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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8512/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce al presente atto, dall'avv. Luca Savarese (c.f.: ), presso il CodiceFiscale_2 quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio, in Nocera Inferiore alla via A. barbarulo, n. 71, Palazzo Maiorino, e che dichiara, in uno al procuratore costituito, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni ai seguenti recapiti: fax:
081/926476 – PEC: Email_1
- OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_1
(di seguito
[...] CP_1
), Part. IVA e n. REA SA-115469, con sede legale in - 84020 -
[...] P.IVA_1
Roscigno (SA), alla Via IV Novembre snc, in persona del Presidente e legale rappr.te p. t., dott.ssa (C.F.: ), quale incorporante della CP_2 C.F._3
, giusta fusione Controparte_3 per incorporazione a rogito Notaio del 27 marzo 2017, numero Persona_1
88743 di repertorio e numero 19985 di raccolta, registrato a Salerno il 4 aprile 2017 al numero 4264/1T, rappresentata e difesa - come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo - dall'avv. Vincenzo Celentano (C.F: ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Lancusi di Fisciano (SA), in Via Ten.
Nastri n. 92, dove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al numero di fax : 089.955625 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
1 - OPPOSTA-
NONCHE'
in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_4
Amministrazione Dott. con sede legale in Brescia (BS), Via Corfù, Controparte_5
102, C.F. e P.I. , iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo P.IVA_2
Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al Parte_2 presente atto, dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), presso la cui casella C.F._5 si Posta Elettronica Certificata elegge domicilio
- INTERVENTRICE EX ART.111 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1901 del 09.07.2018, emesso dal Tribunale di Salerno nel procedimento distinto al n. 5953/2018 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore Controparte_6
, della somma di euro 64.668,41, oltre interessi e spese.
[...]
La controversia traeva origine dal presunto debito della in qualità fideiussore Pt_1 della , in virtù del contratto di mutuo intervenuto in data Controparte_7
12.08.2016 con l'allora . Parte opponente eccepiva, come unico Controparte_8 motivo di opposizione, il disconoscimento della sottoscrizione in calce alla fideiussione specifica apposta in data 2.8.2016 a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario n. 111666 sottoscritto dalla CP_7 ed erogato da . Concludeva quindi, chiedendo di effettuarsi Controparte_9 giudizio di verificazione del documento disconosciuto. In data 21.12.2018 si costituiva Controparte_1 contestando integralmente il contenuto dell'interposta impugnativa in quanto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 12.02.2020, il Giudice, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concedeva i termini di cui all'art 183 comma VI cpc. Ammessa ed espletata CTU grafologica, nelle more del giudizio, si costituiva in qualità di procuratrice speciale della Controparte_4 società cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari Parte_2 classificati a sofferenza, individuabili “in blocco” tra cui quello vantato nei confronti di (NDG 23-1538222), con annessi privilegi, garanzie Controparte_7
(tra cui quella della sig.ra ) ed accessori. La riportandosi agli atti e Parte_1 CP_4 alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori della Banca
2 faceva proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse della stessa nella propria comparsa di costituzione e risposta.
In seguito a diversi rinvii, all'udienza del 0.12.2.024 le parti precisavano le conclusioni e la causa, ritenuta matura per la decisione veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art 190.
Sull'intervento di per essa la procuratrice Controparte_4 Parte_2
In via preliminare, deve rilevarsi che con note d'udienza depositate in date
09.05.2022, parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e per essa la procuratrice interventrice ai sensi CP_4 Parte_2 dell'art 111 c.p.c..
L'eccezione è priva di fondamento.
Con comparsa del 13.01.2022, la si costituiva in giudizio, CP_4 CP_4 deducendo di essere divenuta titolare “pro soluto” di un portafogli di crediti pecuniari a sofferenza, individuabili “in blocco”, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione;
operazione in forza della quale la stessa, subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi alla cedente nel presente procedimento.
In via generale, la giurisprudenza di legittimità, in tema di successione a titolo particolare ex art 111 c.p.c., impone alla parte intervenuta o chiamata in giudizio l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere, che nella peculiare ipotesi delle cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB risulta adempiuto non dal deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, bensì dalla prova dell'esistenza del credito, fornita unicamente attraverso il deposito del contratto di cessione tra dante ed avente causa.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, n. 2780/2019,
Cassazione Civile, Sez. III, n. 22268/2018) assolve a mera funzione pubblicitaria, dispensando il cessionario dal copioso onere della notifica dell'intervenuta cessione nei confronti di ogni singolo debitore, in conformità alla disciplina generale ex art. 1264 c.c., garantendo l'efficacia erga omnes dell'operazione di cartolarizzazione, ma non altresì l'esistenza dell'operazione di cessione compiuta ed il contenuto effettivo del contratto;
prova quest'ultima, che in assenza di indicazioni chiare e precise all'interno dell'estratto della Gazzetta Ufficiale può essere resa dalla cessionaria solo mediante la produzione del contratto di cessione ex art 58 TUB.
D'altronde, secondo un recente arresto della Suprema Corte "In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea
3 al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo"( Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023),
n.17944).
Nel caso di specie la ha provveduto all'allegazione del contratto Controparte_4 di cessione del 01.12.2020, regolarmente provando l'esistenza dell'intervenuta vicenda successoria.
Inoltre, non sussistono dubbi in ordine all'inclusione del credito nell'operazione di cessione. Dall'estratto della G.U. n. 143 e n. 140 parte II, del 05.12.2020, infatti, si rileva che oggetto della cessione intervenuta tra la
[...]
Controparte_1
la sono, tra gli altri, i crediti che derivano dal
[...] Parte_2 contratto di cessione intercorso tra cui è ricompreso il credito per cui è causa.
Il merito
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Preliminarmente si ricorda che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla
4 pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I,
28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Nel caso di specie l'istituto di credito ha assolto il proprio onere probatorio;
diversamente parte opponente ha contestato la pretesa adducendo come unico motivo di opposizione di non aver sottoscritto il contratto di fideiussione.
Tuttavia, la consulenza grafologica espletata, esente da censure e vizi, ha avuto come oggetto l'autenticità della sottoscrizione riferita a e apposta sull'originale Parte_1 del contratto di fideiussione. Per espletare le proprie attività, l'ausiliario del giudice si è avvalso di alcune scritture comparative certamente riferibili all'attore. Con maggiore precisione, si tratta delle firme originali apposte sul della Carta Pt_3 di Identità.
5 L'ausiliario ha accertato che le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione del 18.06.2016 sono riconducibili a . La relazione del CTU è stata inviata alle parti e non Parte_1 sono state depositate osservazione in merito alla consulenza tecnica.
La relazione tecnica del CTU risulta chiara, completa e pertinente e se ne condividono le conclusioni.
Pertanto, in assenza di ulteriori motivi di opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite le stesse seguono il generale criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 con riduzione del 30% in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto in complessivi euro 4.936,40 per ciascuna parte processuale
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2)Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta nonché della parte intervenuta liquidate in complessivi euro 4.936,40 anziché euro 7.052 per ciascuna parte processuale (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro
2.127,00 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge.
Salerno, 2.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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