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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/11/2024, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 796/2024 V.G.
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente
- dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
- dr.ssa Claudia Musola Giudice rel.
Ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 796/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
C.F. 1 ), nata a [...], il [...],
, (C.F. Parte 1
elettivamente domiciliata in Villabate (PA), C.so Vitt. Emanuele n. 607, presso lo studio dell'Avv.
Francesca Nadia Macchiarella, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
[
]E
C.F. 2 1) nato a [...], il [...], Parte_2 (C.F.
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Principe di Scordia n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Paolo Martorana, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 24.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.04.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi in data 18.09.1997 nel comune di Ficarazzi, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Ficarazzi, anno
1997 al n. 30, parte II, serie A, dal quale sono nate le figlie Persona 1 nata il 04.09.1998 e Persona 2 nata il [...] (entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti).
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto depositato, come successivamente precisate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
All'udienza fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis. 51 c.p.c., è stata depositata, unitamente alle note di trattazione scritta, dichiarazione personalmente sottoscritta dalle parti, nella quale le stesse hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni ivi riportate, come successivamente precisate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del
24.10.2024.
A seguito di richiesta di integrazione documentale disposta con ordinanza del 13.09.2024, stante la necessità di acquisire la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, le parti hanno provveduto a depositare la documentazione richiesta, unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nella procedura di separazione giudiziale n.832/2016; -la separazione tra le parti è stata pronunciata dal medesimo Tribunale con sentenza n. 919/2021 del
23.09.2021, depositata il 24.09.2021, passata in giudicato;
-i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come successivamente precisate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed all'interesse della prole.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.09.1997 nel comune di
Ficarazzi, da , nata a [...], il [...], e Parte 2 nato Parte 1
a FICA RAZZI, il 08/09/1971, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Ficarazzi, anno 1997 al n. 30, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, come successivamente precisate con note scritte in sostituzione dell'udienza del
24.10.2024, che devono qui intendersi riportate e trascritte;
.dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data
6.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente
- dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
- dr.ssa Claudia Musola Giudice rel.
Ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 796/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
C.F. 1 ), nata a [...], il [...],
, (C.F. Parte 1
elettivamente domiciliata in Villabate (PA), C.so Vitt. Emanuele n. 607, presso lo studio dell'Avv.
Francesca Nadia Macchiarella, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
[
]E
C.F. 2 1) nato a [...], il [...], Parte_2 (C.F.
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Principe di Scordia n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Paolo Martorana, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 24.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.04.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi in data 18.09.1997 nel comune di Ficarazzi, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Ficarazzi, anno
1997 al n. 30, parte II, serie A, dal quale sono nate le figlie Persona 1 nata il 04.09.1998 e Persona 2 nata il [...] (entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti).
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto depositato, come successivamente precisate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
All'udienza fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis. 51 c.p.c., è stata depositata, unitamente alle note di trattazione scritta, dichiarazione personalmente sottoscritta dalle parti, nella quale le stesse hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni ivi riportate, come successivamente precisate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del
24.10.2024.
A seguito di richiesta di integrazione documentale disposta con ordinanza del 13.09.2024, stante la necessità di acquisire la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, le parti hanno provveduto a depositare la documentazione richiesta, unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nella procedura di separazione giudiziale n.832/2016; -la separazione tra le parti è stata pronunciata dal medesimo Tribunale con sentenza n. 919/2021 del
23.09.2021, depositata il 24.09.2021, passata in giudicato;
-i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come successivamente precisate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed all'interesse della prole.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.09.1997 nel comune di
Ficarazzi, da , nata a [...], il [...], e Parte 2 nato Parte 1
a FICA RAZZI, il 08/09/1971, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Ficarazzi, anno 1997 al n. 30, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, come successivamente precisate con note scritte in sostituzione dell'udienza del
24.10.2024, che devono qui intendersi riportate e trascritte;
.dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data
6.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti