Articolo 12 della Legge 13 aprile 1977, n. 114
Articolo 11Articolo 13
Versione
17 aprile 1977
Art. 12.
Nell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, al primo comma dopo la parola "ancorche'" sono aggiunte le parole: "non esercitate abitualmente ovvero siano".
Al medesimo articolo 25 e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi".
Entrata in vigore il 17 aprile 1977
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