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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/06/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 188/2020 promossa da:
ID EV (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Pier Paolo Mirri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Babini sito in Bologna, Via Belfiore n.1;
-Appellante-
contro
(CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 PartitaIVA_1 dall'Avv. Danilo Manfredi ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in
Ravenna, Via Castel San Pietro n.13;
-Appellato e appellante incidentale-
(CF Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Cusumano e dall'avv. Federico P.IVA_2
Cusumano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Cristiana Valli sito in Bologna, Via Belfiore n.1-1/A;
-Appellato-
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 08.10.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n.1262/2019, respingeva la domanda proposta da diretta ad accertare e dichiarare che la convenuta in Parte_1 Controparte_1 data 01/09/2009 aveva inviato alla Agenzia delle Entrate una dichiarazione integrativa del Modello Unico 2008 Persone Fisiche in radicale violazione dei limiti dell'incarico ad essa conferito, e ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato nella misura di 45 mila euro.
si costituiva contestando integralmente la fondatezza della domanda attorea e CP_1 chiamando in causa la , con la quale aveva Controparte_3 stipulato una polizza per responsabilità professionale. Secondo quanto esposto dalla convenuta, la predisposizione e trasmissione della dichiarazione integrativa sociale, di cui il era stato informato, erano state effettuate in seguito ad una perizia Pt_1 giurata, dalla quale era emersa la necessità di rettificare una posta di bilancio di una precedente dichiarazione, in quanto affetta da errore. Pertanto, il non avrebbe Pt_1 subito alcun danno imputabile alla condotta della , in quanto l'Agenzia delle CP_1
Entrate avrebbe comunque mandato avvisi di accertamento per liquidare le maggiori imposte, oltre all'applicazioni di sanzioni per infedele dichiarazione.
A seguito di un'istruttoria a mezzo di CTU, Il Giudice di prime cure, pur dando atto che l'indebita presentazione da parte di della dichiarazione personale del CP_1 Pt_1 aveva messo in difficoltà l'attore nel successivo contenzioso tributario, respingeva la domanda attorea evidenziando come il si fosse limitato a prospettare una mera Pt_1 possibilità di esito a lui favorevole nel contenzioso tributario, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio che dimostrasse la correttezza della originaria stima delle rimanenze e, quindi, l'erroneità della dichiarazione integrativa. Nel caso di specie, non sussisteva alcuna certezza, neanche in termini di probabilità, che qualora la
[...] non avesse trasmesso all'Agenzia delle Entrate la già menzionata CP_1 dichiarazione integrativa personale i procedimenti dinnanzi alle commissioni tributarie si sarebbero risolti in senso favorevole all'attore. ha proposto appello avverso la sentenza, lamentando: Parte_1
1) l'omessa pronuncia relativa alla declaratoria di nullità/inesistenza della dichiarazione integrativa, in violazione dell'art.112 c.p.c;
2) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite;
3) l'irragionevolezza della motivazione della sentenza, nella parte in cui non ha ravvisato gli estremi per disporre, ex art.92/2 cpc, la compensazione delle spese di giudizio costituendosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_4 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c; nel merito ne chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale condizionato avverso la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la condotta di e ammissibile la supposta Controparte_1 perdita di chance.
Si è altresì costituita la , chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata ordinanza pag. 2/7 ***
ha proposto appello avverso la sentenza n.1262/2019 con la quale il Parte_1
Giudice di Prime Cure rigettava la domanda attorea.
Il Sig. unico socio accomandatario nonché rappresentante legale della società Pt_1
IO AD di AD IO UG & C s.a., aveva conferito alla Controparte_1
l'incarico di trasmettere il Modello Unico riferito sia ai redditi della società, sia a quelli personali. In data 30/05/2008 veniva presentata, a mezzo di intermediario abilitato, la dichiarazione dei redditi sociali e personali per l'anno 2007, esaurendosi così il mandato conferito a parte convenuta per detta annualità. In data 30/09/2009 - a distanza di oltre un anno dalla trasmissione della precedente dichiarazione, nonché dalla cessazione di qualsiasi rapporto professionale intercorso con la - veniva Controparte_1 trasmessa da parte di quest'ultima una nuova dichiarazione integrativa, su richiesta espressa dalla nuova compagine sociale. Veniva pertanto inviata una dichiarazione integrativa dei redditi sociali riferiti all'esercizio del 2007 e altresì una dichiarazione rettificativa dei redditi personali del Sig. che a quel punto evidenziava un utile Pt_1 anziché una perdita.
Parte attrice lamentava di aver subito un danno patrimoniale a causa della condotta della
, posto che nella nuova dichiarazione della società era stata riportata una CP_1 notevolissima variazione in diminuzione della stima dell'inventario e conseguentemente del conto delle rimanenze finali, incidendo sulla componente reddituale che, a quel punto, aveva evidenziato un'utile anziché una perdita d'esercizio. A seguito di ciò, il si era visto trasformare arbitrariamente, e, contro la sua volontà, l'originario Pt_1 credito d'imposta in un debito verso l'erario nonché annullare, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'originaria dichiarazione, con avvio delle intimazioni di pagamento per le imposte dovute per il reddito 'emerso' dall'integrazione. Parte attrice deduceva inoltre, quale conseguenza della condotta della convenuta, il pregiudizio arrecatole nei procedimenti tributari, in quanto si vedeva ostacolata la possibilità di svolgere una difesa nel merito, a causa della preclusione derivante dall'invio della seconda dichiarazione personale.
La convenuta ha contestato la domanda proposta dal sia in Controparte_1 Pt_1 merito alla trasmissione della dichiarazione integrativa sociale, sia in relazione a quella personale. Sul punto, la convenuta ha eccepito che la dichiarazione integrativa relativa alla società fosse stata inviata su richiesta della nuova compagine sociale e sulla base di una perizia giurata, dalla quale era risultata una variazione in diminuzione della stima dell'inventario. Ha inoltre dedotto che non fosse suo onere verificare la validità dei dati contenuti nella dichiarazione, trattandosi di informazioni fornite direttamente dalla società. Quanto all'invio della dichiarazione integrativa personale invece, la convenuta sosteneva che il proprio operato costituisse un atto oggettivamente necessario, in quanto pag. 3/7 derivante dall'esito della rettifica dei dati sociali riferiti al periodo di imposta del 2007
e, comunque, comunicato all'attore. Nel caso di specie si trattava di somme dovute a titolo di debito di imposta, delle quali, a prescindere dalla condotta dell'intermediario, il avrebbe dovuto comunque rispondere e che sarebbero state comunque Pt_1 oggetto di avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata da , in quanto l'atto di appello soddisfa il requisito della specificità CP_1 posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, con il primo motivo di appello lamenta l'omessa pronuncia da Pt_1 parte del giudice di prime cure in merito all'inesistenza/nullità della dichiarazione integrativa. Ed infatti parte appellante assume la carenza di uno specifico mandato alla parte appellata ai fini dell'invio della dichiarazione integrativa alle Agenzie delle
Entrate ma sul punto non vi era stata l'adozione di una decisione. In proposito si osserva in primo luogo che l'accertamento della nullità o inesistenza non risulta necessario, avendo un rilievo che, eventualmente, si giustificherebbe in sede di contenzioso tributario, ma non ai fini del presente giudizio ove deve essere accertato unicamente l'inadempimento quale fonte dell'eventuale responsabilità risarcitoria.
In ogni caso, secondo il consolidato orientamento della S.C. (cfr sent. n. 21257/2014) la figura dell'assorbimento esclude il vizio di omessa pronuncia, il quale si configura esclusivamente in presenza della mancata decisione su una domanda che richieda un'espressa pronuncia di accoglimento o rigetto. Diversamente, quando la questione sollevata è assorbita dalla domanda principale non ricorrono gli estremi di una omessa pronuncia. Nel caso di specie, l'attore non ha formulato una domanda autonoma volta ad accertare la declaratoria di nullità/inesistenza, ma una censura meramente incidentale rispetto alla richiesta generica di risarcimento del danno, sulla quale il giudice si è pronunciato.
In tale circostanza si configurerebbe quindi un caso di assorbimento improprio, ove la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, oppure comporta un implicito rigetto delle stesse (Cass. n. 28995/2018; Cass.
n. 33764/2019).
Quanto al secondo motivo di appello, si rileva preliminarmente che deve ritenersi inammissibile la pretesa relativa al danno da perdita di chance, poiché tale domanda è stata proposta per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale. Si tratta pag. 4/7 pertanto, nel caso di specie, di una domanda nuova, che non può essere ricompresa nella connotazione generica di “danno causato” (cfr. atto di citazione dell'attore).
Il danno da perdita di chance costituisce una pretesa ontologicamente diversa, e nuova;
pertanto, non può essere considerata quale semplice precisazione o modifica della domanda iniziale. Ne consegue dunque che la domanda è inammissibile, così come eccepito da sin dal primo grado e ribadito nel presente giudizio. CP_1
In ogni caso, si rileva che la prospettiva del danno da perdita di chance non può comunque trovare spazio nel caso di specie.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità professionale, la mera perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, a causa dell'inadempimento da parte del professionista, non integra di per sé gli estremi di un Co danno meritevole di risarcimento. Sul punto si è espressa la ribadendo che, la mancata possibilità di partecipare ad un giudizio, se non supportata da elementi probatori idonei a dimostrare il risultato utile cui mira il giudizio stesso, non costituisce un danno di per sé risarcibile (Cass. n. 21953/2023; n. 21278/2022).
Ai fini dell'eventuale risarcimento del danno è dunque necessario dimostrare il nesso eziologico tra la condotta del professionista, e il risultato che ne deriva. L'onere della prova ricade sull'attore che deve dimostrare, in termini prognostici, che la sua mancata partecipazione ad un giudizio abbia effettivamente compromesso la possibilità di conseguire un risultato favorevole o, ad ogni modo, il riconoscimento delle proprie ragioni. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita sotto alcun profilo.
Il sostiene di non essersi limitato a prospettare un'astratta possibilità di Pt_1 conseguimento di un esito favorevole nel suddetto contenzioso tributario, ma, di aver dimostrato che, a causa della condotta posta in essere da parte appellata, gli era stata preclusa qualsiasi difesa di merito nel già menzionato contenzioso. La connotazione della chance, dunque, come prospettata da parte attorea, consisterebbe nella impossibilità di entrare nel merito della questione rimanenze in sede tributaria. Tale assunto, tuttavia, non può ritenersi condivisibile. La perdita di chance, infatti, per configurarsi quale danno risarcibile, presuppone la preesistenza di diversi requisiti quali: la condotta colpevole dell'agente, l'evento di danno verificatosi, il nesso causale tra la condotta e l'evento stesso, le conseguenze pregiudizievoli (sentenza cass.
28993/2019). Inoltre, per definizione, essa consiste nella “possibilità di conseguire un risultato vantaggioso (oppure di evitarne uno sfavorevole)”, ma il termine è connotato da una condizione di insuperabile incertezza eventistica sul piano giuridico.
Nel caso di specie, tuttavia, tale incertezza non è presente. Al contrario è perfettamente ipotizzabile il danno lamentato, in quanto, sul piano probatorio, -anche solo in astratto-
è possibile effettuare un giudizio prognostico sulle aspettative di successo. Se, dunque, la perdita di chance resta di fatto confinata all'interno di relazioni incerte tra eventi non pag. 5/7 interdipendenti, in quanto non collegati da una legge di connessione causale (cfr. Cass.
n. 21045/2024), la fattispecie in questione non rientra all'interno di tale connotazione, poiché vi è la possibilità di dimostrare e valutare il danno, nonché collegarlo alla condotta del professionista, attività peraltro non effettuata dall'attore appellante.
Quanto al terzo motivo di appello, parte appellante lamenta l'irragionevolezza della sentenza nella parte in cui non ravvisa gli estremi per disporre la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92/2 cpc. Tale censura è infondata. Le spese di lite, infatti, sono state correttamente poste a carico dell'attore in virtù del principio della soccombenza, ivi comprese quelle del terzo, atteso che la chiamata in causa è stata resa necessaria dalla domanda proposta dall'attore, rivelatasi poi infondata.
Il rimborso delle spese, infatti (cfr. tra le altre cass .n. 7431/2012), grava sulla parte che abbia chiamato in causa il terzo, soltanto qualora l'iniziativa del chiamante si rilevi palesemente arbitraria, circostanza non sussistente nel caso di specie.
Al rigetto dell'appello, segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo
Sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 co.3 c.c.p., applicabile in tutti i casi di soccombenza della parte come " sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.c.p. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale". Trattasi di figura che richiede la prova che la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, che devono risultare (anche presuntivamente) dal comportamento e dagli atti processuali. Come precisato dalla S.C. (Sent. SSUU 32001/22): “Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione". Tale condanna va effettuata nei confronti dell'appellante Pt_1 per quanto riguarda la presente fase, laddove ha agito senza 'quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda'. Nel presente grado infatti l'appellante si è limitato alla riproposizione delle difese avanzate in primo grado e affrontate dal Tribunale, senza compiere alcuno sforzo argomentativo in grado di smentire la posizione assunta dal primo giudice o apportarvi differenti elementi di valutazione, peraltro insistendo nella proposizione di tesi chiaramente smentite.
Tale pena pecuniaria viene determinata in via equitativa, tenuto conto delle previsioni contenute nelle Tabelle di Milano in base al quale l'importo può essere determinato in relazione al parametro del compenso defensionale liquidato in causa, riducibile della pag. 6/7 metà ed aumentabile della metà, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso; alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, appare equo liquidare una somma pari alla metà del compenso liquidato.
Atteso il rigetto dell'appello, sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Non vi è luogo, infine, a provvedere sull'appello incidentale proposto da CP_1
[... avverso la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la condotta di in quanto condizionato all'accoglimento dell'appello Controparte_1 principale
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n.1262/2019 del 10/12/19 del Tribunale di Ravenna, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata e della terza convenuta, delle spese di lite del presente grado, che liquida per ciascuna in euro 7.000 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- Condanna l'appellante al pagamento in favore della convenuta e terza chiamata della somma di euro 3.500,00 ciascuna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DLs. 115/02 e dall'art.1 c. 17 L.228/12.
Così deciso in Bologna il 20.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 188/2020 promossa da:
ID EV (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Pier Paolo Mirri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Babini sito in Bologna, Via Belfiore n.1;
-Appellante-
contro
(CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 PartitaIVA_1 dall'Avv. Danilo Manfredi ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in
Ravenna, Via Castel San Pietro n.13;
-Appellato e appellante incidentale-
(CF Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Cusumano e dall'avv. Federico P.IVA_2
Cusumano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Cristiana Valli sito in Bologna, Via Belfiore n.1-1/A;
-Appellato-
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 08.10.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n.1262/2019, respingeva la domanda proposta da diretta ad accertare e dichiarare che la convenuta in Parte_1 Controparte_1 data 01/09/2009 aveva inviato alla Agenzia delle Entrate una dichiarazione integrativa del Modello Unico 2008 Persone Fisiche in radicale violazione dei limiti dell'incarico ad essa conferito, e ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato nella misura di 45 mila euro.
si costituiva contestando integralmente la fondatezza della domanda attorea e CP_1 chiamando in causa la , con la quale aveva Controparte_3 stipulato una polizza per responsabilità professionale. Secondo quanto esposto dalla convenuta, la predisposizione e trasmissione della dichiarazione integrativa sociale, di cui il era stato informato, erano state effettuate in seguito ad una perizia Pt_1 giurata, dalla quale era emersa la necessità di rettificare una posta di bilancio di una precedente dichiarazione, in quanto affetta da errore. Pertanto, il non avrebbe Pt_1 subito alcun danno imputabile alla condotta della , in quanto l'Agenzia delle CP_1
Entrate avrebbe comunque mandato avvisi di accertamento per liquidare le maggiori imposte, oltre all'applicazioni di sanzioni per infedele dichiarazione.
A seguito di un'istruttoria a mezzo di CTU, Il Giudice di prime cure, pur dando atto che l'indebita presentazione da parte di della dichiarazione personale del CP_1 Pt_1 aveva messo in difficoltà l'attore nel successivo contenzioso tributario, respingeva la domanda attorea evidenziando come il si fosse limitato a prospettare una mera Pt_1 possibilità di esito a lui favorevole nel contenzioso tributario, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio che dimostrasse la correttezza della originaria stima delle rimanenze e, quindi, l'erroneità della dichiarazione integrativa. Nel caso di specie, non sussisteva alcuna certezza, neanche in termini di probabilità, che qualora la
[...] non avesse trasmesso all'Agenzia delle Entrate la già menzionata CP_1 dichiarazione integrativa personale i procedimenti dinnanzi alle commissioni tributarie si sarebbero risolti in senso favorevole all'attore. ha proposto appello avverso la sentenza, lamentando: Parte_1
1) l'omessa pronuncia relativa alla declaratoria di nullità/inesistenza della dichiarazione integrativa, in violazione dell'art.112 c.p.c;
2) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite;
3) l'irragionevolezza della motivazione della sentenza, nella parte in cui non ha ravvisato gli estremi per disporre, ex art.92/2 cpc, la compensazione delle spese di giudizio costituendosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_4 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c; nel merito ne chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale condizionato avverso la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la condotta di e ammissibile la supposta Controparte_1 perdita di chance.
Si è altresì costituita la , chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata ordinanza pag. 2/7 ***
ha proposto appello avverso la sentenza n.1262/2019 con la quale il Parte_1
Giudice di Prime Cure rigettava la domanda attorea.
Il Sig. unico socio accomandatario nonché rappresentante legale della società Pt_1
IO AD di AD IO UG & C s.a., aveva conferito alla Controparte_1
l'incarico di trasmettere il Modello Unico riferito sia ai redditi della società, sia a quelli personali. In data 30/05/2008 veniva presentata, a mezzo di intermediario abilitato, la dichiarazione dei redditi sociali e personali per l'anno 2007, esaurendosi così il mandato conferito a parte convenuta per detta annualità. In data 30/09/2009 - a distanza di oltre un anno dalla trasmissione della precedente dichiarazione, nonché dalla cessazione di qualsiasi rapporto professionale intercorso con la - veniva Controparte_1 trasmessa da parte di quest'ultima una nuova dichiarazione integrativa, su richiesta espressa dalla nuova compagine sociale. Veniva pertanto inviata una dichiarazione integrativa dei redditi sociali riferiti all'esercizio del 2007 e altresì una dichiarazione rettificativa dei redditi personali del Sig. che a quel punto evidenziava un utile Pt_1 anziché una perdita.
Parte attrice lamentava di aver subito un danno patrimoniale a causa della condotta della
, posto che nella nuova dichiarazione della società era stata riportata una CP_1 notevolissima variazione in diminuzione della stima dell'inventario e conseguentemente del conto delle rimanenze finali, incidendo sulla componente reddituale che, a quel punto, aveva evidenziato un'utile anziché una perdita d'esercizio. A seguito di ciò, il si era visto trasformare arbitrariamente, e, contro la sua volontà, l'originario Pt_1 credito d'imposta in un debito verso l'erario nonché annullare, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'originaria dichiarazione, con avvio delle intimazioni di pagamento per le imposte dovute per il reddito 'emerso' dall'integrazione. Parte attrice deduceva inoltre, quale conseguenza della condotta della convenuta, il pregiudizio arrecatole nei procedimenti tributari, in quanto si vedeva ostacolata la possibilità di svolgere una difesa nel merito, a causa della preclusione derivante dall'invio della seconda dichiarazione personale.
La convenuta ha contestato la domanda proposta dal sia in Controparte_1 Pt_1 merito alla trasmissione della dichiarazione integrativa sociale, sia in relazione a quella personale. Sul punto, la convenuta ha eccepito che la dichiarazione integrativa relativa alla società fosse stata inviata su richiesta della nuova compagine sociale e sulla base di una perizia giurata, dalla quale era risultata una variazione in diminuzione della stima dell'inventario. Ha inoltre dedotto che non fosse suo onere verificare la validità dei dati contenuti nella dichiarazione, trattandosi di informazioni fornite direttamente dalla società. Quanto all'invio della dichiarazione integrativa personale invece, la convenuta sosteneva che il proprio operato costituisse un atto oggettivamente necessario, in quanto pag. 3/7 derivante dall'esito della rettifica dei dati sociali riferiti al periodo di imposta del 2007
e, comunque, comunicato all'attore. Nel caso di specie si trattava di somme dovute a titolo di debito di imposta, delle quali, a prescindere dalla condotta dell'intermediario, il avrebbe dovuto comunque rispondere e che sarebbero state comunque Pt_1 oggetto di avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata da , in quanto l'atto di appello soddisfa il requisito della specificità CP_1 posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, con il primo motivo di appello lamenta l'omessa pronuncia da Pt_1 parte del giudice di prime cure in merito all'inesistenza/nullità della dichiarazione integrativa. Ed infatti parte appellante assume la carenza di uno specifico mandato alla parte appellata ai fini dell'invio della dichiarazione integrativa alle Agenzie delle
Entrate ma sul punto non vi era stata l'adozione di una decisione. In proposito si osserva in primo luogo che l'accertamento della nullità o inesistenza non risulta necessario, avendo un rilievo che, eventualmente, si giustificherebbe in sede di contenzioso tributario, ma non ai fini del presente giudizio ove deve essere accertato unicamente l'inadempimento quale fonte dell'eventuale responsabilità risarcitoria.
In ogni caso, secondo il consolidato orientamento della S.C. (cfr sent. n. 21257/2014) la figura dell'assorbimento esclude il vizio di omessa pronuncia, il quale si configura esclusivamente in presenza della mancata decisione su una domanda che richieda un'espressa pronuncia di accoglimento o rigetto. Diversamente, quando la questione sollevata è assorbita dalla domanda principale non ricorrono gli estremi di una omessa pronuncia. Nel caso di specie, l'attore non ha formulato una domanda autonoma volta ad accertare la declaratoria di nullità/inesistenza, ma una censura meramente incidentale rispetto alla richiesta generica di risarcimento del danno, sulla quale il giudice si è pronunciato.
In tale circostanza si configurerebbe quindi un caso di assorbimento improprio, ove la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, oppure comporta un implicito rigetto delle stesse (Cass. n. 28995/2018; Cass.
n. 33764/2019).
Quanto al secondo motivo di appello, si rileva preliminarmente che deve ritenersi inammissibile la pretesa relativa al danno da perdita di chance, poiché tale domanda è stata proposta per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale. Si tratta pag. 4/7 pertanto, nel caso di specie, di una domanda nuova, che non può essere ricompresa nella connotazione generica di “danno causato” (cfr. atto di citazione dell'attore).
Il danno da perdita di chance costituisce una pretesa ontologicamente diversa, e nuova;
pertanto, non può essere considerata quale semplice precisazione o modifica della domanda iniziale. Ne consegue dunque che la domanda è inammissibile, così come eccepito da sin dal primo grado e ribadito nel presente giudizio. CP_1
In ogni caso, si rileva che la prospettiva del danno da perdita di chance non può comunque trovare spazio nel caso di specie.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità professionale, la mera perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, a causa dell'inadempimento da parte del professionista, non integra di per sé gli estremi di un Co danno meritevole di risarcimento. Sul punto si è espressa la ribadendo che, la mancata possibilità di partecipare ad un giudizio, se non supportata da elementi probatori idonei a dimostrare il risultato utile cui mira il giudizio stesso, non costituisce un danno di per sé risarcibile (Cass. n. 21953/2023; n. 21278/2022).
Ai fini dell'eventuale risarcimento del danno è dunque necessario dimostrare il nesso eziologico tra la condotta del professionista, e il risultato che ne deriva. L'onere della prova ricade sull'attore che deve dimostrare, in termini prognostici, che la sua mancata partecipazione ad un giudizio abbia effettivamente compromesso la possibilità di conseguire un risultato favorevole o, ad ogni modo, il riconoscimento delle proprie ragioni. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita sotto alcun profilo.
Il sostiene di non essersi limitato a prospettare un'astratta possibilità di Pt_1 conseguimento di un esito favorevole nel suddetto contenzioso tributario, ma, di aver dimostrato che, a causa della condotta posta in essere da parte appellata, gli era stata preclusa qualsiasi difesa di merito nel già menzionato contenzioso. La connotazione della chance, dunque, come prospettata da parte attorea, consisterebbe nella impossibilità di entrare nel merito della questione rimanenze in sede tributaria. Tale assunto, tuttavia, non può ritenersi condivisibile. La perdita di chance, infatti, per configurarsi quale danno risarcibile, presuppone la preesistenza di diversi requisiti quali: la condotta colpevole dell'agente, l'evento di danno verificatosi, il nesso causale tra la condotta e l'evento stesso, le conseguenze pregiudizievoli (sentenza cass.
28993/2019). Inoltre, per definizione, essa consiste nella “possibilità di conseguire un risultato vantaggioso (oppure di evitarne uno sfavorevole)”, ma il termine è connotato da una condizione di insuperabile incertezza eventistica sul piano giuridico.
Nel caso di specie, tuttavia, tale incertezza non è presente. Al contrario è perfettamente ipotizzabile il danno lamentato, in quanto, sul piano probatorio, -anche solo in astratto-
è possibile effettuare un giudizio prognostico sulle aspettative di successo. Se, dunque, la perdita di chance resta di fatto confinata all'interno di relazioni incerte tra eventi non pag. 5/7 interdipendenti, in quanto non collegati da una legge di connessione causale (cfr. Cass.
n. 21045/2024), la fattispecie in questione non rientra all'interno di tale connotazione, poiché vi è la possibilità di dimostrare e valutare il danno, nonché collegarlo alla condotta del professionista, attività peraltro non effettuata dall'attore appellante.
Quanto al terzo motivo di appello, parte appellante lamenta l'irragionevolezza della sentenza nella parte in cui non ravvisa gli estremi per disporre la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92/2 cpc. Tale censura è infondata. Le spese di lite, infatti, sono state correttamente poste a carico dell'attore in virtù del principio della soccombenza, ivi comprese quelle del terzo, atteso che la chiamata in causa è stata resa necessaria dalla domanda proposta dall'attore, rivelatasi poi infondata.
Il rimborso delle spese, infatti (cfr. tra le altre cass .n. 7431/2012), grava sulla parte che abbia chiamato in causa il terzo, soltanto qualora l'iniziativa del chiamante si rilevi palesemente arbitraria, circostanza non sussistente nel caso di specie.
Al rigetto dell'appello, segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo
Sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 co.3 c.c.p., applicabile in tutti i casi di soccombenza della parte come " sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.c.p. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale". Trattasi di figura che richiede la prova che la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, che devono risultare (anche presuntivamente) dal comportamento e dagli atti processuali. Come precisato dalla S.C. (Sent. SSUU 32001/22): “Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione". Tale condanna va effettuata nei confronti dell'appellante Pt_1 per quanto riguarda la presente fase, laddove ha agito senza 'quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda'. Nel presente grado infatti l'appellante si è limitato alla riproposizione delle difese avanzate in primo grado e affrontate dal Tribunale, senza compiere alcuno sforzo argomentativo in grado di smentire la posizione assunta dal primo giudice o apportarvi differenti elementi di valutazione, peraltro insistendo nella proposizione di tesi chiaramente smentite.
Tale pena pecuniaria viene determinata in via equitativa, tenuto conto delle previsioni contenute nelle Tabelle di Milano in base al quale l'importo può essere determinato in relazione al parametro del compenso defensionale liquidato in causa, riducibile della pag. 6/7 metà ed aumentabile della metà, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso; alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, appare equo liquidare una somma pari alla metà del compenso liquidato.
Atteso il rigetto dell'appello, sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Non vi è luogo, infine, a provvedere sull'appello incidentale proposto da CP_1
[... avverso la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la condotta di in quanto condizionato all'accoglimento dell'appello Controparte_1 principale
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n.1262/2019 del 10/12/19 del Tribunale di Ravenna, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata e della terza convenuta, delle spese di lite del presente grado, che liquida per ciascuna in euro 7.000 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- Condanna l'appellante al pagamento in favore della convenuta e terza chiamata della somma di euro 3.500,00 ciascuna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DLs. 115/02 e dall'art.1 c. 17 L.228/12.
Così deciso in Bologna il 20.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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