Nell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, al primo comma dopo la parola "ancorche'" sono aggiunte le parole: "non esercitate abitualmente ovvero siano".
Al medesimo articolo 25 e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi".