Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/06/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04560/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02171/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2022, proposto da
IM TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Esterdonatella Longo, Ida Mendicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
PI IO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ministero dell'Istruzione - n. 3669 del 4 febbraio 2022, con il quale il ricorrente è stato depennato dalle graduatorie di merito della classe di concorso A066 “Trattamento testi, dato ed applicazioni. Informatica” relative alle Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, del concorso bandito con D.D.G. 85/2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, come da dichiarazione a verbale, all’udienza pubblica del 15 maggio 2025 parte ricorrente ha reso nota la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto, a fronte di tanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo da cui è retto il processo amministrativo, atteso che la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere interesse alla decisione non consente di decidere la controversia nel merito, non avendo il Giudice il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa ( cfr ., di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441);
Ritenuto, quanto alle spese processuali, stante l’esito in rito del giudizio, che possa disporsene la compensazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO