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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 437/23 R.G.
TRA
Parte_1 elett.te domicil.to in Roma, Via Casilina, n. 373 rappr. e dif. dall'Avv.to Alessandro Falorio giusta procura in atti APPELLANTE E
Controparte_1 elett.te domicil.to in Ortona (Ch), Via P. Rapino, n. 6 rappr. e dif. dagli Avv.ti Tommaso e Leonardo Cieri giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto del 04.10.2023.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 04.11.2023 il proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza emessa in data 04.10.2023, depositata in pari data e notificata in data 06.10.2023, con cui il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice del
1 lavoro, in accoglimento delle domande avanzate da dipendente del Controparte_1
Comune con inquadramento al IV livello del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due irrogata al ricorrente in data 24.09.2021.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità del ricorso, sollevata in primo grado dal eccepiva, Pt_1 altresì, la contraddittorietà della sentenza per avere il Tribunale accolto la domanda, pur avendo ritenuto inverosimili le giustificazioni rese dal lavoratore e nonostante la contraddittorietà della sua tesi difensiva;
contestava, infine, in quanto eccessiva, la quantificazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il quale sosteneva la correttezza della Controparte_1 sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la discussione della causa l'appellante non compariva e la Corte rinviava la causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348 C.P.C.; all'odierna udienza, preso atto della perdurante assenza dell'appellante, il Collegio decideva la causa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è improcedibile.
Questa Corte condivide, infatti, l'orientamento della S.C. secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la L. n. 533/73 (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass. Civ., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. Lav., 04.03.2011, n. 5238).
Pertanto, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza fissata per la discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, ed il ripetersi dell'assenza nella nuova udienza rende improcedibile l'appello.
L'applicazione della citata norma non è in contrasto con il divieto posto dall'art. 420 ultimo comma C.P.C., non potendo considerarsi di mero rinvio il differimento dell'udienza disposto ai sensi dell'art. 348 C.P.C., essendo il differimento giustificato da ragioni processuali, in quanto finalizzato a verificare l'interesse della parte alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
2 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, come da separato dispositivo, in favore degli Avv.ti Tommaso e Leonardo Cieri, antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza, che deve, di conseguenza, essere corretto, è stata omessa la dicitura “da distrarsi in favore degli Avv.ti Tommaso e Leonardo Cieri, antistatari”.
P. Q. M.
La Corte
dichiara improcedibile l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1738,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore degli Avv.ti Tommaso e Leonardo Cieri, antistatari;
dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
L'Aquila, 15 maggio 2025 Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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