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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21836/2024 promossa da:
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
[C.F. ], Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. SAMPELLEGRINI MICAELA,
RICORRENTE contro
C.F. ], con l'avv. JANNUZZI GIUSEPPE Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ In via principale: accertare e dichiarare risolto consensualmente il contratto di comodato gratuito, stipulato tra le parti in data 01.07.2016, a far tempo dal 31.12.2020 e, per l'effetto, condannare il Sig. Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile sito in Milano, Via Borsieri n. 27, libero da sé, da p in subordine: accertare e dichiarare l'esistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 1809, comma II, c.c. e, per l'effetto, condannare il Sig. a restituire immediatamente ai Sigg.ri Controparte_1
ed l'immob o, Via Borsieri, 27, libero da sé, da Parte_1 Parte_2 persone e cose;
in estremo subordine: dichiarare cessato il contratto di comodato gratuito stipulato tra le parti in data 1.7.2016, alla data del 30.6.2026 e, conseguentemente, condannare il Sig. a restituire Controparte_1 alla scadenza del 30.6.2026, ai Sigg.ri ed in Milano, Parte_1 Parte_2
Via Borsieri, 27, libero da sé, da persone e cose;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale
(…)”
Parte resistente:
“ rigettare la domanda formulata dagli intimanti in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con beneficio delle spese, comprendendo in esse ogni esborso imprescindibile per la prosecuzione del processo, e delle competenze professionali, oltre a 15% rimborso spese generali, 4% CAP e 22% IVA da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Jannuzzi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finito comodato e contestuale citazione per la convalida e adiva questo Tribunale esponendo: Parte_2 Parte_1 di avere concesso in comodato ad l'unità immobiliare sita in Milano, via Controparte_1
Borsieri 27 con contratto avente scadenza il 30/06/2026; che in ragione di un imprevedibile bisogno, veniva richiesta verbalmente la restituzione del bene per la data del 30/11/2020; che, nonostante un'originaria disponibilità al rilascio, non restituiva Controparte_1
l'immobile.
Ciò premesso, chiedeva convalidarsi l'intimata licenza.
Si costituiva l'intimato deducendo in rito l'inammissibilità del Controparte_1
procedimento sommario e, nel merito, l'insussistenza dei motivi di cui all'art. 1809 c2 c.c.
Con provvedimento del 18/06/2024 il Tribunale, ritenuto che: “ la speciale procedura sommaria di cui agli artt. 657 c.p.c. e ss non è applicabile al di là delle ipotesi di mero accertamento dell'intervenuta scadenza naturale del contratto, laddove in tutte le altre ipotesi di cessazione degli effetti del contratto ( quali ad esempio il recesso o la risoluzione), il Giudice
è chiamato a compiere valutazioni di merito in ordine all'efficacia della detta causa, valutazioni non tipiche del presente procedimento sommario, dovendosi accertare e dichiarare la causa della predetta cessazione;
” disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nelle rispettive memorie ex art. 420 c.p.c. le parti concludevano come in epigrafe.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura ex art. 429 c.p.c. della decisione.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, non può configurarsi alcuna risoluzione consensuale del contratto, se non altro perché i comodanti non hanno mai formalmente accettato la data di riconsegna proposta dal comodatario ( cfr. doc. 3 ricorrenti), né il comodatario ha mai riconsegnato l'immobile a seguito della richiesta formale da parte dei comodanti ( cfr. doc. 4 ricorrenti), sicchè non può dirsi raggiunto alcun mutuo consenso alla cessazione anticipata degli effetti del contratto. Nel merito deve richiamarsi l'art. 1809 c.c. che prevede: “ Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne
è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.”
Nel caso in esame, in data 09/10/2021 i comodanti hanno chiesto la restituzione dell'immobile per la necessità di “metterlo in vendita” senza null'altro specificare in ordine al bisogno sotteso alla richiesta.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: “ Ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato(…)“ Cass. S.U. n.20448/2014; Cass. 20892/2016).
Inoltre: “ La nozione di "urgente e impreveduto bisogno", di cui al secondo comma dell'art.
1809 cod. civ., fa riferimento alla necessità del comodante - su cui gravano i relativi oneri probatori - di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene.”( cfr. Cass. 20183/2013)
Come prima rilevato, nella richiesta di restituzione non si dà atto di alcun bisogno imprevisto ed urgente, né le gravi esigenze sottese alla richiesta risultano alio modo provate in giudizio.
Peraltro, anche le argomentazioni assolutamente nuove svolte nella memoria integrativa circa le condizioni di salute di (rispettivamente ex coniuge e padre dei ricorrenti) appaiono Persona_1
scarsamente credibili ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1809 c.2 c.c. atteso che, a tacer d'altro,
1) nella richiesta di restituzione del 09/10/2021 ad esse non si fa alcun cenno ( seppur risalenti già al 2018 come affermato in atti); 2) non è in alcun modo provato lo stato di incapacità economica di che renderebbe necessaria la vendita di un immobile ( non suo). Persona_1
Come inoltre si evince dal doc. 8 di parte ricorrente, già versava in precarie Persona_1
condizioni cardiache sin dal 2004 [ allorquando aveva subito un infarto NSTEMI che ha reso necessario un intervento cardiochirurgico per l'applicazione prima di uno stent coronarico e poi di un duplice bypass cardiaco), seguito nel 2009 da un ictus ischemico, oltre a varie gravi patologie coesitenti tutte descritte nel certificato di cui al doc. 8 richiamato]. Indi, la precarietà delle condizioni di salute di era già manifesta oltre un Persona_1
decennio prima della stipula del comodato, e dunque non possiede alcun connotato di imprevedibilità.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento, non avendo i ricorrenti assolto agli oneri probatori su loro gravanti ex art. 1809 c.2 c.c.
Per l'effetto, deve accertarsi che il contratto di comodato inter partes cesserà i propri effetti alla scadenza pattuita del 30/06/2026.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia ( indeterminabile di bassa complessità)
, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 21836/2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così dispone: accerta che il contratto di comodato stipulato in data 01/07/2016 tra e Parte_1 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Borsieri 27, cesserà i Controparte_1
propri effetti alla data del 30/06/2026 a seguito di tempestiva disdetta;
rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
condanna e , in solido tra loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali al 15%. CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 19/03/2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Sperati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21836/2024 promossa da:
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
[C.F. ], Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. SAMPELLEGRINI MICAELA,
RICORRENTE contro
C.F. ], con l'avv. JANNUZZI GIUSEPPE Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ In via principale: accertare e dichiarare risolto consensualmente il contratto di comodato gratuito, stipulato tra le parti in data 01.07.2016, a far tempo dal 31.12.2020 e, per l'effetto, condannare il Sig. Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile sito in Milano, Via Borsieri n. 27, libero da sé, da p in subordine: accertare e dichiarare l'esistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 1809, comma II, c.c. e, per l'effetto, condannare il Sig. a restituire immediatamente ai Sigg.ri Controparte_1
ed l'immob o, Via Borsieri, 27, libero da sé, da Parte_1 Parte_2 persone e cose;
in estremo subordine: dichiarare cessato il contratto di comodato gratuito stipulato tra le parti in data 1.7.2016, alla data del 30.6.2026 e, conseguentemente, condannare il Sig. a restituire Controparte_1 alla scadenza del 30.6.2026, ai Sigg.ri ed in Milano, Parte_1 Parte_2
Via Borsieri, 27, libero da sé, da persone e cose;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale
(…)”
Parte resistente:
“ rigettare la domanda formulata dagli intimanti in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con beneficio delle spese, comprendendo in esse ogni esborso imprescindibile per la prosecuzione del processo, e delle competenze professionali, oltre a 15% rimborso spese generali, 4% CAP e 22% IVA da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Jannuzzi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finito comodato e contestuale citazione per la convalida e adiva questo Tribunale esponendo: Parte_2 Parte_1 di avere concesso in comodato ad l'unità immobiliare sita in Milano, via Controparte_1
Borsieri 27 con contratto avente scadenza il 30/06/2026; che in ragione di un imprevedibile bisogno, veniva richiesta verbalmente la restituzione del bene per la data del 30/11/2020; che, nonostante un'originaria disponibilità al rilascio, non restituiva Controparte_1
l'immobile.
Ciò premesso, chiedeva convalidarsi l'intimata licenza.
Si costituiva l'intimato deducendo in rito l'inammissibilità del Controparte_1
procedimento sommario e, nel merito, l'insussistenza dei motivi di cui all'art. 1809 c2 c.c.
Con provvedimento del 18/06/2024 il Tribunale, ritenuto che: “ la speciale procedura sommaria di cui agli artt. 657 c.p.c. e ss non è applicabile al di là delle ipotesi di mero accertamento dell'intervenuta scadenza naturale del contratto, laddove in tutte le altre ipotesi di cessazione degli effetti del contratto ( quali ad esempio il recesso o la risoluzione), il Giudice
è chiamato a compiere valutazioni di merito in ordine all'efficacia della detta causa, valutazioni non tipiche del presente procedimento sommario, dovendosi accertare e dichiarare la causa della predetta cessazione;
” disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nelle rispettive memorie ex art. 420 c.p.c. le parti concludevano come in epigrafe.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura ex art. 429 c.p.c. della decisione.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, non può configurarsi alcuna risoluzione consensuale del contratto, se non altro perché i comodanti non hanno mai formalmente accettato la data di riconsegna proposta dal comodatario ( cfr. doc. 3 ricorrenti), né il comodatario ha mai riconsegnato l'immobile a seguito della richiesta formale da parte dei comodanti ( cfr. doc. 4 ricorrenti), sicchè non può dirsi raggiunto alcun mutuo consenso alla cessazione anticipata degli effetti del contratto. Nel merito deve richiamarsi l'art. 1809 c.c. che prevede: “ Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne
è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.”
Nel caso in esame, in data 09/10/2021 i comodanti hanno chiesto la restituzione dell'immobile per la necessità di “metterlo in vendita” senza null'altro specificare in ordine al bisogno sotteso alla richiesta.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: “ Ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato(…)“ Cass. S.U. n.20448/2014; Cass. 20892/2016).
Inoltre: “ La nozione di "urgente e impreveduto bisogno", di cui al secondo comma dell'art.
1809 cod. civ., fa riferimento alla necessità del comodante - su cui gravano i relativi oneri probatori - di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene.”( cfr. Cass. 20183/2013)
Come prima rilevato, nella richiesta di restituzione non si dà atto di alcun bisogno imprevisto ed urgente, né le gravi esigenze sottese alla richiesta risultano alio modo provate in giudizio.
Peraltro, anche le argomentazioni assolutamente nuove svolte nella memoria integrativa circa le condizioni di salute di (rispettivamente ex coniuge e padre dei ricorrenti) appaiono Persona_1
scarsamente credibili ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1809 c.2 c.c. atteso che, a tacer d'altro,
1) nella richiesta di restituzione del 09/10/2021 ad esse non si fa alcun cenno ( seppur risalenti già al 2018 come affermato in atti); 2) non è in alcun modo provato lo stato di incapacità economica di che renderebbe necessaria la vendita di un immobile ( non suo). Persona_1
Come inoltre si evince dal doc. 8 di parte ricorrente, già versava in precarie Persona_1
condizioni cardiache sin dal 2004 [ allorquando aveva subito un infarto NSTEMI che ha reso necessario un intervento cardiochirurgico per l'applicazione prima di uno stent coronarico e poi di un duplice bypass cardiaco), seguito nel 2009 da un ictus ischemico, oltre a varie gravi patologie coesitenti tutte descritte nel certificato di cui al doc. 8 richiamato]. Indi, la precarietà delle condizioni di salute di era già manifesta oltre un Persona_1
decennio prima della stipula del comodato, e dunque non possiede alcun connotato di imprevedibilità.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento, non avendo i ricorrenti assolto agli oneri probatori su loro gravanti ex art. 1809 c.2 c.c.
Per l'effetto, deve accertarsi che il contratto di comodato inter partes cesserà i propri effetti alla scadenza pattuita del 30/06/2026.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia ( indeterminabile di bassa complessità)
, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 21836/2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così dispone: accerta che il contratto di comodato stipulato in data 01/07/2016 tra e Parte_1 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Borsieri 27, cesserà i Controparte_1
propri effetti alla data del 30/06/2026 a seguito di tempestiva disdetta;
rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
condanna e , in solido tra loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali al 15%. CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 19/03/2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Sperati