'appello, che si liquidano in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario
15%, CPA e IVA se dovuta;
pagina 10 di 11 dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, , Parte_1 del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 07/05/2025 dalla Terza Sezione Civile della Corte
d'Appello con lettura del presente dispositivo in udienza.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
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