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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/11/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. LI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. AU SE - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo n. 773/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Salvatore C.F._2
AN FA
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Crotone il 29.4.2005
(trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2005 parte II serie A n. 43) e con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 7.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti il figlio, , nato dalla loro Persona_1 unione il 21.5.2003 (maggiorenne ed autosufficiente economicamente), e i rapporti economici tra le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 Con ordinanza del 5.11.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 25.7.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n.27/2008 dell'8.4.2008 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di prole minorenne da tutelare e in quanto non in contrasto con norme imperative, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crotone il 29.4.2005
(trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2005 parte II serie A n.
43) alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
4. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 6 novembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
AU SE AR Alessandra NG
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. LI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. AU SE - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo n. 773/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Salvatore C.F._2
AN FA
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Crotone il 29.4.2005
(trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2005 parte II serie A n. 43) e con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 7.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti il figlio, , nato dalla loro Persona_1 unione il 21.5.2003 (maggiorenne ed autosufficiente economicamente), e i rapporti economici tra le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 Con ordinanza del 5.11.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 25.7.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n.27/2008 dell'8.4.2008 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di prole minorenne da tutelare e in quanto non in contrasto con norme imperative, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crotone il 29.4.2005
(trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2005 parte II serie A n.
43) alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
4. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 6 novembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
AU SE AR Alessandra NG
2