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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est.
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2385/2021 R.G. tra nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, , nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._1 Parte_2
, e , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
cod. fisc. , elettivamente domiciliati in Cirò Marina, alla C.F._3 via Venezia, n. 34, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Santoro (cod. fisc.
– pec: , che li rappresenta C.F._4 Email_1
e difende per mandato in calce all'atto di citazione
- attori - contro
nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
; C.F._5
- convenuto –
1 Oggetto: nullità di testamento olografo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori esponevano: che
, nato a [...] il [...], era deceduto il 14.12.2017; che egli Persona_1
aveva contratto matrimonio in Faenza con (come da estrat- Parte_1 to dell'atto di matrimonio, esibito); che i coniugi avevano avuto la figlia
[...]
, nata il [...] e coniugata con il Persona_2 Controparte_2
5.2.1989 (come da estratto dell'atto di matrimonio, esibito); che Persona_2
era deceduta il 20.3.2004 in Ravenna;
che pertanto i legittimari di
[...]
erano la coniuge e i nipoti e Persona_1 Parte_1 Parte_2
, in rappresentanza della figlia;
che Parte_3 Persona_2
in data 6.4.2018 , nipote del de cuius, aveva chiesto la pubbli- CP_1
cazione di testamento olografo apparentemente redatto in data 23.10.2015 da
; che il testamento era stato pubblicato dal notaio dott. Persona_1 Per_3
rep. 86503, racc. 31145, reg. in Crotone il 9.4.2018, n. 1447, serie 1T; che al te- stamento era stato allegato l'estratto per riassunto dei Registri Atti di morte di nel quale si attestava che egli fosse vedovo di , Persona_1 Parte_1
al contrario ancora in vita;
che nel predetto testamento era CP_1 stato designato erede universale di ed era pertanto divenuto pro- Persona_1
prietari di un immobile sito in Crucoli, Corso Garibaldi, Catasto Fabbricati,
Foglio 13, part. 51 sub 1, sub 2, sub 3 e titolare di buoni postali indicati nel te- stamento;
che era stato avviato il tentativo di mediazione obbligatoria, senza esito;
che dalla perizia di parte fatta predisporre era risultato che il testo e la firma apposta al testamento non appartenevano alla grafia di . Persona_1
Chiedevano, quindi, al Tribunale di Crotone, che il testamento fosse di- chiarato nullo o inesistente o annullato con conseguente cancellazione delle formalità medio tempore eseguite e condanna di alla restitu- CP_1
zione di tutti i beni ereditari in suo possesso ed i frutti percepiti, oltre alla con-
2 danna al risarcimento del danno.
Il convenuto non si costituiva e all'udienza del 13.4.2022 ne era dichiarata la contumacia.
Svolta l'istruttoria, mediante c.t.u., la causa era rinviata per la precisazio- ne delle conclusioni all'udienza del 24.2.2025 nella quale il difensore degli atto- ri precisava le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, e chie- deva la decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. vecchio rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di declaratoria di nullità del testamento olografo di
[...]
è fondata e dev'essere accolta. CP_1
L'art. 602 c.c. individua i requisiti essenziali di validità del testamento olografo, costituiti dall'autografia, dalla data e dalla sottoscrizione del testatore.
In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle di- sposizioni in esso contenute, consiste nel soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicu- rata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocri- fia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima vo- lontà al testatore (Cass., 27.7.2017, n. 18616).
Quanto all'impugnazione del testamento olografo per cui è causa, appa- rentemente riconducibile alla mano del de cuius , al Collegio CP_1
non resta che prendere atto delle univoche conclusioni formulate dal c.t.u. – pe- raltro in linea con quelle della consulenza tecnica di parte – il quale, previo esame del testamento in questione, si è così espresso: “Dall'esame condotto a mezzo della presente relazione e dal contestuale raffronto tra i termini noti (C1-
C7) e il documento in verifica, per tutto quanto sopra esposto e rappresentato
3 anche a mezzo di immagini ed approfondimenti, in assenza di limiti all'indagine e di uguaglianze fondamentali tra gli scritti, posto il quesito di se- guito riportato: 'Dica il CTU, sentite le parti e i CCTTPP eventualmente nomina- ti, esaminata la sottoscrizione presente sul testamento oggetto del presente giu- dizio, apparentemente riferibile a , esaminate le sottoscrizioni di Persona_1
presenti nei documenti di comparazione prodotti in giudizio, se la Persona_1
sottoscrizione apposta al testamento sia o meno riferibile a e con Persona_1
quale grado di certezza, illustrando il metodo di indagine eseguito”, lo scriven- te C.T.U. risponde in piena coscienza, con senso di responsabilità ed estrema se- renità di valutazione, senza aver ricevuto alcun condizionamento esterno ma solo ed esclusivamente alla luce della propria conoscenza e competenza tecnica in materia grafologico-peritale, come segue: la sottoscrizione apposta al testa- mento in verifica non è riconducibile alla mano di . La firma in Persona_1 questione è apocrifa. Il parere è espresso con il grado di certezza tecnica”.
Il c.t.u. ha raggiunto le predette conclusioni analizzando la scheda testa- mentaria ed avvalendosi dei documenti in comparazione esibiti dagli attori (at- to di querela del 5.7.2005 a firma di , verbale di ratifica di denuncia Persona_1
querela del 6.7.2005 sottoscritto da , verbale di ricezione denuncia Persona_1 del 19.3.2008, sottoscritto da , verbale di ricezione di denuncia orale Persona_1
del 4.11.2010 sottoscritto da , verbale di ricezione di denuncia orale Persona_1
del 5.10.2011 sottoscritto da , verbale di identificazione, elezione di Persona_1 domicilio e nomina di difensore di fiducia del 22.11.2015 sottoscritto da PE
, verbale di controllo alle armi e/o relativo munizionamento denunciate
[...]
e/o detenute presso l'abitazione del 22.11.2015 sottoscritto da ). Persona_1
Non potendo che essere condiviso, pertanto, il ragionamento logico svol- to dal c.t.u., fondato su di un'accuratissima analisi, come da relazione in atti, e premesso che il testamento olografo può considerarsi nullo ex art. 606 c.c. alla presenza di vizi di forma essenziali, quali la mancanza della firma, o la man- canza di autografia, il testamento apparentemente riconducibile a Persona_1 deve essere dichiarato nullo.
4 Dev'essere pertanto dichiarata aperta la successione legittima di PE
.
[...]
Può essere infine accolta la domanda di restituzione dei beni detenuti sen- za titolo dal convenuto, che non è tra i chiamati all'eredità, in quanto le parti hanno sostenuto di essere eredi legittimari del de cuius. Tuttavia, dev'essere di- sposta la restituzione in favore della massa, non essendo stata proposta do- manda di divisione ereditaria.
Le altre domande di parte attrice devono essere invece rigettate.
La domanda di restituzione dei frutti naturali e civili formulata nei con- fronti del convenuto non può essere esaminata, in quanto la stessa presuppor- rebbe altresì la sussistenza di una domanda di divisione ereditaria dei beni, che non è stata formulata e sarebbe comunque inammissibile in assenza di produ- zione di documentazione alcuna al riguardo.
La domanda di risarcimento del danno subito formulata dagli attori non può essere accolta, in quanto solo genericamente formulata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte conve- nuta ed in favore di parte attrice ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi previsti dalla tariffa pro- fessionale secondo il valore della stessa, in applicazione dei valori medi, ridotti del 50% per la semplicità delle questioni giuridiche controverse.
Analogamente, per quanto riguarda il compenso al c.t.u., come da decreto emesso in corso di causa, che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_3 C.F._6
5 con atto di citazione ritualmente notificato contro C.F._7 [...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. (R.G. n. CP_1 C.F._5
2385/2021), così decide:
- Accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.c., la nul- lità e quindi la radicale inefficacia giuridica del testamento olo- grafo, pubblicato dal notaio dott. rep. 86503, racc. Per_3
31145, reg. in Crotone il 9.4.2018, n. 1447, serie 1T, apparente- mente redatto in data 23.10.2015 da , nato a [...] Persona_1
il 16.10.1926, e deceduto il 14.12.2017;
- Dichiara, per l'effetto, aperta, in favore di tutte le persone fisiche aventi titolo a succedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 572 c.c., la successione legittima del de cuius , nato a [...] Persona_1
il 16.10.1926, e deceduto il 14.12.2017;
- Condanna a restituire alla massa i beni dei qua- CP_1
li abbia la detenzione e ricompresi nell'asse ereditario;
- Rigetta tutte le altre domande attoree;
- Condanna il convenuto alla rifusione delle spe- CP_1
se processuali in favore delle parti attrici , Parte_1
e , che si quantificano in € Parte_2 Parte_3
518,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
- Pone definitivamente il compenso liquidato in favore del c.t.u. in corso di causa a carico del convenuto.
Così deciso in Crotone, il 17 aprile 2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est.
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2385/2021 R.G. tra nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, , nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._1 Parte_2
, e , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
cod. fisc. , elettivamente domiciliati in Cirò Marina, alla C.F._3 via Venezia, n. 34, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Santoro (cod. fisc.
– pec: , che li rappresenta C.F._4 Email_1
e difende per mandato in calce all'atto di citazione
- attori - contro
nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
; C.F._5
- convenuto –
1 Oggetto: nullità di testamento olografo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori esponevano: che
, nato a [...] il [...], era deceduto il 14.12.2017; che egli Persona_1
aveva contratto matrimonio in Faenza con (come da estrat- Parte_1 to dell'atto di matrimonio, esibito); che i coniugi avevano avuto la figlia
[...]
, nata il [...] e coniugata con il Persona_2 Controparte_2
5.2.1989 (come da estratto dell'atto di matrimonio, esibito); che Persona_2
era deceduta il 20.3.2004 in Ravenna;
che pertanto i legittimari di
[...]
erano la coniuge e i nipoti e Persona_1 Parte_1 Parte_2
, in rappresentanza della figlia;
che Parte_3 Persona_2
in data 6.4.2018 , nipote del de cuius, aveva chiesto la pubbli- CP_1
cazione di testamento olografo apparentemente redatto in data 23.10.2015 da
; che il testamento era stato pubblicato dal notaio dott. Persona_1 Per_3
rep. 86503, racc. 31145, reg. in Crotone il 9.4.2018, n. 1447, serie 1T; che al te- stamento era stato allegato l'estratto per riassunto dei Registri Atti di morte di nel quale si attestava che egli fosse vedovo di , Persona_1 Parte_1
al contrario ancora in vita;
che nel predetto testamento era CP_1 stato designato erede universale di ed era pertanto divenuto pro- Persona_1
prietari di un immobile sito in Crucoli, Corso Garibaldi, Catasto Fabbricati,
Foglio 13, part. 51 sub 1, sub 2, sub 3 e titolare di buoni postali indicati nel te- stamento;
che era stato avviato il tentativo di mediazione obbligatoria, senza esito;
che dalla perizia di parte fatta predisporre era risultato che il testo e la firma apposta al testamento non appartenevano alla grafia di . Persona_1
Chiedevano, quindi, al Tribunale di Crotone, che il testamento fosse di- chiarato nullo o inesistente o annullato con conseguente cancellazione delle formalità medio tempore eseguite e condanna di alla restitu- CP_1
zione di tutti i beni ereditari in suo possesso ed i frutti percepiti, oltre alla con-
2 danna al risarcimento del danno.
Il convenuto non si costituiva e all'udienza del 13.4.2022 ne era dichiarata la contumacia.
Svolta l'istruttoria, mediante c.t.u., la causa era rinviata per la precisazio- ne delle conclusioni all'udienza del 24.2.2025 nella quale il difensore degli atto- ri precisava le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, e chie- deva la decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. vecchio rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di declaratoria di nullità del testamento olografo di
[...]
è fondata e dev'essere accolta. CP_1
L'art. 602 c.c. individua i requisiti essenziali di validità del testamento olografo, costituiti dall'autografia, dalla data e dalla sottoscrizione del testatore.
In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle di- sposizioni in esso contenute, consiste nel soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicu- rata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocri- fia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima vo- lontà al testatore (Cass., 27.7.2017, n. 18616).
Quanto all'impugnazione del testamento olografo per cui è causa, appa- rentemente riconducibile alla mano del de cuius , al Collegio CP_1
non resta che prendere atto delle univoche conclusioni formulate dal c.t.u. – pe- raltro in linea con quelle della consulenza tecnica di parte – il quale, previo esame del testamento in questione, si è così espresso: “Dall'esame condotto a mezzo della presente relazione e dal contestuale raffronto tra i termini noti (C1-
C7) e il documento in verifica, per tutto quanto sopra esposto e rappresentato
3 anche a mezzo di immagini ed approfondimenti, in assenza di limiti all'indagine e di uguaglianze fondamentali tra gli scritti, posto il quesito di se- guito riportato: 'Dica il CTU, sentite le parti e i CCTTPP eventualmente nomina- ti, esaminata la sottoscrizione presente sul testamento oggetto del presente giu- dizio, apparentemente riferibile a , esaminate le sottoscrizioni di Persona_1
presenti nei documenti di comparazione prodotti in giudizio, se la Persona_1
sottoscrizione apposta al testamento sia o meno riferibile a e con Persona_1
quale grado di certezza, illustrando il metodo di indagine eseguito”, lo scriven- te C.T.U. risponde in piena coscienza, con senso di responsabilità ed estrema se- renità di valutazione, senza aver ricevuto alcun condizionamento esterno ma solo ed esclusivamente alla luce della propria conoscenza e competenza tecnica in materia grafologico-peritale, come segue: la sottoscrizione apposta al testa- mento in verifica non è riconducibile alla mano di . La firma in Persona_1 questione è apocrifa. Il parere è espresso con il grado di certezza tecnica”.
Il c.t.u. ha raggiunto le predette conclusioni analizzando la scheda testa- mentaria ed avvalendosi dei documenti in comparazione esibiti dagli attori (at- to di querela del 5.7.2005 a firma di , verbale di ratifica di denuncia Persona_1
querela del 6.7.2005 sottoscritto da , verbale di ricezione denuncia Persona_1 del 19.3.2008, sottoscritto da , verbale di ricezione di denuncia orale Persona_1
del 4.11.2010 sottoscritto da , verbale di ricezione di denuncia orale Persona_1
del 5.10.2011 sottoscritto da , verbale di identificazione, elezione di Persona_1 domicilio e nomina di difensore di fiducia del 22.11.2015 sottoscritto da PE
, verbale di controllo alle armi e/o relativo munizionamento denunciate
[...]
e/o detenute presso l'abitazione del 22.11.2015 sottoscritto da ). Persona_1
Non potendo che essere condiviso, pertanto, il ragionamento logico svol- to dal c.t.u., fondato su di un'accuratissima analisi, come da relazione in atti, e premesso che il testamento olografo può considerarsi nullo ex art. 606 c.c. alla presenza di vizi di forma essenziali, quali la mancanza della firma, o la man- canza di autografia, il testamento apparentemente riconducibile a Persona_1 deve essere dichiarato nullo.
4 Dev'essere pertanto dichiarata aperta la successione legittima di PE
.
[...]
Può essere infine accolta la domanda di restituzione dei beni detenuti sen- za titolo dal convenuto, che non è tra i chiamati all'eredità, in quanto le parti hanno sostenuto di essere eredi legittimari del de cuius. Tuttavia, dev'essere di- sposta la restituzione in favore della massa, non essendo stata proposta do- manda di divisione ereditaria.
Le altre domande di parte attrice devono essere invece rigettate.
La domanda di restituzione dei frutti naturali e civili formulata nei con- fronti del convenuto non può essere esaminata, in quanto la stessa presuppor- rebbe altresì la sussistenza di una domanda di divisione ereditaria dei beni, che non è stata formulata e sarebbe comunque inammissibile in assenza di produ- zione di documentazione alcuna al riguardo.
La domanda di risarcimento del danno subito formulata dagli attori non può essere accolta, in quanto solo genericamente formulata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte conve- nuta ed in favore di parte attrice ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi previsti dalla tariffa pro- fessionale secondo il valore della stessa, in applicazione dei valori medi, ridotti del 50% per la semplicità delle questioni giuridiche controverse.
Analogamente, per quanto riguarda il compenso al c.t.u., come da decreto emesso in corso di causa, che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_3 C.F._6
5 con atto di citazione ritualmente notificato contro C.F._7 [...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. (R.G. n. CP_1 C.F._5
2385/2021), così decide:
- Accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.c., la nul- lità e quindi la radicale inefficacia giuridica del testamento olo- grafo, pubblicato dal notaio dott. rep. 86503, racc. Per_3
31145, reg. in Crotone il 9.4.2018, n. 1447, serie 1T, apparente- mente redatto in data 23.10.2015 da , nato a [...] Persona_1
il 16.10.1926, e deceduto il 14.12.2017;
- Dichiara, per l'effetto, aperta, in favore di tutte le persone fisiche aventi titolo a succedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 572 c.c., la successione legittima del de cuius , nato a [...] Persona_1
il 16.10.1926, e deceduto il 14.12.2017;
- Condanna a restituire alla massa i beni dei qua- CP_1
li abbia la detenzione e ricompresi nell'asse ereditario;
- Rigetta tutte le altre domande attoree;
- Condanna il convenuto alla rifusione delle spe- CP_1
se processuali in favore delle parti attrici , Parte_1
e , che si quantificano in € Parte_2 Parte_3
518,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
- Pone definitivamente il compenso liquidato in favore del c.t.u. in corso di causa a carico del convenuto.
Così deciso in Crotone, il 17 aprile 2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
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