Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Vincenzo Ciliberti Giudice
Tobia Aceto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 18587/2023, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 13/12/2023 avverso il provvedimento n. CAT.
A.12/2023/IMM.542/MADB emesso il 3/11/2023 dalla Questura di Padova, rispetto all'istanza di protezione speciale presentata in data 19/12/2022 e notificato il 15/11/2023, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Eva Vigato (C.F.: ), C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F.: – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...] con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F.: , P.IVA_2
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“In via principale: Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di diniego della Protezione Speciale (Rif. CAT. A.12/2023/IM ), formato in C.F._3
in data 15/11/2023, per difetto di motivazione in ordine all'asserita insussistenza
[...] dei motivi di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 d. l. 25/2008 come modificato da d.l. n. 130/2020, conv. in L. 173/2020, legittimanti il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del Signor
al rilascio di un permesso di soggiorno a tale titolo. Parte_1
In via subordinata: accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato, emesso dalla Questura di Padova Rif. CAT. A.12/2023/IMM.542/MAdB, riconoscere sussistente il diritto di asilo ex art. 10 Cost., atteso che il ricorrente non gode delle garanzie e delle libertà previste dalla Costituzione della Repubblica Italiana, con ogni conseguenza di legge;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del legale.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale: - rigettare il ricorso, in quanto infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con comparse conclusionali del 05/03/2024, del 08/04/2024, del 15/10/2024 e del
07/01/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva
Pag. 2 di 4 integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Il ricorrente ha svolto i propri percorsi di preparazione professionale sul territorio italiano, documentando di aver svolto un corso di lingua italiana per stranieri, gestito dall'associazione padovana Popoli Insieme di concerto con la Fondazione ES (cfr. comparse conclusionali del 15/10/2024
e del 07/01/2025, doc. 10 – attestato di frequenza datato 17/04/2024).
Risulta in atti che il ricorrente abbia la convivenza anagrafica presso La
Coop. Soc. Il Sestante Onlus istituita all'indirizzo Via G. Savelli n. 15,
Comune di Padova (PD) (cfr. comparse conclusionali del 15/10/2024 e del
07/01/2025, doc. 12 – certificato di residenza).
Attualmente, l'istante lavora stabilmente con la qualifica di operaio addetto alla raccolta rifiuti, presso la Società Cooperativa sociale Città
Solare – Solidarietà Lavoro Responsabilità, con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 01/10/2024 (cfr. ricorso del 13/12/2023, doc. 3 – contratto di lavoro a tempo determinato dapprima dal 25/10/2022 al 24/04/2023, con proroghe fino al 30/09/2023 ed al 24/10/2023 e, nuova sottoscrizione con decorrenza dal 16/11/2023 fino al 15/05/2024, buste paga giugno-settembre 2023; comparse conclusionali del 05/03/2024 e del
08/04/2024, doc. 6 – CUD 2023, doc. 7 – busta paga gennaio 2024; comparse conclusionali del 15/10/2024 e del 07/01/2025, doc. 8 – buste paga aprile-settembre 2024, doc. 9 – lettera di trasformazione del contratto sottoscritta).
Infine, non consta che il richiedente abbia commesso reati in Italia, né risultano a suo carico procedimenti penali pendenti (cfr. comparse conclusionali del 15/10/2024 e del 07/01/2025, doc. 10 – certificato del casellario giudiziale datato 07/10/2024 e certificato carichi pendenti ex art. 60 c.p.p. datato 07/10/2024).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di al rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19
T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
Paola Cosmetico
Pag. 4 di 4